L.R.
13 aprile 1995, n. 31 (1).
Istituzione
della Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 aprile 1995, n. 22, edizione straordinaria.
Art.
1
Finalità.
1.
Al fine di garantire ampia pubblicità e diffusione alle informazioni
concernenti gli appalti di opere pubbliche e le relative fasi procedimentali,
nonché per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1994,
n. 27, è istituita la rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.).
2.
La Re.T.R.A. di cui al comma 1 costituisce altresì il supporto per le attività
dell'Osservatorio regionale sulle opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge
regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
2
Collegamenti
con la Re.T.R.A.
1.
Il collegamento con la Re.T.R.A. da parte di Province, Comuni, Comunità
montane, Unità sanitarie locali, Istituti di edilizia residenziale pubblica
(I.E.R.P.), dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo
studio universitario (E.R.S.U.), nonché di tutti gli altri enti pubblici
regionali, è condizione indispensabile per l'accesso ad ogni provvidenza
regionale in materia di opere pubbliche.
2.
Il collegamento con la Re.T.R.A. a cura dei soggetti di cui al comma 1, nonché
degli altri che vi abbiano interesse, avviene con le forme e procedure definite
dalla Giunta regionale con apposito disciplinare.
Art.
3
Modifiche
all'art. 6, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.
1. (2).
2.
Il comma 4, dell'art. 6 della L.R. 20 maggio 1986, n. 19, come aggiunto
dall'art. 3, comma 2 della L.R. 29 marzo 1988, n. 10, è abrogato.
(2)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 6, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.
Art.
4
Modifiche
all'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.
1.
Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. 20 maggio 1986, n. 19, come modificato
dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 1988, n. 10, dopo le parole «della Regione»
sono aggiunte le parole «e pubblicizzati tramite la rete telematica regionale
sugli appalti».
2. (3).
(3)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 24, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.
Art.
5
Norma
transitoria.
1.
Il disciplinare di cui all'art. 2, comma 2, è deliberato dalla Giunta regionale
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, è assegnato il termine di 60 giorni dall'esecutività del
disciplinare di cui al comma 1.