L.R.
18 dicembre 1995, n. 48 (1).
Variazione
di bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1995 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1995, n. 63, supplemento straordinario.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1995 č stato approvato con L.R. 3 aprile 1995,
n. 21.
Art.
1
Variazione
al bilancio 1995.
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1995 sono apportate le
variazioni di cui alle tabelle n. 1) e n. 2) allegate alla presente legge.
2.
Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1995/1997 approvato
con l'art. 21 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21.
3.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte
dalla presente legge negli importi scritti in aumento dei capitoli indicati
nella predetta tabella n. 2.
Art.
2
Variazioni
alla Tab. Q allegata alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 21, legge di
bilancio.
1. (3).
(3)
Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni alle tabelle del
bilancio di previsione per il 1995, approvato con L.R. 3 aprile 1995, n. 21.
Art.
3
Variazioni
all'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 e sostituzione della
tabella «V» allegata alla stessa legge.
1.
All'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 sostituire l'importo di
lire «22.613.000.000» con l'importo di lire «35.067.000.000».
2.
La tabella «V» allegata alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 21, č sostituita
dalla tabella n. 3) allegata alla presente legge.
Art.
4
Bilancio
di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23 di contabilitą e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed
allegati alla presente legge, i bilanci di previsione dei seguenti Enti
dipendenti dalla Regione:
a)
Ente di sviluppo agricolo in Umbria - gestione liquidazione di cui alla L.R. 26
ottobre 1994, n. 35, art. 5 (Appendice 1);
b)
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(A.R.U.S.I.A.) di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n., 35 (Appendice n. 2).
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Tabelle
(4)
(4)
Le tabelle, che si omettono, apportano variazioni al bilancio di previsione per
il 1995, approvato con L.R. 3 aprile 1995, n. 21.