L.R.
6 marzo 1997, n. 6 (1).
Disciplina
delle fiere, mostre e esposizioni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1997, n. 12.
TITOLO
I
Norme
generali
Art.
1
Finalità.
1.
Con la presente legge la Regione dell'Umbria nell'esercizio delle proprie
attribuzioni in materia di fiere mostre ed esposizioni, disciplina e coordina
nell'ambito del proprio territorio, la distribuzione temporale e territoriale
delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione
delle stesse nell'interesse degli operatori e dei consumatori, promuove la
diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali.
Art.
2
Definizioni.
1.
Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
Attività fieristiche la presentazione, promozione o commercializzazione,
limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei
visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa,
in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e
produttivi cui l'iniziativa è rivolta;
b)
Soggetti pubblici gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni,
nonché gli enti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le
associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti
pubblici, aventi finalità fieristiche. Sono altresì equiparati ai soggetti
pubblici le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che
abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e
che siano proprietarie dei complessi immobiliari espositivi o ne abbiano,
comunque, la disponibilità;
c)
Soggetti privati le persone giuridiche di diritto privato costituite nella
forma di società commerciali e cooperative e loro consorzi, le associazioni, i
comitati e le fondazioni, aventi come scopo prevalente l'esercizio
dell'attività fieristica;
d)
Espositori i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori
economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro
rappresentanti che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o
diffondere i loro beni e servizi;
e)
Visitatori coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico
indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici
o produttivi oggetto della manifestazione fieristica;
f)
Centro fieristico il complesso espositivo immobiliare permanente dotato di
idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali e destinato
all'esercizio di attività fieristiche dalla pianificazione urbanistica e
territoriale.
2.
I criteri di idoneità del centro fieristico regionale destinato allo
svolgimento sullo stesso di manifestazioni fieristiche sono fissati ai sensi
dell'art. 15.
TITOLO
II
Manifestazioni
fieristiche
Art.
3
Tipologie
delle attività fieristiche.
1.
Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti
tipologie:
a)
fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette
alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei
beni e dei servizi esposti;
b)
fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra
loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla
presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo
su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
c)
esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali,
aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di
ogni diretta finalità commerciale;
d)
mostre-mercato limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi
tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali,
dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi
esposti.
2.
Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale
di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal
Protocollo internazionale ratificato con la legge 3 giugno 1978, n. 314.
3.
La presente legge non si applica:
a)
alle attività commerciali svolte anche in forma coordinata, da parte di una
pluralità di titolari, disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;
b)
alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dalla legge 28 marzo
1991, n. 112;
c)
alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n.
287;
d)
alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in
occasione di convegni o di manifestazioni culturali;
e)
alle esposizioni di beni e/o servizi effettuate da un unico espositore;
f)
alle mostre e/o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.
Art.
4
Qualifica
delle manifestazioni fieristiche.
1.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale,
nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività
del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è
rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli
espositori e dei visitatori.
2.
Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale si
svolgono nei centri permanenti degli enti fieristici dotati di idonei requisiti
strutturali ed infrastrutturali nonché di servizi adeguati per qualità e
quantità al rilievo della manifestazione, salvo motivata deroga disposta
dall'Amministrazione competente al riconoscimento o alla conferma della
qualifica in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione
stessa ed alla accertata qualificazione ed idoneità delle strutture e dei servizi
della sede espositiva proposta.
Art.
5
Attribuzione
della qualifica.
1.
Il riconoscimento o la conferma della qualifica, di cui all'art. 4, è concesso
dalla Amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della
manifestazione presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:
a)
del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e
del programma complessivo delle attività fieristiche;
b)
delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;
c)
della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli
espositori e dei visitatori;
d)
del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo
eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il
patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;
e)
della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;
f)
della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti
edizioni.
2.
I parametri con l'attribuzione o la conferma della qualifica sono definiti
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 salvo le manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale.
Art.
6
Autorizzazione
all'attività fieristica.
1.
L'esercizio delle attività fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e
privati di cui all'articolo 2 lettere b) e c), e lo svolgimento della stessa è
soggetto ad autorizzazione.
2.
Ferma la competenza del Ministero dell'industria, artigianato e commercio per
le manifestazioni internazionali, l'autorizzazione allo svolgimento delle
manifestazioni nazionali e regionali è rilasciata dalla Giunta regionale.
3.
L'autorizzazione per le manifestazioni a carattere locale è rilasciata dal
Comune sede della manifestazione stessa.
4.
Il procedimento di autorizzazione per le manifestazioni nazionali, regionali e
locali è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e
qualifica delle manifestazioni fieristiche, che:
a)
il soggetto richiedente è legittimato ad organizzare la manifestazione e
possiede capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate, anche in
relazione dei risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti
iniziative;
b)
la sede espositiva è idonea allo svolgimento della manifestazione per gli
aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e
delle infrastrutture, nonché dei servizi offerti;
c)
le modalità di organizzazione sono atte a garantire, compatibilmente con gli
spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori
interessati e qualificati per l'iniziativa;
d)
le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondono a criteri di
trasparenza ed economicità.
5.
L'autorizzazione e l'attribuzione della qualifica sono rilasciate
contestualmente con l'atto di autorizzazione e valgono per una sola edizione
della manifestazione oggetto del procedimento.
6.
Non possono essere effettuate contemporaneamente, nell'ambito del territorio
più manifestazioni fieristiche a carattere regionale nazionale ed
internazionale, che siano concorrenziali tra loro.
7.
L'autorizzazione comporta l'inserimento automatico nel calendario di cui
all'art. 8. Essa può essere revocata dall'autorità che l'ha rilasciata qualora
si accerti il venir meno di uno o più requisiti richiesti.
Art.
7
Domanda
di autorizzazione.
1.
Le domande di autorizzazione, da indirizzare alla Giunta regionale, per le
manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, e alle Amministrazioni
comunali per le manifestazioni fieristiche locali, devono essere presentate
entro i termini e con le modalità indicati ai sensi dell'art. 15.
2.
La domanda, deve indicare:
a)
la denominazione, la tipologia e la qualifica territoriali richieste, le date
di inizio e di chiusura, le finalità perseguite, il programma, i settori
merceologici interessati, la sede di svolgimento, le previste dimensioni
dell'area ed i servizi forniti;
b)
la documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto organizzatore;
c)
il regolamento della manifestazione con la segnalazione della eventuale
attività di vendita che si intende effettuare;
d)
un piano finanziario dettagliato, con l'indicazione degli eventuali contributi
di enti o di privati;
e)
il programma delle eventuali manifestazioni collaterali;
f)
la documentazione relativa al titolo per l'utilizzo dell'area espositiva;
g)
una relazione dettagliata sull'eventuale edizione precedente, con specifica dei
contributi effettivamente percepiti;
h)
la documentazione comprovante la sicurezza ed agibilità degli impianti, delle
strutture e delle infrastrutture.
Art.
8
Calendario.
1.
Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche contiene l'indicazione
delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale,
la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici
interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.
2.
Il calendario è approvato dalla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni
anno e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. A tal fine i Comuni,
entro i termini stabiliti dalle direttive di cui all'art. 15, trasmettono alla
Giunta regionale le autorizzazioni concesse.
3.
Il calendario può essere integrato a seguito di nuove autorizzazioni rilasciate
dall'autorità amministrativa competente, per obiettive e giustificate esigenze
sopravvenute.
4.
Sono vietate, nel territorio regionale, manifestazioni non inserite nel
calendario regionale.
TITOLO
III
Enti
fieristici
Art.
9
Riconoscimento
degli enti fieristici regionali.
1.
Gli enti che si costituiscono in Umbria per l'esercizio dell'attività di
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, possono
ottenere dalla Regione dell'Umbria il riconoscimento di ente fieristico
regionale.
2.
Il riconoscimento, attribuito con decreto del Presidente della Giunta regionale
su conforme delibera della Giunta e previo parere della commissione di cui
all'art. 11, è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:
a)
l'ente deve essere costituito in forma di associazione o fondazione di cui al
capo secondo del titolo secondo del libro primo del codice civile; di società
di capitali di cui ai capi quinto e sesto e settimo del titolo quinto; di
società cooperativa di cui al capo primo del titolo sesto del libro quinto del
codice civile;
b)
l'ente deve avere come oggetto istituzionale o sociale esclusivi l'esercizio
dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali,
nazionali e regionali e delle attività affini strumentali e connesse;
c)
l'ente deve avere la disponibilità di un centro fieristico regionale per un
congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 9 esercizi finanziari, da
dimostrare mediante esibizione di idonea documentazione.
Art.
10
Vigilanza
e controllo sugli enti fieristici regionali.
1.
L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale, entro il termine prescritto
dall'art. 2429 terzo comma c.c. per le società per azioni, copia del bilancio
di esercizio nonché, se redatte, copia delle relazioni degli amministratori e
dei sindaci, della relazione sulla gestione.
2.
L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale almeno quarantacinque giorni
prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle ovvero, se
precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di
detto organo, le proposte che riguardano le modificazioni dello Statuto, le
fusioni e scissioni societarie o con altri enti, unitamente ai relativi
documenti illustrativi che siano stati elaborati dagli amministratori per la
deliberazione.
3.
La Giunta regionale può richiedere all'ente fieristico la comunicazione anche
periodica di dati e notizie ulteriori a quelli previsti ai commi 1 e 2,
fissando i relativi termini; può assumere notizie e chiarimenti sull'attività
svolta e sui progetti di attività dell'ente fieristico dagli amministratori,
sindaci, revisori eventualmente nominati.
4.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta
regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, può disporre la revoca
del riconoscimento dell'ente fieristico regionale quando:
a)
senza giustificato motivo, l'ente non inizi l'attività di organizzazione di
fiere, mostre ed esposizioni entro un anno dal decreto di riconoscimento,
ovvero, se iniziata, la sospenda per lo stesso periodo di tempo;
b)
risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dell'ente ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che
regolano l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;
c)
vi siano gravi perdite patrimoniali;
d)
sia deliberato dagli organi competenti dell'ente lo scioglimento e la sua
liquidazione.
TITOLO
IV
Organi
Art.
11
Commissione
consultiva.
1.
Presso la Giunta regionale è istituita la commissione consultiva regionale per
l'attività fieristica, costituita e nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale e così composta:
a)
l'assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
b)
un rappresentante designato dall'Unione delle Province italiane;
c)
un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
d)
un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio;
e)
un rappresentante designato dagli enti fieristici dell'Umbria;
f)
due rappresentanti dei commercianti;
g)
due rappresentanti degli artigiani;
h)
tre rappresentanti degli operatori agricoli;
i)
due rappresentanti degli industriali;
l)
due rappresentanti del movimento cooperativo.
2.
I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i), l) del comma 1 sono
designati dalle rispettive associazioni regionali tra quelle più
rappresentative a livello nazionale, a tal fine individuate, dalla Giunta
regionale.
3.
La commissione esprime parere in ordine alla tipologia e qualifica territoriale
delle manifestazioni fieristiche, al mantenimento di tali requisiti, alle
modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 15, al riconoscimento degli
enti fieristici.
4.
La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere
riconfermati.
5.
La commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento approvato
dalla Giunta regionale.
6.
L'espletamento dei compiti di segreteria della commissione è svolto da un
funzionario dell'Ufficio commercio della Regione dell'Umbria.
TITOLO
V
Contributi
Art.
12
Contributi.
1.
Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'art. 1, la Giunta regionale,
nei limiti degli interventi finanziari previsti dalle varie leggi regionali di
settore provvede:
a)
alla concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni
fieristiche, iscritte nel calendario regionale, per gli oneri derivanti da
spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;
b)
alla concessione di contributi a enti fieristici istituiti nella Regione e
riconosciuti ai sensi dell'art. 9, per l'allestimento degli impianti dei
padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione
straordinaria delle strutture.
2.
Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere
inoltrate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello in
cui si tiene la manifestazione, e sono corredate, oltre che dalla
documentazione prescritta dalle leggi regionali del settore, anche da:
a)
un dettagliato preventivo delle spese previste alle lett. a) e b) del comma 1;
b)
una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura la manifestazione ha
usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato,
della Regione o di altri enti.
TITOLO
VI
Norme
finali
Art.
13
Sanzioni
amministrative.
1.
Chiunque organizza manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della
presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 9.000.000.
2.
Chiunque organizza manifestazioni fieristiche autorizzate in date e località
con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate
nel calendario regionale e nella autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 8.000.000, salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di
cui all'art. 6, comma 7.
3.
L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di accertata
violazione delle norme di cui alla presente legge, può revocare
l'autorizzazione rilasciata e disporre l'esclusione del soggetto organizzatore
dal calendario regionale, da uno a tre anni.
4.
Per l'accertamento delle violazioni da parte degli organi di vigilanza e per la
irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità amministrativa regionale si
fa rinvio alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive
modificazioni.
Art.
14
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 9 ottobre 1989, n. 33.
Art.
15
Disciplina
amministrativa.
1.
La Giunta regionale fissa con proprio atto le direttive relative all'attuazione
della presente legge.
2.
In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato
entro 60 giorni dalla entrata in vigore.
Art.
16
Norme
transitorie.
1.
Restano ferme le tipologie e le qualifiche territoriali delle manifestazioni
fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2.
I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale n. 33
del 1989.