L.R.
10 aprile 1995, n. 26 (1).
Celebrazioni
annuali in onore di San Francesco di Assisi, Patrono d'Italia e San Benedetto
da Norcia, Patrono d'Europa.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 aprile 1995, n. 21.
Art.
1
Finalità.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, in occasione delle celebrazioni
annuali, iniziative, mostre, convegni e ricerche che illustrino la figura e
l'opera di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia e di San Benedetto da
Norcia, Patrono d'Europa.
2.
Le manifestazioni possono essere realizzate in Italia ed all'estero d'intesa
con i Comuni di Assisi e Norcia, nonché in collaborazione con Stati, Regioni,
Enti locali, istituzioni, fondazioni, associazioni, anche avvalendosi di
comitati all'uopo istituiti, nel rispetto delle normative regolanti l'attività
degli Enti locali
all'estero.
3.
I programmi delle iniziative sono deliberati dalla Giunta regionale, d'intesa
con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Art.
2
Ripartizione
dei fondi.
1.
La Giunta regionale provvede, sulla base dei suddetti programmi, alla
ripartizione della somma stanziata da destinare in parte a contributi a favore
dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, per le iniziative da questi
gestite, ed in parte al finanziamento delle iniziative gestite direttamente
dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Art.
3
Norma
finanziaria.
1.
Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per
l'anno 1995 la spesa di L. 20.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e
di cassa, al capitolo 970 di nuova istituzione nel bilancio regionale
denominato: «Spese per le celebrazioni delle figure e delle opere di San
Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, e di San Benedetto da Norcia, Patrono
d'Europa».
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità
appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio 1995.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1995
le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma
dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di
contabilità. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa, di cui al
comma 1, è annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità.