L.R. 23 marzo 1995, n. 13 (1).

Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alla L.R. 1° luglio 1981, n. 34 e L.R. 20 agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e fissazione del termine per la concedibilità delle provvidenze previste a seguito degli eventi sismici del 1984 e 1985 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 marzo 1995, n. 17, edizione straordinaria.

(2) La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma 1, lettera q), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta lettera q) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

 

 

Sezione I - Modificazione degli articoli 1 e 2 della L.R. 20 agosto 1987, n. 41

 

Art. 1

 

1.  (3).

 

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Art. 2

 

1.  (4).

 

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Sezione II - Modificazione dell'art. 27 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34

 

Art. 3

 

1.  (5).

 

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 27, L.R. 10 luglio 1981, n. 34.

 

 

Sezione III - Proposizione del termine di concedibilità delle provvidenze per gli eventi sismici 1984 e 1985

 

Art. 4

 

1. Le provvidenze di cui alle Ordinanze del Ministro della protezione civile n. 240 dell'8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta regionale (6).

 

 

 

(6) Articolo prima sostituito dall'art. 3, L.R. 25 marzo 1996, n. 7 e successivamente così modificato dall'art. 3, L.R. 13 maggio 1997, n. 19.