Reg.
23 marzo 1995, n. 14 (1).
Disciplina
dell'attività di tassidermia.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria.
Art.
1
Definizione
dell'attività.
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per tassidermia l'insieme di
adeguate e specifiche tecniche che rispettando l'aspetto esteriore, conserva la
pelle dei vertebrati e di altre classi zoologiche per fini scientifici
didattici ed amatoriali nonché la preparazione in osso di trofei.
Art.
2
Delegazione
di funzioni.
1.
Le funzioni amministrative in materia di tassidermia di cui al presente
regolamento sono delegate alle Province.
Art.
3
Esercizio
dell'attività di tassidermia.
1.
L'esercizio dell'attività di tassidermia è soggetto ad autorizzazione delle
Province. Tale autorizzazione è subordinata al conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della tassidermia rilasciata dalla Commissione regionale di cui
all'art. 4.
2.
I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del
presente regolamento, di regolare iscrizione presso la Camera di commercio,
industria ed artigianato del luogo di residenza non sono tenuti all'esame di
cui al comma 1.
3.
I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e gli
istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento
delle abilitazioni di cui al comma 1 ma non possono esercitare l'attività di
tassidermia se non per conto dell'ente di appartenenza e in locali
appositamente adibiti dall'ente stesso.
Art.
4
Commissione
regionale per la tassidermia.
1.
È istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per la
tassidermia presieduta da un dirigente regionale e composta da un funzionario
del settore programmazione faunistica della Giunta regionale e da tre esperti
di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti che provvede al
rilascio dell'abilitazione all'esercizio della tassidermia.
Art.
5
Esame.
1.
La domanda di ammissione all'esame, è indirizzata al Presidente della Giunta
regionale.
2.
La prova dovrà accertare la capacità del richiedente di riconoscere le specie
selvatiche con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa
internazionale, nonché la sua conoscenza delle leggi vigenti in materia di
attività venatoria e delle tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle
sostanze utilizzate per l'attività di tassidermia.
3.
La Giunta regionale decide il calendario annuale per lo svolgimento degli
esami.
Art.
6
Oggetto
dell'attività di tassidermia.
1.
È consentita la preparazione tassidermica delle spoglie degli esemplari
appartenenti a:
a)
specie selvatiche di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
purché abbattute nel rispetto della normativa vigente;
b)
specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento,
l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità
della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi
internazionali;
c)
fauna domestica.
2.
È altresì consentita la preparazione tassidermica degli esemplari di cui sia
comprovata la provenienza da allevamenti di fauna selvatica autorizzati.
3.
Le Province possono autorizzare la preparazione di ogni specie di fauna
selvatica per fini didattici o scientifici.
4.
L'autorizzazione di cui sopra può essere richiesta alle Province direttamente
dall'interessato o attraverso il tassidermista autorizzato.
Art.
7
Adempimenti.
1.
Il tassidermista ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3, sono tenuti agli
adempimenti sottoelencati:
per
ciascun esemplare da preparare, fatta eccezione per la fauna domestica, in
possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro
vidimato presso le Province, la specie e le generalità di chi ha consegnato il
soggetto, nonché la data di consegna. Per le suddette specie dovrà altresì
essere compilato a cura del tassidermista apposito modulo in triplice copia,
sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le
indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata
al proprietario e una inviata alle Province entro il 30 di ogni mese.
2.
Il tassidermista, nel caso di richiesta di preparazione di soggetti
appartenenti a specie particolarmente protette, deve inviare copia del modulo
di cui al comma 1 alle Province entro ventiquattro ore dal ricevimento delle
spoglie.
3.
Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno inamovibile
predisposto dalle Province, indicante le generalità o la ragione sociale del
tassidermista.
4.
Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza
che le Province abbiano sollevato obiezione, può essere dato luogo alla
preparazione tassidermica. Durante tale periodo le spoglie rimangono in
deposito presso il tassidermista ai sensi degli artt. 1766 e ss. del Codice
civile.
5.
I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le Province hanno
autorizzato la preparazione tassidermica possono essere detenuti dal privato.
6.
Le Province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di
disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di
preparazione.
Art.
8
Revoca
dell'autorizzazione.
1.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa nel caso in cui il
tassidermista non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. In caso
di recidiva l'autorizzazione è revocata.
Art.
9
Destinazione
degli esemplari morti di fauna rara.
1.
Gli esemplari morti appartenenti alle specie rare o di particolare interesse
naturalistico, rinvenuti sul territorio regionale, sono raccolti e conservati
presso una idonea struttura pubblica individuata dalla Giunta regionale allo
scopo di effettuarne un esame zoologico e sanitario e di costituire una
raccolta regionale.
2.
La disciplina di cui al comma 1 concerne in particolare:
-
accipitriformi, falconiformi, gufo reale, gatto selvatico, lontra, lupo,
martora.
L'elenco
può essere modificato dalla Giunta regionale previo parere della Consulta
faunistico venatoria regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14.
Art.
10
Norma
transitoria.
1.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i
possessori di preparazioni tassidermiche devono darne comunicazione alle Province.