L.R.
21 marzo 1997, n. 7 (1).
Norme
sulla partecipazione all'esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio
regionale e sul referendum consultivo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1997, n. 15.
TITOLO
I
Partecipazione
Art.
1
Oggetto.
1.
Il presente titolo disciplina la partecipazione di tutti i cittadini e loro
organizzazioni, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati,
all'esercizio della funzione legislativa e regolamentare e della funzione
amministrativa di indirizzo e programmazione.
Art.
2
Informazione.
1.
Il Consiglio regionale assicura l'informazione su tutte le proposte di legge,
di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione,
mediante:
a)
pubblicazione del loro oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte V;
b)
ogni eventuale ulteriore mezzo di informazione ritenuto utile dall'Ufficio di
Presidenza su richiesta della commissione consiliare competente.
2.
Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia
integrale.
3.
La V parte del Bollettino Ufficiale viene inviata gratuitamente agli enti
pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale,
che ne facciano richiesta.
Art.
3
Strumenti
della partecipazione.
1.
La partecipazione si esplica mediante:
a)
consultazione;
b)
diritto di iniziativa;
c)
diritto di petizione;
d)
diritto di interrogazione.
Art.
4
Casi
e modi della consultazione.
1.
Le commissioni consiliari stabiliscono in quali casi è promossa la
consultazione.
2.
La consultazione è attuata attraverso:
a)
incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o
conferenza di studio;
b)
audizione diretta degli enti locali, dei sindacati e delle organizzazioni
sociali, economiche e professionali interessate al provvedimento;
c)
richiesta di pareri scritti anche mediante l'invio di apposito questionario con
invito a restituirlo entro un termine determinato;
d)
sondaggi di opinione, anche attraverso istituti specializzati, sull'oggetto
dell'atto all'esame della commissione.
3.
L'invito per gli incontri consultivi pubblici, di cui al comma 2, lett. a), è
diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data
fissata per l'incontro.
4.
I pareri scritti vanno presentati entro il termine di venti giorni dalla
pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 2, comma 1, alla Presidenza del
Consiglio regionale. Il termine è ridotto a dieci giorni per gli atti i quali
sia stata richiesta l'urgenza.
5.
I soggetti di cui al comma 2, lett. b), negli stessi termini di cui al comma 4,
possono inviare pareri scritti, che la commissione ha l'obbligo di esaminare.
Art.
5
Consultazione
obbligatoria.
1.
Gli incontri consultivi pubblici, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), sono
disposti dalla commissione per gli atti per i quali non è consentita la
procedura d'urgenza dal Regolamento interno del Consiglio regionale o qualora
ne facciano richiesta al Presidente della commissione, entro tre giorni
dall'assegnazione dell'atto, tre commissari o un quinto dei consiglieri assegnati
alla Regione.
Art.
6
Esiti
della consultazione.
l.
I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e nel caso di
atti amministrativi di indirizzo e programmazione non possono costituire
elementi di motivazione giuridicamente rilevanti.
Art.
7
Iniziativa
popolare.
1.
L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di
indirizzo e programmazione appartiene a:
a)
ciascun Consiglio provinciale;
b)
uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno 10.000
abitanti;
c)
cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;
d)
3.000 cittadini elettori del Consiglio regionale.
2.
L'iniziativa di cui al comma 1 può avere ad oggetto le materie di competenza
regionale con esclusione della revisione dello Statuto, degli atti di
organizzazione interna del Consiglio, del bilancio, della contabilità e dei
tributi.
Art.
8
Forma
delle proposte e ammissibilità.
1.
L'iniziativa di cui all'art. 7 si attua mediante proposte redatte in forma
scritta e, qualora sia relativa a legge e regolamenti, la proposta è formulata
in articoli.
2.
Le proposte di iniziativa provinciale o comunale devono essere approvate a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio
provinciale e comunale e devono essere depositate unitamente a copia della
deliberazione o delle deliberazioni dei Consigli proponenti.
3.
Le proposte sono depositate presso la Presidenza del Consiglio, che, previa
verifica delle condizioni di ammissibilità, ai sensi dei commi 1 e 2 e
dell'art. 7, ne dispone l'assegnazione alle Commissioni consiliari permanenti,
secondo le norme del Regolamento interno.
Art.
9
Partecipazione
ai lavori di commissione.
1.
I sindaci dei Comuni e i presidenti delle Province proponenti, o il consigliere
da loro appositamente delegato, possono essere invitati a partecipare ai lavori
delle commissioni.
Art.
10
Iniziativa
dei cittadini.
1.
Il cittadino esercita il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in
calce ad un progetto redatto in articoli esteso su appositi moduli vidimati e
rilasciati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ai soggetti promotori
dell'iniziativa, costituiti da almeno tre elettori del Consiglio regionale, che
ne facciano richiesta.
2.
La firma deve avere a fianco il nome ed il cognome del firmatario a carattere
stampatello ed accanto ad essa devono essere indicati luogo e data di nascita.
Art.
11
Raccolta
ed autenticazione delle firme.
1.
La firma va apposta in calce alla proposta alla presenza di chi abbia titolo a
garantirne l'autenticità e ad accertare l'identità del firmatario, anche con
certificato collettivo, ai sensi di legge.
2.
Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome cognome e
generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo
aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi
dell'impedimento.
Art.
12
Deposito
delle firme.
1.
I fogli contenenti la proposta e le firme autenticate devono essere depositati
dai promotori dell'iniziativa presso la Presidenza del Consiglio regionale, nel
termine di sei mesi dalla data del ritiro degli stampati.
2.
Alla proposta devono essere allegati i certificati elettorali, anche
collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori,
attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
Art.
13
Spese.
1.
La Regione rimborsa le spese di autenticazione delle firme nella misura
stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali,
limitatamente al numero minimo previsto per l'ammissibilità della proposta ed
ai soli casi in cui la medesima venga dichiarata ammissibile.
2.
La richiesta di rimborso è presentata unitamente alla proposta e deve contenere
l'indicazione del soggetto delegato a riscuotere la somma ed a rilasciare la
quietanza liberatoria.
Art.
14
Consulenza
degli Uffici del Consiglio.
1.
I soggetti che intendono promuovere l'iniziativa possono chiedere per iscritto
alla Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti dai competenti
Uffici del Consiglio.
2.
L'Ufficio di Presidenza delibera sulla richiesta di cui al comma 1 e stabilisce
modalità e limiti dell'assistenza.
Art.
15
Interrogazioni
e petizioni.
1.
I Consigli provinciali ed i Consigli comunali possono rivolgere interrogazioni
al Consiglio regionale.
2.
Ogni cittadino elettore del Consiglio regionale può rivolgere petizioni al
Consiglio.
3.
Le interrogazioni e le petizioni sono depositate presso la Presidenza del
Consiglio, che ne dispone l'assegnazione alle commissioni consiliari competenti
secondo le norme del Regolamento interno.
4.
Le petizioni possono essere inoltrate anche a mezzo del servizio postale.
Art.
16
Forma
e contenuto.
1.
Le interrogazioni e le petizioni devono avere ad oggetto questioni di pubblico
interesse attinenti le materie di competenza regionale e sono presentate in
forma scritta.
2.
Per le petizioni deve farsi riferimento all'atto di cui si richiede la
adozione.
Art.
17
Risposta
alle interrogazioni.
1.
La commissione consiliare competente, sentita la Giunta regionale, riferisce al
Consiglio sull'interrogazione nel termine di trenta giorni.
2.
Il Consiglio delibera la risposta definitiva.
3.
Il presidente della Provincia o il sindaco del Comune possono intervenire alla
seduta del Consiglio regionale per udire la risposta all'interrogazione e
svolgere una breve replica.
4.
La risposta viene trasmessa al proponente in forma scritta.
Art.
18
Risposta
alle petizioni.
1.
Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione
le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni, a norma del
Regolamento interno del Consiglio regionale.
TITOLO
II
Referendum
consultivo
Art.
19
Oggetto.
1.
Il presente titolo disciplina il referendum consultivo di cui all'art. 71, comma
2, dello Statuto.
2.
Il referendum consultivo è indetto per conoscere gli orientamenti della
comunità regionale o di comunità locali su specifici temi che comunque
interessino l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.
Art.
20
Referendum
di iniziativa del Consiglio regionale.
1.
Il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum su proposta
della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, a
maggioranza assoluta dei componenti.
2.
Qualora il referendum sia diretto a conoscere orientamenti di comunità locali,
il Consiglio regionale, con la stessa deliberazione, individua gli ambiti
territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione
referendaria.
3.
La delibera del Consiglio regionale trasmessa al Presidente della Giunta
regionale per l'indizione del referendum.
Art.
21
Referendum
di iniziativa popolare.
1.
Il referendum consultivo è indetto qualora lo richiedano almeno diecimila
elettori della Regione ed abbia ad oggetto temi che interessino l'intera
comunità regionale.
2.
Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di cui al
comma 1, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono
presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, presso l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, che ne da atto con verbale di cui rilascia copia,
unitamente agli appositi fogli per la raccolta delle firme.
3.
Il deposito presso l'Ufficio di Presidenza, a cura dei promotori, dei fogli
contenenti le firme di almeno tremila elettori e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Il deposito deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla consegna dei fogli per la raccolta delle
firme di cui al comma 2.
Art.
22
Ammissibilità.
1.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità
delle firme raccolte, decide con provvedimento motivato sulla ammissibilità
della richiesta di referendum in relazione a quanto disposto dall'art. 23,
indicando con chiarezza il quesito o i quesiti da rivolgere agli elettori.
2.
Della pronuncia di ammissibilità del referendum viene data comunicazione ai
promotori, che si incaricano della raccolta delle ulteriori firme necessarie
per il raggiungimento del quorum di cui all'art. 21, comma 1, entro sessanta
giorni dalla comunicazione stessa, acquisendo dall'Ufficio di Presidenza gli
ulteriori fogli necessari.
3.
I promotori depositano i fogli contenenti le firme raccolte ancora mancanti per
il raggiungimento del numero richiesto dall'art. 21, comma 1, e i certificati
elettorali dei sottoscrittori presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che,
verificato il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo
verbale al Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.
4.
Non è ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori per le
votazioni di referendum.
Art.
23
Limiti.
1.
Il referendum consultivo, di cui agli articoli 20 e 21 non può essere indetto
nei casi in cui non è ammissibile il referendum abrogativo, nonché per le
leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi di carattere generale,
concernenti l'organizzazione degli uffici e lo status di consigliere regionale.
2.
Non può essere promosso il referendum consultivo di iniziativa popolare su temi
che già siano all'esame del Consiglio regionale, in quanto oggetto di una
proposta di legge, di regolamento o di atto amministrativo.
3.
La indizione del referendum consultivo non preclude l'iniziativa di leggi,
regolamenti e atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale sui
temi oggetto della consultazione referendaria, ma in tal caso il Consiglio
regionale, prima di deliberare, dovrà attendere l'espletamento della procedura
referendaria.
4.
Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum
consultivi.
Art.
24
Indizione.
1.
Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta
regionale entro dieci giorni dalla data di ricevimento della delibera del
Consiglio regionale, cui all'art. 20, comma 3, o del verbale di cui all'art.
22, comma 3. Nel caso di referendum consultivo di iniziativa popolare debbono
trascorrere dalla data di promozione del referendum alla data di indizione
dello stesso almeno sessanta giorni.
2.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e deve contenere la data di convocazione degli elettori
da fissarsi in una domenica compresa tra i sessanta ed i novanta giorni
successivi alla pubblicazione del decreto, con esclusione del periodo dal 1°
luglio al 15 settembre, nonché il numero dei seggi in relazione al numero degli
elettori.
Art.
25
Sospensioni
del referendum.
1.
Nel caso siano già stati indetti i comizi elettorali per lo svolgimento di
elezioni politiche regionali o amministrative o di referendum nazionali, da
tenersi nei sessanta giorni antecedenti o successivi alla possibile data della
consultazione referendaria, la stessa ha luogo nell'ultima domenica dei due
mesi successivi alla data delle elezioni, con esclusione per il periodo dal 1°
luglio al 15 settembre.
2.
Il referendum consultivo già indetto è automaticamente sospeso all'atto della
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento
di elezioni politiche, regionali od amministrative o di referendum nazionali,
qualora la data prevista per le stesse ricada nei quarantacinque giorni
precedenti o nei sessanta giorni successivi a quella della consultazione
referendaria.
3.
Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 è fissato con decreto del Presidente
della Giunta regionale nell'ultima domenica dei due mesi successivi alla data
delle elezioni, con esclusione per il periodo dal 1° luglio al 15 settembre.
Art.
26
Inefficacia
del referendum già indetto.
1.
Nel caso la consultazione referendaria debba essere fissata in una data
successiva, perché altrimenti ricadente nel periodo 1° luglio-15 settembre,
così come disposto dal comma 2 dell'art. 24 ed inoltre nei casi previsti ai
commi 1 e 2 dell'art. 25, il Consiglio regionale può deliberare sull'oggetto
del referendum fino al sessantesimo giorno antecedente la consultazione. La
deliberazione del Consiglio regionale oggetto del referendum dispone che le
relative operazioni elettorali non hanno più corso.
Art.
27
Ufficio
elettorale.
1.
All'organizzazione e alla dislocazione dei seggi provvedono i Comuni
interessati alla consultazione.
2.
Ciascun seggio è composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno, a
scelta del presidente, assume le funzioni di segretario. I componenti dei seggi
sono nominati dai sindaci dei Comuni interessati, tra i cittadini elettori
aventi i requisiti di legge.
3.
Per la raccolta delle firme e le operazioni relative al referendum consultivo
si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme regionali
in materia di referendum abrogativo, intendendosi sostituiti gli uffici
circoscrizionali provinciali con l'Ufficio regionale per il referendum, di cui
ai commi 4 e 5.
4.
Presso il Consiglio regionale è costituito l'Ufficio regionale per il
referendum.
5.
L'Ufficio regionale è composto da tre funzionari della Regione nominati
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di
presidente.
Art.
28
Proclamazione
dei risultati.
1.
Il referendum consultivo è valido se abbia partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se la maggioranza dei voti validamente
espressi sia a favore della proposta.
2.
Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di
proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per
il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art.
29
Adempimenti
successivi.
1.
Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum consultivo, deve deliberare
relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum
consultivo.
2.
Nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo successivamente adottato non sia
conforme all'esito della consultazione referendaria il provvedimento deve
essere congruamente motivato sul punto.
TITOLO
III
Norme
finali e di spesa
Art.
30
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art.
31
Imputazione
della spesa.
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento
che sarà appositamente previsto sull'esistente capitolo 6/1 del bilancio del
Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1997.