L.R. 5 dicembre 1995, n. 47 (1).

Aumento della tassa automobilistica regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 1995, n. 60.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[1. Ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emesso in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1996, l'importo del tributo regionale di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo n. 504 del 1992 citato (tassa automobilistica regionale), relativamente ai periodi fissi posteriori a tale data, è aumentato nella misura del 10 per cento rispetto all'importo vigente nell'anno 1995.

2. Le misure degli importi relativi ai tributi regionali elencati sub b) e sub c) del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 504 del 1992 citato (soprattassa annuale regionale - tassa speciale regionale), relativamente ai periodi fissi posteriori alla data del 1° gennaio 1996, sono aumentati del 9,9 per cento rispetto a quelle vigenti nell'anno 1995.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (3).

 

 

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.