L.R.
19 febbraio 1997, n. 4 (1).
Misure
urgenti in agricoltura.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 febbraio 1997, n. 10.
Art.
1
Proroga
gestione liquidatoria.
1.
La gestione liquidatoria dell'ex Ente di sviluppo agricolo dell'Umbria di cui
agli artt. 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, è prorogata sino
al 31 dicembre 1997. La Giunta regionale può altresì prorogare per lo stesso
periodo l'incarico conferito al Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 4
sopra citato, con la Delib.G.R. 30 dicembre 1994, n. 10699.
2.
Entro il 30 aprile 1997 la Giunta regionale approva il piano di liquidazione
dell'ex ESAU predisposto dal Commissario liquidatore e successivamente lo
trasmette al Consiglio regionale per il solo esame.
3.
Le somme erogate dal disciolto ESAU ai sensi della legge regionale 4 settembre
1981, n. 68 e successive modificazioni, su richiesta delle cooperative
beneficiarie, qualora le stesse non siano poste in liquidazione volontaria o
coatta amministrativa, possono essere conferite al capitale sociale delle
medesime con intestazione alla gestione liquidatoria dell'ex ESAU. Il
conferimento è subordinato alla presentazione al Commissario liquidatore
dell'ex ESAU di un piano finanziario da cui risulti la validità delle
prospettive economiche e sociali dell'impresa e che preveda una
ricapitalizzazione da parte dei soci delle stesse cooperative, pari al 20 per
cento delle somme di cui sopra, da versare in un periodo massimo di cinque anni
in ragione di almeno un quinto all'anno.
Art.
2
Adeguamento
limiti di impegno nel cap. 7695.
1.
Il limite di impegno di cui al comma 1, art. 10, della legge regionale 19
aprile 1994, n. 12, è fissato per l'anno 1997 in lire 2.027.000.000.
2.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso verrà provveduto alla
necessaria copertura finanziaria.
Art.
3
Applicazione
del Reg. 9 marzo 1992, n. 6.
1.
Il Reg. 9 marzo 1992, n. 6 "Criteri per la razionalizzazione dei
procedimenti di accesso alle provvidenze ed alle agevolazioni in materia di
agricoltura e foreste e per il loro adeguamento alla legge 7 agosto 1990, n.
241" - è applicabile esclusivamente nei casi dei quali difetti, in tutto o
in parte, una disciplina normativa o di atti amministrativi a contenuto
normativo riferita ai procedimenti stessi.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.