L.R. 3 marzo 1995, n. 8 (1).

Realizzazione di strumenti per lo studio e per la prevenzione del rischio sismico in Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 marzo 1995, n. 12.

 

 

Art. 1

Obiettivi.

 

1. La Regione dell'Umbria, nell'ambito delle attività di prevenzione dal rischio sismico, promuove la realizzazione di reti sismiche per l'analisi degli eventi tellurici e di reti accelerometriche per lo studio delle amplificazioni locali e del comportamento degli edifici colpiti dal terremoto.

2. Le attività di cui alla presente legge rientrano nell'ambito della materia attinente la sicurezza civile ed ambientale disciplinata dalla legge regionale 27 luglio 1988, n. 26, e sono comprese tra le azioni conoscitive di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

3. La Regione promuove rapporti di collaborazione con enti e strutture preposte alla ricerca nel campo sismico per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

 

 

TITOLO I

Istituzione della rete sismica locale in Umbria

 

Art. 2

Definizione e finalità della rete sismica locale in Umbria.

 

1. La Rete sismica locale (RE.SI.L.) è costituita dall'insieme di stazioni e apparecchiature, poste sul territorio regionale, atte alla rilevazione, registrazione ed elaborazione dei dati derivanti da eventi sismici.

2. La rete sismica locale garantisce il flusso dei dati quantitativi e qualitativi per consentire:

a) la conoscenza in tempo reale del verificarsi di eventi sismici e della loro localizzazione ed intensità;

b) la definizione di criteri di microzonazione sismica nel territorio regionale;

c) l'approfondimento delle conoscenze sismogenetiche regionali e la definizione dei parametri utili in sede locale per l'applicazione delle leggi di attenuazione del fenomeno sismico, nonché la comprensione dei meccanismi focali;

d) la promozione di studi e ricerche nel campo sismico, finalizzate anche alla riclassificazione sismica del territorio regionale da parte degli organi competenti.

3. I dati della rete sismica locale sono tempestivamente trasmessi agli organi competenti per la protezione civile nel caso in cui siano richiesti in presenza di un evento sismico significativo.

 

 

Art. 3

Soggetti partecipanti.

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche ai fini della partecipazione del Servizio sismico nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e con l'Osservatorio sismico «Andrea Bina» di Perugia, al fine di realizzare la rete sismica locale in Umbria.

 

 

Art. 4

Contenuto delle convenzioni.

 

1. Nelle convenzioni di cui all'art. 3 la Regione si impegna:

a) al coordinamento delle attività connesse alla realizzazione e gestione della rete sismica locale;

b) al finanziamento per l'esecuzione degli interventi di realizzazione della rete sismica locale;

c) al finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria della rete sismica locale, compreso l'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature;

d) alla partecipazione, con proprio personale, alle attività di studio e ricerca della rete sismica locale.

2. Le convenzioni individuano gli impegni dei soggetti diversi dalla Regione, nell'ambito dei quali devono essere previste:

a) la partecipazione alla realizzazione e gestione della rete sismica locale;

b) la fornitura della strumentazione, dei mezzi e delle attrezzature occorrenti al funzionamento ed alla gestione della rete sismica locale;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature della rete sismica locale;

d) la consulenza scientifica sull'elaborazione dei dati rilevati;

e) la vigilanza sul funzionamento delle stazioni della rete sismica locale;

f) l'acquisizione e l'archiviazione dei dati della rete sismica locale, secondo le indicazioni dei componenti del Comitato di cui all'art. 5;

g) la comunicazione, in caso di crisi sismica, delle informazioni raccolte al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato ed alla segreteria del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale, di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 1988, n. 26;

h) la trasmissione dei dati raccolti alla Banca dati regionale di cui all'art. 13.

3. Le convenzioni indicano inoltre le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dai soggetti sottoscriventi, nonché le modalità di conferimento dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti attinenti al funzionamento della rete sismica locale.

 

 

Art. 5

Compiti del Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica locale.

 

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica locale con sede presso la Giunta regionale dell'Umbria, Area ambiente ed infrastrutture.

2. Il Comitato di cui al comma 1 esercita funzioni consultive per la Giunta regionale inerenti le attività connesse al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, ed in particolare propone:

a) la formulazione del programma annuale di attività della rete sismica locale;

b) l'utilizzazione, la pubblicazione e la diffusione dei dati della rete sismica locale;

c) gli studi e le ricerche sulle strutture sismotettoniche regionali, finalizzati ad approfondire le conoscenze sul rischio sismico regionale;

d) la redazione del Bollettino sismologico.

3. Il Comitato di coordinamento dipartimentale della sicurezza civile ed ambientale di cui all'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1988, n. 26, può fornire indicazioni per l'esercizio delle funzioni del Comitato tecnico di cui al comma 1.

4. Il Comitato di cui al comma 1 adotta il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

 

 

Art. 6

Composizione del Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica locale.

 

1. Il Comitato di cui all'art. 5 è costituito con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il Comitato è composto da n. 11 membri, così ripartiti tra i soggetti partecipanti:

a) n. 3 membri designati dal Servizio sismico nazionale;

b) n. 3 membri designati dall'Osservatorio sismico «Andrea Bina»;

c) n. 5 membri designati dalla Giunta regionale tra i propri dipendenti esperti in materia sismica e geologica.

3. La nomina dei membri componenti il Comitato è disposta con decreto del Presidente della Giunta.

4. I componenti del Comitato durano in carica fino alla scadenza della legislatura.

5. Il Comitato elegge il presidente ed il segretario tra i membri designati dalla Giunta regionale.

6. Il Comitato si avvale della collaborazione del personale regionale assegnato alle strutture competenti sulle materie sismiche e geologiche, d'intesa con i dirigenti responsabili, e, qualora previsto dal programma annuale di cui all'art. 5 comma 2 punto a), di consulenti esterni specialisti nelle materie in esame.

7. Ai componenti del Comitato, esterni alla amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza di lire centocinquantamila lorde per ogni seduta alla quale partecipano, nonché il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per il personale regionale.

 

 

Art. 7

Divulgazione dati della rete sismica locale.

 

1. I dati della rete sismica locale sono pubblicati sul Bollettino sismologico della Regione Umbria, su proposta del Comitato di cui all'art. 5.

2. La Giunta regionale promuove attività finalizzate all'informazione e sensibilizzazione della pubblica opinione in materia di terremoti e rischio sismico.

3. I dati della rete sismica locale appartengono di diritto ai soggetti di cui all'art. 3. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 3, i relativi documenti sono esclusi dal diritto di accesso a meno di parere favorevole del Comitato di cui all'art. 5.

 

 

TITOLO II

Istituzione della rete accelerometrica locale in Umbria

 

Art. 8

Definizione e finalità della rete accelerometrica locale in Umbria.

 

1. La rete accelerometrica locale è costituita dall'insieme di stazioni e apparecchiature di rilevazione e registrazione delle accelerazioni prodotte da eventi sismici, ubicate nel territorio regionale.

2. La rete accelerometrica locale raccoglie e fornisce dati utili per consentire:

a) la valutazione di effetti locali dovuti ad irregolarità topografiche e geologiche;

b) la valutazione del comportamento dinamico delle costruzioni;

c) la definizione di criteri di microzonazione sismica nel territorio regionale;

d) la promozione di studi e ricerche finalizzate anche alla revisione delle normative per la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici.

 

 

Art. 9

Soggetti partecipanti.

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche ai fini della partecipazione del Servizio sismico nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, al fine di realizzare la rete accelerometrica locale.

2. La Giunta regionale può altresì sottoscrivere convenzioni con altri enti preposti alla ricerca e con soggetti che installino reti accelerometriche proprie sul territorio regionale, per le finalità di cui all'art. 8.

 

 

Art. 10

Contenuto delle convenzioni.

 

1. Nelle convenzioni di cui all'art. 9 la Regione si impegna:

a) al coordinamento delle attività connesse alla realizzazione e gestione della rete accelerometrica locale;

b) al finanziamento per l'esecuzione degli interventi di realizzazione della rete accelerometrica locale;

c) al finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria della rete accelerometrica locale, compreso l'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature;

d) alla partecipazione, con proprio personale, alle attività di studio e ricerca della rete accelerometrica locale.

2. Le convenzioni individuano altresì gli impegni dei soggetti diversi dalla Regione, nell'ambito dei quali deve essere previsto:

a) il supporto scientifico e finanziario, finalizzato alla promozione di studi e ricerche per gli obbiettivi e le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8;

b) la partecipazione alla istituzione ed al funzionamento della rete accelerometrica locale;

c) l'acquisizione, l'installazione nei siti prescelti e la manutenzione degli accelerometri;

d) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi alla banca dati di cui all'art. 13;

e) il supporto tecnico e scientifico e la vigilanza sulla installazione e sulla gestione delle apparecchiature della rete accelerometrica locale;

f) la partecipazione, con proprio personale, alle attività di studio e ricerca della rete accelerometrica locale;

g) l'analisi e la elaborazione dei dati della rete accelerometrica locale.

3. Le convenzioni indicano inoltre le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dai soggetti sottoscriventi, nonché le modalità di conferimento dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti attinenti al funzionamento della rete accelerometrica locale.

 

 

Art. 11

Gestione della rete accelerometrica locale.

 

1. La gestione della rete accelerometrica locale è affidata ai soggetti di cui all'art. 9 ed è regolata dalle convenzioni di cui all'art. 10.

2. I componenti del Comitato di cui all'art. 6, designati dalla Regione, unitamente ai rappresentanti designati dagli altri soggetti di cui all'art. 9, svolgono funzioni consultive per la Giunta regionale inerenti le attività connesse con la realizzazione e gestione della rete accelerometrica locale, ed in particolare quelle relative:

a) alla formulazione del programma annuale di attività della rete accelerometrica locale;

b) alla utilizzazione, pubblicazione e diffusione dei dati della rete accelerometrica locale;

c) agli studi e ricerche in merito agli argomenti di cui all'art. 8.

3. La Giunta regionale, su proposta dei soggetti di cui al comma 2, approva il programma annuale di attività della rete accelerometrica locale e ne dà attuazione.

 

 

Art. 12

Divulgazione dati della rete accelerometrica locale.

 

1. I dati derivanti dalla rete accelerometrica locale sono di interesse pubblico e sono sottratti al diritto di accesso. I soggetti di cui all'art. 9 ne stabiliscono le forme ed i modi di divulgazione e pubblicazione, nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Regione.

 

 

TITOLO III

Norme finali e transitorie

 

Art. 13

Banca dati regionali.

 

1. I dati forniti dalla rete sismica locale e dalla rete accelerometrica locale sono raccolti in apposita banca dati istituita dalla Giunta regionale presso l'Area ambiente ed infrastrutture.

2. Alla banca dati regionale possono accedere tutti i soggetti di cui all'art. 3 ed all'art. 9.

 

 

Art. 14

Collaborazione con altri soggetti ed utilizzo del personale.

 

1. Per la costituzione e la gestione della rete sismica locale e della rete accelerometrica locale la Regione si può avvalere della collaborazione di enti locali operanti nel territorio regionale, prevedendo anche eventuali rimborsi o contributi per le spese sostenute.

2. Per la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche in materia sismica, la Regione può chiedere la collaborazione di enti ed istituti operanti anche a livello nazionale ed internazionale, nonché gestori di altre reti sismiche locali e accelerometriche.

3. La Regione istituisce un corso di studio triennale finalizzato alla formazione, presso l'Osservatorio sismico «Andrea Bina», in discipline sismiche e geofisiche di un tecnico laureato in fisica indirizzo geofisico, in geologia o in ingegneria presso l'Università degli studi di Perugia.

 

 

Art. 15

Norma transitoria.

 

1. Fino alla nomina dei membri componenti il Comitato di cui all'art. 6, la gestione della RE.SI.L. è demandata al Comitato tecnico-scientifico per la gestione della rete sismica regionale di cui alla Delib.G.R. 31 ottobre 1989, n. 8285 ed alla convenzione 5 settembre 1989, n. 3504 stipulata con l'Osservatorio sismico «Andrea Bina».

 

 

Art. 16

Norma finanziaria.

 

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 4951 di nuova istituzione nel bilancio 1995, denominato «Spese per la gestione delle attività inerenti la rete sismica locale e la rete accelerometrica in Umbria».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con l'apposita disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1994, Elenco n. 5, n. ordine 2, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1994 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 1995 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. La legge regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, è autorizzata ad iscrivere nel bilancio 1995 la somma sia in termini di competenza che di cassa.

5. All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese ai componenti della commissione di cui al precedente art. 6 si farà fronte con quota dello stanziamento appositamente previsto all'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1995.

6. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.