Reg.
23 marzo 1995, n. 15 (1).
Disciplina
degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei
richiami vivi.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria.
TITOLO
I
Appostamenti
di caccia
Art.
1
Appostamenti
temporanei.
1.
Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami,
tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa
della selvaggina, secondo le previsioni di cui al comma 1, dell'art. 25, della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Art.
2
Classificazione
degli appostamenti fissi.
1.
Gli appostamenti fissi di caccia si distinguono in:
a)
appostamento fisso ordinario;
b)
appostamento fisso per colombacci;
c)
appostamento fisso per acquatici, collocato in prossimità o all'interno di un
corpo d'acqua idoneo alla caccia di tali specie.
Ciascun
tipo di appostamento fisso è distinto nelle due categorie: con richiami vivi e
senza richiami vivi.
Art.
3
Tabellazione.
1.
Il titolare dell'appostamento fisso deve esporre all'esterno del capanno
principale e di eventuali capanni complementari tabelle di cm. 25 x 33, di
colore bianco, recanti la scritta in nero: «Appostamento fisso di caccia...»
cui deve seguire la specificazione del tipo di appostamento ai sensi dell'art.
2.
2.
In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione le tabelle di segnalazione
devono essere immediatamente rimosse a cura del titolare dell'appostamento.
Art.
4
Autorizzazione.
1.
Nelle domande di autorizzazione di appostamento fisso, prevista dall'art. 24
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, l'ubicazione dell'appostamento e
il rispetto delle distanze minime di legge devono essere autocertificate dal
richiedente. In caso di accertata dichiarazione mendace sui requisiti necessari
l'autorizzazione è revocata.
2.
L'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o dalle persone autorizzate
ad utilizzare l'impianto su richiesta del personale di vigilanza.
Art.
5
Archivio
degli appostamenti.
1.
Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente la rappresentazione
grafica d'insieme delle dislocazioni degli appostamenti fissi autorizzati nel
territorio di competenza.
Art.
6
Priorità.
1.
Gli appostamenti fissi disponibili entro il tetto massimo fissato dal comma 3
dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il rilascio ai
richiedenti che ne erano titolari nell'annata venatoria 1989/1990, sono
rilasciati in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di
impedimenti fisici all'esercizio di
caccia
vagante e secondo l'ordine di presentazione delle domande. La eventuale
ulteriore capienza è destinata secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Le autorizzazioni sono in ogni caso rilasciate in via prioritaria a coloro che
hanno effettuato l'opzione per la caccia da appostamento fisso con richiami
vivi ai sensi della lettera b) comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (2).
2.
L'assegnazione del secondo appostamento fisso, di cui al comma 9 dell'art. 24
della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, avviene, in caso di richiesta
inferiore alla capienza secondo la priorità determinata dall'ordine di
presentazione delle domande e, in caso di parità, dall'anzianità.
(2)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, Reg. 24 novembre 1995, n. 44.
TITOLO
II
Uso
e cattura dei richiami vivi
Art.
7
Richiami
vivi di cattura.
1.
La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo è consentita solo per le
seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno,
merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.
2.
Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12 comma 5
lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può detenere un numero massimo
di dieci soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un
massimo complessivo di 40 unità. Negli appostamenti temporanei l'uso dei
richiami vivi è consentito in numero non superiore a dieci.
3.
Entro il 31 gennaio 1996 i proprietari di richiami vivi provvedono ad apporre a
tutti i capi appartenenti alle specie di cui al comma 1, appositi anelli
numerati inamovibili messi a disposizione dalle Province. La numerazione deve
essere preceduta dalla sigla di provincia (3).
4.
Le Province provvedono a rilasciare ad ogni proprietario di richiami vivi di
cattura un documento attestante il numero di anello assegnato a ciascun
soggetto. Il documento di cui sopra deve essere costantemente aggiornato.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, Reg. 24 novembre 1995, n. 44.
Art.
7-bis
Utilizzo
dei richiami.
1.
È consentita, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro
utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o di
plastica, di nylon e altro materiale similare delle seguenti dimensioni minime
esterne:
a)
allodola, passera d'Italia e passera mattugia:
lunghezza
cm. 20;
larghezza
cm. 15;
altezza
cm. 20;
b)
merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e storno:
lunghezza
cm. 30;
larghezza
cm. 25;
altezza
cm. 25.
Ciascuna
gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.
2.
Per le specie pavoncella e colombaccio è consentito l'uso di ceste o cassette
con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti
trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a 40 cm e che non
contengano più di 10 soggetti.
3.
È consentita, per le gabbie già in uso una tolleranza del 10 per cento alle
misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (4).
(4)
Articolo aggiunto dall'art. 1, Reg. 28 marzo 1997, n. 11.
Art.
8
Attività
di cattura dei richiami vivi.
1.
L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio
dei richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti provinciali
autorizzati.
2.
Il periodo di attività degli impianti è compreso tra il 15 settembre e il 30
novembre di ogni anno.
Particolari
deroghe per la cattura di cesene possono essere concesse dalla Giunta
regionale.
3.
Le catture sono effettuate con le seguenti modalità:
a)
durante le fasi operative dell'impianto devono essere presenti esclusivamente
operatori in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, in numero non inferiore a due unità e comunque rapportato
alla capacità di approvvigionamento dell'impianto;
b)
gli operatori potranno effettuare la propria attività esclusivamente
nell'impianto a loro assegnato dalle Province;
c)
il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno ogni ora e più
frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse;
d)
gli uccelli devono essere estratti dalle reti con la massima cura, inanellati
immediatamente alle reti con i contrassegni forniti dalle Province e posti in
contenitori per il trasporto nei locali destinati alle operazioni di
trascrizione dei dati sugli appositi registri;
e)
i locali per le stabulazioni devono essere idonei dal punto di vista
strutturale e gestionale, ad assicurare le necessarie condizioni
igienico-sanitarie: ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione
periodica;
f)
i soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio
di migrazioni eventualmente catturati negli impianti una volta estratti dalle
reti, devono essere immediatamente liberati dopo la trascrizione dei dati
riportati sull'anello, che devono essere inviati all'Istituto nazionale per la
fauna selvatica con l'indicazione del nome della specie, del sesso se
conosciuto, la data, la località, comune, provincia e le modalità di cattura;
g)
i capi catturati accidentalmente e non appartenenti a specie detenibili,
inanellabili ai sensi del comma 4 art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dovranno essere contrassegnate con appositi anelli di materiale plastico
fornito dalle Province solamente nel caso in cui l'operazione di inanellamento
non ne comprometta l'incolumità e la sopravvivenza e devono comunque essere
liberati.
Art.
9
Gestione
degli impianti e abilitazione del personale.
1.
Le Province possono gestire direttamente gli impianti di cattura di cui sono
titolari, oppure stipulare apposite convenzioni, sulla base di specifici
protocolli, con singoli soggetti o associazioni ritenuti idonei.
2.
I protocolli di gestione devono contenere indicazioni in dettaglio relative a:
a)
denominazione e localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:25.000;
per gli impianti mobili l'ambito territoriale di attività;
b)
tipologia: impianto fisso o mobile;
c)
dimensioni delle maglie delle reti impiegate non inferiori a 32 mm. di lato per
gli impianti fissi a reti verticali e non inferiori a 20 mm per gli impianti
mobili a reti orizzontali e verticali;
d)
individuazione su pianta in scala 1:100 dell'impianto e delle strutture
accessorie utilizzate per l'alloggiamento del personale e la stabulazione dei
richiami catturati;
e)
individuazione del numero dei richiami vivi, suddiviso, per specie, utilizzato
nell'impianto;
f)
individuazione del personale addetto all'impianto;
g)
indicazione dei periodi di attività dell'impianto durante l'anno;
h)
modalità di controllo da parte dell'Ente titolare dell'autorizzazione
sull'attività dell'impianto.
3.
Le Province provvedono al rimborso delle spese di gestione dell'impianto dietro
presentazione di apposita rendicontazione e delle certificazioni comprovanti la
cessione dei soggetti effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 11.
4.
L'ammontare complessivo delle spese non può comunque superare 1'80 per cento di
quanto versato per il ritiro dei richiami.
Art.
10
Contingente
annuale.
1.
La Giunta regionale stabilisce annualmente il numero dei soggetti catturabili
per ciascuna specie, ripartendo il quantitativo fra le Province tenuto conto
del numero di impianti autorizzati.
2.
La Provincia annualmente assegna ad ogni impianto il quantitativo di soggetti
da catturare per ciascuna specie. L'attività di cattura viene interrotta al
raggiungimento di tale quantitativo.
Art.
11
Registri
e relazioni di attività.
1.
La Provincia titolare dell'autorizzazione, si dota per ogni impianto, di un
registro di attività sul quale sono riportati giornalmente, suddivisi per
specie i seguenti dati:
a)
numero complessivo di soggetti catturati;
b)
numero complessivo di soggetti rimasti in giacenza;
c)
numero di contrassegno di ciascun soggetto catturato;
d)
dati identificativi della persona, compreso il numero di porto d'armi, a cui è
stato ceduto il soggetto e data della cessione;
e)
numero dei soggetti che siano deceduti per cause non dipendenti dalla volontà
del gestore dell'impianto;
f)
eventuali altre notizie richieste a fini statistici.
2.
Le Province entro il 30 dicembre di ogni anno redigono una relazione
sull'attività svolta da ciascun impianto, in base ai registri compilati negli
impianti stessi. In tale relazione saranno riportati i quantitativi del
catturato previsto e di quello realmente ottenuto per specie, i soggetti
deceduti per cause naturali, i periodi di attività effettiva per specie,
l'eventuale chiusura anticipata dovuta al raggiungimento del quantitativo
stabilito all'inizio della stagione di cattura le eventuali sanzioni riportate,
le date di eventuali controlli effettuati dagli organi competenti.
Art.
12
Cessione
degli uccelli catturati a fini di richiamo.
1.
È vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a
fini di richiamo. È consentita la cessione secondo quanto stabilito nel
presente articolo.
2.
Le Province fissano annualmente con proprio atto l'importo delle quote per la
cessione dei soggetti catturati.
3.
La cessione avviene previo versamento, su apposito conto corrente intestato
alle Province dell'importo fissato per ciascuna specie.
4.
Le Province predispongono, entro il 30 giugno di ogni anno liste di
prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cattura accordando priorità
nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio da
appostamento fisso ai sensi della lett. b) comma 5 dell'art. 12, della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
5.
La cessione dei soggetti catturati viene effettuata presso gli impianti di
cattura, salvo diversa disposizione, secondo tempi e orari fissati da ciascuna
Provincia.
Art.
13
Sostituzione
richiami.
1.
L'inserimento nelle liste di prenotazione per la sostituzione di un richiamo di
cattura può avvenire esclusivamente dietro presentazione del soggetto non
ritenuto idoneo, che verrà liberato dell'anello e rilasciato dal personale
addetto all'impianto o del richiamo morto o del suo anello di identificazione o
in caso di impossibilità, di un atto notorio con la indicazione delle cause e
delle circostanze che determinano la richiesta di sostituzione.
Art.
14
Divieti.
1.
La caccia è vietata nel raggio di 300 metri dagli impianti di cattura nel
periodo di funzionamento.
2.
Gli impianti di cattura devono essere collocati ad una distanza minima di 500
metri tra loro.
3.
Negli impianti di cattura è vietato tenere fucili di qualsiasi tipo, nonché
partecipare alle operazioni connesse con la cattura alle persone non provviste
dell'idoneità rilasciata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4.
Gli impianti attivati per la cattura non devono mai essere lasciati
incustoditi.
Art.
15
Vigilanza.
1.
La vigilanza sulle attività degli impianti è affidata ai soggetti previsti
dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art.
16
Richiami
vivi di allevamento.
1.
La detenzione e l'uso dei richiami vivi di allevamento, appartenenti alle
specie cacciabili, è consentita con le stesse modalità previste dai commi 2, 3
e 4 dell'art. 7, per i richiami vivi di cattura.
2.
L'allevamento di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, destinati alla
utilizzazione come richiami vivi è soggetto ad autorizzazione delle Province
che determinano le prescrizioni relative comprendenti i seguenti elementi:
a)
il numero massimo dei soggetti di cui è consentita la detenzione, per ciascuna
specie;
b)
le modalità di inanellamento e di attestazione della provenienza dei soggetti
allevati;
c)
la tenuta dei registri di carico e scarico.
3.
I titolari di autorizzazione di allevamento di richiami vivi possono vendere
gli uccelli allevati nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 compresi
gli ibridi delle specie per le quali è stato concesso l'allevamento purché non
utilizzati a fini di richiamo.
Art.
17
Norma
transitoria.
1.
I richiami vivi detenuti in soprannumero rispetto ai limiti di cui all'art. 7
devono essere ceduti alle Province entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. A tale obbligo non sono tenuti gli allevatori di uccelli
appartenenti alle specie cacciabili, che nello stesso periodo saranno
regolarmente autorizzati dalle Province ai sensi del comma 2 dell'art. 16.