L.R. 6 marzo 1997, n. 6 (1).

Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1997, n. 12.

 

TITOLO I

Norme generali

 

Art. 1

Finalità.

 

1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere mostre ed esposizioni, disciplina e coordina nell'ambito del proprio territorio, la distribuzione temporale e territoriale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali.

 

 

Art. 2

Definizioni.

 

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) Attività fieristiche la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;

b) Soggetti pubblici gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, nonché gli enti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti pubblici, aventi finalità fieristiche. Sono altresì equiparati ai soggetti pubblici le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che siano proprietarie dei complessi immobiliari espositivi o ne abbiano, comunque, la disponibilità;

c) Soggetti privati le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società commerciali e cooperative e loro consorzi, le associazioni, i comitati e le fondazioni, aventi come scopo prevalente l'esercizio dell'attività fieristica;

d) Espositori i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

e) Visitatori coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della manifestazione fieristica;

f) Centro fieristico il complesso espositivo immobiliare permanente dotato di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali e destinato all'esercizio di attività fieristiche dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

2. I criteri di idoneità del centro fieristico regionale destinato allo svolgimento sullo stesso di manifestazioni fieristiche sono fissati ai sensi dell'art. 15.

 

 

TITOLO II

Manifestazioni fieristiche

 

Art. 3

Tipologie delle attività fieristiche.

 

1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;

d) mostre-mercato limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. La presente legge non si applica:

a) alle attività commerciali svolte anche in forma coordinata, da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dalla legge 28 marzo 1991, n. 112;

c) alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;

e) alle esposizioni di beni e/o servizi effettuate da un unico espositore;

f) alle mostre e/o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.

 

 

Art. 4

Qualifica delle manifestazioni fieristiche.

 

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale si svolgono nei centri permanenti degli enti fieristici dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonché di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione, salvo motivata deroga disposta dall'Amministrazione competente al riconoscimento o alla conferma della qualifica in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione stessa ed alla accertata qualificazione ed idoneità delle strutture e dei servizi della sede espositiva proposta.

 

 

Art. 5

Attribuzione della qualifica.

 

1. Il riconoscimento o la conferma della qualifica, di cui all'art. 4, è concesso dalla Amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle attività fieristiche;

b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;

e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

2. I parametri con l'attribuzione o la conferma della qualifica sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 salvo le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

 

 

Art. 6

Autorizzazione all'attività fieristica.

 

1. L'esercizio delle attività fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 lettere b) e c), e lo svolgimento della stessa è soggetto ad autorizzazione.

2. Ferma la competenza del Ministero dell'industria, artigianato e commercio per le manifestazioni internazionali, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni nazionali e regionali è rilasciata dalla Giunta regionale.

3. L'autorizzazione per le manifestazioni a carattere locale è rilasciata dal Comune sede della manifestazione stessa.

4. Il procedimento di autorizzazione per le manifestazioni nazionali, regionali e locali è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni fieristiche, che:

a) il soggetto richiedente è legittimato ad organizzare la manifestazione e possiede capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate, anche in relazione dei risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti iniziative;

b) la sede espositiva è idonea allo svolgimento della manifestazione per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché dei servizi offerti;

c) le modalità di organizzazione sono atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondono a criteri di trasparenza ed economicità.

5. L'autorizzazione e l'attribuzione della qualifica sono rilasciate contestualmente con l'atto di autorizzazione e valgono per una sola edizione della manifestazione oggetto del procedimento.

6. Non possono essere effettuate contemporaneamente, nell'ambito del territorio più manifestazioni fieristiche a carattere regionale nazionale ed internazionale, che siano concorrenziali tra loro.

7. L'autorizzazione comporta l'inserimento automatico nel calendario di cui all'art. 8. Essa può essere revocata dall'autorità che l'ha rilasciata qualora si accerti il venir meno di uno o più requisiti richiesti.

 

Art. 7

Domanda di autorizzazione.

 

1. Le domande di autorizzazione, da indirizzare alla Giunta regionale, per le manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, e alle Amministrazioni comunali per le manifestazioni fieristiche locali, devono essere presentate entro i termini e con le modalità indicati ai sensi dell'art. 15.

2. La domanda, deve indicare:

a) la denominazione, la tipologia e la qualifica territoriali richieste, le date di inizio e di chiusura, le finalità perseguite, il programma, i settori merceologici interessati, la sede di svolgimento, le previste dimensioni dell'area ed i servizi forniti;

b) la documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto organizzatore;

c) il regolamento della manifestazione con la segnalazione della eventuale attività di vendita che si intende effettuare;

d) un piano finanziario dettagliato, con l'indicazione degli eventuali contributi di enti o di privati;

e) il programma delle eventuali manifestazioni collaterali;

f) la documentazione relativa al titolo per l'utilizzo dell'area espositiva;

g) una relazione dettagliata sull'eventuale edizione precedente, con specifica dei contributi effettivamente percepiti;

h) la documentazione comprovante la sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

 

 

Art. 8

Calendario.

 

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

2. Il calendario è approvato dalla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. A tal fine i Comuni, entro i termini stabiliti dalle direttive di cui all'art. 15, trasmettono alla Giunta regionale le autorizzazioni concesse.

3. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove autorizzazioni rilasciate dall'autorità amministrativa competente, per obiettive e giustificate esigenze sopravvenute.

4. Sono vietate, nel territorio regionale, manifestazioni non inserite nel calendario regionale.

 

 

TITOLO III

Enti fieristici

 

Art. 9

Riconoscimento degli enti fieristici regionali.

 

1. Gli enti che si costituiscono in Umbria per l'esercizio dell'attività di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, possono ottenere dalla Regione dell'Umbria il riconoscimento di ente fieristico regionale.

2. Il riconoscimento, attribuito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta e previo parere della commissione di cui all'art. 11, è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

a) l'ente deve essere costituito in forma di associazione o fondazione di cui al capo secondo del titolo secondo del libro primo del codice civile; di società di capitali di cui ai capi quinto e sesto e settimo del titolo quinto; di società cooperativa di cui al capo primo del titolo sesto del libro quinto del codice civile;

b) l'ente deve avere come oggetto istituzionale o sociale esclusivi l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali e delle attività affini strumentali e connesse;

c) l'ente deve avere la disponibilità di un centro fieristico regionale per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 9 esercizi finanziari, da dimostrare mediante esibizione di idonea documentazione.

 

 

Art. 10

Vigilanza e controllo sugli enti fieristici regionali.

 

1. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale, entro il termine prescritto dall'art. 2429 terzo comma c.c. per le società per azioni, copia del bilancio di esercizio nonché, se redatte, copia delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, della relazione sulla gestione.

2. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di detto organo, le proposte che riguardano le modificazioni dello Statuto, le fusioni e scissioni societarie o con altri enti, unitamente ai relativi documenti illustrativi che siano stati elaborati dagli amministratori per la deliberazione.

3. La Giunta regionale può richiedere all'ente fieristico la comunicazione anche periodica di dati e notizie ulteriori a quelli previsti ai commi 1 e 2, fissando i relativi termini; può assumere notizie e chiarimenti sull'attività svolta e sui progetti di attività dell'ente fieristico dagli amministratori, sindaci, revisori eventualmente nominati.

4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, può disporre la revoca del riconoscimento dell'ente fieristico regionale quando:

a) senza giustificato motivo, l'ente non inizi l'attività di organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni entro un anno dal decreto di riconoscimento, ovvero, se iniziata, la sospenda per lo stesso periodo di tempo;

b) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dell'ente ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;

c) vi siano gravi perdite patrimoniali;

d) sia deliberato dagli organi competenti dell'ente lo scioglimento e la sua liquidazione.

 

 

TITOLO IV

Organi

 

Art. 11

Commissione consultiva.

 

1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione consultiva regionale per l'attività fieristica, costituita e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

a) l'assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante designato dall'Unione delle Province italiane;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

d) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio;

e) un rappresentante designato dagli enti fieristici dell'Umbria;

f) due rappresentanti dei commercianti;

g) due rappresentanti degli artigiani;

h) tre rappresentanti degli operatori agricoli;

i) due rappresentanti degli industriali;

l) due rappresentanti del movimento cooperativo.

2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i), l) del comma 1 sono designati dalle rispettive associazioni regionali tra quelle più rappresentative a livello nazionale, a tal fine individuate, dalla Giunta regionale.

3. La commissione esprime parere in ordine alla tipologia e qualifica territoriale delle manifestazioni fieristiche, al mantenimento di tali requisiti, alle modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 15, al riconoscimento degli enti fieristici.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

5. La commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento approvato dalla Giunta regionale.

6. L'espletamento dei compiti di segreteria della commissione è svolto da un funzionario dell'Ufficio commercio della Regione dell'Umbria.

 

 

TITOLO V

Contributi

 

Art. 12

Contributi.

 

1. Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'art. 1, la Giunta regionale, nei limiti degli interventi finanziari previsti dalle varie leggi regionali di settore provvede:

a) alla concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, iscritte nel calendario regionale, per gli oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;

b) alla concessione di contributi a enti fieristici istituiti nella Regione e riconosciuti ai sensi dell'art. 9, per l'allestimento degli impianti dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria delle strutture.

2. Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la manifestazione, e sono corredate, oltre che dalla documentazione prescritta dalle leggi regionali del settore, anche da:

a) un dettagliato preventivo delle spese previste alle lett. a) e b) del comma 1;

b) una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura la manifestazione ha usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti.

 

 

TITOLO VI

Norme finali

 

Art. 13

Sanzioni amministrative.

 

1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 9.000.000.

2. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche autorizzate in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale e nella autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 8.000.000, salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 7.

3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di accertata violazione delle norme di cui alla presente legge, può revocare l'autorizzazione rilasciata e disporre l'esclusione del soggetto organizzatore dal calendario regionale, da uno a tre anni.

4. Per l'accertamento delle violazioni da parte degli organi di vigilanza e per la irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità amministrativa regionale si fa rinvio alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

 

 

Art. 14

Abrogazione.

 

1. È abrogata la legge regionale 9 ottobre 1989, n. 33.

 

 

Art. 15

Disciplina amministrativa.

 

1. La Giunta regionale fissa con proprio atto le direttive relative all'attuazione della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore.

 

 

Art. 16

Norme transitorie.

 

1. Restano ferme le tipologie e le qualifiche territoriali delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale n. 33 del 1989.