L.R.
10 aprile 1995, n. 25 (1).
Interventi
regionali per la razionalizzazione del trasporto merci in Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 aprile 1995, n. 21.
Art.
1
Finalità
1.
In attuazione dell'art. 21 del proprio Statuto, la Regione dell'Umbria
persegue, nel settore del trasporto delle merci, l'obiettivo di eliminare le
cause di scarsa produttività e di alti costi, diretti ed indiretti, presenti
nell'offerta regionale, attraverso un riassetto organizzativo del comparto che
soddisfi le esigenze di efficienza ed economia richieste dal sistema economico
ed imprenditoriale regionale.
Art.
2
Natura
degli interventi.
1.
Per le finalità di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi
programmatici del «Piano regionale integrato dei trasporti», ed in attuazione
dei conseguenti studi e progetti, nonché in applicazione della Convenzione tra
Regione dell'Umbria, Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato, approvata
con D.M.
3
agosto 1990, n. 108/T del Ministro dei trasporti, la Regione favorisce:
a)
la realizzazione di centri merci sul territorio regionale, che abbiano funzione
aggregatrice del sistema delle merci, che costituiscano supporto logistico alle
aziende del settore e che offrano l'opportunità per avviare e sviluppare
l'intermodalità;
b)
la realizzazione di aree attrezzate dotate di servizi all'autotrasporto,
finalizzate ad ottimizzare la distribuzione delle merci;
c)
il superamento della polverizzazione del sistema degli operatori del settore
dell'autotrasporto.
Art.
3
Costituzione
di società.
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2,
comma 1, la Regione promuove anche la costituzione di apposite società tramite
la Finanziaria regionale Sviluppumbria e con la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati.
2.
La Finanziaria regionale Sviluppumbria, al fine di favorire la partecipazione
di altri soggetti alle costituende società di cui al comma 1, può provvedere
alla cessione di parte delle proprie quote di partecipazione.
Art.
4
Promozione
dell'associazionismo.
1.
La Giunta regionale promuove iniziative e definisce forme e modalità per il
conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
Art.
5
Opere
pubbliche di interesse regionale.
1.
Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) costituiscono opere
pubbliche di interesse regionale.
2.
L'approvazione dei progetti per gli interventi di cui al comma 1 equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste ed a
dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
Art.
6
Norma
finanziaria.
1.
Al finanziamento per la costituzione di apposite società di cui all'art. 3 si
provvede con quota dello stanziamento previsto all'esistente cap. 9500/V.3100
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 che con la presente
legge viene integrato, sia nella competenza che nella cassa, di lire
200.000.000.
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che
sarà appositamente prevista nel fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1995.
3.
Per far fronte, inoltre, agli interventi di cui all'art. 2 della presente legge
sono istituiti, per memoria, nel bilancio 1995 i seguenti capitoli di spesa:
-
Cap. 3040 «Concorso della Regione alle spese di realizzazione di centri merci
ed aree attrezzate e per promuovere l'associazionismo nel settore
dell'autotrasporto merci»;
-
Cap. 7430 «Concorso della Regione alle spese di realizzazione di centri merci e
di aree attrezzate dotate di servizi all'autotrasporto merci sul territorio
regionale».
4.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3
maggio 1978, n 23 legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare
le conseguenti variazioni.
5.
Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti
dalla presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma
dell'art. 5 della citata legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.