L.R.
21 marzo 1997, n. 8 (1).
Disciplina
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 marzo 1997, n. 15.
Art.
1
1. (2).
2. (3).
3. (4).
4. (5).
5. (6).
6. (7).
7. (8).
8. (9).
9.
Sono abrogati gli articoli 5, 6 e 18 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
Art.
2
Modifiche
alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12.
1.
All'art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. 2 maggio 1983, n. 12, le parole
«eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro» sono sostituite
con le parole «designati dalla Giunta regionale».
Art.
3
Disposizioni
transitorie e finali.
1.
La presente legge si applica anche agli organismi interni alla Regione qualora
la materia non sia diversamente disciplinata da specifiche leggi di settore.
2.
Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, procede, su proposta della Giunta regionale, alla revisione
della legislazione regionale contenente disposizioni in materia di nomine e designazioni
negli enti ed aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, organismi
pubblici e privati di cui all'art. 1, al fine di adeguarla alla legge regionale
21 marzo 1995, n. 11, come modificata ed integrata dalla presente legge.
3.
È abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con quanto
disposto dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11,
così come sostituito dall'art. 1, comma 2, della presente legge.
(2)
Sostituisce l'art. 1, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(3)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(4)
Aggiunge l'art. 2-bis alla L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(5)
Sostituisce le lettere a) ed e) del comma 1 e sopprime il comma 5 dell'art. 3,
L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(6)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(7)
Sostituisce l'art. 7, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(8)
Sostituisce l'art. 10, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(9)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 14, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.