L.R. 4 gennaio 1995, n. 1 (1).

Misure di riordino del servizio socio-sanitario regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 gennaio 1995, n. 2, edizione straordinaria.

(2) La presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 1

Oggetto.

 

[1. La presente legge determina i principi e stabilisce i criteri di riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale le attività di prevenzione, cura e riabilitazione, la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela sanitaria materno-infantile, dei disabili e degli anziani nonché l'integrazione dell'attività sanitaria con quella socio-assistenziale.

3. Nell'ambito delle attività indicate al comma 2 sono garantiti a tutti i cittadini livelli uniformi di tutela e assistenza sanitaria] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 2

Ordinamento istituzionale.

 

[1. Sono soggetti del Servizio sanitario regionale la Regione dell'Umbria e i suoi Comuni.

2. Alla determinazione delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono le Province dell'Umbria, l'Università di Perugia e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché le istituzioni sanitarie pubbliche o private operanti sul territorio regionale, le istituzioni di sanità militare, le I.P.A.B. e le altre istituzioni assistenziali pubbliche e private] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 3

La Regione.

 

[1. Spettano alla Regione compiti di programmazione, di allocazione delle risorse, di indirizzo, di coordinamento, di controllo amministrativo, di monitoraggio e di valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla legge dello Stato.

2. I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 4

Il Comune.

 

[1. Il Comune nel rispetto delle commutabilità finanziarie del Servizio sanitario regionale:

concorre singolarmente o mediante la Conferenza dei Sindaci alla definizione degli indirizzi del Piano sanitario regionale, e nel quadro degli stessi indirizzi alla programmazione della Unità sanitaria locale;

tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed alla difesa della salute;

svolge le funzioni relative alla tutela dell'ambiente di vita avvalendosi delle strutture di prevenzione delle Unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 61;

integra i propri servizi e le proprie azioni di rilievo sanitario con quelli delle Unità sanitarie locali.

2. Per i fini di cui al presente articolo il Comune ha facoltà:

a) di presentare osservazioni e proposte all'organo amministrativo delle Aziende sanitarie con diritto di risposta entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Comune può rimettere la questione alla Giunta regionale ai sensi della lettera b);

b) di presentare osservazioni alla Giunta regionale, con diritto di risposta entro sessanta giorni dalla ricezione; le osservazioni e la risposta sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione;

c) di rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 5

Conferenza dei Sindaci.

 

[1. In ciascuna delle Unità sanitarie locali di cui all'articolo 10 è costituita una Conferenza dei Sindaci, organo di rappresentanza dei Comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.

2. La Conferenza approva entro due mesi dall'insediamento il regolamento per il proprio funzionamento, recante anche la disciplina per la nomina del Presidente e del Consiglio di rappresentanza, composto da quattro membri e dal presidente medesimo; nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i Sindaci dei due Comuni delle Unità sanitarie locali con maggior numero di abitanti.

3. La Conferenza provvede:

a) alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione delle attività ed alla relativa verifica;

b) all'esame preventivo del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio di esercizio e dei conti consuntivi;

c) ad esprimere pareri sull'articolazione territoriale dei Distretti sanitari e proposte di istituzione di zone sanitarie;

d) alla formulazione di ogni altra proposta e valutazione, nonché all'esercizio delle attività di cui al comma 14 dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

4. La prima riunione della Conferenza dei Sindaci è convocata entro quindici giorni dall'entrata i vigore della presente legge ed elegge, con voto capitario, nella stessa seduta il Presidente ed il Consiglio di rappresentanza. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti rispetto ai Comuni ricompresi nelle Unità sanitarie locali, presso la sede municipale dello stesso] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 6

La Provincia.

 

[1. La Provincia concorre a realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario regionale partecipando alla definizione del Piano sanitario regionale e coordinando le proprie funzioni in materia di prevenzione ambientale con quelle delle Unità sanitarie locali e dei Comuni. In particolare la Provincia esercita le proprie competenze ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 61] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 7

L'Università.

 

[1. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, l'Università contribuisce alla realizzazione del Servizio sanitario regionale:

collaborando all'elaborazione del Piano sanitario regionale;

indicando ogni elemento utile a determinare la presenza programmata delle proprie strutture all'interno del Servizio sanitario regionale;

partecipando ad intese con la Regione per la progettazione e la realizzazione delle iniziative rivolte alla formazione ed alla specializzazione degli operatori del Servizio sanitario regionale e per obiettivi di ricerca finalizzati alla qualificazione delle attività svolte dai servizi di sanità pubblica dell'Umbria sulla base delle specifiche indicazioni del Piano sanitario regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per conseguire la ottimale qualificazione del Servizio sanitario in Umbria, la Regione e l'Università degli studi stipulano appositi protocolli d'intesa contenenti la disciplina degli apporti reciproci per l'assistenza nelle Aziende sanitarie regionali, per l'attivazione dei corsi di diploma universitario e per l'attivazione dei corsi di formazione specialistica. I protocolli d'intesa definiscono le modalità della collaborazione sulla base dei seguenti principi:

a) la riserva alle Aziende sanitarie regionali della competenza in ordine alle modalità di organizzazione dei propri servizi interni, nei quali si attua l'integrazione del personale del Servizio sanitario regionale con il personale universitario;

b) la competenza regionale per la definizione delle esigenze formative e delle strutture accreditate;

c) la responsabilità didattica ed amministrativa dei corsi attribuita a dipendenti del Servizio sanitario regionale;

d) la docenza di norma affidata a personale di ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione;

e) il riferimento all'ordinamento didattico universitario, definito ai sensi della L. 19 novembre 1990, n. 341] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 8

Il Piano sanitario regionale.

 

[1. Il Piano sanitario regionale, sulla base del Piano sanitario nazionale e della rilevazione sistematica dei dati relativi alle strutture sanitarie pubbliche e private presenti sul territorio regionale nonché in relazione alla stima del fabbisogno di servizi sanitari necessari a soddisfare la domanda emergente di salute della popolazione residente, definisce:

a) gli obiettivi di salute e di riordino dei servizi ai quali la Regione, i Comuni, le Province, le Aziende sanitarie regionali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del Servizio sanitario regionale adeguano la propria attività;

b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse nei programmi e nelle altre attività delle Aziende sanitarie regionali;

c) gli obiettivi specifici e i parametri per gli interventi prioritari e l'adeguamento della organizzazione dei servizi, con particolare riguardo al riordino dei servizi territoriali dei distretti sanitari di base, al riordino dell'assistenza ospedaliera e delle correlate funzioni di assistenza specialistica, di urgenza e di emergenza, fissandone il grado di vincolo e le forme della relativa integrazione;

d) gli obiettivi specifici per l'eventuale integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali dei Comuni, delle Province e degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla sua attuazione;

e) le priorità di intervento ai fini del riequilibrio territoriale dei presidi e dei servizi sanitari, nonché ai fini di un miglioramento della qualità delle prestazioni e dell'accessibilità alle stesse da parte dei cittadini anche per il superamento di condizioni critiche evidenziate dagli indicatori epidemiologici;

f) i livelli uniformi di assistenza da assicurare sul territorio regionale;

g) gli standard generali di dotazione sulla base dei profili organizzativi e funzionali delle Aziende sanitarie regionali;

h) gli indirizzi di sperimentazioni gestionali di cui al comma 6 dell'articolo 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412;

i) gli indicatori di verifica della qualità delle prestazioni e dell'efficienza dei servizi delle Aziende sanitarie regionali;

l) le azioni programmate ed i progetti obiettivo di rilievo regionale.

2. Il Piano sanitario regionale ha la stessa durata di quello nazionale ed è approvato dal Consiglio regionale nel semestre precedente la scadenza del Piano vigente su proposta della Giunta regionale. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano è prorogata l'efficacia del piano precedente.

3. Le indicazioni contenute nel Piano sono vincolanti per l'esercizio delle funzioni delle Aziende sanitarie regionali.

4. La Giunta regionale assicura la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi del Piano nonché l'omogeneità di interventi e prestazioni su tutto il territorio regionale mediante direttive vincolanti emanate ai sensi della L.R. 16 aprile 1984, n. 22] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 9

Funzioni di indirizzo tecnico e controlli.

 

[1. La Giunta regionale svolge le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle prestazioni sanitarie.

2. La Giunta effettua altresì le verifiche per il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 10

Istituzioni dell'Unità sanitaria locale.

 

[1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella allegata alla presente legge è istituita una Unità sanitaria locale.

2. L'Unità sanitaria locale è Azienda regionale dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. L'Unità sanitaria locale è il soggetto di attuazione della programmazione sanitaria regionale, che assicura i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nel proprio ambito territoriale.

4. L'Unità sanitaria locale è istituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta

5. La sede legale delle Unità sanitarie locali di cui all'allegato della presente legge è stabilita dalla Giunta regionale su proposta delle competenti Conferenze dei Sindaci, da formularsi nella prima seduta utile delle stesse e comunque non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva il direttore generale nei sette giorni successivi alla scadenza del termine stesso. Fino a tale data, la sede legale delle Unità sanitarie locali è provvisoriamente stabilita presso la Presidenza della Conferenza dei Sindaci competente per territorio, di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Il provvedimento di cui al comma 4 determina la cessazione delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali costituite ai sensi della L.R. 19 dicembre 1979, n. 65] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 11

Principi per l'attività dell'Unità sanitaria locale.

 

[1. Ciascuna Unità sanitaria locale organizza i propri servizi e l'attività di tutela della salute sulla base dei seguenti principi:

a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali ai fini della competitività;

b) erogazione delle prestazioni individuate nel Piano sanitario regionale sulla base dei livelli omogenei d'assistenza;

c) articolazione dei servizi territoriali e dei presidi ospedalieri idonea a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b);

d) organizzazione delle funzioni sanitarie in forma dipartimentale per aree omogenee su base aziendale, coordinate da un responsabile scelto tra i dirigenti delle strutture organiche dell'area, con particolare riferimento al ruolo dei dipartimenti di salute mentale per la valutazione sistematica dei bisogni e l'assistenza nelle proprie strutture territoriali ed ospedaliere;

e) istituzione del servizio infermieristico come struttura organizzativa complessa dotata di autonomia tecnico-organizzativa] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 12

Direttore generale.

 

[1. Le funzioni gestionali ed i poteri di rappresentanza delle Aziende sanitarie regionali sono riservati al direttore generale.

2. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale.

3. Al direttore compete, tra l'altro, la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali nonché la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

4. Il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; nomina altresì, ove ricorrano opportune condizioni, il coordinatore dei servizi sociali ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo.

5. Il direttore generale, infine, sentiti i soggetti di cui al comma 4, emana il regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria regionale.

6. Il direttore generale convoca almeno una volta l'anno apposita Conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 13

Consiglio dei sanitari.

 

[1. Presso ogni Azienda sanitaria regionale è costituito un Consiglio dei sanitari con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, presieduto dal direttore sanitario.

2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti membri:

a) il direttore sanitario;

b) sette medici in servizio presso presidi ospedalieri;

c) tre medici in servizio presso presidi territoriali di cui uno nominato tra i medici convenzionati;

d) un medico veterinario;

e) due operatori sanitari laureati non medici, scelti tra il personale delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario;

f) un operatore professionale della tabella I del ruolo sanitario;

g) un operatore professionale della tabella H del ruolo sanitario;

h) un operatore professionale della tabella L del ruolo sanitario;

i) un operatore professionale della tabella M del ruolo sanitario;

3. Nel Consiglio sanitario delle Aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in servizio presso i presidi territoriali ed i medici veterinari ed è conseguentemente elevato di tre Unità il numero dei medici ospedalieri, e di una Unità il numero degli operatori professionali di cui alla tabella I] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 14

Elezione del Consiglio dei sanitari.

 

[1. L'elezione dei membri del Consiglio dei sanitari è effettuata sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da eleggere, nelle quali possono candidarsi gli operatori in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni.

2. Ciascun elettore esprime per ogni lista un numero di nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nella stessa lista.

3. Le elezioni sono indette dal direttore generale entro quarantacinque giorni dal suo insediamento e successivamente trenta giorni prima della scadenza del collegio.

4. La costituzione dell'Ufficio elettorale, dei seggi elettorali e gli altri adempimenti residui, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria che disciplina, per quanto non previsto nella presente legge, anche le modalità di funzionamento del consiglio. In prima applicazione ed in attesa del regolamento di organizzazione, le procedure elettorali sono stabilite dal direttore generale.

5. Il Consiglio dei sanitari elegge nella sua prima seduta un Vicepresidente ed un segretario. Il consiglio si riunisce almeno una volta al mese o su richiesta di almeno cinque suoi componenti.

6. Il Consiglio esprime i pareri previsti al comma 12 dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Qualora il Consiglio non si esprima nei dieci giorni successivi alla richiesta il parere si intende favorevole] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 15

Collegio dei revisori.

 

[1. È istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale un Collegio dei revisori. Il collegio è composto ai sensi dell'articolo 3, comma 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dura in carica cinque anni ed è nominato dal direttore generale.

2. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, esamina le documentazioni contabili e di bilancio e le relative variazioni, dispone attività di verifica ed ispettive al fine di accertare l'efficacia delle azioni amministrative rispetto all'economicità della gestione, esercita tutti gli altri compiti ed attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 16

Distretti sanitari.

 

[1. Il distretto sanitario di base è l'ambito territoriale per lo svolgimento di attività sanitarie primarie mediante strutture tecnico-funzionali della Unità sanitaria locale. L'articolazione del territorio delle Unità sanitarie locali nei distretti è definita dal direttore generale sentita la Conferenza dei Sindaci.

2. L'attività distrettuale è finalizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria primaria come definita nelle statuizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In tale ambito generale costituiscono obiettivi specifici:

a) la promozione della salute psico-fisico-sociale;

b) l'impostazione della attività di prevenzione con particolare riferimento alle diverse forme di disagio;

c) l'assistenza domiciliare integrata, con particolare riferimento alle malattie in fase terminale, in collegamento con l'ospedale;

d) le attività riabilitative di primo livello.

3. Il distretto corrisponde al territorio di un comune, o frazione di esso ovvero a più comuni, in relazione ad obiettivi di adeguato dimensionamento territoriale della gestione dei servizi, anche in rapporto alla accessibilità ed alla economicità degli stessi. Il distretto ricomprende un numero di abitanti non inferiore a diecimila, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale.

4. L'attività del distretto si articola nei servizi territoriali e si integra con quella dei medici di base convenzionati.

5. Ciascun distretto costituisce centro di costo] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 17

Zone sanitarie.

 

[1. Ciascuna Unità sanitaria locale, in ragione di specificità territoriali e di particolari complessità organizzative, può essere articolata in zone sanitarie al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze di erogazione e di produzione di servizi. L'articolazione in zone è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale formulata d'intesa con la Conferenza dei Sindaci. La modifica di quelle già istituite è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale sentita la Conferenza medesima.

2. La zona sanitaria costituisce l'ambito di organizzazione dei servizi sanitari ricompresi nel territorio di competenza.

3. Alla zona è preposto un dirigente apicale tratto dai ruoli sanitari regionali, nominato dal direttore generale, cui compete la responsabilità organizzativa e la proposta di soluzioni organizzative del servizio.

La zona costituisce centro di costo ed è dotata di autonomia tecnico-organizzativa.

4. In ogni zona è costituito un Comitato dei Sindaci con funzioni di:

presentazione delle osservazioni e delle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4, concernenti l'organizzazione dei servizi dislocati nell'ambito territoriale di competenza;

rappresentanza unitaria alla Conferenza dei Sindaci per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 5.

5. È istituita la zona sanitaria della Valnerina comprendente i Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera. Nel consiglio di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge è garantita la presenza di un rappresentante della zona sanitaria della Valnerina] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 18

Presidi ospedalieri.

 

[1. Gli ospedali che non siano costituiti in Aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 20, dislocati in una unica Unità sanitaria locale sono accorpati in un unico presidio. Il direttore generale può richiedere deroga motivata alla Giunta regionale, che provvede, sentita la Conferenza dei Sindaci.

2. Al presidio è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio finanziario e degli obiettivi previsionali generali dell'Unità sanitaria locale.

3. Nelle Unità sanitarie locali in cui la funzione ospedaliera sia articolata su più stabilimenti, ciascuna sede costituisce autonomo centro di costo, ferma restando la unicità della direzione sanitaria e di quella amministrativa.

4. Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo i quali concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale.

5. Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli Ospedali sede di dipartimento per l'emergenza ed urgenza di cui alla tabella 51 del piano sanitario regionale di cui alla L.R. 27 marzo 1990, n. 9, ivi comprese le Unità organiche di pronto soccorso elencate nella stessa tabella.

6. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 5 la Giunta regionale accredita, sulla base delle indicazioni e con le modalità previste dal Piano, ulteriori strutture dedicate a specifiche funzioni dell'emergenza o dell'urgenza sanitaria che formano parte integrante dello stesso sistema di rete.

7. Il direttore generale organizza l'articolazione dei presidi in centri di costo dotati di autonomia tecnico-funzionale] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 19

Dipartimento per l'igiene e la prevenzione.

 

[1. È istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale il Dipartimento di igiene e prevenzione con le funzioni attribuite dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi:

igiene e sanità pubblica;

prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, strutturato in aree funzionali su base professionale;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

veterinari, articolati nelle seguenti aree funzionali:

a) sanità animale;

b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

2. Con legge regionale da adottare ai sensi del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella L. 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Con la stessa legge sono definite le modalità di raccordo con il dipartimento per l'igiene e la prevenzione] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 20

Aziende ospedaliere.

 

[1. Gli ospedali costituiti in Azienda ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 21

Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie.

 

[1. L'Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione.

2. La Regione garantisce e promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie individuando azioni progettuali specifiche in concorso con gli enti locali e promuovendo la stipula di convenzioni e di accordi di programma ai fini della definizione di azioni integrate e coordinate tra Comuni, Province ed Unità sanitarie locali.

3. Sono in particolare oggetto specifico di integrazione:

a) l'apporto di sostegni assistenziali occorrenti al recupero delle funzioni psico-fisiche o all'autosufficienza dei soggetti in condizioni di invalidità cronicizzata, nonché quelli occorrenti per l'assistenza ai minori in stato di bisogno, agli anziani, agli inabili, ai ristretti negli istituti di pena;

b) le funzioni che concorrono alla promozione e tutela della salute nel campo dell'educazione sanitaria. Restano imputabili al Fondo sanitario regionale le prestazioni di indispensabile supporto terapeutico rese sia in regime ospedaliero, che in strutture residenziali, semiresidenziali o a domicilio, nei confronti di soggetti infermi di mente, portatori di handicap, tossicodipendenti e malati di A.I.D.S., comunque gravi.

4. Le convenzioni e gli accordi di programma definiscono gli obiettivi da seguire, le forme di consultazione degli organi contraenti e le risorse finanziarie e di personale che i Comuni mettono a disposizione del programma e gli altri reciproci obblighi e garanzie] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3

 

 

Art. 22

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.

 

[1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni la Regione garantisce anche attraverso l'istituzione di apposito osservatorio finalizzato agli scopi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, degli organi di rappresentanza sindacale dei lavoratori e di tutte le altre organizzazioni sociali ai processi di formazione degli atti di programmazione in materia di assistenza sanitaria ed alla verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

2. La Regione promuove con specifici atti di indirizzo vincolanti ai sensi della L.R. 16 aprile 1984, n. 22 ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso le Aziende sanitarie regionali la formazione di comitati consultivi di utenti, costituiti in prevalenza da organizzazioni di volontariato e associazioni di difesa degli utenti, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15 da cooperative sociali e da cittadini singoli od associati.

3. I rapporti tra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrano con le finalità del Servizio sanitario regionale ed il servizio stesso, sono disciplinati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

4. L'associazionismo e la cooperazione sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale ed alle attività di assistenza sociale] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 23

Norme di indirizzo finanziario.

 

[1. La Regione provvede all'efficienza dell'organizzazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale ed alla rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, provvede annualmente alla ripartizione del fondo sanitario regionale sulla base di parametri di natura epidemiologica, demografica e gestionale stabiliti nel Piano sanitario regionale e dei seguenti criteri:

a) finanziamento per le Unità sanitarie locali mediante:

la quota capitaria fissa, con riferimento alla popolazione residente, divisa per classi di età;

le quote per funzioni da garantire sulla base delle previsioni di piano;

la quota a riequilibrio scalare, con riferimento a differenze storiche di localizzazione, di dotazione di servizi e differenze di spesa pro-capite;

la quota a conguaglio, per compensazione della mobilità;

b) finanziamento per le Aziende ospedaliere, sulla base dei principi fissati dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni mediante:

la quota a preventivo con riferimento a servizi da garantire su mandato e sulla base delle previsioni di piano;

la quota da conguagliare da parte delle Unità sanitarie locali, utilizzando la quota capitaria, in base alle prestazioni ottenute.

3. La legge regionale di bilancio determina annualmente la eventuale quota da riservare per gli esercizi finanziari 1995 e 1996 a titolo di fondo di riequilibrio.

4. La Giunta regionale provvede a:

a) formulare un piano regionale dei centri di costo;

b) adottare misure per l'attivazione di sistemi informatici presso ogni Azienda sanitaria regionale per la determinazione analitica dei costi delle prestazioni rese e di supporto gestionale.

5. Le Aziende sanitarie regionali trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione illustrativa sulla utilizzazione del finanziamento dell'anno precedente, attestante in particolare il rispetto del divieto di ricorrere a forme di indebitamento ai sensi della lettera f), comma 5 dell'articolo 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni] (25).

 

(25) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 24

Controllo della Regione.

 

[1. È abrogata la L.R. 17 dicembre 1991, n. 35 «Norme procedimentali per la gestione transitoria delle Unità sanitarie locali e socio-assistenziali».

2. La Giunta regionale esercita il controllo sulle Aziende sanitarie regionali mediante:

a) la valutazione di congruità, da esprimersi obbligatoriamente, anche ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, rispetto alle indicazioni del Piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali ed alle risorse assegnate, sugli atti riguardanti il bilancio preventivo annuale e relative variazioni, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio, la istituzione di nuovi servizi, la proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica, le deliberazioni di programmi di spese pluriennali, la determinazione qualitativa e quantitativa del personale. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi (26);

b) l'attività ispettiva di vigilanza e di riscontro ai sensi della L. 26 aprile 1982, n. 181;

c) la nomina, previa diffida, di Commissari ad acta per i provvedimenti non attuati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge] (27).

 

(26) Lettera così sostituita dall'art. 31, comma 2, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51.

(27) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Art. 25

Norme finali e transitorie.

 

[1. Ciascuno dei Commissari straordinari in carica all'entrata in vigore della presente legge redige, entro quindici giorni dalla stessa data, un documento attestante la situazione contabile e patrimoniale delle cessate Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

2. Ciascun Commissario trasmette alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'inventario dei beni mobili ed immobili;

b) l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato.

3. I direttori generali delle Aziende sanitarie regionali definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate modalità per l'accentramento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni di più largo consumo e per l'appalto dei servizi; in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede all'individuazione di una Azienda capofila al fine del perseguimento di tali obiettivi. Le Aziende sanitarie regionali possono gestire per conto di altre Aziende attività di interesse comune, previa stipula di apposita convenzione.

4. I beni immobili, ivi compresi quelli da reddito, e quelli mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle cessate Unità locali socio-sanitarie, sono trasferiti al patrimonio delle Aziende sanitarie regionali, rispettando la provenienza dei singoli cespiti patrimoniali ricavabile dalle ricognizioni straordinarie effettuate in occasione della attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o dalla destinazione intervenuta in sede di investimenti e/o trasformazioni patrimoniali successivamente operate (28).

5. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa. Tale decreto costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione, per gli Enti interessati, di ogni onere relativo a

imposte e tasse, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

6. I contratti e le convenzioni per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali, ancorché scaduti e non ancora rinnovati alla data di entrata in funzione delle Aziende sanitarie regionali possono essere espressamente prorogati fino al 31 dicembre dell'anno di costituzione delle stesse, con l'obbligo di rinegoziare quelli aventi il medesimo oggetto, al fine di uniformare le condizioni a quelle del contratto economicamente e qualitativamente più vantaggioso (29).

7. La Giunta regionale assegna provvisoriamente alle Aziende sanitarie regionali, fino alla ridefinizione dei loro organici, il personale dipendente delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali soppresse sulla base degli elenchi di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

La copertura dei posti vacanti in organico, riferiti alle posizioni funzionali apicali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nonché la trasformazione di tutti i profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale (30). È altresì sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, anche in relazione alla eventuale utilizzazione del personale in esubero in ambito intercompartimentale, la copertura dei posti riferiti a tutti i profili e posizioni funzionali del ruolo amministrativo (31).

8. Le Unità sanitarie locali provvedono con fondi e contabilità separate alla gestione liquidatoria delle Unità locali per i servizi socio sanitari in esse confluite.

9. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi precedenti la Giunta regionale adotta specifiche direttive vincolanti.

10. Fino alla nomina del Collegio dei revisori le funzioni di collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali sono svolte dal Collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali che, tra quelle confluite nella nuova azienda, ha amministrato e gestito anche prevalentemente nell'esercizio finanziario 1993, il maggior numero di risorse finanziarie di parte corrente.

11. Il servizio di tesoreria, nella fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, è svolto in regime di cotesoreria dagli istituti tesorieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'istituto capofila sarà quello della Unità sanitaria locale che ha gestito nell'esercizio 1993 il maggior volume di risorse di parte corrente.

12. In attesa della revisione normativa concernente la gestione economica-finanziaria e patrimoniale delle Aziende sanitarie regionali, prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni si applicano a dette aziende le norme della L.R. 18 marzo 1980, n. 18.

13. La Regione approva entro il 28 febbraio 1995 il Piano sanitario per il periodo 1995-1996 contenente tra l'altro i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle Aziende sanitarie regionali nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

14. Ai fini dello scorporo degli ospedali e della loro conseguente istituzione in Azienda la Giunta regionale costituisce una apposita commissione per ciascuna Azienda, composta da esperti in materia di organizzazione sanitaria. All'attività delle commissioni sovraintende l'Assessore regionale preposto ai servizi sanitari.

15. Entro il 28 febbraio 1997 il Consiglio regionale procede ad una verifica complessiva degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali sulla base di una valutazione degli elementi di funzionalità, efficienza ed economicità nonché delle risultanze di bilancio verificatesi alla data del 31 dicembre 1996.

16. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali in contrasto con le norme della presente legge] (32).

 

(28) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 3, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51.

(29) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 31, comma 4, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51.

(30) Gli attuali ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 31, comma 5, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51.

(31) Gli attuali ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 31, comma 5, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51.

(32) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

 

 

Allegato (33)

Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali

 

Unità sanitaria locale n. 1:

Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.

Unità sanitaria locale n. 2:

Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro, Valfabbrica.

Unità sanitaria locale n. 3:

Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

Unità sanitaria locale n. 4:

Comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano.

Unità sanitaria locale n. 5:

Comuni di: Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montefranco, Montecastrili, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

 

 

 

(33) L'intero testo della presente legge, già modificata dall'art. 31, L.R. 19 dicembre 1995, n. 51, è stato abrogato dall'art. 37, L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.