L.R.
13 aprile 1995, n. 32 (1).
Tutela
infortunistica del lavoro domestico.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 aprile 1995, n. 22, edizione straordinaria.
Art.
1
Ambito
di applicazione.
1.
La Regione dell'Umbria tutela il lavoro domestico, da chiunque effettuato,
riconoscendo ad esso una rilevanza sociale e pari dignità con quello svolto in
altri ambiti.
2.
È lavoro domestico quello che si esplica nell'ambito del nucleo familiare.
Art.
2
Convenzione.
1.
La Regione per tutelare le persone casalinghe nei casi di infortunio, stipula
con uno o più Istituti di assicurazione una convenzione, predisposta dalla
Giunta regionale ed approvata dal Consiglio regionale.
2.
La Regione concorre con un contributo «pari fino ad un massimo del 70 per
cento» dell'ammontare del premio annuo agli oneri conseguenti la polizza per il
rischio di infortuni sottoscritta secondo la convenzione di cui al comma 1 nei
limiti degli stanziamenti di bilancio.
3.
Per i fini di cui al presente articolo la Giunta è autorizzata ad espletare una
procedura negoziale aperta tra Istituti e Compagnie assicurative autorizzate ad
esercitare l'attività assicurativa.
Art.
3
Requisiti
di ammissione delle domande.
1.
Le persone casalinghe inoltrano la domanda per i contributi di integrazione
alla copertura assicurativa al Presidente della Giunta regionale. Ai fini
dell'assegnazione dei contributi, la data del protocollo stabilisce la priorità
tra le domande a parità di requisiti.
2.
Le domande debbono essere corredate da documentazione idonea a stabilire che i
richiedenti:
a)
non siano titolari di redditi propri superiori a sei milioni annui;
b)
non siano titolari comunque di redditi per i quali è prevista l'iscrizione
all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
c)
non appartengano ad un nucleo familiare che disponga di un reddito medio
pro-capite non superiore a quanto indicato alla lettera a);
d)
che il nucleo familiare non si avvalga di prestazioni lavorative riconducibili
alla collaborazione domestica.
Art.
4
Durata
della convenzione.
1.
La durata massima della convenzione è stabilita in anni cinque.
Art.
5
Attività
antinfortunistica.
1.
La Regione promuove e definisce negli strumenti di programmazione di settore
corsi di educazione sanitaria ed antinfortunistica. Promuove altresì azioni
educative per prevenire gli infortuni domestici comunque connessi con il lavoro
casalingo.
Art.
6
Norma
finanziaria.
1.
Per gli interventi previsti dalla presente legge è istituito, per memoria, nel
bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1995 il cap. 2570 denominato:
«Spese per la tutela infortunistica del lavoro domestico».
2.
L'entità della spesa di cui al comma 1 viene annualmente determinata con legge
di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, di
contabilità.