Reg.
5 aprile 1995, n. 24 (1).
Disciplina
dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della L.R. n. 5/1990
recante testo unico dell'artigianato.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 19 aprile 1995, n. 21.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Oggetto
del regolamento.
1.
Il presente regolamento disciplina l'attività di promozione dell'esportazione
promossa dalla Regione dell'Umbria, dall'Istituto nazionale per il commercio
con l'estero (ICE) dell'Umbria, dalle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura dell'Umbria, dal Centro estero delle Camere di commercio
dell'Umbria e dalla Sviluppumbria S.p.A. in base alla vigente normativa
nazionale e regionale, in attuazione dell'art. 3 della convenzione tra gli
stessi stipulata in data 14 novembre 1992.
Art.
2
Finalità.
1.
L'attività di promozione dell'esportazione è finalizzata alla valorizzazione ed
alla commercializzazione sui mercati internazionali dei prodotti delle imprese
umbre nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Art.
3
Tipologia
degli interventi.
1.
Gli interventi promozionali possono essere realizzati nelle seguenti forme:
a)
effettuazione di studi e indagini di mercato;
b)
predisposizione di servizi di orientamento, informazione e assistenza, diretti
a favorire, nelle varie fasi del rapporto con i mercati, l'inserimento delle
imprese ed il conseguimento di più elevati livelli di competitività;
c)
realizzazione di missioni commerciali e di progetti pilota;
d)
partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia o all'estero, aventi la
qualifica internazionale, con scopi di immagine o commerciali e per lo sviluppo
e la qualificazione della produzione umbra, ivi compresa quella tipica
regionale e dell'artigianato artistico;
e)
convegni, seminari, iniziative editoriali e campagne pubblicitarie;
f)
realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo a favore di alcuni settori
produttivi.
Art.
4
Soggetti.
1.
Le iniziative previste dall'art. 3 possono essere realizzate dalla Regione,
dall'ICE dell'Umbria, dal Centro estero delle Camere di commercio, dalle Camere
di commercio dell'Umbria e dalla Sviluppumbria, in forma diretta ovvero in
collaborazione e/o tramite i soggetti di cui all'art. 4 della convenzione.
2.
Qualora più enti propongano la partecipazione alla stessa manifestazione, la
realizzazione dell'iniziativa è affidata ad un unico soggetto al quale è
assegnato il compito di capofila.
3.
I criteri da seguire per l'individuazione del capofila sono definiti dal
Comitato tecnico unitario.
Art.
5
Comitato
tecnico unitario.
1.
Ai sensi dell'art. 2 della convenzione il Comitato tecnico unitario è così
composto:
a)
tre membri designati dalla Giunta regionale in rappresentanza, rispettivamente,
degli Uffici artigianato e cooperazione, industria e agricoltura;
b)
un membro, designato dall'ICE, in rappresentanza dell'ICE regionale;
c)
due membri designati, rispettivamente, dalle Camere di commercio di Perugia e
Terni;
d)
un membro designato dal Centro estero delle Camere di commercio;
e)
un membro designato dalla Sviluppumbria.
2.
Sono membri del Comitato anche i rappresentanti di ciascuno dei Consorzi di
promozione all'esportazione operanti in Umbria, designati dalle Associazioni
imprenditoriali di categoria.
3.
Ciascuna Associazione designa un solo rappresentante per tutti i Consorzi di
settore ad essa aderenti.
4.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare i
rappresentanti degli altri soggetti che concorrono al finanziamento del
programma delle attività promozionali.
TITOLO
II
Modalità
di programmazione
Art.
6
Presentazione
delle proposte.
1.
I soggetti interessati alla realizzazione delle iniziative di promozione delle
esportazioni debbono indirizzare le relative proposte al Comitato regionale
ICE, il quale ne invia copia a tutti i soggetti firmatari della convenzione,
prima di esprimere le valutazioni di competenza.
2.
Le proposte di attività debbono essere presentate sugli appositi modelli entro
la data del 30 giugno.
3.
Il Comitato tecnico unitario provvede alla elaborazione del programma annuale,
tenendo conto delle valutazioni espresse dal Comitato regionale ICE.
Art.
7
Programma
promozionale annuale.
1.
Il Comitato tecnico unitario provvede annualmente, entro la data del 30
settembre, alla elaborazione del programma regionale delle attività di
promozione dell'esportazione per i settori dell'industria, dell'artigianato e
dell'agricoltura da realizzare nell'anno successivo.
2.
Il programma annuale, articolato per settori di attività indica, per ciascuna
iniziativa promozionale:
a)
il soggetto o i soggetti responsabili;
b)
la località ed il periodo di svolgimento;
c)
il comparto o i comparti interessati;
d)
la spesa prevista;
e)
il numero delle aziende interessate;
f)
l'entità del contributo assicurato dai singoli soggetti pubblici e/o privati
che concorrono alla realizzazione delle singole iniziative;
g)
l'entità dell'onere posto a carico delle imprese partecipanti;
h)
le modalità di attuazione, mantenendo distinte le attività gestite in forma
diretta dai soggetti di cui all'art. 1 rispetto a quelle affidate ai Consorzi
all'esportazione o ad altri soggetti all'uopo incaricati.
3.
Il programma, elaborato dal Comitato tecnico unitario, viene sottoposto
all'esame degli organi deliberanti dei soggetti di cui all'art. 1 e viene
inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri competenti
ai fini dell'assenso.
4.
Il programma di cui al comma 3 è approvato, di norma, entro la data del 30
ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione.
Art.
8
Modifiche
al programma annuale.
1.
Il programma annuale può essere modificato in relazione alle nuove esigenze
delle imprese e dei mercati interessati, secondo le modalità e con le procedure
previste dagli artt. 6 e 7.
TITOLO
III
Modalità
di finanziamento
Art.
9
Finanziamento
del programma annuale.
1.
Il programma annuale delle attività promozionali trova copertura con i fondi
all'uopo destinati:
a)
dalla Regione;
b)
dall'ICE;
c)
dalle Camere di commercio dell'Umbria;
d)
dal Centro estero delle Camere di commercio dell'Umbria;
e)
dalla Sviluppumbria;
f)
dalle imprese partecipanti alle singole iniziative;
g)
dagli altri soggetti che concorrono finanziariamente alla realizzazione del
programma stesso.
Art.
10
Spese
ammissibili a contributo.
1.
Ai fini della determinazione dell'entità del contributo da assegnare ai
soggetti cui è affidata la realizzazione delle singole iniziative promozionali,
sono ritenute ammissibili le voci di spesa previste dall'art. 2, comma 1, lett.
b) del D.M. 18 marzo 1991, attuativo della legge n. 83/1989.
2.
Le spese di organizzazione sostenute per la realizzazione di singole iniziative
promozionali sono riconoscibili nella misura massima del 15% delle spese
globalmente ammissibili a contributo.
3.
Le spese di viaggio, vitto e pernottamento in albergo, sostenute dai soggetti
di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) e c) della convenzione sono riconoscibili,
di norma unicamente per il rappresentante dell'ente organizzatore.
Art.
11
Misura
dei contributi.
1.
I soggetti di cui all'art. 1 possono concorrere con propri contributi alla
realizzazione delle iniziative promozionali gestite dai Consorzi per
l'esportazione operanti in Umbria ai sensi della legge n. 443 del 1985 e della
legge n. 83 del 1989, tenendo presente che il totale complessivo deve essere contenuto
entro il limite dell'80% previsto dalla normativa nazionale vigente.
2.
Di norma, sono escluse da ogni forma di contribuzione da parte dei soggetti di
cui all'art. 1 le spese sostenute per la realizzazione di missioni commerciali
all'estero di operatori umbri, il cui onere ricade sui promotori .
Art.
12
Modalità
di erogazione dei contributi.
1.
I contributi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1, per ciascuna iniziativa
promozionale, sono erogati di norma, con le seguenti modalità:
a)
60%, a titolo di acconto, dopo l'avvio della fase organizzativa;
b)
40%, dopo la presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale
previsti dagli articoli 21 e 22.
Art.
13
Oneri
posti a carico delle imprese partecipanti.
1.
L'entità dell'onere posto a carico delle aziende partecipanti alle singole
manifestazioni è stabilita dal soggetto cui è affidata la realizzazione
dell'iniziativa; la misura del concorso richiesto alle aziende interessate non
può essere inferiore, in nessun caso, al 20% del costo complessivo previsto.
2.
Per le iniziative aventi il solo carattere di immagine, le spese di
organizzazione sono poste a carico del soggetto o dei soggetti promotori.
TITOLO
IV
Modalità
di attuazione e di gestione
Art.
14
Informazione.
1.
Il programma regionale delle attività di promozione dell'esportazione viene
pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene divulgato
dai soggetti di cui all'art. 1 e dai Consorzi all'esportazione operanti in
Umbria attraverso tutte le forme di comunicazione disponibili.
2.
Le schede di adesione alle singole iniziative debbono essere conformi al
modello all'uopo predisposto.
Art.
15
Individuazione
delle imprese partecipanti.
1.
L'individuazione delle imprese ammissibili alle singole iniziative è curata dal
soggetto cui è affidata la realizzazione delle stesse.
2.
Qualora si tratti di iniziativa affidata ad un unico capofila, le modalità di
selezione sono concordate tra tutti i soggetti interessati alla realizzazione
della medesima iniziativa.
Art.
16
Modalità
di partecipazione.
1.
Le iniziative promozionali contenute nel programma regionale approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 616
del 1977, e dai Ministeri competenti, sono realizzate sotto la denominazione
«UMBRIA» e contraddistinte dal logo della Regione, con la
indicazione
del soggetto o dei soggetti che concorrono all'attuazione dell'iniziativa.
Art.
17
Modalità
di gestione.
1.
I contributi assegnati ai consorzi ed agli altri organismi operanti nel settore
della promozione dell'esportazione, sia per le iniziative promosse
direttamente, sia per quelle ad essi affidate dai soggetti di cui all'art. 1,
sono gestiti secondo le norme amministrative e contabili stabilite per i
medesimi consorzi ed organismi.
TITOLO
V
Valutazione
dei risultati e rendicontazione
Art.
18
Verifica
dei risultati.
1.
L'attività di promozione dell'esportazione è assoggettata a verifica da parte
dei soggetti di cui all'art. 1 al fine di tutelare in maniera adeguata gli
interessi dei diversi organismi coinvolti nelle medesime iniziative, nonché di
valutare:
a)
la corretta attuazione delle iniziative contenute nel programma regionale;
b)
la rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi posti a base delle singole
iniziative;
c)
il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate.
2.
Oltre agli obiettivi indicati al comma 1, l'attività di verifica ha lo scopo di
assicurare agli organismi responsabili, nella fase operativa, la più ampia
assistenza e collaborazione, per il conseguimento dei risultati previsti,
mantenendo allo stesso fine i necessari rapporti con le autorità locali, con
gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione, nonché con tutte le
rappresentanze dello Stato italiano esistenti nel Paese destinatario
dell'intervento.
Art.
19
Delegazione
partecipante all'attività promozionale.
1.
Per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 18, i soggetti di cui
all'art. 1 possono avvalersi delle strutture ICE operanti all'estero nel quadro
della vigente normativa, partecipando, ove necessario, con una propria
delegazione alle iniziative contenute nel programma annuale.
2.
La composizione della delegazione è definita di volta in volta concordemente
tra gli stessi soggetti al momento dell'avvio della fase organizzativa, tenendo
conto dell'importanza della manifestazione, del numero delle imprese
partecipanti e dell'esigenza di contenere adeguatamente le spese di
rappresentanza.
3.
Per le iniziative di immagine è prevista, di norma, la presenza di un
amministratore e di un funzionario in rappresentanza degli enti promotori.
4.
I risultati conseguiti sono portati a conoscenza di tutti i soggetti
interessati con apposita relazione, nella quale sono evidenziate, tra l'altro,
le problematiche o le eventuali difficoltà incontrate, e adeguate proposte
dirette al conseguimento di più elevati livelli di competitività.
Art.
20
Rendicontazione.
1.
La rendicontazione ha lo scopo di verificare:
a)
la destinazione dei fondi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1 alle
finalità proprie delle singole iniziative promozionali incluse nel programma
annuale, nonché le modalità della loro attuazione;
b)
la regolarità delle procedure di spesa;
c)
l'ammissibilità delle spese sostenute nel quadro delle disposizioni contenute
nel presente regolamento.
2.
La rendicontazione consiste nella presentazione dei seguenti documenti:
a)
rendiconto finanziario;
b)
relazione finale;
c)
schede di valutazione.
Art.
21
Rendiconto
finanziario.
1.
Il rendiconto finanziario è il documento con il quale l'ente, cui è affidata la
realizzazione delle iniziative promozionali, evidenzia le risultanze
amministrative e contabili degli interventi attuati con il concorso finanziario
dei soggetti di cui all'art. 1.
2.
Il rendiconto finanziario indica per ciascuna iniziativa, in maniera analitica:
a)
le voci di spesa effettivamente sostenute dal soggetto responsabile della sua
realizzazione;
b)
l'importo globale dei contributi concessi e delle somme già riscosse a titolo
di acconto dai soggetti di cui all'art. 1;
c)
l'importo globale dei contributi concessi e delle somme già riscosse a titolo
di acconto da altri enti od organismi pubblici e/o privati per la medesima
iniziativa;
d)
i contributi assicurati dalle imprese partecipanti;
e)
l'eventuale differenza a credito o a debito.
3.
Il rendiconto finanziario è sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente
responsabile ed è accompagnato dalla documentazione giustificativa della spesa
in originale o copia autenticata.
4.
Al rendiconto sono allegate la relazione finale e le schede di valutazione
previste dagli artt. 22 e 23.
Art.
22
Relazione
finale.
1.
La relazione finale indica, per ciascuna iniziativa promozionale:
a)
notizie e dati sull'andamento della manifestazione;
b)
i problemi di natura organizzativa eventualmente insorti;
c)
i risultati complessivamente conseguiti;
d)
considerazioni e concrete proposte per il conseguimento di risultati più
soddisfacenti;
e)
ogni altro elemento utile per la valutazione dell'efficacia dell'iniziativa.
Art.
23
Schede
di valutazione.
1.
Le schede di valutazione forniscono, per ciascuna iniziativa, le valutazioni
espresse dai titolari delle imprese partecipanti, secondo le indicazioni
contenute nell'apposito modello.
Art.
24
Termini
e modalità di presentazione della rendicontazione.
1.
Il rendiconto finanziario previsto dall'art. 25, unitamente alla relazione
finale ed alle schede di valutazione di cui agli artt. 21 e 22, deve essere
inviato agli enti finanziatori entro novanta giorni dalla conclusione della
manifestazione.
2.
L'erogazione della quota a saldo del contributo dovuto da ciascun ente
finanziatore è subordinata alla verifica da essi effettuata, per quanto di
rispettiva competenza, sul rendiconto finanziario e sulla relativa
documentazione.
Art.
25
Revoca
dei contributi.
1.
I contributi assegnati dai soggetti di cui all'art. 1 possono essere revocati
qualora, da accertamenti eseguiti, risulti che:
a)
i fondi erogati sono stati impiegati per finalità diverse da quelle previste;
b)
non sussistono le condizioni inizialmente individuate per la realizzazione
dell'iniziativa programmata;
c)
l'ente cui è affidata l'iniziativa promozionale è venuto a trovarsi nella
impossibilità di provvedere alla sua realizzazione.
Art.
26
Disposizioni
finali.
1.
Il presente regolamento può essere modificato o integrato successivamente, nel
rispetto della procedura prevista dal regolamento interno di funzionamento del
Comitato unitario per il coordinamento dell'attività di promozione
dell'esportazione.
Art.
27
Rinvio.
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa
regionale di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.