Reg. 23 marzo 1995, n. 15 (1).

Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria.

 

 

TITOLO I

Appostamenti di caccia

 

Art. 1

Appostamenti temporanei.

 

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, secondo le previsioni di cui al comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

 

 

Art. 2

Classificazione degli appostamenti fissi.

 

1. Gli appostamenti fissi di caccia si distinguono in:

a) appostamento fisso ordinario;

b) appostamento fisso per colombacci;

c) appostamento fisso per acquatici, collocato in prossimità o all'interno di un corpo d'acqua idoneo alla caccia di tali specie.

Ciascun tipo di appostamento fisso è distinto nelle due categorie: con richiami vivi e senza richiami vivi.

 

 

Art. 3

Tabellazione.

 

1. Il titolare dell'appostamento fisso deve esporre all'esterno del capanno principale e di eventuali capanni complementari tabelle di cm. 25 x 33, di colore bianco, recanti la scritta in nero: «Appostamento fisso di caccia...» cui deve seguire la specificazione del tipo di appostamento ai sensi dell'art. 2.

2. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione le tabelle di segnalazione devono essere immediatamente rimosse a cura del titolare dell'appostamento.

 

 

Art. 4

Autorizzazione.

 

1. Nelle domande di autorizzazione di appostamento fisso, prevista dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, l'ubicazione dell'appostamento e il rispetto delle distanze minime di legge devono essere autocertificate dal richiedente. In caso di accertata dichiarazione mendace sui requisiti necessari l'autorizzazione è revocata.

2. L'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o dalle persone autorizzate ad utilizzare l'impianto su richiesta del personale di vigilanza.

 

 

Art. 5

Archivio degli appostamenti.

 

1. Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente la rappresentazione grafica d'insieme delle dislocazioni degli appostamenti fissi autorizzati nel territorio di competenza.

 

 

Art. 6

Priorità.

 

1. Gli appostamenti fissi disponibili entro il tetto massimo fissato dal comma 3 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il rilascio ai richiedenti che ne erano titolari nell'annata venatoria 1989/1990, sono rilasciati in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di impedimenti fisici all'esercizio di

caccia vagante e secondo l'ordine di presentazione delle domande. La eventuale ulteriore capienza è destinata secondo l'ordine di presentazione delle domande. Le autorizzazioni sono in ogni caso rilasciate in via prioritaria a coloro che hanno effettuato l'opzione per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi ai sensi della lettera b) comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (2).

2. L'assegnazione del secondo appostamento fisso, di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, avviene, in caso di richiesta inferiore alla capienza secondo la priorità determinata dall'ordine di presentazione delle domande e, in caso di parità, dall'anzianità.

 

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, Reg. 24 novembre 1995, n. 44.

 

 

TITOLO II

Uso e cattura dei richiami vivi

 

Art. 7

Richiami vivi di cattura.

 

1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può detenere un numero massimo di dieci soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi è consentito in numero non superiore a dieci.

3. Entro il 31 gennaio 1996 i proprietari di richiami vivi provvedono ad apporre a tutti i capi appartenenti alle specie di cui al comma 1, appositi anelli numerati inamovibili messi a disposizione dalle Province. La numerazione deve essere preceduta dalla sigla di provincia (3).

4. Le Province provvedono a rilasciare ad ogni proprietario di richiami vivi di cattura un documento attestante il numero di anello assegnato a ciascun soggetto. Il documento di cui sopra deve essere costantemente aggiornato.

 

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, Reg. 24 novembre 1995, n. 44.

 

 

Art. 7-bis

Utilizzo dei richiami.

 

1. È consentita, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o di plastica, di nylon e altro materiale similare delle seguenti dimensioni minime esterne:

a) allodola, passera d'Italia e passera mattugia:

lunghezza cm. 20;

larghezza cm. 15;

altezza cm. 20;

b) merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e storno:

lunghezza cm. 30;

larghezza cm. 25;

altezza cm. 25.

Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.

2. Per le specie pavoncella e colombaccio è consentito l'uso di ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a 40 cm e che non contengano più di 10 soggetti.

3. È consentita, per le gabbie già in uso una tolleranza del 10 per cento alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (4).

 

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, Reg. 28 marzo 1997, n. 11.

 

 

Art. 8

Attività di cattura dei richiami vivi.

 

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti provinciali autorizzati.

2. Il periodo di attività degli impianti è compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre di ogni anno.

Particolari deroghe per la cattura di cesene possono essere concesse dalla Giunta regionale.

3. Le catture sono effettuate con le seguenti modalità:

a) durante le fasi operative dell'impianto devono essere presenti esclusivamente operatori in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in numero non inferiore a due unità e comunque rapportato alla capacità di approvvigionamento dell'impianto;

b) gli operatori potranno effettuare la propria attività esclusivamente nell'impianto a loro assegnato dalle Province;

c) il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse;

d) gli uccelli devono essere estratti dalle reti con la massima cura, inanellati immediatamente alle reti con i contrassegni forniti dalle Province e posti in contenitori per il trasporto nei locali destinati alle operazioni di trascrizione dei dati sugli appositi registri;

e) i locali per le stabulazioni devono essere idonei dal punto di vista strutturale e gestionale, ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie: ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica;

f) i soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio di migrazioni eventualmente catturati negli impianti una volta estratti dalle reti, devono essere immediatamente liberati dopo la trascrizione dei dati riportati sull'anello, che devono essere inviati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica con l'indicazione del nome della specie, del sesso se conosciuto, la data, la località, comune, provincia e le modalità di cattura;

g) i capi catturati accidentalmente e non appartenenti a specie detenibili, inanellabili ai sensi del comma 4 art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dovranno essere contrassegnate con appositi anelli di materiale plastico fornito dalle Province solamente nel caso in cui l'operazione di inanellamento non ne comprometta l'incolumità e la sopravvivenza e devono comunque essere liberati.

 

 

Art. 9

Gestione degli impianti e abilitazione del personale.

 

1. Le Province possono gestire direttamente gli impianti di cattura di cui sono titolari, oppure stipulare apposite convenzioni, sulla base di specifici protocolli, con singoli soggetti o associazioni ritenuti idonei.

2. I protocolli di gestione devono contenere indicazioni in dettaglio relative a:

a) denominazione e localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:25.000; per gli impianti mobili l'ambito territoriale di attività;

b) tipologia: impianto fisso o mobile;

c) dimensioni delle maglie delle reti impiegate non inferiori a 32 mm. di lato per gli impianti fissi a reti verticali e non inferiori a 20 mm per gli impianti mobili a reti orizzontali e verticali;

d) individuazione su pianta in scala 1:100 dell'impianto e delle strutture accessorie utilizzate per l'alloggiamento del personale e la stabulazione dei richiami catturati;

e) individuazione del numero dei richiami vivi, suddiviso, per specie, utilizzato nell'impianto;

f) individuazione del personale addetto all'impianto;

g) indicazione dei periodi di attività dell'impianto durante l'anno;

h) modalità di controllo da parte dell'Ente titolare dell'autorizzazione sull'attività dell'impianto.

3. Le Province provvedono al rimborso delle spese di gestione dell'impianto dietro presentazione di apposita rendicontazione e delle certificazioni comprovanti la cessione dei soggetti effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 11.

4. L'ammontare complessivo delle spese non può comunque superare 1'80 per cento di quanto versato per il ritiro dei richiami.

 

 

Art. 10

Contingente annuale.

 

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente il numero dei soggetti catturabili per ciascuna specie, ripartendo il quantitativo fra le Province tenuto conto del numero di impianti autorizzati.

2. La Provincia annualmente assegna ad ogni impianto il quantitativo di soggetti da catturare per ciascuna specie. L'attività di cattura viene interrotta al raggiungimento di tale quantitativo.

 

 

Art. 11

Registri e relazioni di attività.

 

1. La Provincia titolare dell'autorizzazione, si dota per ogni impianto, di un registro di attività sul quale sono riportati giornalmente, suddivisi per specie i seguenti dati:

a) numero complessivo di soggetti catturati;

b) numero complessivo di soggetti rimasti in giacenza;

c) numero di contrassegno di ciascun soggetto catturato;

d) dati identificativi della persona, compreso il numero di porto d'armi, a cui è stato ceduto il soggetto e data della cessione;

e) numero dei soggetti che siano deceduti per cause non dipendenti dalla volontà del gestore dell'impianto;

f) eventuali altre notizie richieste a fini statistici.

2. Le Province entro il 30 dicembre di ogni anno redigono una relazione sull'attività svolta da ciascun impianto, in base ai registri compilati negli impianti stessi. In tale relazione saranno riportati i quantitativi del catturato previsto e di quello realmente ottenuto per specie, i soggetti deceduti per cause naturali, i periodi di attività effettiva per specie, l'eventuale chiusura anticipata dovuta al raggiungimento del quantitativo stabilito all'inizio della stagione di cattura le eventuali sanzioni riportate, le date di eventuali controlli effettuati dagli organi competenti.

 

 

Art. 12

Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo.

 

1. È vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo. È consentita la cessione secondo quanto stabilito nel presente articolo.

2. Le Province fissano annualmente con proprio atto l'importo delle quote per la cessione dei soggetti catturati.

3. La cessione avviene previo versamento, su apposito conto corrente intestato alle Province dell'importo fissato per ciascuna specie.

4. Le Province predispongono, entro il 30 giugno di ogni anno liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cattura accordando priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio da appostamento fisso ai sensi della lett. b) comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. La cessione dei soggetti catturati viene effettuata presso gli impianti di cattura, salvo diversa disposizione, secondo tempi e orari fissati da ciascuna Provincia.

 

 

Art. 13

Sostituzione richiami.

 

1. L'inserimento nelle liste di prenotazione per la sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire esclusivamente dietro presentazione del soggetto non ritenuto idoneo, che verrà liberato dell'anello e rilasciato dal personale addetto all'impianto o del richiamo morto o del suo anello di identificazione o in caso di impossibilità, di un atto notorio con la indicazione delle cause e delle circostanze che determinano la richiesta di sostituzione.

 

 

Art. 14

Divieti.

 

1. La caccia è vietata nel raggio di 300 metri dagli impianti di cattura nel periodo di funzionamento.

2. Gli impianti di cattura devono essere collocati ad una distanza minima di 500 metri tra loro.

3. Negli impianti di cattura è vietato tenere fucili di qualsiasi tipo, nonché partecipare alle operazioni connesse con la cattura alle persone non provviste dell'idoneità rilasciata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Gli impianti attivati per la cattura non devono mai essere lasciati incustoditi.

 

 

Art. 15

Vigilanza.

 

1. La vigilanza sulle attività degli impianti è affidata ai soggetti previsti dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

 

Art. 16

Richiami vivi di allevamento.

 

1. La detenzione e l'uso dei richiami vivi di allevamento, appartenenti alle specie cacciabili, è consentita con le stesse modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7, per i richiami vivi di cattura.

2. L'allevamento di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, destinati alla utilizzazione come richiami vivi è soggetto ad autorizzazione delle Province che determinano le prescrizioni relative comprendenti i seguenti elementi:

a) il numero massimo dei soggetti di cui è consentita la detenzione, per ciascuna specie;

b) le modalità di inanellamento e di attestazione della provenienza dei soggetti allevati;

c) la tenuta dei registri di carico e scarico.

3. I titolari di autorizzazione di allevamento di richiami vivi possono vendere gli uccelli allevati nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 compresi gli ibridi delle specie per le quali è stato concesso l'allevamento purché non utilizzati a fini di richiamo.

 

 

Art. 17

Norma transitoria.

 

1. I richiami vivi detenuti in soprannumero rispetto ai limiti di cui all'art. 7 devono essere ceduti alle Province entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tale obbligo non sono tenuti gli allevatori di uccelli appartenenti alle specie cacciabili, che nello stesso periodo saranno regolarmente autorizzati dalle Province ai sensi del comma 2 dell'art. 16.