Reg. 5 aprile 1995, n. 24 (1).

Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della L.R. n. 5/1990 recante testo unico dell'artigianato.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 19 aprile 1995, n. 21.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto del regolamento.

 

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di promozione dell'esportazione promossa dalla Regione dell'Umbria, dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) dell'Umbria, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, dal Centro estero delle Camere di commercio dell'Umbria e dalla Sviluppumbria S.p.A. in base alla vigente normativa nazionale e regionale, in attuazione dell'art. 3 della convenzione tra gli stessi stipulata in data 14 novembre 1992.

 

 

Art. 2

Finalità.

 

1. L'attività di promozione dell'esportazione è finalizzata alla valorizzazione ed alla commercializzazione sui mercati internazionali dei prodotti delle imprese umbre nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

 

 

Art. 3

Tipologia degli interventi.

 

1. Gli interventi promozionali possono essere realizzati nelle seguenti forme:

a) effettuazione di studi e indagini di mercato;

b) predisposizione di servizi di orientamento, informazione e assistenza, diretti a favorire, nelle varie fasi del rapporto con i mercati, l'inserimento delle imprese ed il conseguimento di più elevati livelli di competitività;

c) realizzazione di missioni commerciali e di progetti pilota;

d) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia o all'estero, aventi la qualifica internazionale, con scopi di immagine o commerciali e per lo sviluppo e la qualificazione della produzione umbra, ivi compresa quella tipica regionale e dell'artigianato artistico;

e) convegni, seminari, iniziative editoriali e campagne pubblicitarie;

f) realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo a favore di alcuni settori produttivi.

 

 

Art. 4

Soggetti.

 

1. Le iniziative previste dall'art. 3 possono essere realizzate dalla Regione, dall'ICE dell'Umbria, dal Centro estero delle Camere di commercio, dalle Camere di commercio dell'Umbria e dalla Sviluppumbria, in forma diretta ovvero in collaborazione e/o tramite i soggetti di cui all'art. 4 della convenzione.

2. Qualora più enti propongano la partecipazione alla stessa manifestazione, la realizzazione dell'iniziativa è affidata ad un unico soggetto al quale è assegnato il compito di capofila.

3. I criteri da seguire per l'individuazione del capofila sono definiti dal Comitato tecnico unitario.

 

 

Art. 5

Comitato tecnico unitario.

 

1. Ai sensi dell'art. 2 della convenzione il Comitato tecnico unitario è così composto:

a) tre membri designati dalla Giunta regionale in rappresentanza, rispettivamente, degli Uffici artigianato e cooperazione, industria e agricoltura;

b) un membro, designato dall'ICE, in rappresentanza dell'ICE regionale;

c) due membri designati, rispettivamente, dalle Camere di commercio di Perugia e Terni;

d) un membro designato dal Centro estero delle Camere di commercio;

e) un membro designato dalla Sviluppumbria.

2. Sono membri del Comitato anche i rappresentanti di ciascuno dei Consorzi di promozione all'esportazione operanti in Umbria, designati dalle Associazioni imprenditoriali di categoria.

3. Ciascuna Associazione designa un solo rappresentante per tutti i Consorzi di settore ad essa aderenti.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli altri soggetti che concorrono al finanziamento del programma delle attività promozionali.

 

 

TITOLO II

Modalità di programmazione

 

Art. 6

Presentazione delle proposte.

 

1. I soggetti interessati alla realizzazione delle iniziative di promozione delle esportazioni debbono indirizzare le relative proposte al Comitato regionale ICE, il quale ne invia copia a tutti i soggetti firmatari della convenzione, prima di esprimere le valutazioni di competenza.

2. Le proposte di attività debbono essere presentate sugli appositi modelli entro la data del 30 giugno.

3. Il Comitato tecnico unitario provvede alla elaborazione del programma annuale, tenendo conto delle valutazioni espresse dal Comitato regionale ICE.

 

 

Art. 7

Programma promozionale annuale.

 

1. Il Comitato tecnico unitario provvede annualmente, entro la data del 30 settembre, alla elaborazione del programma regionale delle attività di promozione dell'esportazione per i settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura da realizzare nell'anno successivo.

2. Il programma annuale, articolato per settori di attività indica, per ciascuna iniziativa promozionale:

a) il soggetto o i soggetti responsabili;

b) la località ed il periodo di svolgimento;

c) il comparto o i comparti interessati;

d) la spesa prevista;

e) il numero delle aziende interessate;

f) l'entità del contributo assicurato dai singoli soggetti pubblici e/o privati che concorrono alla realizzazione delle singole iniziative;

g) l'entità dell'onere posto a carico delle imprese partecipanti;

h) le modalità di attuazione, mantenendo distinte le attività gestite in forma diretta dai soggetti di cui all'art. 1 rispetto a quelle affidate ai Consorzi all'esportazione o ad altri soggetti all'uopo incaricati.

3. Il programma, elaborato dal Comitato tecnico unitario, viene sottoposto all'esame degli organi deliberanti dei soggetti di cui all'art. 1 e viene inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri competenti ai fini dell'assenso.

4. Il programma di cui al comma 3 è approvato, di norma, entro la data del 30 ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione.

 

 

Art. 8

Modifiche al programma annuale.

 

1. Il programma annuale può essere modificato in relazione alle nuove esigenze delle imprese e dei mercati interessati, secondo le modalità e con le procedure previste dagli artt. 6 e 7.

 

 

TITOLO III

Modalità di finanziamento

 

Art. 9

Finanziamento del programma annuale.

 

1. Il programma annuale delle attività promozionali trova copertura con i fondi all'uopo destinati:

a) dalla Regione;

b) dall'ICE;

c) dalle Camere di commercio dell'Umbria;

d) dal Centro estero delle Camere di commercio dell'Umbria;

e) dalla Sviluppumbria;

f) dalle imprese partecipanti alle singole iniziative;

g) dagli altri soggetti che concorrono finanziariamente alla realizzazione del programma stesso.

 

 

Art. 10

Spese ammissibili a contributo.

 

1. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo da assegnare ai soggetti cui è affidata la realizzazione delle singole iniziative promozionali, sono ritenute ammissibili le voci di spesa previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 18 marzo 1991, attuativo della legge n. 83/1989.

2. Le spese di organizzazione sostenute per la realizzazione di singole iniziative promozionali sono riconoscibili nella misura massima del 15% delle spese globalmente ammissibili a contributo.

3. Le spese di viaggio, vitto e pernottamento in albergo, sostenute dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) e c) della convenzione sono riconoscibili, di norma unicamente per il rappresentante dell'ente organizzatore.

 

 

Art. 11

Misura dei contributi.

 

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono concorrere con propri contributi alla realizzazione delle iniziative promozionali gestite dai Consorzi per l'esportazione operanti in Umbria ai sensi della legge n. 443 del 1985 e della legge n. 83 del 1989, tenendo presente che il totale complessivo deve essere contenuto entro il limite dell'80% previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. Di norma, sono escluse da ogni forma di contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1 le spese sostenute per la realizzazione di missioni commerciali all'estero di operatori umbri, il cui onere ricade sui promotori .

 

 

Art. 12

Modalità di erogazione dei contributi.

 

1. I contributi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1, per ciascuna iniziativa promozionale, sono erogati di norma, con le seguenti modalità:

a) 60%, a titolo di acconto, dopo l'avvio della fase organizzativa;

b) 40%, dopo la presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale previsti dagli articoli 21 e 22.

 

 

Art. 13

Oneri posti a carico delle imprese partecipanti.

 

1. L'entità dell'onere posto a carico delle aziende partecipanti alle singole manifestazioni è stabilita dal soggetto cui è affidata la realizzazione dell'iniziativa; la misura del concorso richiesto alle aziende interessate non può essere inferiore, in nessun caso, al 20% del costo complessivo previsto.

2. Per le iniziative aventi il solo carattere di immagine, le spese di organizzazione sono poste a carico del soggetto o dei soggetti promotori.

 

 

TITOLO IV

Modalità di attuazione e di gestione

 

Art. 14

Informazione.

 

1. Il programma regionale delle attività di promozione dell'esportazione viene pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene divulgato dai soggetti di cui all'art. 1 e dai Consorzi all'esportazione operanti in Umbria attraverso tutte le forme di comunicazione disponibili.

2. Le schede di adesione alle singole iniziative debbono essere conformi al modello all'uopo predisposto.

 

 

Art. 15

Individuazione delle imprese partecipanti.

 

1. L'individuazione delle imprese ammissibili alle singole iniziative è curata dal soggetto cui è affidata la realizzazione delle stesse.

2. Qualora si tratti di iniziativa affidata ad un unico capofila, le modalità di selezione sono concordate tra tutti i soggetti interessati alla realizzazione della medesima iniziativa.

 

 

Art. 16

Modalità di partecipazione.

 

1. Le iniziative promozionali contenute nel programma regionale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 616 del 1977, e dai Ministeri competenti, sono realizzate sotto la denominazione «UMBRIA» e contraddistinte dal logo della Regione, con la

indicazione del soggetto o dei soggetti che concorrono all'attuazione dell'iniziativa.

 

 

Art. 17

Modalità di gestione.

 

1. I contributi assegnati ai consorzi ed agli altri organismi operanti nel settore della promozione dell'esportazione, sia per le iniziative promosse direttamente, sia per quelle ad essi affidate dai soggetti di cui all'art. 1, sono gestiti secondo le norme amministrative e contabili stabilite per i medesimi consorzi ed organismi.

 

 

TITOLO V

Valutazione dei risultati e rendicontazione

 

Art. 18

Verifica dei risultati.

 

1. L'attività di promozione dell'esportazione è assoggettata a verifica da parte dei soggetti di cui all'art. 1 al fine di tutelare in maniera adeguata gli interessi dei diversi organismi coinvolti nelle medesime iniziative, nonché di valutare:

a) la corretta attuazione delle iniziative contenute nel programma regionale;

b) la rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi posti a base delle singole iniziative;

c) il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate.

2. Oltre agli obiettivi indicati al comma 1, l'attività di verifica ha lo scopo di assicurare agli organismi responsabili, nella fase operativa, la più ampia assistenza e collaborazione, per il conseguimento dei risultati previsti, mantenendo allo stesso fine i necessari rapporti con le autorità locali, con gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione, nonché con tutte le rappresentanze dello Stato italiano esistenti nel Paese destinatario dell'intervento.

 

 

Art. 19

Delegazione partecipante all'attività promozionale.

 

1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 18, i soggetti di cui all'art. 1 possono avvalersi delle strutture ICE operanti all'estero nel quadro della vigente normativa, partecipando, ove necessario, con una propria delegazione alle iniziative contenute nel programma annuale.

2. La composizione della delegazione è definita di volta in volta concordemente tra gli stessi soggetti al momento dell'avvio della fase organizzativa, tenendo conto dell'importanza della manifestazione, del numero delle imprese partecipanti e dell'esigenza di contenere adeguatamente le spese di rappresentanza.

3. Per le iniziative di immagine è prevista, di norma, la presenza di un amministratore e di un funzionario in rappresentanza degli enti promotori.

4. I risultati conseguiti sono portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati con apposita relazione, nella quale sono evidenziate, tra l'altro, le problematiche o le eventuali difficoltà incontrate, e adeguate proposte dirette al conseguimento di più elevati livelli di competitività.

 

 

Art. 20

Rendicontazione.

 

1. La rendicontazione ha lo scopo di verificare:

a) la destinazione dei fondi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1 alle finalità proprie delle singole iniziative promozionali incluse nel programma annuale, nonché le modalità della loro attuazione;

b) la regolarità delle procedure di spesa;

c) l'ammissibilità delle spese sostenute nel quadro delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. La rendicontazione consiste nella presentazione dei seguenti documenti:

a) rendiconto finanziario;

b) relazione finale;

c) schede di valutazione.

 

 

Art. 21

Rendiconto finanziario.

 

1. Il rendiconto finanziario è il documento con il quale l'ente, cui è affidata la realizzazione delle iniziative promozionali, evidenzia le risultanze amministrative e contabili degli interventi attuati con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'art. 1.

2. Il rendiconto finanziario indica per ciascuna iniziativa, in maniera analitica:

a) le voci di spesa effettivamente sostenute dal soggetto responsabile della sua realizzazione;

b) l'importo globale dei contributi concessi e delle somme già riscosse a titolo di acconto dai soggetti di cui all'art. 1;

c) l'importo globale dei contributi concessi e delle somme già riscosse a titolo di acconto da altri enti od organismi pubblici e/o privati per la medesima iniziativa;

d) i contributi assicurati dalle imprese partecipanti;

e) l'eventuale differenza a credito o a debito.

3. Il rendiconto finanziario è sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente responsabile ed è accompagnato dalla documentazione giustificativa della spesa in originale o copia autenticata.

4. Al rendiconto sono allegate la relazione finale e le schede di valutazione previste dagli artt. 22 e 23.

 

 

Art. 22

Relazione finale.

 

1. La relazione finale indica, per ciascuna iniziativa promozionale:

a) notizie e dati sull'andamento della manifestazione;

b) i problemi di natura organizzativa eventualmente insorti;

c) i risultati complessivamente conseguiti;

d) considerazioni e concrete proposte per il conseguimento di risultati più soddisfacenti;

e) ogni altro elemento utile per la valutazione dell'efficacia dell'iniziativa.

 

 

Art. 23

Schede di valutazione.

 

1. Le schede di valutazione forniscono, per ciascuna iniziativa, le valutazioni espresse dai titolari delle imprese partecipanti, secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello.

 

 

Art. 24

Termini e modalità di presentazione della rendicontazione.

 

1. Il rendiconto finanziario previsto dall'art. 25, unitamente alla relazione finale ed alle schede di valutazione di cui agli artt. 21 e 22, deve essere inviato agli enti finanziatori entro novanta giorni dalla conclusione della manifestazione.

2. L'erogazione della quota a saldo del contributo dovuto da ciascun ente finanziatore è subordinata alla verifica da essi effettuata, per quanto di rispettiva competenza, sul rendiconto finanziario e sulla relativa documentazione.

 

 

Art. 25

Revoca dei contributi.

 

1. I contributi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1 possono essere revocati qualora, da accertamenti eseguiti, risulti che:

a) i fondi erogati sono stati impiegati per finalità diverse da quelle previste;

b) non sussistono le condizioni inizialmente individuate per la realizzazione dell'iniziativa programmata;

c) l'ente cui è affidata l'iniziativa promozionale è venuto a trovarsi nella impossibilità di provvedere alla sua realizzazione.

 

 

Art. 26

Disposizioni finali.

 

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato successivamente, nel rispetto della procedura prevista dal regolamento interno di funzionamento del Comitato unitario per il coordinamento dell'attività di promozione dell'esportazione.

 

 

Art. 27

Rinvio.

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa regionale di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.