L.R.
28 agosto 1995, n. 39 (1).
Norme
per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1995, n. 45.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 22 dello Statuto regionale ed al fine
di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone
l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori
e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi
dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.
Art.
2
Elenco
regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.
1.
La Regione istituisce ed aggiorna l'elenco regionale degli operatori
dell'agricoltura biologica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 220.
2.
L'elenco è distinto in tre sezioni: produttori agricoli, preparatori,
raccoglitori di prodotti spontanei; la sezione produttori agricoli è articolata
in: «aziende biologiche», «aziende in conversione» e «aziende miste».
3.
L'iscrizione nell'elenco regionale è disposta dal competente ufficio della
Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 10 a seguito
della notifica di inizio di attività, da effettuarsi secondo le modalità
previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 220/1995.
4.
Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a notificare alla Regione le
variazioni dei dati aziendali eventualmente intervenute.
Art.
3
Associazioni
di produttori biologici.
1.
Possono essere riconosciute dalla Regione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o
associati, iscritti all'elenco di cui all'art. 2.
2.
Le associazioni di produttori biologici devono avere sede legale in Umbria.
3.
I produttori di cui all'art. 2 possono aderire esclusivamente ad una
associazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 (2).
4.
La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sulle associazioni dei
produttori biologici riconosciute.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 27 giugno 1996, n. 14.
Art.
4
Riconoscimento
delle associazioni.
1.
Il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 3 è disposto dalla Giunta regionale,
sentita la commissione di cui all'art. 10.
2.
L'associazione, per ottenere il riconoscimento, deve essere costituita da
almeno settanta aziende, aventi una produzione immessa sul mercato con un
fatturato complessivo superiore a lire un miliardo.
3.
Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1, devono essere presentate
alla Regione - Area agricoltura e foreste - corredate:
a)
di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b)
del disciplinare di produzione, adottato in conformità alle norme comunitarie e
statali;
c)
dell'elenco delle aziende associate;
d)
delle schede tecniche aziendali degli associati, suddivise in aziende agricole
biologiche, aziende miste, aziende in conversione biologica e aziende di
trasformazione biologica.
4.
Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici devono prevedere:
a)
le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende
dall'associazione;
b)
l'impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate;
c)
le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso
dei controlli e le modalità di loro applicazione.
Art.
5
Obblighi
delle associazioni.
1.
Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute:
a)
ad avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;
b)
ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti;
c)
a presentare un programma di attività alla Regione entro il 31 dicembre di ogni
anno;
d)
a notificare, entro trenta giorni, alla Regione - Area agricoltura e foreste -
le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.
Art.
6
Revoca
del riconoscimento.
1.
La Giunta regionale, previa diffida e sentita la commissione di cui all'art.
10, può revocare il riconoscimento alle associazioni di produttori biologici,
qualora vengano meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e comprovata
inefficienza nell'esercizio dei controlli o di mancata attuazione dei criteri
contenuti nel disciplinare di produzione di cui all'art. 7.
Art.
7
Disciplinare
di produzione.
1.
Il disciplinare di produzione delle associazioni di produttori agricoli
biologici deve essere conforme alle previsioni recate dalle norme comunitarie e
statali e deve contenere, in particolare:
a)
le modalità di applicazione del metodo di produzione biologico;
b)
le modalità di confezionamento, etichettatura e presentazione dei prodotti;
c)
i criteri e le modalità per il rilascio da parte delle associazioni, delle
autorizzazioni all'impiego di particolari sostanze di sintesi, consentite dalle
norme comunitarie e statali;
d)
la indicazione della documentazione necessaria per consentire l'attività di
controllo;
e)
le ipotesi di sospensione dall'attività e di radiazione degli associati.
2.
Le modifiche al disciplinare di produzione successive al riconoscimento sono
approvate dalla Giunta regionale.
Art.
8
Organismi
di controllo.
1.
Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 2 affidano
l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo autorizzati secondo le
modalità previste dal decreto legislativo n. 220 del 1995.
2.
La Regione può disporre ispezioni e controlli a campione sulle aziende di cui
al comma 2 dell'art. 2, nel numero non inferiore comunque al 5 per cento delle
aziende, stabilito annualmente dalla Giunta regionale. Di ciascuna visita
effettuata è redatto circostanziato verbale.
3.
I titolari delle aziende di cui all'art. 2 devono consentire ai funzionari
regionali, incaricati delle ispezioni e dei controlli, libero accesso
all'azienda, agli impianti ed agli uffici e il prelevamento di campioni, devono
fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento
degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali (3).
(3)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
9
Disposizioni
per l'ammissione sul mercato dei prodotti agricoli biologici.
1.
I prodotti, ottenuti nel rispetto delle previsioni della presente legge,
freschi o trasformati possono essere commercializzati dalle aziende, di cui
all'art. 2, siano esse singole o associate, o dalla associazione, con
l'indicazione «Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE».
2.
Per quanto attiene ai prodotti ottenuti nelle aziende in conversione biologica,
l'indicazione di cui al comma 1 è integrata con la dizione «azienda in conversione».
Art.
10
Commissione
regionale per l'agricoltura biologica.
1.
Il Presidente della Giunta regionale nomina e costituisce, con proprio decreto,
la commissione regionale per l'agricoltura biologica, composta da:
a)
l'Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato con funzioni di
presidente;
b)
un docente della facoltà di scienze agrarie dell'Università degli studi di
Perugia, esperto di agricoltura biologica;
c)
un rappresentante per ciascuna delle associazioni di produttori biologici
riconosciute;
d)
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;
f)
un rappresentante delle associazioni dei consumatori scelto dal Consiglio
regionale su proposta di nominativi, forniti dalle associazioni dei consumatori
riconosciute dalla Regione;
g)
un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello
regionale;
h)
un dipendente regionale, con funzioni di segretario designato dalla Giunta
regionale.
i)
un rappresentante dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione
in agricoltura (ARUSIA) (4).
2.
La commissione si riunisce su convocazione del proprio presidente o su
richiesta di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei
presenti, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
3.
La commissione ha sede presso l'Area agricoltura e foreste della Giunta
regionale.
4.
La commissione può avvalersi di esperti, previa deliberazione della Giunta
regionale.
5.
Ai componenti della commissione, estranei all'Amministrazione regionale, è
corrisposto un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di
seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
(4)
Lettera aggiunta dall'art. 2, L.R. 27 giugno 1996, n. 14.
Art.
11
Attribuzioni
della commissione per l'agricoltura biologica.
1.
La commissione regionale per l'agricoltura biologica è organo consultivo e
propositivo della Giunta regionale. In particolare, stabilisce i criteri per la
redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione
biologica ed esprime pareri:
a)
sulle richieste di riconoscimento delle associazioni di produttori biologici;
b)
sulle richieste di iscrizione, dei singoli produttori, agli elenchi di cui
all'art. 2;
c)
sui disciplinari di produzione e sui piani di conversione, presentati dalle
associazioni o dai singoli produttori, sulle loro eventuali modifiche, nonché
su qualsiasi loro richiesta;
d)
sui programmi di attività delle associazioni;
e)
sui piani di controllo di cui all'art. 8 e sui criteri e le procedure per la
concessione dei contributi di cui all'art. 12.
2.
Compete alla predetta commissione la formulazione di proposte:
a)
sui campi di ricerca finalizzata e di sperimentazione attinente l'agricoltura
biologica da inserire in programmi;
b)
sulla formazione di tecnici nel campo dell'agricoltura biologica attraverso
corsi specifici da attuarsi presso strutture specializzate.
Art.
12
Provvidenze.
1.
La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di
bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori agricoli
biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione
e personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento.
Il
contributo
annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua
del 5 per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il
contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni
previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni, entro un mese
dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la
richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a
dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche
provenienti dai soci.
3.
Le aziende biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali
vigenti.
Art.
13
Sanzioni.
1.
Per la violazione alle norme della presente legge sono previste le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei produttori:
a)
da lire 300.000 a lire 1.000.000, per la mancata osservanza dell'obbligo
previsto dal comma 3 dell'art. 3;
b)
da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per la mancata osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 9;
c)
da lire 4.000.000 a lire 12.000.000, nel caso di impiego di sostanze di sintesi
non consentite dalle norme comunitarie e statali.
2.
Per la violazione alle norme della presente legge, sono previste le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle associazioni dei
produttori:
a)
da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per ciascuna violazione delle disposizioni
dell'art. 9;
b)
da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, per il mancato adempimento di ciascuno
degli obblighi previsti dall'art. 5;
c)
da lire 500.000 a lire 1.500.000, per l'irregolare adempimento degli obblighi
previsti dall'art. 5.
3.
In caso di violazioni recidive da parte di singole aziende alle disposizioni
della presente legge, la Giunta regionale ne dispone la sospensione o la
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 2.
4.
Per qualsiasi violazione alle norme della presente legge non espressamente
richiamata nei precedenti commi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.000.000, in aggiunta alle sanzioni
contemplate dalle leggi vigenti in materia di produzione, trasformazione, commercio,
etichettatura, nonché in materia di sequestro e di confisca di prodotti
agricoli e alimentari.
5.
Per l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e la
destinazione dei proventi si applicano le disposizioni della legge regionale 30
maggio 1983, n. 15.
Art.
14
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 12 della presente legge è
autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 200.000.000 da reiscrivere in
termini di competenza e di cassa al cap. 3852 di nuova istituzione dello stato
di previsione della spesa denominato: «Contributi nelle spese di costituzione,
organizzazione
e dotazione alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute».
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari
disponibilità sui fondi assegnati alla Regione Umbria sullo stanziamento 1992
della legge 10 luglio 1991, n. 201 e che con legge di bilancio 1995 verranno
reiscritti alla competenza fondo globale del cap. 9710.
3.
All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei
all'Amministrazione regionale della commissione di cui all'art. 10 della
presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
4.
La Giunta regionale a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio
medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5.
Per gli anni 1996 e successivi l'onere di cui ai precedenti commi sarà
annualmente determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Art.
15
Disposizione
finale.
1.
È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1990, n. 46.