L.R. 13 marzo 1995, n. 10 (1).

Norme per il trasporto pubblico locale (2).

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 marzo 1995, n. 14.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[1. La Regione dell'Umbria, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in armonia con quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto e con gli obiettivi del Piano generale dei trasporti, nonché del Piano regionale integrato dei trasporti, persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario, promuovendo, anche con gli Enti locali, interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato di trasporto e delle relative infrastrutture] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 2

Trasporto pubblico locale.

 

[1. Per il trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo in ambito regionale di persone e di cose, effettuati su strada, per ferrovie, e per vie d'acqua interna, in modo continuativo o periodico con itinerari, orari frequenze e tariffe prestabiliti e offerta indifferenziata] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 3

Servizi ordinari.

 

[1. I servizi ordinari urbani ed extraurbani, compresi quelli svolti con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone, sono offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie sono annualmente determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7.

3. Per le finalità di cui alla lettera b), comma 5, art. 7, sono fissati dalla Giunta regionale i criteri corrispondenti per la valutazione dei servizi svolti con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 4

Servizi a chiamata.

 

[1. I servizi a chiamata urbani ed extraurbani, sono effettuati in zone a bassa densità abitativa, con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione:

a) di percorrenze di base su percorsi fissi e di percorrenze a chiamata su percorsi variabili;

b) di percorrenze a chiamata su percorsi variabili.

2.  (6).

3. I Comuni territorialmente interessati contribuiscono al ripiano degli eventuali disavanzi del servizio svolto nei rispettivi territori (7).

4. Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto un contributo massimo pari al 50% del costo complessivo, definito, annualmente, dalle Province di Perugia e Terni.

5.  (8).

6. La Giunta regionale ripartisce annualmente fra le Province di Perugia e Terni le risorse disponibili con le modalità di cui all'articolo 7 e delle eventuali proposte degli Enti locali (9).

7. Per l'anno 1995, la Regione si assume l'onere del contributo del 50 per cento del costo del servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento della quota del Fondo nazionale trasporti, che eroga nei tempi e nei modi fissati con deliberazione dalla Giunta regionale] (10).

 

(6) Comma soppresso dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(7) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(8) Comma soppresso dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(9) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 5

Servizi speciali.

 

[1. I servizi speciali urbani ed extraurbani sono riservati ai soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta.

2. Le Province di Perugia e Terni predispongono, con il concorso delle U.L.S.S. territorialmente competenti, il Piano per i servizi speciali e lo approvano sentito l'Osservatorio della mobilità, di cui all'art. 10. Il Piano contiene le modalità per l'effettuazione del servizio.

3. Per le finalità di cui al comma 2, dal 1996, le risorse finanziarie sono annualmente determinate ed erogate ai sensi dell'art. 7] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 6

Servizi sperimentali.

 

[1. I servizi sperimentali urbani ed extraurbani sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzo di tecnologie avanzate.

2.  (12).

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogate le risorse finanziarie determinate con le modalità di cui all'art. 7, ed è, comunque, utilizzata una parte delle disponibilità residue di cui all'art. 7, comma 3 ] (13)(14).

 

(12) Comma soppresso dall'art. 3, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(13) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 7

Risorse finanziarie.

 

[1. All'effettuazione dei servizi di cui agli artt. 3, 5 e 6, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti, integrate da risorse regionali, fatta salva la riserva di cui all'art. 4 e all'art. 9.

2. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione secondo i seguenti parametri:

a) per un importo pari al 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia;

b) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla popolazione di età inferiore a 18 anni residente in ciascuna provincia;

c) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia;

d) per un importo pari al 20 per cento in proporzione alla superficie dei territori classificati montani in ciascuna provincia;

e) per un importo pari al 10 per cento nella misura inversamente proporzionale alla densità della popolazione residente in ciascuna provincia;

f) per un importo pari al 10 per cento in proporzione alla popolazione di età superiore a 60 anni residente in ciascuna provincia.

3. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni le disponibilità residue dei trasferimenti dello Stato e il finanziamento regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento.

4. La Giunta regionale fissa annualmente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10, l'indice minimo ricavi/costi quale parametro per i contratti di servizio.

5. Per le finalità di cui agli artt. 3, 5 e 6, con l'obiettivo del conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, le Province di Perugia e Terni:

a) individuano le priorità fra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse pubblico da soddisfare sulla base delle indicazioni e delle scelte contenute nei piani di bacino di cui all'art. 9 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 36, comma 1, sentito l'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10;

b) ripartiscono in modo proporzionale al numero dei chilometri delle linee e corse di cui alla lettera a) fra gli enti concedenti territorialmente competenti, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, le risorse di cui al comma 2 ed entro il 31 marzo dell'anno successivo le risorse di cui al comma 3.

6. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogate nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 8

Contratti di servizio.

 

[1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato da contratti di servizio stipulati fra l'ente concedente ed il soggetto concessionario, nel rispetto della normativa contrattuale di settore, tenendo presente:

a) l'omogeneità dei livelli tariffari nell'ambito del territorio regionale;

b) la qualità e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta del gestore;

c) le priorità di cui all'art. 7, comma 5, lett. a).

2. I contratti di servizio devono prevedere:

a) la rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione analitica del programma di esercizio;

b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso, nonché le tariffe;

c) la durata, le misure di controllo e le cause di risoluzione;

d) la possibilità di affidamento in sub-concessione dei servizi oggetto del contratto con le relative modalità] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 9

Contributi ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali.

 

1. La Regione concorre fino alla misura dell'1 per cento annuo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 7, all'onere derivante dall'applicazione delle tariffe speciali di cui al comma 2.

2. I Comuni possono autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico locale ad applicare tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli di cittadini residenti nei rispettivi territori comunali.

3. Per le finalità previste al presente articolo, i Comuni, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 individuano le categorie beneficiarie, determinano le tariffe speciali ed attribuiscono alle imprese aventi titolo gli importi spettanti per i minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe speciali, anche facendo ricorso a risorse proprie.

4. Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto è regolato da apposite convenzioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione ripartisce le risorse disponibili sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto di Giunta.

6. I Comuni presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda debitamente documentata alla Giunta regionale, per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

7. Le tessere speciali rilasciate per l'anno 1995, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8, hanno validità fino al 30 giugno 1995. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte limitatamente a detto periodo, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3133 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 9-bis

Modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24.

 

[1. Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di linea devono rendere note al pubblico le sanzioni previste all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 per gli utenti sprovvisti di titoli di viaggio e per i possessori di regolare abbonamento che al momento del controllo ne risultino sprovvisti.

2. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni alle norme della presente legge, sono svolti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, dalle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale mediante propri agenti.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'impresa segnala all'ente concedente i nomi dei dipendenti incaricati del controllo.

4. Gli agenti incaricati del controllo, muniti di apposito documento di riconoscimento, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dalla normativa vigente. Resta salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge citata e quella degli altri organi espressamente abilitati da altre disposizioni.

5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, commi 1 e 2, l'agente che ha accertato l'inadempimento presenta rapporto del processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni al legale rappresentante dell'impresa pubblica o privata e, nel caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente, i quali provvedono ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

6. Il pagamento delle sanzioni, quando non sia effettuato direttamente agli agenti accertatori, può essere eseguito mediante versamento in apposito conto corrente intestato alle imprese, pubbliche o private e agli enti competenti.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali e comunali trasmettono alle imprese concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo le rispettive competenze, la documentazione relativa ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente pendenti] (18).

 

(18) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 10

Osservatorio della mobilità.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito presso l'area operativa «Assetto del territorio», Ufficio viabilità e trasporti, l'«Osservatorio della mobilità» con il compito di:

a) fornire alla Giunta regionale e agli Enti locali il supporto tecnico per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

b) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati sulla interazione ambiente-trasporti, nonché quelli connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza;

c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati, di cui al punto b), in collaborazione con le Province di Perugia e Terni e con i Comuni e le Aziende interessati.

2. L'Osservatorio si avvale, di norma, di personale e mezzi forniti dalla Regione.

3. L'Osservatorio della mobilità svolge le sue funzioni nell'ambito del servizio informativo territoriale di cui agli articoli 35 e 36 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 (19).

4. Le attività dell'Osservatorio sono individuate con apposito atto della Giunta regionale (20) (21).

 

(19) Comma aggiunto dall'art. 33, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

(20) Comma aggiunto dall'art. 33, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 11

Comitato della mobilità.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Comitato della mobilità che dura in carica l'intera legislatura, composto da:

1) quattro dirigenti della Regione dell'Umbria;

2) un rappresentante della Provincia di Perugia:

3) un rappresentante della Provincia di Terni;

4) un rappresentante della Federtrasporti;

5) un rappresentante dell'Associazione nazionale autolinee in concessione;

6) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

7) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato;

8) un rappresentante della Gestione governativa Ferrovia Centrale Umbra;

9) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

10) un rappresentante della Cooperazione;

11) un rappresentante delle Associazioni artigiane più rappresentative a livello regionale;

12) tre rappresentanti delle Associazioni più rappresentative a livello regionale di cui uno studente pendolare ed un pensionato;

13) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti nella provincia di Perugia;

14) un rappresentante delle Associazioni dei disabili ed handicappati presenti nella provincia di Terni;

15) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Perugia;

16) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia di Terni;

17) un rappresentante del Comitato regionale umbro Automobile Club (22);

18) un rappresentante dell'Unione nazionale delle Comunità montane (23).

2. Il Comitato della mobilità è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.

3. Il Comitato della mobilità, quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per l'attività dell'Osservatorio e alle iniziative di programmazione nel settore trasporti (24).

 

(22) Numero aggiunto dall'art. 4, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(23) Numero aggiunto dall'art. 33, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

24

 

 

Art. 12

Competenze della Provincia.

 

[1. L'autorità di programmazione individuata dall'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita, per i territori di rispettiva competenza così come suddivisi dall'art. 7 della legge regionale medesima, dalle Province di Perugia e Terni.

2. Alle Province compete, altresì l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9 della stessa legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dettate dalla presente legge.

3. I piani di cui all'art. 5 comma 2, all'art. 6 comma 2, integrano le previsioni dei piani di bacino di traffico, hanno validità triennale e possono essere revisionati annualmente] (25) (26).

 

(25) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 5 dicembre 1997, n. 42.

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 13

Norme transitorie.

 

 

[1. Per l'anno 1995 e fino all'istituzione dell'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10, la ripartizione dei contributi di esercizio tra i bacini di traffico e tra le imprese aventi titolo avviene sulla base della stessa incidenza percentuale dei contributi erogati per l'anno 1991 e nei tempi stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale.

2. Il mancato introito derivante alle aziende per le tessere rilasciate, fino al 31 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8,

viene riconosciuto nelle seguenti misure:

 

a) A.T.A.M.L.426.000.000b) A.S.P.L.300.000.000c) S.S.I.T.L.228.000.000d) A.T.C.L.800.000.000

 

3. Alla S.S.I.T. viene riconosciuto per il servizio effettuato nel 1994 nei territori a bassa densità abitativa un'integrazione tariffaria pari a lire 220.000.000.

4. Sono riconosciuti alla A.T.C. per gli anni 1992-1993, contributi straordinari di cui all'allegato prospetto A) per l'effettuazione di servizio con la funicolare, quantificati sulla base del costo medio aziendale dell'anno di riferimento di un addetto di manovra per ogni 500 ore di servizio effettuato] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 13-bis

Norma transitoria per la ripartizione per l'anno 1997 dei contributi per i servizi ordinari e a chiamata.

 

[1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 1 sono assegnate per il 1997 nel modo seguente:

a) la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili fra le Province di Perugia e Terni sulla base dei parametri di cui all'art. 7, comma 2;

b) le Province di Perugia e Terni ripartiscono le risorse di cui alla lettera a) fra le aziende aventi titolo, in modo proporzionale all'entità dei contributi di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e relativi ai servizi effettivamente svolti.

2. Per il 1997 gli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ordinari di trasporto pubblico locale sono coperti in conformità ai principi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 51, lett. a).

3. Le Province di Perugia - Terni, per le finalità di cui al comma 2, promuovono conferenze di servizi con gli enti locali territorialmente interessati, tenendo conto dei livelli minimi di servizi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini.

4. I criteri per le finalità di cui al comma 3 sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Regione, per l'anno 1997, assume l'onere del contributo del 50 per cento del servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento dello stanziamento previsto per il 1997 al cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

6. Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto un contributo massimo pari al 50 per cento del costo complessivo definito per il 1997 dalla Giunta regionale.

7. Le disposizioni Finanziarie di cui ai commi 1 e 4 sono erogate nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale] (28).

 

(28) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 15 gennaio 1997, n. 2. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 14

Modifica dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10.

 

1.  (29).

 

(29) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L.R. 3 settembre 1993, n. 10. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 15

Norma finanziaria.

 

[1. All'onere per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 della presente legge si farà fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui ammontare sarà annualmente deteminato a norma dell'art. 5,

comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.

2. All'onere per le finalità di cui all'art. 10 della presente legge si farà fronte, a partire dal bilancio 1995, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3127 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che assumerà la seguente denominazione: «Spese per la predisposizione del primo piano regionale dei trasporti - legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e per il funzionamento dell'Osservatorio della mobilità», il cui ammontare sarà annualmente determinato a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.

3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della presente legge, è autorizzata per il triennio 1995-1997, la spesa annua di lire 658.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3139 di nuova istituzione denominato: «Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per il mancato introito derivante dal rilascio delle tessere di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 8 e per i servizi effettuati nei territori a bassa densità abitativa».

4. Al finanziamento dell'onere di cui sopra si fa fronte, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota della disponibilità che sarà appositamente prevista nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per detto anno. Per gli anni 1996 e 1997 l'onere relativo sarà annualmente previsto con legge di bilancio a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità, nei limiti della previsione contenuta nel bilancio pluriennale al programma operativo 4.03.2.01.

5. All'onere derivante dal comma 4 dell'art. 13 della presente legge si fa fronte, limitatamente all'anno 1995 con quota dello stanziamento del cap. 3135 dello stato di previsione della spesa] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Art. 16

Abrogazione.

 

[1. Sono abrogate la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, la legge regionale 16 dicembre 1986, n. 45, la legge regionale 25 gennaio 1990, n. 3, la legge regionale 27 aprile 1990, n. 27, la legge regionale 11 agosto 1993, n. 8; sono altresì abrogati l'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e gli artt. 6 e 11 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.

 

 

Allegato A) (32)

 

Prospetto A

 

Servizio con la funicolareAnniA.T.C.1992109.528.8281993117.169.676

 

 

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37, salvo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 e dall'art. 9, che rimane in vigore fino al 1° gennaio 2001.