L.R.
26 marzo 1997, n. 9 (1).
Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e annesso bilancio pluriennale
1997/1999 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 marzo 1997, n. 16, supplemento straordinario.
(2)
L'assestamento del bilancio di previsione per il 1997 è stato disposto con L.R.
20 novembre 1997, n. 36. Variazioni allo stesso bilancio sono state apportate
con L.R. 12 dicembre 1997, n. 45.
Art.
1
Stato
di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario
1997 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire
6.735.049.996.021 in termini di competenza e in lire 6.900.692.588.237 in
termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997 secondo lo stato
di previsione di cui al comma precedente.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario
1997 annesso alla presente legge (Tab. B), è approvato in lire
6.735.049.996.021 in termini di competenza e in lire 6.900.692.588.237 in
termini di cassa.
2.
È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1997 entro il limite
degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al
precedente comma.
3.
È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1997
entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione
di cui al primo comma.
Art.
3
Quadro
generale riassuntivo.
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario
1997 annesso alla presente legge.
Art.
4
Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di lire 468.758.683.568 iscritto al cap. 3 dello stato di
previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a
destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1996, è, destinato
agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del precedente comma 1,
saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1997 in base alle
operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
Art.
5
Autorizzazione
di spese relative ad interventi di carattere, continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge di contabilità, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per
l'esercizio 1997 - per attività ed interventi a carattere continuativo o
pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della
spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab.
I) allegata alla presente legge.
Art.
6
Rifinanziamento
di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1997 sono autorizzate le spese di cui alla
allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi
regionali o statali.
Art.
7
Destinazione
della quota 1997 del Fondo sanitario nazionale.
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1997 sul Fondo sanitario
è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente
legge.
Art.
8
Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, primo comma, della L.R. 3
maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in
diminuzione, al bilancio 1997 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni
di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per
l'anno 1997, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei
capitoli 3930, 3931, 3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della
spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi
intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di
bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute
esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio
regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art.
9
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato
alla Tab. B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il
prelevamento di somme da fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100)
e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio a capitoli indicati
nell'elenco di cui al precedente comma, nonché per il pagamento dei residui
passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a
norma dell'art. 53, secondo comma, della stessa L.R. 3 maggio 1978, n. 23.
Art.
l0
Fondo
di riserva per le spese impreviste.
1.
In osservanza dell'art. 23 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale
è autorizzata a prelevare, con proprio deliberazione da sottoporre a
convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal Fondo di riserva per
le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o
a
capitoli nuovi.
Art.
11
Fondo
di riserva di cassa.
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della L.R. 3 maggio 1978, n.
23, è stabilito per l'anno 1997 in lire 43.608.672.418 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con
deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.
Art.
12
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1997, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a norma
dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo
di lire
39.020.400.000
per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di lire
530.000.000 per l'anno 1997 e di lire 5.200.000.000 per ciascuno degli anni
successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 1997 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997-1999 allegato (appendice n.
1).
3.
L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata, a norma dell'art.
31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, all'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1995.
4.
Per gli effetti di cui all'art. 10, 10° comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281,
il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella
Q) allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1995,
determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 2 della
L.R. 5 novembre 1996, n. 26, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale
ad assumere, a norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge
di contabilità, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire
121.402.814.015 per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa
di lire 1.530.000.000 per l'anno 1997 e lire 15.000.000.000 per ciascuno degli
anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 1997 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997-1999 allegato (appendice n.
1).
7.
Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma della L. 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
Tabella R) allegata alla presente legge.
Art.
13
Interventi
previsti dalla Tab. Q.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
corrispondenza dei capitoli di cui alla Tab. Q, allegata alla presente legge, è
subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
finanziario 1995.
Art.
14
Mutui
per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale.
Comma 163, art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
1.
Ai sensi del comma 163, articolo 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662, la Giunta
regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino all'importo massimo di
lire 3.000.000.000 per la copertura dei contributi per l'esercizio del
trasporto pubblico locale per l'anno 1997, per una durata massima di 15 anni ed
entro il limite di spesa di lire 200.000.000 per l'anno 1997 e di lire
400.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo all'anno 1997 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080, 9790 di cui al
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997-1999 allegato (Appendice n.
1).
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1, è subordinata alla definizione dei
contratti di servizi e di programma stabiliti dal comma 163, articolo 1, L; 23
dicembre 1996, n. 662.
4.
Ai sensi, infine, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, comma 163, articolo 1, per
tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo, i contributi per
l'esercizio del trasporto pubblico locale sono ridotti della misura di almeno
il 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmata.
Art.
15
Estinzione
anticipata di mutui più onerosi.
1.
La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti
mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è
autorizzata ad assumere nuovi mutui e/o a rinegoziare quelli già in essere
purché il nuovo onere annuale di ammortamento consenta la realizzazione di
economie di spesa rispetto a quelli precedentemente autorizzati.
2.
Ai conseguenti oneri si farà fronte con gli stanziamenti appositamente previsti
ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale
1997-1999.
3.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvederà alla
rideterminazione degli stanziamenti annui dei capp. 6080 e 9790 di cui al
precedente comma 2.
Art.
16
Fondo
consortile Società Tre A a r.l.
1.
La quota di lire 200.000.000, iscritta al cap. 7819/V. 2480 dello stato di
previsione del bilancio 1997, è vincolata all'incremento del fondo consortile
della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria.
Art.
17
Realizzazione
programmi comunitari.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari
per la realizzazione dei Documenti unici di programmazione (DOCUP) e dei
Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) in conseguenza delle modificazioni
apportate ai piani finanziari degli stessi a seguito di decisioni della Giunta
medesima, approvate dal Comitato di sorveglianza e assentite dalla Commissione
comunitaria e dalle autorità statali competenti in materia di politiche
comunitarie.
Art.
18
Spese
per la edizione di cataloghi scientifici.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto in
corrispondenza del cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata
al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2674).
Art.
19
Spese
per la carta tecnica regionale.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 5804
della parte spesa del bilancio 1997 è subordinata al preventivo accertamento
della corrispondente entrata (cap. 2670).
Art.
20
Sportello
del consumatore.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 16.000.000 a
valere sullo stanziamento del cap. 5702 della parte spesa del bilancio 1997 è
subordinata al preventivo accertamento della relativa entrata (cap. 2673).
Art.
21
Utilizzo
revoche L.R. 3 maggio 1990, n. 35 e L.R. 3 maggio 1990, n. 37.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sui capp. 992 e 1020 della parte
spesa del bilancio 1997 è subordinata al preventivo accertamento della relativa
entrata (capp. 2676 e 2677).
Art.
22
Utilizzo
contributi per cofinanziamento progettazioni reti stradali dell'Umbria.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 706
del bilancio 1997 è subordinata al preventivo accertamento della relativa
entrata (cap. 2675).
Art.
23
Rettifica
allocazione stanziamenti di spesa.
1.
Gli stanziamenti di spesa relativi ai capp. 2620 e 2910 sono trasferiti dalla
rubrica 28 - Servizi sociali, rispettivamente alla rubrica 10 - Assistenza
scolastica ed alla rubrica 13 - Sport e tempo libero con la nuova numerazione
950 e 1039.
Art.
24
Deroga
art. 21 L.R. 10 aprile 1986, n. 14.
1.
In deroga al disposto di cui all'art. 21 della L.R. 10 aprile 1986, n. 14,
l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.) è
autorizzato a trattenere e destinare per le esigenze del proprio bilancio 1997
l'avanzo di amministrazione relativo all'anno 1995.
Art.
25
Fondo
sociale regionale per l'espletamento dei servizi in materia sociale e socio
assistenziale. L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.
1.
A norma dell'art. 45 e 46 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, il cap. 2885 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1997 assume la seguente
denominazione:«cap. 2885 - Fondo sociale regionale per l'espletamento dei
servizi in materia sociale e socio assistenziale, L.R. 23 gennaio 1997, n. 3».
Voce
5030 Fondo integrativo per il funzionamento della Casa di riposo ex ONMI.
Voce
5040 Fondo integrativo per l'attuazione dei servizi sociali e socio
assistenziali da parte dei Comuni.
Voce
5055 Fondo integrativo per interventi sociali e socio assistenziali a favore di
soggetti disabili.
Voce
5065 Fondo a favore dei Centri sociali e delle Università della terza età.
Art.
26
Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 1997 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della
vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, aperture di credito a
favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa
indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.
Art.
27
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità.
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di
contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso
dell'anno 1997 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia
di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro
ammontare non superi l'importo di lire 20.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
Art.
28
Approvazione
del bilancio pluriennale 1997-1999.
1.
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997-1999
secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1997 -
diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio
pluriennale 1997-1999 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali
programmi e/o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa, a carico dei capitoli di cui al precedente comma,
devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
Art.
29
Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed
allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti
dipendenti dalla Regione:
1)
Centro studi giuridici e politici istituito con L.R. 26 maggio 1975, n. 38,
modificata con L.R. 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 2);
2)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui
alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);
3)
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra- CEDRAV, istituito con L.R. 18 aprile 1990, n. 24
(Appendice n. 4);
4)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni, di cui
alla L.R. 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);
5)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla L.R. 12 agosto 1982,
n. 41 (Appendice n. 6);
6)
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, di cui alla L.R. 27 dicembre
1989, n. 45 (Appendice n. 7);
7)
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(A.R.U.S.I.A.), di cui alla L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 8);
8)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.), di cui alla
L.R. 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 9);
9)
Ente di sviluppo agricolo in Umbria, gestione liquidatoria, di cui alla L.R. 26
ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 10).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(3).
(3)
Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi
prospetti ed elenchi.