L.R.
13 marzo 1995, n. 10 (1).
Norme
per il trasporto pubblico locale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 marzo 1995, n. 14.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37,
salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore
fino al 1° gennaio 2001.
Art.
1
Finalità.
[1.
La Regione dell'Umbria, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite
con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in
armonia con quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto e con gli obiettivi del
Piano generale dei trasporti, nonché del Piano regionale integrato dei
trasporti, persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto
regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario,
promuovendo, anche con gli Enti locali, interventi finalizzati alla
realizzazione del sistema integrato di trasporto e delle relative
infrastrutture] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
2
Trasporto
pubblico locale.
[1.
Per il trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al
trasporto collettivo in ambito regionale di persone e di cose, effettuati su
strada, per ferrovie, e per vie d'acqua interna, in modo continuativo o
periodico con itinerari, orari frequenze e tariffe prestabiliti e offerta
indifferenziata] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
3
Servizi
ordinari.
[1.
I servizi ordinari urbani ed extraurbani, compresi quelli svolti con scale
mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone,
sono offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di
trasporto.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie sono annualmente
determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7.
3.
Per le finalità di cui alla lettera b), comma 5, art. 7, sono fissati dalla
Giunta regionale i criteri corrispondenti per la valutazione dei servizi svolti
con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di
persone] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
4
Servizi
a chiamata.
[1.
I servizi a chiamata urbani ed extraurbani, sono effettuati in zone a bassa
densità abitativa, con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati
con l'effettuazione:
a)
di percorrenze di base su percorsi fissi e di percorrenze a chiamata su
percorsi variabili;
b)
di percorrenze a chiamata su percorsi variabili.
2. (6).
3.
I Comuni territorialmente interessati contribuiscono al ripiano degli eventuali
disavanzi del servizio svolto nei rispettivi territori (7).
4.
Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto
un contributo massimo pari al 50% del costo complessivo, definito, annualmente,
dalle Province di Perugia e Terni.
5. (8).
6.
La Giunta regionale ripartisce annualmente fra le Province di Perugia e Terni
le risorse disponibili con le modalità di cui all'articolo 7 e delle eventuali
proposte degli Enti locali (9).
7.
Per l'anno 1995, la Regione si assume l'onere del contributo del 50 per cento
del costo del servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento della
quota del Fondo nazionale trasporti, che eroga nei tempi e nei modi fissati con
deliberazione dalla Giunta regionale] (10).
(6)
Comma soppresso dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(7)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(8)
Comma soppresso dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(9)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
5
Servizi
speciali.
[1.
I servizi speciali urbani ed extraurbani sono riservati ai soggetti portatori
di handicap e a mobilità ridotta.
2.
Le Province di Perugia e Terni predispongono, con il concorso delle U.L.S.S.
territorialmente competenti, il Piano per i servizi speciali e lo approvano
sentito l'Osservatorio della mobilità, di cui all'art. 10. Il Piano contiene le
modalità per l'effettuazione del servizio.
3.
Per le finalità di cui al comma 2, dal 1996, le risorse finanziarie sono
annualmente determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
6
Servizi
sperimentali.
[1.
I servizi sperimentali urbani ed extraurbani sono effettuati con sistemi
innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzo di tecnologie
avanzate.
2. (12).
3.
Per le finalità di cui al comma 1 sono erogate le risorse finanziarie
determinate con le modalità di cui all'art. 7, ed è, comunque, utilizzata una
parte delle disponibilità residue di cui all'art. 7, comma 3 ] (13)(14).
(12)
Comma soppresso dall'art. 3, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(13)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
7
Risorse
finanziarie.
[1.
All'effettuazione dei servizi di cui agli artt. 3, 5 e 6, si fa fronte con le
risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione dell'Umbria per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti, integrate da
risorse regionali, fatta salva la riserva di cui all'art. 4 e all'art. 9.
2.
La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni, entro il 28
febbraio di ogni anno, il 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate
dallo Stato alla Regione secondo i seguenti parametri:
a)
per un importo pari al 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
in ciascuna provincia;
b)
per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla popolazione di età
inferiore a 18 anni residente in ciascuna provincia;
c)
per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla superficie territoriale
di ciascuna provincia;
d)
per un importo pari al 20 per cento in proporzione alla superficie dei
territori classificati montani in ciascuna provincia;
e)
per un importo pari al 10 per cento nella misura inversamente proporzionale
alla densità della popolazione residente in ciascuna provincia;
f)
per un importo pari al 10 per cento in proporzione alla popolazione di età
superiore a 60 anni residente in ciascuna provincia.
3.
La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni le
disponibilità residue dei trasferimenti dello Stato e il finanziamento
regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di
riferimento.
4.
La Giunta regionale fissa annualmente, sentito l'Osservatorio di cui all'art.
10, l'indice minimo ricavi/costi quale parametro per i contratti di servizio.
5.
Per le finalità di cui agli artt. 3, 5 e 6, con l'obiettivo del conseguimento
dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto di cui alla
legge 10 aprile 1981, n. 151, le Province di Perugia e Terni:
a)
individuano le priorità fra le linee e corse maggiormente rispondenti
all'interesse pubblico da soddisfare sulla base delle indicazioni e delle
scelte contenute nei piani di bacino di cui all'art. 9 della legge regionale 17
agosto 1979, n. 44 e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni ai
sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 36, comma 1, sentito
l'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10;
b)
ripartiscono in modo proporzionale al numero dei chilometri delle linee e corse
di cui alla lettera a) fra gli enti concedenti territorialmente competenti,
entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, le risorse di cui al comma 2 ed
entro il 31 marzo dell'anno successivo le risorse di cui al comma 3.
6.
Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogate nei tempi stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
8
Contratti
di servizio.
[1.
L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato da contratti di
servizio stipulati fra l'ente concedente ed il soggetto concessionario, nel
rispetto della normativa contrattuale di settore, tenendo presente:
a)
l'omogeneità dei livelli tariffari nell'ambito del territorio regionale;
b)
la qualità e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta del gestore;
c)
le priorità di cui all'art. 7, comma 5, lett. a).
2.
I contratti di servizio devono prevedere:
a)
la rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione analitica del
programma di esercizio;
b)
il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso, nonché le tariffe;
c)
la durata, le misure di controllo e le cause di risoluzione;
d)
la possibilità di affidamento in sub-concessione dei servizi oggetto del
contratto con le relative modalità] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
9
Contributi
ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali.
1.
La Regione concorre fino alla misura dell'1 per cento annuo delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 7, all'onere derivante
dall'applicazione delle tariffe speciali di cui al comma 2.
2.
I Comuni possono autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto
pubblico locale ad applicare tariffe speciali a favore di soggetti portatori di
handicap e a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli di
cittadini residenti nei rispettivi territori comunali.
3.
Per le finalità previste al presente articolo, i Comuni, tenuto conto delle
disponibilità finanziarie di cui al comma 1 individuano le categorie
beneficiarie, determinano le tariffe speciali ed attribuiscono alle imprese
aventi titolo gli importi spettanti per i minori introiti derivanti
dall'applicazione delle tariffe speciali, anche facendo ricorso a risorse proprie.
4.
Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto è regolato da apposite
convenzioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 5.
5.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione ripartisce le risorse disponibili
sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto di Giunta.
6.
I Comuni presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda debitamente
documentata alla Giunta regionale, per l'ottenimento dei contributi di cui al
comma 1.
7.
Le tessere speciali rilasciate per l'anno 1995, ai sensi della legge regionale
11 agosto 1993, n. 8, hanno validità fino al 30 giugno 1995. Alla relativa
copertura finanziaria si fa fronte limitatamente a detto periodo, con lo
stanziamento dell'esistente cap. 3133 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
9-bis
Modalità
per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale
2 settembre 1991, n. 24.
[1.
Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di linea devono
rendere note al pubblico le sanzioni previste all'articolo 10 della legge
regionale 2 settembre 1991, n. 24 per gli utenti sprovvisti di titoli di
viaggio e per i possessori di regolare abbonamento che al momento del controllo
ne risultino sprovvisti.
2.
L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni alle norme della
presente legge, sono svolti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge
regionale 2 settembre 1991, n. 24, dalle imprese che esercitano il servizio di
trasporto pubblico locale mediante propri agenti.
3.
Per le finalità di cui al comma 2 l'impresa segnala all'ente concedente i nomi
dei dipendenti incaricati del controllo.
4.
Gli agenti incaricati del controllo, muniti di apposito documento di
riconoscimento, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti previsti
dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli
necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre
attività istruttorie previste dalla normativa vigente. Resta salva la
competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo
13 della legge citata e quella degli altri organi espressamente abilitati da
altre disposizioni.
5.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione di cui
all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, commi 1 e 2,
l'agente che ha accertato l'inadempimento presenta rapporto del processo
verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni al legale
rappresentante dell'impresa pubblica o privata e, nel caso di servizi gestiti
in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente, i quali
provvedono ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 11 della
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.
6.
Il pagamento delle sanzioni, quando non sia effettuato direttamente agli agenti
accertatori, può essere eseguito mediante versamento in apposito conto corrente
intestato alle imprese, pubbliche o private e agli enti competenti.
7.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
Amministrazioni provinciali e comunali trasmettono alle imprese concessionarie
dei pubblici servizi di linea, secondo le rispettive competenze, la
documentazione relativa ai procedimenti di applicazione delle sanzioni
amministrative eventualmente pendenti] (18).
(18)
Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
10
Osservatorio
della mobilità.
1.
Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito presso l'area operativa «Assetto
del territorio», Ufficio viabilità e trasporti, l'«Osservatorio della mobilità»
con il compito di:
a)
fornire alla Giunta regionale e agli Enti locali il supporto tecnico per la
pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;
b)
acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati sulla interazione
ambiente-trasporti, nonché quelli connessi alla mobilità regionale, anche ai fini
della valutazione della relativa tendenza;
c)
definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento
dei dati, di cui al punto b), in collaborazione con le Province di Perugia e
Terni e con i Comuni e le Aziende interessati.
2.
L'Osservatorio si avvale, di norma, di personale e mezzi forniti dalla Regione.
3.
L'Osservatorio della mobilità svolge le sue funzioni nell'ambito del servizio
informativo territoriale di cui agli articoli 35 e 36 della L.R. 21 ottobre
1997, n. 31 (19).
4.
Le attività dell'Osservatorio sono individuate con apposito atto della Giunta
regionale (20) (21).
(19)
Comma aggiunto dall'art. 33, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
(20)
Comma aggiunto dall'art. 33, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
11
Comitato
della mobilità.
1.
Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Comitato della
mobilità che dura in carica l'intera legislatura, composto da:
1)
quattro dirigenti della Regione dell'Umbria;
2)
un rappresentante della Provincia di Perugia:
3)
un rappresentante della Provincia di Terni;
4)
un rappresentante della Federtrasporti;
5)
un rappresentante dell'Associazione nazionale autolinee in concessione;
6)
un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
7)
un rappresentante delle Ferrovie dello Stato;
8)
un rappresentante della Gestione governativa Ferrovia Centrale Umbra;
9)
tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative a livello regionale;
10)
un rappresentante della Cooperazione;
11)
un rappresentante delle Associazioni artigiane più rappresentative a livello
regionale;
12)
tre rappresentanti delle Associazioni più rappresentative a livello regionale
di cui uno studente pendolare ed un pensionato;
13)
un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti
nella provincia di Perugia;
14)
un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti
nella provincia di Terni;
15)
un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative
a livello nazionale e presenti nella provincia di Perugia;
16)
un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative
a livello nazionale e presenti nella provincia di Terni;
17)
un rappresentante del Comitato regionale umbro Automobile Club (22);
18)
un rappresentante dell'Unione nazionale delle Comunità montane (23).
2.
Il Comitato della mobilità è presieduto dall'assessore regionale competente o
suo delegato.
3.
Il Comitato della mobilità, quale organo consultivo, formula proposte in ordine
alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per
l'attività dell'Osservatorio e alle iniziative di programmazione nel settore
trasporti (24).
(22)
Numero aggiunto dall'art. 4, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(23)
Numero aggiunto dall'art. 33, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
24
Art.
12
Competenze
della Provincia.
[1.
L'autorità di programmazione individuata dall'art. 8 della legge regionale 17
agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita, per
i territori di rispettiva competenza così come suddivisi dall'art. 7 della
legge regionale medesima, dalle Province di Perugia e Terni.
2.
Alle Province compete, altresì l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9
della stessa legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché quelle dettate dalla presente legge.
3.
I piani di cui all'art. 5 comma 2, all'art. 6 comma 2, integrano le previsioni
dei piani di bacino di traffico, hanno validità triennale e possono essere
revisionati annualmente] (25) (26).
(25)
Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
13
Norme
transitorie.
[1.
Per l'anno 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio della mobilità di cui
all'art. 10, la ripartizione dei contributi di esercizio tra i bacini di
traffico e tra le imprese aventi titolo avviene sulla base della stessa incidenza
percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991 e nei tempi stabiliti con
deliberazione dalla Giunta regionale.
2.
Il mancato introito derivante alle aziende per le tessere rilasciate, fino al
31 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1991,
n. 24 e della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8,
viene
riconosciuto nelle seguenti misure:
a)
A.T.A.M.L.426.000.000b) A.S.P.L.300.000.000c) S.S.I.T.L.228.000.000d)
A.T.C.L.800.000.000
3.
Alla S.S.I.T. viene riconosciuto per il servizio effettuato nel 1994 nei
territori a bassa densità abitativa un'integrazione tariffaria pari a lire
220.000.000.
4.
Sono riconosciuti alla A.T.C. per gli anni 1992-1993, contributi straordinari
di cui all'allegato prospetto A) per l'effettuazione di servizio con la
funicolare, quantificati sulla base del costo medio aziendale dell'anno di
riferimento di un addetto di manovra per ogni 500 ore di servizio effettuato]
(27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
13-bis
Norma
transitoria per la ripartizione per l'anno 1997 dei contributi per i servizi
ordinari e a chiamata.
[1.
Le risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 1 sono assegnate per il 1997
nel modo seguente:
a)
la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili fra le Province di
Perugia e Terni sulla base dei parametri di cui all'art. 7, comma 2;
b)
le Province di Perugia e Terni ripartiscono le risorse di cui alla lettera a)
fra le aziende aventi titolo, in modo proporzionale all'entità dei contributi
di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e relativi ai servizi
effettivamente svolti.
2.
Per il 1997 gli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ordinari di
trasporto pubblico locale sono coperti in conformità ai principi di cui alla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 51, lett. a).
3.
Le Province di Perugia - Terni, per le finalità di cui al comma 2, promuovono
conferenze di servizi con gli enti locali territorialmente interessati, tenendo
conto dei livelli minimi di servizi sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilità dei cittadini.
4.
I criteri per le finalità di cui al comma 3 sono fissati con deliberazione
della Giunta regionale.
5.
La Regione, per l'anno 1997, assume l'onere del contributo del 50 per cento del
servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento dello stanziamento
previsto per il 1997 al cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale.
6.
Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto
un contributo massimo pari al 50 per cento del costo complessivo definito per
il 1997 dalla Giunta regionale.
7.
Le disposizioni Finanziarie di cui ai commi 1 e 4 sono erogate nei tempi
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale] (28).
(28)
Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 15 gennaio 1997, n. 2. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
14
Modifica
dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10.
1. (29).
(29)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L.R. 3 settembre 1993, n. 10.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e
dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
15
Norma
finanziaria.
[1.
All'onere per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 9
della presente legge si farà fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo
stanziamento dell'esistente cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, il cui ammontare sarà annualmente deteminato a norma
dell'art. 5,
comma
2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità,
nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma
operativo 4.03.2.01.
2.
All'onere per le finalità di cui all'art. 10 della presente legge si farà
fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo stanziamento dell'esistente cap.
3127 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che assumerà
la seguente denominazione: «Spese per la predisposizione del primo piano
regionale dei trasporti - legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e per il
funzionamento dell'Osservatorio della mobilità», il cui ammontare sarà
annualmente determinato a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità, nei limiti della previsione
contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.
3.
Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della presente legge, è
autorizzata per il triennio 1995-1997, la spesa annua di lire 658.000.000 da
iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3139 di nuova
istituzione denominato: «Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale
per il mancato introito derivante dal rilascio delle tessere di cui alla legge
regionale 11 agosto 1993, n. 8 e per i servizi effettuati nei territori a bassa
densità abitativa».
4.
Al finanziamento dell'onere di cui sopra si fa fronte, per l'anno 1995,
mediante utilizzo di quota della disponibilità che sarà appositamente prevista
nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per detto
anno. Per gli anni 1996 e 1997 l'onere relativo sarà annualmente previsto con
legge di bilancio a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23 legge regionale di contabilità, nei limiti della previsione
contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.
5.
All'onere derivante dal comma 4 dell'art. 13 della presente legge si fa fronte,
limitatamente all'anno 1995 con quota dello stanziamento del cap. 3135 dello
stato di previsione della spesa] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Art.
16
Abrogazione.
[1.
Sono abrogate la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, la legge regionale 16
dicembre 1986, n. 45, la legge regionale 25 gennaio 1990, n. 3, la legge
regionale 27 aprile 1990, n. 27, la legge regionale 11 agosto 1993, n. 8; sono
altresì abrogati l'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e gli
artt. 6 e 11 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.
Allegato
A) (32)
Prospetto
A
Servizio
con la funicolareAnniA.T.C.1992109.528.8281993117.169.676
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9,
che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.