Reg.
3 aprile 1995, n. 19 (1).
Norme
per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 10 aprile 1995, n. 19, edizione straordinaria.
Art.
1
Finalità.
1.
Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio
destinato all'attività venatoria è ripartito con le modalità previste dagli
artt. 3 e 10 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in ambiti
territoriali di caccia di seguito denominati A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di
norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o
delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla
collocazione geografica.
2.
I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi
dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, devono essere ricompresi
in un unico A.T.C. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche
conseguenti (2).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 1, Reg. 17 agosto 1995, n. 37.
Art. 2
Organi
degli A.T.C.
1.
Ogni A.T.C. è dotato dei seguenti organi:
-
Comitato di Gestione;
-
Presidente;
-
Ufficio di presidenza;
-
Collegio dei revisori dei conti.
Art.
3
Comitato
di gestione: natura giuridica e composizione.
1.
I comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini
di lucro, ad essi è affidata la gestione degli A.T.C. I comitati di gestione si
configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione
privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per
territorio e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi
dell'art. 12 del Codice civile, per la rilevanza di interesse pubblico dei
compiti assegnati.
2.
Il comitato di gestione è composto da 20 membri, di cui:
a)
6 designati dalle strutture locali delle Organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b)
6 designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ove
presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.;
c)
4 designati da Associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e
presenti in forma organizzata nel territorio dell'A.T.C.;
d)
4 designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.
3.
I componenti dei comitati, alla scadenza del primo mandato, possono essere
riconfermati per una sola volta.
4.
Il comitato resta in carica quattro anni ai sensi dell'art. 11 della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14 e viene rinnovato entro 60 giorni dalla
scadenza del mandato.
Art.
4
Prima
costituzione dei comitati di gestione.
1.
Le Province provvedono alla prima costituzione e alla nomina dei comitati di
gestione, entro trenta giorni dalla istituzione degli A.T.C.
2.
I comitati restano in carica fino alla scadenza della prima delimitazione degli
A.T.C., come determinata dalle norme transitorie di cui al comma 2, dell'art.
42, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
3.
La costituzione del comitato è valida se sono stati designati almeno 16
componenti.
Art.
5
Funzionamento
del comitato di gestione - Statuto.
1.
Il funzionamento del comitato di gestione è regolato dallo Statuto. Lo Statuto
disciplina:
a)
le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.;
b)
le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il comitato di
gestione;
c)
le forme di impiego del volontariato;
d)
la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale
personale tecnico;
e)
le modalità di consultazione dei cacciatori.
2.
Lo Statuto si uniforma in particolare ai seguenti principi:
a)
il comitato elegge al suo interno il presidente con le modalità previste dal
comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;
b)
i componenti dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente che ne fa
parte di diritto, sono eletti, all'interno del comitato, a maggioranza
relativa;
c)
il presidente, convoca e presiede il comitato provvedendo alla redazione
dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei
componenti il comitato, curandone l'inoltro agli altri membri;
riunisce
l'Ufficio di presidenza per l'adozione di provvedimenti di ordinaria gestione
tecnica ed amministrativa, per l'attuazione degli atti adottati dal comitato e
per l'adozione di provvedimenti d'urgenza che sottoporrà a ratifica nella
seduta del comitato immediatamente successiva;
d)
le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa
dei membri designati;
e)
le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole
della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del
presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi;
f)
le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del comitato di gestione
sono svolte dal membro più giovane di età tra i presenti.
Art.
6
Composizione
e funzionamento dell'Ufficio di presidenza.
1.
L'Ufficio di presidenza è composto:
a)
dal Presidente del comitato di gestione;
b)
da tre membri eletti all'interno del comitato, con voto limitato a due.
2.
L'Ufficio di presidenza, rappresenta l'esecutivo del comitato di gestione. Ad
esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti
adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti
che successivamente dovranno essere portati a ratifica del comitato di
gestione.
Art.
7
Decadenza.
1.
I componenti del comitato di gestione decadono per le seguenti cause:
a)
a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato;
b)
per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti
connessi all'incarico.
2.
Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla
sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia
stabilisce la decadenza del comitato e provvede, in via sostitutiva alla
gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la
gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del
comitato di cui sia stata disposta la decadenza non può essere nuovamente
nominato.
3.
I comitati interessati decadono in caso di adozione di provvedimenti di nuova
ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di
confine. La decadenza è stabilita, contestualmente alla ridefinizione degli
A.T.C., dal Consiglio regionale.
Art.
8
Compiti
del comitato di gestione.
1.
Il comitato ha i seguenti compiti:
a)
su domanda decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei
cacciatori richiedenti (3);
b)
propone programmi di intervento mediante progetti per promuovere e organizzare
le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza
faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento degli habitat, le
immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa del prelievo venatorio
ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del
prelievo venatorio per forme di caccia specifiche (4);
c)
predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o
conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per
l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e
fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi,
cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte
a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro
intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;
d)
esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio
provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano
stesso;
e)
provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione
degli stessi, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art.
37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;
f)
delibera le eventuali modifiche allo statuto;
g)
approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'A.T.C.;
h)
stabilisce le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori
alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dal comma 6, dell'art. 11, della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
2.
Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al
comma 1, il comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.
3.
Gli atti del comitato vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla
Provincia, e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
(3)
Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, Reg. 9 giugno 1999, n. 13.
(4)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n.
34.
Art.
9
Indici
di densità venatoria.
1.
Tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, è fissato
in 1:8 il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie
agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari. La Giunta regionale provvede
entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per
ciascun A.T.C.
Art.
10
Deroghe
agli indici di densità.
1.
È facoltà dei comitati di gestione ammettere nei rispettivi territori di
competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento
regionale con delibera motivata che dia atto della avvenuta effettuazione degli
accertamenti richiesti ai sensi del comma 8, dell'art. 14, della legge 11
febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno
trenta giorni prima della loro esecutività.
2.
La Provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di
accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.
Art.
11
Accordi
interregionali per reciprocità di accesso.
1.
In ciascun A.T.C. il 10 per cento del numero complessivo di cacciatori
ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione
dell'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (5).
2.
Ai fini del comma 1 la Giunta regionale promuove intese interregionali o
interprovinciali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote
determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale
determina annualmente la quota parte del 10 per cento di cui al comma 1 da
assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:
a)
residenza venatoria;
b)
iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
c)
mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria (6).
3.
La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata
per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità
dei cacciatori, all'interno della Regione, con le modalità previste dall'art
12.
(5)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, Reg. 9 giugno 1999, n. 13.
(6)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, Reg. 9 giugno 1999, n. 13.
Art.
12
Residenza
venatoria e mobilità venatoria.
1.
Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente
dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C.
istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria (7).
2.
La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia
richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di
fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica
del richiedente (8).
3.
La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria,
nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità
previste dall'art. 13 (9).
4.
A ciascun cacciatore residente in Umbria è altresì consentito l'esercizio
venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel
territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il
pagamento della quota d'iscrizione.
5.
I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta possono esercitare tale
attività nell'A.T.C. in cui opera la squadra anche se diverso da quello
prescelto come residenza venatoria.
(7)
Comma così sostituito dall'art. 2, Reg. 9 giugno 1999, n. 13.
(8)
Comma così sostituito dall'art. 2, Reg. 9 giugno 1999, n. 13.
(9)
Comma così sostituito dall'art. 2, Reg. 9 giugno 1999, n. 13.
Art.
13
Procedure
per l'ammissione agli A.T.C.
1.
I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro
il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta
è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C.. Il termine di
presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di
caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande
di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è
compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di
appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;
b)
le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:
b1)
- residenza anagrafica in Umbria;
b2)
- possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti
con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di
anni;
b3)
- svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;
b4)
- residenza in A.T.C. limitrofi;
b5)
- nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.;
per
ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale
l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.
2.
I Comitati di gestione accolgono le domane di iscrizione con le priorità
previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli
interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in
Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla
stipula dell'accordo di cui all'art. 11.
3.
Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato
all'interessato che, entro 15 giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione
competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente
regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro 30 giorni.
L'accoglimento
del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.
4.
Gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo
siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta, sono trasmessi
alla Provincia competente entro il 10 luglio di ogni anno.
5.
Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei
cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di
ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le
modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di
ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C. (10).
(10)
Articolo prima sostituito dall'art. 1, Reg. 14 giugno 1996, n. 11, poi
modificato dall'art. 1, Reg. 14 agosto 1997, n. 26 ed infine così sostituito
dall'art. 3, Reg. 9 giugno 1999, n. 13.
Art.
14
Tesserino
venatorio.
1.
I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali
provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.
Art.
15
Bilancio.
1.
Entro il 15 ottobre di ogni anno il comitato di gestione predispone, ed invia
alla Provincia che lo approva, il bilancio annuale di previsione costituito
dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli,
nonché da una relazione programmatica.
Art.
16
Dotazione
finanziaria.
1.
Il fondo di dotazione finanziaria del comitato di gestione è composto da:
a)
quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;
b)
finanziamento erogato dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori
iscritti quale contributo per le spese di funzionamento;
c)
fondi erogati dalle Province su progetti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi del programma annuale di gestione provinciale presentati dal comitato
di gestione;
d)
fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla
fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.
2.
In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all'A.T.C. per il primo anno
di funzionamento del comitato, il finanziamento di cui al comma 1 della lettera
b) è calcolato in proporzione alla superficie territoriale dell'A.T.C.
Art.
17
Spese
di funzionamento.
1.
Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:
a)
compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;
b)
spese di funzionamento:
-
locazione della sede;
-
servizi connessi all'uso dei locali;
-
cancelleria;
-
spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e
mezzi tecnici.
Art.
18
Personale.
1.
È fatto espresso divieto ai comitati di gestione di stabilire rapporti di
lavoro a tempo indeterminato. In caso di inadempienza i componenti del comitato
rispondono solidamente dei danni derivanti.
2.
I comitati di gestione possono richiedere, per il loro funzionamento, agli Enti
locali interessati alla gestione, il comando presso le proprie strutture di
personale tecnico e/o amministrativo.
Art.
19
Piani
di approvvigionamento.
1.
Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della
realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di
approvvigionamento.
Art.
20
Fornitura
per fabbisogni straordinari.
1.
Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di
approvvigionamento, il comitato di gestione provvederà a determinare le
quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura
finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.
Art.
21
Procedure
per gli approvvigionamenti.
1.
Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede
mediante trattativa privata.
2.
Le spese minute ed urgenti di cui all'art. 25 sono regolate dalle disposizioni
di cui allo stesso articolo.
Art.
22
Trattativa
privata.
1.
Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a lire 5.000.000 e per le
quali ricorrono i presupposti di urgenza, il presidente del comitato di
gestione o un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvede a
contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura
o prestazione.
2.
Il preventivo viene sottoposto dal presidente all'esame dell'Ufficio di
presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.
Art.
23
Richiesta
preventiva di offerte.
1.
Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a L. 5.000.000 il
presidente del comitato di gestione o un suo delegato provvede ad inviare
lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della
fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta.
2.
Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse contenenti all'esterno la
dicitura: «Offerta relativa a ....».
3.
L'apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza di almeno 3 membri del
comitato di cui uno fra i designati nel comitato stesso dalla Provincia, oltre
al presidente.
4.
L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato
l'offerta più conveniente.
Art.
24
Verifica
e liquidazione delle fatture.
1.
Esperita la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 22 e 23,
verrà data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.
2.
Il presidente o altro membro dell'Ufficio di presidenza da lui delegato
provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.
3.
Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze
quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.
4.
Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il presidente, previa
apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e
l'annotazione di essa nelle scritture contabili.
Art.
25
Servizio
di cassa.
1.
Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le
procedure di cui agli artt. 22 e 23, il presidente o altro membro del Comitato
da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore a L.
3.000.000 per ciascun trimestre.
2.
Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese
effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla
imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.
3.
I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della
gestione.
Art.
26
Finanziamento
di progetti finalizzati.
1.
I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale
di gestione provinciale devono essere presentati alla Provincia entro il 30
settembre dell'anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione.
2.
L'approvazione da parte della Provincia dei progetti finalizzati comporta la
formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.
3.
Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta
approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare
esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di
terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.
4.
I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali
obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti
quelli autorizzati.
5.
Le Province per il finanziamento dei progetti finalizzati di cui all'art. 16
possono disporre anticipazioni del finanziamento.
Art.
27
Rendicontazione.
1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il presidente del comitato di gestione deve
presentare alla Provincia il rendiconto finale, delle spese effettuate
corredato da una relazione illustrativa.
2.
In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione
dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già
erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse
dell'Amministrazione.
3.
Al rendiconto devono essere allegati copia conforme all'originale dei documenti
giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.
Art.
28
A.T.C.
interprovinciali.
1.
Le competenze delle Province previste nel presente regolamento, in caso di
A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla
Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.
Art.
29
Norme
transitorie.
1.
I termini previsti per le procedure di ammissione agli A.T.C., per l'anno 1995,
sono stabiliti dalla Giunta regionale.
2.
Nel primo anno di attività dei comitati di gestione degli A.T.C., la Provincia
può attivare interventi sostitutivi, su richiesta del comitato stesso, in caso
di dichiarata impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati. In questo
caso non si applica la decadenza del comitato prevista dall'art. 7.
3.
Per la stagione venatoria 1995/1996 la determinazione del numero massimo dei
cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. determinato calcolando la densità
venatoria secondo l'indice indicato all'art. 9, assumendo la superficie
agro-silvo-pastorale quale quota, proporzionale alla superficie territoriale
complessiva dell'A.T.C. della superficie agro-silvo-pastorale regionale.
4.
Per la stagione venatoria 1995/1996 è consentita la libera circolazione
all'interno delle aree contigue istituite ai sensi dell'art. 17 della legge
regionale 3 marzo 1995, n. 9, dei cacciatori residenti nei comuni dell'area
naturale protetta e dell'area contigua, anche se appartenenti a più ambiti
territoriali di caccia, purché titolari di residenza venatoria in uno di questi
(11).
5.
Per la stagione venatoria 1996-1997 i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'art.
13 sono fissati al 31 maggio. Le iscrizioni agli A.T.C. dei cacciatori
residenti in Umbria avvenute nella stagione venatoria 1995/1996 sono
confermate, salvo domanda di variazione da presentare entro il 31 maggio con le
modalità previste dal primo comma dell'art. 13 (12).
(11)
Comma aggiunto dall'art. 2, Reg. 17 agosto 1995, n. 37.
(12)
Comma aggiunto dall'art. 2, Reg. 14 giugno 1996, n. 11.