L.R.
23 marzo 1995, n. 12 (1).
Agevolazioni
per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative
imprenditoriali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 marzo 1995, n. 17, S.O.
(2)
Vedi, anche, l'art. 9, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
1
Oggetto.
1.
Con la presente legge la Regione dell'Umbria, al fine di favorire l'occupazione
giovanile, dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnica e
finanziari volti ad agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di
competenza regionale, di imprese, formate da giovani, volte alla produzione di
beni e alla fornitura di servizi.
Art.
2
Destinatari.
1.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 le società cooperative
costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, le
società previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2249 del Codice civile
con esclusione delle società di fatto, irregolari e di quelle costituite per
l'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione agli
albi, e le imprese individuali.
2.
Le imprese destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:
a)
per le imprese individuali, che i titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i
32 anni;
b)
per le società, che risultino costituite da un numero di soci di età compresa
fra i 18 e i 32 anni che rappresentino almeno il 50 per cento del totale dei
soci e che siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50 per cento del
capitale sociale; in caso di società cooperativa il 50 per cento va riferito al
capitale sociale posseduto dai soci lavoratori;
c)
che i giovani di cui alla lettera a) e b) abbiano residenza nel territorio
regionale;
d)
sede legale, amministrativa e operativa nel territorio regionale;
e)
non facciano parte della compagine sociale dipendenti pubblici in servizio.
3.
Il limite di età è elevabile a 40 anni per:
a)
lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 «Norme in materia di cassa integrazione
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro»;
b)
donne che intendano reinserirsi nel mercato del lavoro;
c)
portatori di handicap o di invalidità superiore al 40 per cento.
4.
I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle
agevolazioni.
5.
Nell'ipotesi di imprese esercitate in forma societaria, il rapporto di partecipazione
finanziaria giovanile rispetto al capitale totale, nonché quello del numero dei
soci giovani rispetto a quello globale, devono rimanere inalterati per almeno
tre anni dalla data di concessione dei benefici, a pena di revoca dalle
agevolazioni concesse, eccettuato il caso in cui uno dei due rapporti cambi per
effetto del superamento del limite di età.
6.
La titolarità delle imprese individuali deve permanere in capo alla stessa
persona per almeno tre anni dalla data di concessione dei benefici, a pena di
revoca delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.
7.
In caso di sopravvenuta incapacità o morte di uno o più soci che comporti la
modificazione dei rapporti di cui alla lettera b) del comma 2, i soci rimanenti
devono darne tempestiva comunicazione e richiedere il mantenimento delle
agevolazioni concesse che può essere accordato in relazione alla situazione
aziendale; per gli stessi effetti, analoga comunicazione e richiesta, deve
essere data dagli eredi del titolare dell'impresa individuale.
8.
La procedura di cui al comma 7 va seguita anche in caso di cessione
dell'impresa beneficiaria ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalla presente legge.
Art.
3
Priorità.
1.
Nella concessione delle agevolazioni è data priorità alle domande presentate
da:
a)
imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di
mobilità, di cui alla legge n. 223/1991;
b)
imprese a prevalente composizione femminile.
2.
Qualora i soggetti di cui al comma 1 favoriscano l'inserimento nell'attività
lavorativa delle categorie deboli, così come definite dalla legislazione
vigente, le domande dagli stessi presentate, a parità di punteggio, sono
inserite in graduatoria in via prioritaria nella riserva di cui al comma 3.
3.
Il 30 per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di
cui all'art. 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al
comma 1. Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non
utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne abbiano
titolo.
Art.
4
Tipologie
delle agevolazioni.
1.
Le agevolazioni consistono in:
a)
concorso alla copertura delle spese di costituzione, sulla base della
documentazione comprovante gli oneri sostenuti, sino ad un massimo di lire
2.500.000;
b)
rimborso fino al cento per cento delle spese sostenute per consulenza ed
assistenza tecnica per i primi tre anni di vita, la cui necessità va
documentata insieme al numero delle ore occorrenti fino ad un tetto massimo di
lire 6.000.000 per anno;
c)
contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50 per cento degli oneri
sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a
lire 10.000.000 per:
1)
spese di locazione di immobili strumentali all'attività dell'impresa;
2)
oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;
d)
anticipazioni fino ad un massimo dell'80 per cento e comunque per un importo
non superiore a lire 240.000.000 delle spese riferite a:
1)
acquisto di terreni, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti, licenze e
marchi;
2)
acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività
di impresa.
2.
Le anticipazioni di cui alla lettera d) del comma 1 devono essere restituite in
quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di 10 anni con
inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione.
3.
Nell'ambito del finanziamento ammissibile di cui alla precedente lett. d) del
comma 1, pari a lire 300.000.000, è consentito che parte o l'intero
investimento sia effettuato mediante leasing. In tal caso l'anticipazione può
essere integrata o sostituita da un contributo in conto capitale a fronte
dell'acquisizione di beni di cui alla stessa lettera d) del primo comma. Il
contributo massimo concedibile è pari al 20 per cento del totale dei canoni
esclusi quelli, anticipati, previsti dal contratto di leasing ed è erogato in
ratei semestrali direttamente ai beneficiari.
Art.
5
Interventi
straordinari.
1.
Per l'attuazione di progetti diretti alla tutela, valorizzazione e fruizione
dei beni culturali e ambientali nonché alla gestione dei servizi culturali e
degli impianti sportivi, la cui esecuzione si configuri come attività di
pubblico servizio e per i quali, con apposita convenzione, siano impegnati
contestualmente enti locali territoriali e soggetti privati, sono concessi
contributi per la riduzione del 50 per cento dei costi del personale, a favore
dei soggetti privati incaricati della realizzazione, il cui importo complessivo
nel biennio non può superare la misura massima di lire 200.000.000. I
contributi sono riferibili ad una durata massima di due anni dalla data di
effettivo inizio dell'attività di impresa.
2.
Le assunzioni con contratto di formazione-lavoro devono riguardare giovani
secondo i limiti di età previsti dalla legislazione vigente con priorità per
coloro che possiedono specifici titoli di studio o attestati di qualifica o
specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, a seguito di corsi di formazione professionale regionale
attinenti i settori interessati dai progetti.
3.
Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, in aggiunta, a beneficio del
medesimo soggetto economico, quando intraprenda nuove attività che comportino
assunzione di ulteriore personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
La concessione di tali agevolazioni è comunque subordinata alle
condizioni
seguenti:
a)
la nuova attività non sostituisca quella precedentemente svolta;
b)
presentazione di una nuova domanda da parte del soggetto economico di cui alla
lettera a), al fine di consentire al nucleo di valutazione, di cui all'art. 9,
una nuova valutazione sull'andamento dell'attività già svolta e su quella per
la quale si richiede il nuovo intervento finanziario;
c)
che i nuovi contributi siano riferibili ad una durata massima di due anni dalla
data di effettivo avvio della nuova attività di impresa;
d)
i contributi siano concessi, nel periodo ammissibile, riferiti agli incrementi
d'organico, rispetto ai valori massimi precedentemente registrati dallo stesso.
Art.
6
Attività
di servizio per la creazione d'impresa.
1.
Per agevolare il processo di costituzione di nuove attività imprenditoriali, i
soggetti direttamente interessati possono avvalersi dell'assistenza della
Società per lo sviluppo economico dell'Umbria e, qualora necessario, anche di
sportelli di servizio, la cui apertura sul territorio regionale è disposta
dalla Giunta regionale, aventi il compito di:
a)
promozione ed orientamento dell'imprenditorialità;
b)
individuazione e monitoraggio delle opportunità imprenditoriali che il
territorio esprime;
c)
assistenza alla costituzione dell'impresa, anche attraverso la predisposizione
di specifici percorsi formativi, ed alla elaborazione della domanda di accesso
alle agevolazioni di cui all'art. 4;
d)
assistenza all'avvio delle imprese costituite ai sensi della presente legge.
Gli
sportelli nella loro attività di promozione, nonché di individuazione e
monitoraggio delle opportunità e di assistenza alla costituzione di impresa, si
rapportano costantemente con i diversi soggetti sociali presenti nel territorio
a partire dalle associazioni imprenditoriali e di categoria.
2.
Gli sportelli di cui al comma 1 sono gestiti da società specializzate nel ampo
della creazione di imprese. L'affidamento della gestione di detti sportelli
avviene tramite bando pubblico emanato dalla Società per lo sviluppo economico
dell'Umbria, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale. Tale
bando dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato atto
di indirizzo.
3.
Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
la Giunta regionale assicura apposito finanziamento da determinare in sede di
emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma precedente.
4.
Per le attività di cui alle lettere a) e b) e quelle formative di cui alla
lettera c) del comma 1 la Società per lo sviluppo economico dell'Umbria dispone
le erogazioni dei fondi con le modalità precisate nella delibera di affidamento
dell'incarico agli sportelli.
5.
Il nucleo di valutazione di cui all'art. 9 valuta le domande di accesso alle
agevolazioni di cui all'art. 4 presentate dalle imprese, aventi le
caratteristiche previste all'art. 2. Se la domanda è ritenuta ammissibile il
nucleo propone alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria il rimborso
allo sportello delle spese di progettazione sostenute, sino ad un massimo di
lire 10.000.000 al netto d'IVA, con esclusione delle spese già finanziate ai
sensi del comma 4.
Art.
7
Lavori
socialmente utili.
1.
Per favorire l'attivazione di interventi relativi a lavori socialmente utili,
nel rispetto della normativa nazionale vigente, è previsto un contributo volto
all'abbattimento del 25 per cento dell'onere per unità di lavoro impiegata in
interventi di lavori socialmente utili. In via prioritaria detto contributo
viene erogato in relazione ad interventi interessanti più amministrazioni
pubbliche, con particolare riferimento a quelli che prevedono, al termine del
progetto, una evoluzione verso la costituzione di attività autonome ed
imprenditoriali.
2.
Fermo restando quanto già enunciato al comma 1, la Giunta regionale indica
annualmente le priorità e i criteri in relazione agli interventi di lavori socialmente
utili per i quali concedere il contributo.
Art.
8
Formazione
professionale.
1.
Nell'ambito del piano regionale annuale per la formazione professionale sono
inserite apposite linee di finanziamento per il sostegno delle attività di cui
ai commi 1 degli articoli 6 e 7. Le Amministrazioni provinciali, nell'esercizio
delle funzioni loro delegate in materia di formazione professionale dalla
vigente legislazione regionale, accordano priorità alle richieste di attività
formativa presentate dalle imprese che hanno usufruito delle agevolazioni della
presente legge e previste nel piano di sviluppo d'impresa.
Art.
9
Valutazione
ed ammissione delle domande.
1.
Le domande di accesso alle agevolazioni previste all'articolo 4, presentate
dalle imprese di cui all'articolo 2, comprese quelle che hanno usufruito
dell'attività di servizio indicata all'articolo 6, sono presentate alle
Amministrazioni provinciali territorialmente competenti.
2.
La concessione delle agevolazioni è disposta dalla competente Amministrazione
provinciale sulla base di una istruttoria tecnico-finanziaria effettuata da un
nucleo di valutazione composto da tre esperti in materie tecniche, economiche e
finanziarie nominati dalla stessa Amministrazione provinciale. Il nucleo è
integrato da un dipendente della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria
per il ruolo che alla stessa è riconosciuto dalla presente legge e da un
esperto nel settore di attività dell'impresa richiedente il beneficio.
Art.
10
Obblighi
a carico dei beneficiari.
1.
I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a presentare annualmente, entro
120 giorni dalla fine del proprio esercizio finanziario, una relazione sulla
destinazione ed utilizzo delle somme erogate a valere sulla presente legge,
nonché una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui all'art. 2.
2.
La mancata o irregolare presentazione della documentazione di cui al comma 1
comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
Art.
11
Delega.
1.
Le funzioni amministrative relative agli interventi della presente legge, fatta
eccezione per quelli di cui all'art. 6, sono delegate alle Amministrazioni
provinciali, che le esercitano sulla base di apposite direttive emanate dalla
Giunta regionale.
2.
In caso d'inerzia da parte delle Amministrazioni provinciali nell'esercizio
della delega la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un termine
entro il quale adempiere, si sostituisce alle stesse.
Art.
12
Compiti
della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria.
1.
Alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria vengono affidati i compiti
di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività degli sportelli
nonché di monitoraggio per i primi tre anni di vita sulle attività delle
imprese beneficiarie dei contributi disposti dalla presente legge. Sono inoltre
affidati alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria i compiti di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 6, nonché la gestione dell'intero fondo destinato al
finanziamento della presente legge.
2.
La Società per lo sviluppo economico dell'Umbria, in rapporto alla complessità
e specificità delle imprese ammesse ai benefici della presente legge può
svolgere, su richiesta delle medesime, attività di assistenza e tutoraggio.
3.
Le modalità per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 15, ivi compresi i tempi
di erogazione e di recupero delle somme anticipate la documentazione da
acquisire a fronte di ogni singola erogazione, le garanzie da porre in essere a
tutela del rientro del finanziamento erogato, le procedure per il recupero
delle
anticipazioni
non restituite dai beneficiari sono regolate da apposita convenzione tra la
Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali e la Società per lo sviluppo
economico dell'Umbria. Nel caso di revoca delle agevolazioni le somme erogate
vengono interamente recuperate maggiorate degli interessi legali.
Art.
13
Spese
di delega.
1.
Alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e alla Società per lo
sviluppo economico dell'Umbria vengono erogati lire 50.000.000 annui ciascuna
per il rimborso delle spese amministrative relative alle funzioni
rispettivamente delegate e affidate con la presente legge. I fondi vengono
prelevati dagli stanziamenti previsti al successivo art. 15.
Art.
14
Relazioni
annuali e rendiconti.
1.
La Società per lo sviluppo economico dell'Umbria e le Amministrazioni
provinciali, ciascuna per la parte di sua competenza, rimettono annualmente
alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio regionale, una
documentata relazione sull'attività svolta, e informano le organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
2.
Al fine del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse comunitarie le
Amministrazioni provinciali e la Società per lo sviluppo economico dell'Umbria
sono tenute a corrispondere ad ogni richiesta di informazione proveniente dalla
struttura regionale.
Art.
15
Fonti
finanziarie.
1.
Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il fondo
istituito dalla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 e da specifiche misure
contenute nei piani operativi a valere sugli obiettivi 2,3,4 e 5b del
Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
2.
Agli interventi di cui all'art. 7 è destinata per l'anno 1995 la somma di lire
800.000.000, che grava sul fondo di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n.
40.
3.
I fondi, di cui al comma 1, sono trasferiti ed affidati in gestione alla
Società per lo sviluppo economico dell'Umbria che eroga le agevolazioni sulla
base delle decisioni assunte dalla stessa e dalle Amministrazioni provinciali
per quanto di loro competenza.
4.
Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli interessi maturati sulle somme
non erogate, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai
beneficiari e dai rientri delle quote delle anticipazioni di cui al comma 2
dell'art. 4.
5.
Il fondo è altresì alimentato da eventuali apporti provenienti da enti locali,
enti pubblici, istituti di credito e da privati. Tali apporti sono introitati
dalla Regione sul cap. 2690 denominato «Apporti da enti locali, enti pubblici,
istituti di credito e da privati al fondo istituito con la legge regionale 18
agosto 1987,
n.
40». In relazione alle somme man mano accertate, si provvede con legge di
variazione di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti
variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.
6.
La ripartizione del fondo, per la parte di risorse provenienti dalle entrate
proprie regionali, tra le province di Perugia e Terni è operata nella misura
rispettiva del 60 per cento e del 40 per cento, salvo successive variazioni a
tali percentuali che possono essere deliberate dal Consiglio regionale sulla
base di motivate nuove esigenze espresse dalle Amministrazioni provinciali.
7.
Il fondo di cui al presente articolo è integrato con le risorse del fondo
istituito ai sensi del Pim Umbria, sottoprogramma 2 - misura 2 - sub misura b),
gestito dalla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria.
8.
Per gli anni successivi al 1995 gli interventi di cui alla presente legge
saranno finanziati con apposita legge di bilancio.
Art.
16
Cumulabilità.
1.
I destinatari delle agevolazioni della presente legge non possono usufruire per
le stesse spese ammesse a contributo di altre agevolazioni, nei limiti
dell'importo finanziato, disposte da leggi nazionali, regionali e dai regolamenti
comunitari.
Art.
17
Abrogazione.
1.
La legge regionale 19 luglio 1988, n. 24, è abrogata.
2.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dalla presente legge
continuano ad essere disciplinati fino ad esaurimento dalla legge di cui al
comma 1.