L.R.
30 novembre 1995, n. 45 (1).
Riordino
del Difensore civico regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 dicembre 1995, n. 59.
Art.
1
Oggetto
della legge.
1.
In attuazione dell'art. 76 dello Statuto, la presente legge riordina i compiti
ed il funzionamento del Difensore civico regionale, disciplinandone la nomina e
le funzioni.
Art.
2
Funzioni
del Difensore civico.
1.
Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente
legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi
legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini, degli stranieri
residenti o muniti di permesso di soggiorno, degli apolidi, di enti e
formazioni sociali.
2.
Il Difensore civico interviene su istanza dei soggetti interessati o d'ufficio
con riferimento a ritardi, irregolarità od omissioni nell'attività dei pubblici
uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei fini di legalità,
trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
3.
Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o
funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.
Art.
3
Ambito
dell'intervento.
1.
Il Difensore civico interviene con riferimento all'attività:
a)
dell'Amministrazione regionale, degli enti, istituti, agenzie, consorzi e altri
organismi istituiti dalla Regione, da essa dipendenti o controllati o a cui
partecipa;
b)
delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, coordinandosi, per
quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e
socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe
finalità;
c)
degli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni di deleghe o sub
deleghe regionali, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni
trasferite, delegate o sub delegate.
2.
L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli enti
locali nell'esercizio di
funzioni
proprie, in base ad apposite convenzioni con gli stessi, deliberate dal
Consiglio regionale, sentito il Difensore civico stesso.
3.
Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di
collaborazione e coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle
Province dell'Umbria. A tale fine il Difensore civico promuove periodicamente
una conferenza dei Difensori civici operanti nel territorio della Regione.
4.
Il Difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio
mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla
presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti nel
territorio regionale.
Art.
4
Intervento
del Difensore civico.
1.
Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:
a)
chiedere notizie sullo stato degli atti;
b)
consultare ed ottenere copie, senza i limiti del segreto d'ufficio di tutti gli
atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire
informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
c)
convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per
ottenere chiarimenti circa lo stato di un procedimento e le cause di eventuali
disfunzioni;
d)
accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che si rendano necessari.
2.
Il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte,
unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno
promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli
organi delle amministrazioni interessate.
3.
Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento
delle funzioni del Difensore civico o che comunque abbia tenuto un
comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è soggetto a procedimento
disciplinare. Il Difensore civico può richiederne l'attivazione. L'apertura e
l'esito del procedimento o l'eventuale archiviazione devono essere
immediatamente comunicati al Difensore civico.
4.
L'Amministrazione è tenuta a motivare in ordine agli elementi di fatto e di
diritto del mancato accoglimento, anche in parte, delle osservazioni del
Difensore civico.
5.
Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in
possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai
sensi delle leggi vigenti.
Art.
5
Segnalazioni.
1.
Il Difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni
o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività
amministrativa, ne riferisce all'Amministrazione interessata, e compie gli atti
inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.
Art.
6
Relazione
al Consiglio regionale.
1.
Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i
casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi
organizzativi o normativi che si ritengono necessari.
2.
Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente
considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite
relazioni al Consiglio regionale.
3.
Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza alla
Giunta regionale.
4.
La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti
presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.
5.
La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale
ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.
6.
La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il
Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di altri
organi di stampa.
7.
Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla
Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali, per riferire su
aspetti generali della sua funzione, e dalle altre commissioni consiliari, in
ordine ad aspetti particolari della sua attività.
Art.
7
Requisiti
e cause ostative.
1.
Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei
requisiti per l'elezione a consigliere regionale, siano in possesso di laurea
ed abbiano maturato comprovate esperienze professionali nelle materie
giuridiche ed amministrative.
2.
Si applicano al Difensore civico le disposizioni in materia di ineleggibilità
ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge 23
aprile 1981, n. 154 e quelle di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 («Norme
in materia di elezioni e nomine nelle Regioni e negli Enti locali»).
3.
L'Ufficio del Difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di
professione.
4.
Le condizioni di incompatibilità devono cessare, pena la decadenza dalla
carica, entro dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla data del
loro verificarsi.
Art.
8
Nomina.
1.
Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei
due terzi dei consiglieri assegnati.
2.
Per quanto disposto dalla presente legge, non si applica la normativa regionale
in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.
Art.
9
Durata
dell'incarico e revoca.
1.
Il Difensore civico dura in carica per la durata della legislatura e non può
essere riconfermato.
2.
Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa
maggioranza prevista per la sua nomina, per gravi e comprovati motivi connessi
all'esercizio delle sue funzioni.
Art.
10
Indennità.
1.
Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione pari all'indennità di
carica dei consiglieri regionali, al netto delle ritenute previdenziali.
2.
Al Difensore civico spetta l'indennità di trasferta stabilita per i consiglieri
regionali.
Art.
11
Sede,
personale, strutture.
1.
Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.
2.
Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate,
utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa, tramite
l'Ufficio di presidenza del Consiglio, con la Giunta regionale.
3.
Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una
struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le
norme sull'organizzazione degli uffici regionali.
4.
Il personale assegnato alla segreteria del Difensore civico dipende
funzionalmente dal Difensore civico.
5.
I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono
a carico del Consiglio regionale.
Art.
12
Abrogazione.
1.
Sono abrogati la legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 ed il comma 5 dell'art.
38 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.
Art. 13
Norma
transitoria.
1.
Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge è
soggetto a provvedimento confermativo del Consiglio regionale da adottarsi, su
iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, entro novanta giorni dalla
sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'art. 8. In caso di
conferma, lo stesso rimane in carica per il residuo periodo della legislatura.