Reg.
9 agosto 1995, n. 35 (1).
Norme
per la gestione delle Aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 23 agosto 1995, n. 43.
Art.
1
Definizione.
1.
Le aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 20 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14, hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente
naturale e di difendere la fauna autoctona e naturalizzata per consentirne lo
sviluppo e l'irradiamento nel restante territorio, nonché di favorire la sosta
e la protezione della fauna migratoria.
2.
A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria è
tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento
dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle
finalità previste dalla vigente normativa per le aziende faunistico-venatorie.
3.
In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario
venatorio sulla base di piani di abbattimento autorizzati dalle Province.
4.
Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo la utilizzazione
produttiva della fauna selvatica di allevamento. Le aziende
agri-turistico-venatorie devono essere situate nei territori indicati dal piano
faunistico venatorio provinciale.
5.
Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende
faunistico-venatorie in atto alla data del 31 dicembre 1993, anche in deroga al
criterio territoriale di cui al comma 4, in aziende agri-turistico-venatorie.
Art.
2
Immissioni.
1.
Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la immissione delle seguenti
specie:
-
fagiano
-
starna
-
pernice rossa
-
lepre
-
anatidi
-
ungulati
secondo
le indicazioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 13. Tali immissioni
potranno effettuarsi nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 agosto di
ogni anno nel rispetto del disciplinare di cui all'art. 13.
2.
Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza di agenti dipendenti
dalle Province o dal Corpo forestale dello Stato.
3.
Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita la immissione di fauna
selvatica di allevamento appartenente alle specie di cui è consentita la
caccia, anche oltre i limiti di tempo di cui al comma 1 e al di fuori delle
modalità di cui al comma 2.
4.
In tutte le aziende la selvaggina destinata alla immissione, di cui deve
comunque essere certificata la provenienza, deve essere garantita sotto il
profilo sanitario e corrispondere alle specie autorizzate o agli ibridi di cui
al comma 8 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Art.
3
Prelievo.
1.
Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie il prelievo di
selvaggina, appartenente alle specie di cui è autorizzata la immissione come
previsto all'art. 2 è consentito al titolare della concessione ed a chi dal
medesimo autorizzato; il titolare ha l'obbligo di verificare se le persone da
lui autorizzate ad effettuare prelievi di selvaggina siano munite dei documenti
prescritti dalle disposizioni vigenti.
2.
Il prelievo delle risorse faunistiche nelle aziende faunistico-venatorie, è
autorizzato dalla Provincia sulla base dei piani che il titolare della
concessione deve presentare entro il 31 luglio di ogni anno, dai quali deve
risultare:
a)
la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria
precedente;
b)
eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali
redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 2, comma 2;
c)
la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di
riproduzione.
3.
Le Province comunicano entro il 31 agosto di ogni anno al titolare della
concessione il prelievo autorizzato ai sensi del comma 6, le eventuali
osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione
entro tale data i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio
del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione
venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.
4.
Per la valutazione sulla consistenza faunistica anche ai fini del prelievo, le
Province possono effettuare accertamenti in qualsiasi momento.
5.
Il prelievo di selvaggina deve essere rapportato alla densità delle singole
specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve, salvo casi
particolari, compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto
del prelievo stesso.
6.
Il prelievo di selvaggina a mezzo di abbattimento, nelle aziende
faunistico-venatorie, è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal
calendario venatorio ad eccezione dei limiti di carniere. Le Province possono
autorizzare, anche al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata
al ripopolamento.
7.
Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia al colombaccio da
appostamento fisso nel numero di 1 ogni 200 ha di superficie, ed al germano
reale o ibridi di tale specie. A tali appostamenti si applica la normativa di
cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14,
quella relativa alle tasse di concessione regionale, nonché il regolamento
regionale sulla disciplina degli appostamenti.
8.
Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solo il prelievo di fauna
selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria con la sola esclusione
dei giorni di silenzio venatorio; l'esercizio venatorio all'interno delle
aziende agri-turistico-venatorie non è soggetto ai limiti di carniere e di
giorni settimanali previsti dal calendario venatorio.
9.
Il prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie deve
risultare documentato con le modalità previste dalle Province.
Art.
4
Registro.
1.
Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie
deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione un apposito registro,
vidimato dalle Province su cui devono essere annotati i capi complessivamente
prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi
immessi suddivisi per classe di età e sesso e relative date. Tale registro deve
essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica
amministrazione.
Art.
5
Danni.
1.
Sono a carico del titolare della concessione eventuali danni provocati dalla
selvaggina o dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agricole
all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
Art.
6
Addestramento
cani.
1.
Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani
sono consentiti tutto l'anno con esclusione del periodo compreso tra il 15
aprile e il 15 luglio purché non comportino l'abbattimento della selvaggina.
2.
Nelle aziende agri-turistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei
cani sono consentiti tutto l'anno. L'abbattimento di selvaggina, per le prove,
è consentito con le modalità previste dal regolamento regionale per la
disciplina delle zone per l'addestramento cani.
Art.
7
Raccolta
uova e protezione nidiate.
1.
Qualora vengano accertati i danni a nidiate di selvaggina, è consentito al
titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curarne
la schiusa e l'allevamento dei nati; è consentito altresì l'uso del cane per
l'individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni
derivanti dallo svolgimento di lavorazioni agricole. Tale prelievo deve essere
annotato nel registro di cui all'art. 4.
Art.
8
Idoneità
del territorio.
1.
Il territorio oggetto della concessione per la costituzione di aziende
faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie, non presentare, in
misura superiore al 10 per cento e in corpo unico, una monocoltura agraria
annua di qualsiasi tipo e genere e le colture annue devono alternarsi nel tempo
e nello spazio; l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di
conservazione.
Art.
9
Durata.
1.
La concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie ha durata di 5 anni ed è rinnovabile a richiesta del
titolare.
2.
La concessione può venire meno per le seguenti cause:
a)
rinunzia;
b)
decadenza;
c)
revoca;
a)
Rinunzia.
Il
titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione
scritta al Presidente della Provincia.
b)
Decadenza.
Il
titolare decade da ogni suo diritto ove non abbia proceduto a richiedere il
rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'art. 17.
c)
Revoca.
La
revoca della concessione è disposta, previa diffida, dalla Provincia per grave
o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti.
3.
In caso di rinunzia, decadenza o revoca, le Province decidono, entro sei mesi,
la destinazione dell'ambito territoriale interessato. In mancanza di tale
provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza
dei sei mesi. Le Province possono, entro tale data, effettuare la cattura di
specie selvatiche previste nel disciplinare della azienda. In attesa della
definitiva destinazione del territorio dell'azienda, nell'ambito è istituito
d'ufficio il divieto di caccia temporaneo, pur mantenendo la tabellazione
esistente.
Art.
10
Presupposti
della concessione.
1.
Il rilascio della concessione di aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie può essere richiesto dal proprietario dei terreni
interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario.
Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione appartengano a più
proprietari o conduttori ai fini della concessione, gli stessi possono riunirsi
in consorzio, la cui durata non deve essere inferiore al periodo per il quale è
richiesta la concessione.
Art.
11
Limiti
di superficie.
1.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14,
la estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non può essere
inferiore ad ha 300 e la estensione delle singole aziende
agrituristico-venatorie non può essere inferiore ad ha 100.
Art.
12
Domanda.
1.
La domanda di concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria e
agri-turistico-venatoria va inoltrata, in carta legale, al Presidente della
Provincia corredata dei seguenti documenti che devono essere presentati in duplice
copia:
a)
mappa in scala 1:10.000 del perimetro per il quale si richiede la concessione;
b)
carta topografica in scala 1:25.000 comprendente la zona per la quale si chiede
la concessione;
c)
certificati o elenchi catastali dei terreni oggetto della richiesta;
d)
atti di adesione, con firma autenticata, dei proprietari o conduttori dei fondi
per i quali è richiesta la concessione; in caso di gestione consorziale
l'adesione può risultare da copia dell'atto costitutivo recante l'indicazione
della durata, degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso;
e)
relazione tecnica indicante:
I)
Per le aziende faunistico-venatorie:
1)
caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale,
l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate
con relativo ettaraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini
artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;
2)
precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola,
forestale, zootecnica o ittica;
3)
descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione
ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento
ambientale;
4)
caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le tipiche
popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche specie protette di
particolare interesse naturalistico presenti in forma temporanea o permanente
all'interno del comprensorio;
5)
elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo
venatorio e relativo piano di massima di abbattimento quantitativo. Nel caso
degli ungulati il piano di prelievo dovrà essere di tipo quali-quantitativo con
suddivisione dei capi da abbattere per sesso e classi di età;
6)
dati sulla consistenza di popolazione di ciascuna specie sulla quale si intende
esercitare il prelievo venatorio. Nel caso si tratti di ungulati andrà
riportata anche la struttura di popolazione suddivisa per classi d'età e di
sesso;
7)
indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da
realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari
ospitati e liberati annualmente;
8)
eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le
finalità perseguite, ripopolamento, introduzione o reintroduzione, i
quantitativi annui di soggetti che si intende liberare nonché
la
durata dei programmi stessi;
9)
organizzazione della vigilanza.
II)
Per le aziende agri-turistico-venatorie:
1)
caratterizzazione ambientale del territorio;
2)
eventuale inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree
dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094 del 1988, concernente il ritiro
dei seminativi della produzione;
3)
precisazione dei modelli di conduzione agricola, forestale, zootecnica o
ittica;
4)
sintetica caratterizzazione faunistica del territorio;
5)
elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo
venatorio;
6)
descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi
con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari che si intende
produrre e immettere annualmente;
7)
organizzazione della vigilanza.
2.
Il provvedimento di concessione o diniego deve essere emesso entro 90 giorni
dalla richiesta.
Art.
13
Disciplina
della concessione.
1.
Le Province, sulla base dei piani di assestamento e gestione allegati alla
domanda, redigono un apposito disciplinare, che è parte integrante del
provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria; in esso debbono
risultare gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul
territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il
cui sviluppo ed irradiamento è rilasciata la concessione, nonché il rapporto
minimo tra selvaggina e territorio.
2.
Il provvedimento di concessione di azienda agri-turistico-venatoria deve
indicare le specie selvatiche di cui è autorizzata la immissione e il prelievo.
3.
Nel provvedimento di concessione delle aziende è anche determinato il numero massimo
dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in allevamento per gli
scopi e con le modalità previste dall'art. 16.
Art.
14
Tabellazione.
1.
Il perimetro delle aziende deve essere tabellato, a cura del titolare della
concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta:
«Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria». Detti cartelli
devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero sul fondo
bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello
siano visibili il precedente ed il successivo.
2.
La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.
Art.
15
Vigilanza.
1.
Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul
territorio dell'azienda mediante agenti venatori nella misura almeno di uno
ogni 500 ha. o frazione pari o superiore a 100 ha. I nominativi degli agenti di
vigilanza ed ogni loro eventuale variazione devono essere tempestivamente
comunicati
alle Province.
2.
Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza
venatoria disposta dagli enti pubblici competenti.
Art.
16
Allevamento
in cattività.
1.
Il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria nell'ambito
dell'azienda può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal
disciplinare di cui all'art. 13 nei quantitativi necessari al compimento dei
ripopolamenti programmati.
Art.
17
Rinnovo.
1.
Le concessioni di azienda sono rinnovabili ad ogni scadenza su richiesta
scritta del titolare da presentarsi al Presidente della Provincia almeno sei
mesi prima della scadenza.
2.
La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi
della precedente autorizzazione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in
merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.
3.
Il provvedimento di rinnovo o di diniego deve essere emesso entro 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda.
4.
Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati
documenti idonei a rappresentare i mutamenti stessi ed in particolare una
dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa
cartografia.
Art.
18
Riduzione
o ampliamento.
1.
La riduzione o ampliamento dell'area dell'azienda è richiesta e concessa con le
stesse modalità della domanda di concessione.
Art.
19
Deroghe
al prelievo delle specie autorizzate.
1.
Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici
appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di
concessione e relativi disciplinari di cui all'art. 13; è fatta eccezione per
la volpe e comunque nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio.
2.
Eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, sono consentite su espressa
autorizzazione delle Province.
Art.
20
Deroghe
al limite di distanza.
[1.
Il limite minimo di distanza di 500 metri che deve intercorrere tra le aziende
agri-turistico-venatorie e tra di esse e gli ambiti territoriali protetti e le
aziende faunistico-venatorie può essere eccezionalmente ridotto dalle Province
in misura del 30 per cento in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18
della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, al fine di armonizzare i confini per ragioni
tecniche] (2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.
Art.
21
Norme
finali e transitorie.
1.
È abrogato il Reg. 7 agosto 1986, n. 2.
2.
Fino alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale le Province
determinano di volta in volta la idoneità dei territori dove possono essere
autorizzate le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie secondo
i principi dettati dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3.
Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende
faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie verificando il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale,
adottando le stesse procedure previste per i rinnovi dai commi 2, 3 e 4
dell'art. 17.
4. (3).
(3)
Comma soppresso dall'art. 1, Reg. 24 novembre 1995, n. 43.