L.R.
9 agosto 1995, n. 33 (1).
Istituzione
dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione,
l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata
SEDES.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 agosto 1995, n. 43.
Art.
1
Istituzione.
1.
È istituita l'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la
documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito
socio-sanitario, denominata SEDES (Servizio di documentazione per l'educazione
sanitaria).
2.
L'Agenzia, ente pubblico dotato di autonomia amministrativa e gestionale, è
disciplinata dalla presente legge e dal regolamento interno.
Art.
2
Finalità
e settori di attività.
1.
La Giunta regionale dispone annualmente gli indirizzi operativi e gli obiettivi
che l'Agenzia deve conseguire.
2.
L'Agenzia:
a)
svolge funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale
nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria;
b)
svolge per il servizio sanitario regionale, nell'ambito delle competenze di cui
all'art. 1 e delle funzioni di cui alla lettera precedente le seguenti
attività:
-
raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;
-
documentazione;
-
osservazione e monitoraggio;
-
rilevazioni, studi e ricerche;
-
editoriale.
3.
Le funzioni e attività di cui al comma 2 si esplicano in:
-
attività formativa ed informativa;
-
gestione banca dati automatizzata, biblioteca, videoteca, emeroteca
specializzate;
-
iniziative specifiche di indagine, anche con l'attivazione di appositi gruppi
di ricerca;
-
organizzazione di convegni, seminari e workshop;
-
produzione di materiale educativo ed informativo.
4.
L'Agenzia può svolgere le attività indicate al comma 2 lettera b) su richiesta
dei servizi sanitari delle altre Regioni, del Ministero della sanità e della
pubblica istruzione, delle amministrazioni scolastiche, dei soggetti operanti
in attività di comunicazioni di massa, dei soggetti che esercitano attività
socio-assistenziali e di istituzioni private accreditate dalla Giunta regionale
con proprio atto.
Art.
3
Accordi
di programma.
1.
L'Agenzia realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad
accordi di programma promossi da enti pubblici e privati competenti nelle
materie di suo interesse.
Art.
4
Organi
dell'Agenzia.
1.
Sono organi dell'Agenzia:
a)
il Direttore;
b)
il Collegio dei revisori contabili.
Art.
5
Il
Direttore.
1.
Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della stessa, fra persone dotate di professionalità
adeguata alle funzioni da svolgere, con competenza in materia di sanità
pubblica, prevenzione ed educazione sanitaria, in possesso del diploma di
laurea, con qualifica di dirigente presso amministrazioni o enti pubblici,
ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno un triennio
nel ruolo di appartenenza.
2.
L'incarico dura tre anni, è rinnovabile ed è disciplinato, per il personale
estraneo alla pubblica amministrazione, da contratto di diritto privato.
3.
Il direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia,
assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale
della sua attività.
4.
Al direttore compete il trattamento economico nei limiti previsti per i
dirigenti regionali computando, a tal fine, anche l'indennità di coordinamento.
5.
Il direttore adotta gli atti necessari al conseguimento degli scopi
dell'Agenzia, ed in particolare predispone il bilancio preventivo, il
rendiconto annuale, il programma delle attività ed il regolamento interno, da
sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione.
Art.
6
Collegio
dei revisori contabili.
1.
Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi tra cui
il presidente e due supplenti eletti, con voto limitato, dal Consiglio
regionale fra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.
I revisori durano in carica tre anni e sono riconfermabili.
3.
Il Collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e
controlla la gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla
Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.
4.
Ai membri del Collegio dei revisori contabili spetta il compenso previsto dalla
tariffa professionale dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e
massimi della stessa. Il compenso viene determinato all'inizio di ogni triennio
con lo stesso decreto di nomina.
Art.
7
Regolamento
interno.
1.
L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono
disciplinati da un apposito regolamento interno adottato dal direttore ed
approvato dalla Giunta regionale.
2.
L'Agenzia si avvale di personale comandato dalla Regione e da altri enti
firmatari degli accordi di programma, di cui all'art. 3, tenuto conto delle
specifiche professionalità e competenze.
Art.
8
Sedi
operative.
1.
L'Agenzia, per la propria organizzazione e le proprie finalità, si avvale di
sedi ed uffici posti a disposizione direttamente dalla Regione o dagli enti
firmatari degli accordi di programma o di immobili presi in locazione.
2.
L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l'ordinaria manutenzione,
sono a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art.
9
Gestione
economica.
1.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e
dal conto del patrimonio.
2.
Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed
i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in
relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.
Art.
10
Controllo
sugli atti.
1.
Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di
interesse generale dell'Agenzia:
a)
regolamento interno;
b)
regolamento di contabilità e dei contratti;
c)
bilancio preventivo e conto consuntivo;
d)
affidamento del servizio di tesoreria;
e)
alienazione ed acquisto di immobili;
f)
assunzione di prestiti e di mutui;
g)
spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;
h)
contratti di consulenza.
Art.
11
Controllo
sugli organi.
1.
Il direttore può essere rimosso per gravi violazioni di legge o per
inadempienze contrattuali con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della stessa.
2.
Con apposito decreto nell'ipotesi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della stessa, provvede alla nomina di un
commissario straordinario fino alla nomina del nuovo direttore, che deve essere
disposta entro il termine di novanta giorni.
Art.
12
Vigilanza.
1.
La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia dell'Agenzia, in relazione agli indirizzi ed
agli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2. Della verifica è redatta e
trasmessa al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno circostanziata
relazione ai fini del solo esame.
2.
La Giunta regionale, accertato dall'esame dei rendiconti annuali di cui
all'art. 9 il mancato conseguimento per due esercizi finanziari consecutivi del
pareggio di bilancio, propone al Consiglio regionale entro 45 giorni lo
scioglimento dell'Agenzia e la nomina di un commissario liquidatore.
Art.
13
Finanziamento.
1.
La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata da:
a)
contributo concesso dal Ministero della sanità per la istituzione di un
soggetto giuridico risultante dalla sperimentazione del progetto SENDES, come
da delibera CIPE 21 dicembre 1993;
b)
proventi derivanti dalla attività svolta o da sponsorizzazioni;
c)
donazioni e lasciti accettati con deliberazione della Giunta regionale;
d)
ogni bene e contributo comunque apportato od acquisito.