L.R. 13 aprile 1995, n. 32 (1).

Tutela infortunistica del lavoro domestico.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 aprile 1995, n. 22, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione.

 

1. La Regione dell'Umbria tutela il lavoro domestico, da chiunque effettuato, riconoscendo ad esso una rilevanza sociale e pari dignità con quello svolto in altri ambiti.

2. È lavoro domestico quello che si esplica nell'ambito del nucleo familiare.

 

 

Art. 2

Convenzione.

 

1. La Regione per tutelare le persone casalinghe nei casi di infortunio, stipula con uno o più Istituti di assicurazione una convenzione, predisposta dalla Giunta regionale ed approvata dal Consiglio regionale.

2. La Regione concorre con un contributo «pari fino ad un massimo del 70 per cento» dell'ammontare del premio annuo agli oneri conseguenti la polizza per il rischio di infortuni sottoscritta secondo la convenzione di cui al comma 1 nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Per i fini di cui al presente articolo la Giunta è autorizzata ad espletare una procedura negoziale aperta tra Istituti e Compagnie assicurative autorizzate ad esercitare l'attività assicurativa.

 

 

Art. 3

Requisiti di ammissione delle domande.

 

1. Le persone casalinghe inoltrano la domanda per i contributi di integrazione alla copertura assicurativa al Presidente della Giunta regionale. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, la data del protocollo stabilisce la priorità tra le domande a parità di requisiti.

2. Le domande debbono essere corredate da documentazione idonea a stabilire che i richiedenti:

a) non siano titolari di redditi propri superiori a sei milioni annui;

b) non siano titolari comunque di redditi per i quali è prevista l'iscrizione all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

c) non appartengano ad un nucleo familiare che disponga di un reddito medio pro-capite non superiore a quanto indicato alla lettera a);

d) che il nucleo familiare non si avvalga di prestazioni lavorative riconducibili alla collaborazione domestica.

 

 

Art. 4

Durata della convenzione.

 

1. La durata massima della convenzione è stabilita in anni cinque.

 

 

Art. 5

Attività antinfortunistica.

 

1. La Regione promuove e definisce negli strumenti di programmazione di settore corsi di educazione sanitaria ed antinfortunistica. Promuove altresì azioni educative per prevenire gli infortuni domestici comunque connessi con il lavoro casalingo.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria.

 

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è istituito, per memoria, nel bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1995 il cap. 2570 denominato: «Spese per la tutela infortunistica del lavoro domestico».

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 viene annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità.