L.R.
19 febbraio 1997, n. 5 (1).
Norme
per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Umbria e delle Marche.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 febbraio 1997, n. 10.
Capo
I - Norme generali
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
2.
Le funzioni regionali concernenti l'Istituto sono esercitate d'intesa tra le
Regioni dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 616 del
1977, con le modalità di cui all'art. 21 della presente legge.
Art.
2
Natura
e compiti dell'Istituto.
1.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è ente
pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico
dello Stato e delle Regioni dell'Umbria e delle Marche.
2.
L'Istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla legge 23 giugno 1970,
n. 503, dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, dalla legge 23 dicembre 1975, n.
745, dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e dal decreto 16 febbraio 1994, n. 190
del Ministero della sanità.
3.
L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati
nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 ed all'art. 5, comma
1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
4.
L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali
e regionali, nonché da norme comunitarie. Assicura l'attuazione dei piani, dei
programmi e degli interventi stabiliti dalla Regione dell'Umbria e dalla
Regione Marche nei rispettivi territori.
5.
Gli indirizzi concernenti le attività dell'Istituto sono disposti dalle Regioni
dell'Umbria e delle Marche in conformità ai piani ed ai programmi delle due
Regioni.
6.
Gli indirizzi di cui al comma 5 assicurano in via prioritaria equilibrata
distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle
effettive esigenze dei servizi ed attività dell'Istituto nel territorio delle
due Regioni.
Art.
3
Statuto.
1.
Lo statuto dell'Istituto zooprofilattico, nell'ambito delle disposizioni del
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e della presente legge, stabilisce le norme
fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto nel
territorio della Regione dell'Umbria e della Regione Marche.
2.
Lo statuto in particolare disciplina le procedure di formazione degli strumenti
di programmazione.
Capo
II - Organizzazione e gestione
Art.
4
Organi.
1.
Sono organi dell'Istituto:
a)
il Consiglio di amministrazione;
b)
il Direttore generale;
c)
il Collegio dei revisori.
Art.
5
Consiglio
di amministrazione.
1.
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della
Regione dell'Umbria ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal
Ministero della sanità, due dalla Regione dell'Umbria e due dalla Regione
Marche, scelti fra esperti di organizzazione e programmazione ovvero in materia
di sanità.
2.
Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate
dai rispettivi Consigli regionali.
3.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono
essere rinominati per non più di una volta.
4.
Non sono designabili nel Consiglio di amministrazione, qualora in carica, i
parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di
Giunte provinciali e comunali nonché i dipendenti delle due Regioni ed i
dipendenti dell'Istituto.
5.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri
il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla sostituzione, su
designazione dell'ente di competenza.
Art.
6
Il
Presidente del Consiglio di amministrazione.
1.
Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge, con votazione
distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente ed il
Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.
2.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone
il buon andamento.
3.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente.
4.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente compiti rientranti nell'esercizio
delle proprie funzioni (2).
Art.
7
Compiti
del Consiglio di amministrazione.
1.
Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e
verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:
a)
lo statuto dell'Istituto ed i relativi regolamenti di attuazione;
b)
il documento di piano che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi
delle attività dell'Istituto, nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4
dell'art. 2;
c)
il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico
preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio;
d)
la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita d'esercizio
e il riequilibrio della situazione economica;
e)
la dotazione organica del personale e le sue variazioni.
2.
Il Consiglio di amministrazione trasmette altresì, annualmente alla Giunta
regionale della Regione dell'Umbria ed alla Giunta regionale della Regione
Marche una relazione sull'attività dell'Istituto con particolare riferimento
all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione
dell'operato del Direttore generale (3).
Art.
8
Collegio
dei revisori.
1.
Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore
generale dell'Istituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla
Regione dell'Umbria, uno dalla Regione Marche, fra gli iscritti nel registro
dei Revisori contabili previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88,
ed uno designato dal Ministro del Tesoro.
2.
Il Collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta
convocata dal Direttore generale dell'Istituto.
3.
Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale
alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni
e l'assestamento.
4.
Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa
e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.
5.
I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.
Art.
9
Indennità.
1.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del
bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di
legge:
a)
al Presidente un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella di
consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
b)
al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 30 per cento di quella di
consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
c)
ai componenti del Consiglio di amministrazione un'indennità mensile pari al 20
per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria (4).
2.
Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua lorda pari al
10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell'Istituto. Al
Presidente del Collegio dei revisori compete una maggiorazione pari al 20 per
cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Art.
10
Il
Direttore generale.
1.
Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del
Presidente della Regione dell'Umbria, secondo le modalità previste dalla
normativa statale per i direttori generali delle Aziende sanitarie (5).
2.
Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da
contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile (6).
3.
Il compenso del direttore generale è fissato nel limite massimo di quello
previsto per i direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario della
regione dell'Umbria (7).
4.
Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative
funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario
veterinario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal
Direttore più anziano di età dei due. Ove l'assenza o l'impedimento si
protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
Art.
11
Compiti
del Direttore generale.
1.
Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige e
gestisce le attività ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della
programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica
ed alla qualità delle prestazioni, nonché della corretta ed economica gestione
delle risorse a disposizione.
2.
Il Direttore generale a tal fine in particolare:
a)
persegue il costante miglioramento delle condizioni gestionali;
b)
assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio
economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per budget;
c)
gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;
d)
verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo
interno, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
introitate dall'Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative
e tecnico scientifiche e riferisce al Consiglio in ordine ai risultati
conseguiti ai fini della verifica di cui al comma 1 dell'art. 7;
e)
assume le delibere concernenti la gestione dell'Istituto;
f)
formula proposte per le delibere di competenza del Consiglio di
amministrazione;
g)
esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di
amministrazione.
3.
Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto senza diritto di voto.
Art.
12
I
Direttori amministrativo e sanitario veterinario.
1.
Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal
Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario che sono
preposti, rispettivamente alla direzione dei servizi amministrativi ed alla
direzione dei servizi tecnico scientifici dell'Istituto.
2.
In particolare, e per quanto di rispettiva competenza, il Direttore
amministrativo ed il Direttore sanitario veterinario:
a)
concorrono con la formulazione di proposte e pareri alla formazione delle
decisioni del direttore generale e del Consiglio di amministrazione (8).
b)
svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore generale.
3.
Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati
dal Direttore generale con provvedimenti motivati fra laureati rispettivamente
in discipline giuridiche o economiche ed in medicina veterinaria, che non
abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto, per
almeno cinque anni, attività qualificata e complessa rispettivamente di
direzione tecnico amministrativa e di direzione tecnico sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private.
4.
Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario
veterinario è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato, ha
termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può
essere rinnovato.
5.
Il compenso del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario
è previsto nella misura del 70 per cento di quello del Direttore generale.
6.
Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario possono, per
gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con
provvedimento motivato.
Art.
13
Insediamento
degli organi.
1.
Il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla prima convocazione del
Consiglio di amministrazione ed al suo insediamento.
Art.
14
Consiglio
dei sanitari.
1.
È istituito il Consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari
profili professionali sanitari presenti nell'Istituto, costituito secondo le
modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.
2.
Il Consiglio dei sanitari può formulare proposte e fornisce pareri in ordine
all'attività dell'Istituto.
Art.
15
Organizzazione
dell'Istituto.
1.
L'Istituto ha la sede legale in Perugia ed è organizzato in modo da assicurare
uniformemente le prestazioni tecnico scientifiche nel territorio delle due
regioni e in modo da garantire, ai servizi veterinari regionali ed alle aziende
sanitarie delle Regioni dell'Umbria e delle Marche, le prestazioni e la
collaborazione
necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica veterinaria e di ogni altra funzione individuata nelle previsioni dei
piani, dei programmi e delle direttive regionali. Le attività dell'Istituto
sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in
materia di standard di qualità e buone pratiche di laboratorio.
2.
I laboratori dell'Istituto, che producono medicinali ed altre sostanze
occorrenti per l'esercizio di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani
di profilassi, nonché i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti,
devono avere impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli
altri laboratori.
Art.
16
Finanziamento.
1.
L'Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite
dalle entrate di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
2.
Gli eventuali contributi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche sono
previsti nei rispettivi bilanci in appositi capitoli.
Art.
17
Patrimonio.
1.
Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di
entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per
altro titolo pervengano all'Istituto medesimo.
Art.
18
Gestione
economica, finanziaria e patrimoniale.
1.
La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata
dalle norme della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 in quanto applicabile
e compatibile con la presente legge.
Art.
19
Vigilanza.
1.
La vigilanza sugli organi dell'Istituto è esercitata di concerto dalle Regioni
dell'Umbria e delle Marche ed i relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di
delibere della Giunta della Regione dell'Umbria.
2.
Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono sciolti per
persistente inattività, per violazioni di leggi o per gravi inadempienze.
2-bis.
L'operato del direttore generale è sottoposto, trascorsi diciotto mesi dalla
nomina, a verifica in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e
all'attuazione degli indirizzi fissati nonché al conseguimento dei risultati.
In casi di esito negativo della verifica il direttore generale è dichiarato
decaduto e il contratto è risolto (9).
3.
È dichiarata, altresì, la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro
del direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione
presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di
violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione (10).
4.
Con la stessa delibera che dispone lo scioglimento e la decadenza degli organi,
viene nominato il Commissario straordinario per il tempo strettamente
necessario per il rinnovo degli organi e comunque per un periodo di tempo non
superiore a sei mesi.
Art.
20
Controllo.
1.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla
valutazione di congruità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 31 della
legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51.
2.
Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla
data del loro ricevimento la Giunta della Regione dell'Umbria non ne abbia
pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.
3.
Le delibere di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono
trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta della Regione dell'Umbria,
alla Giunta della Regione Marche, che entro quindici giorni dalla ricezione può
prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione dell'Umbria ai
fini della decisione di controllo. Nel termine di cui al comma 2 la Giunta
regionale dell'Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini
della valutazione degli atti ad essa sottoposti.
Art.
21
Esercizio
delle funzioni.
1.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 90, le funzioni di competenza
della Regione dell'Umbria e della Regione Marche, previste dalla presente
legge, sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali che, al fine di
raggiungere il concerto sulle decisioni da assumere, utilizzano lo strumento
della conferenza di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
La conferenza dei servizi è indetta dal Presidente o dall'Assessore alla sanità
all'uopo delegato di una delle due Regioni e vi partecipano almeno i Presidenti
delle due Giunte regionali o gli Assessori delegati ed i dirigenti delle due
Regioni responsabili del procedimento.
3.
Conformemente alle determinazioni assunte in sede di conferenza, la Giunta della
Regione dell'Umbria adotta apposita deliberazione.
Capo
III - Norme finali
Art.
22
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 12 dicembre 1978, n. 69.
Art.
23
Entrata
in vigore.
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di
entrambe le leggi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche di
approvazione delle disposizioni di cui ai capi I e II.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 1° settembre 1999, n. 25.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 1° settembre 1999, n. 25.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 1° settembre 1999, n. 25. Il testo
originario così disponeva: «1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione
spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto le indennità seguenti,
al lordo delle ritenute di legge:
a)
al Presidente un'indennità mensile pari al 40 per cento di quella di
consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
b)
al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di
consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
c)
ai membri del Consiglio di amministrazione un'indennità mensile pari al 10 per
cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria.».
(5)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 1° settembre 1999, n. 25. Il testo originario
così disponeva: «1. Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due
Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, previo
espletamento delle procedure di cui al comma 6, dell'art. 3, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.».
(6)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 1° settembre 1999, n. 25. Il testo
originario così disponeva: «2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a
tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale,
rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.».
(7)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 1° settembre 1999, n. 25. Il testo
originario così disponeva: «3. Il compenso del Direttore generale è fissato nel
limite massimo dell'80 per cento di quanto previsto per i Direttori generali
delle Aziende ospedaliere della Regione dell'Umbria.».
(8)
Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 1° settembre 1999, n. 25. Il testo
originario così disponeva: «a) formulano proposte al Direttore generale in
ordine alla programmazione ed alle attività dell'Istituto, esprimono pareri
obbligatori sugli atti del Direttore generale e del Consiglio di
amministrazione,
esprimono
altresì parere su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore
generale;».
(9)
Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 1° settembre 1999, n. 25.
(10)
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 1° settembre 1999, n. 25. Il
testo originario così disponeva: «3. È dichiarata la decadenza e la risoluzione
del contratto di lavoro del Direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi
motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato
disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e
di imparzialità dell'amministrazione.».