L.R. 11 aprile 1997, n. 13 (1).

Norme in materia di riqualificazione urbana.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 aprile 1997, n. 19.

 

TITOLO I

Contenuti e disciplina dei programmi urbani complessi

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto regionale e in conformità alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 e alla legge 4 dicembre 1993, n. 493, disciplina la formazione dei Programmi urbani complessi in armonia con gli obiettivi generali individuati dal Piano urbanistico territoriale, al fine di riqualificare la città sotto il profilo urbanistico, edilizio ed ambientale mediante la riorganizzazione del sistema della residenza, dei servizi, delle urbanizzazioni e delle infrastrutture ed il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolare nei centri storici.

 

 

Art. 2

Programma urbano complesso.

 

1. Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica e territoriale, attuato mediante progetti unitari di interesse pubblico, di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città, caratterizzato da:

a) pluralità di funzioni;

b) pluralità di tipologie di intervento, tra le quali le opere di urbanizzazione e le infrastrutture;

c) pluralità di operatori, pubblici e privati;

d) pluralità di risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di intervento, di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, o di programma di recupero urbano, di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero di programma di riqualificazione urbana, di cui agli specifici decreti ministeriali.

 

 

Art. 3

Formazione dei programmi urbani complessi.

 

1. I Comuni individuano l'ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto in particolare del degrado edilizio, della carenza delle opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, della fatiscenza degli spazi pubblici e delle aree verdi, della carenza di attività produttive urbane, artigianali e commerciali.

2. I Comuni promuovono la formazione del programma urbano complesso con particolare riferimento a:

a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestionamento o di degrado;

b) centri storici minori privi di capacità di attrazione;

c) aree periferiche carenti di strutture urbane e di servizi che abbiano al loro interno aree inedificate o degradate;

d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa, privi di servizi ed infrastrutture e privi di una specifica identità urbana;

e) aree con destinazione produttiva e terziaria dismesse, parzialmente utilizzate o degradate;

f) aree urbane destinate a parchi e giardini degradate;

g) aree degradate lungo corsi d'acqua classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

3. Il programma urbano complesso contiene una quota di funzioni residenziali non inferiore al 35 per cento in termini di superficie degli immobili da costruire o da recuperare e non può interessare le aree definite come omogenee dall'art. 2, lettera E), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, recante disposizioni per l'attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150».

 

 

Art. 4

Soggetti promotori e contenuti del programma urbano complesso.

 

1. Il programma urbano complesso è predisposto dal Comune, ovvero proposto al Comune da soggetti pubblici o privati, anche associati fra loro.

2. Il programma urbano complesso è costituito dal programma preliminare e dal programma definitivo.

3. Il programma preliminare indica gli elementi di carattere economico, tecnico ed urbanistico atti a valutare la fattibilità e la legittimità del programma e la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dalle norme vigenti e in particolare:

a) l'elenco dei soggetti pubblici partecipanti al programma e di quelli privati, se già individuati, ovvero le modalità di individuazione di questi ultimi;

b) l'ammontare degli eventuali finanziamenti regionali richiesti e delle altre partecipazioni finanziarie pubbliche e private;

c) l'esistenza di eventuali vincoli normativi, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici;

d) l'individuazione degli alloggi parcheggio eventualmente necessari per lo spostamento temporaneo di nuclei familiari.

4. Il programma definitivo indica in dettaglio gli interventi da eseguire, i soggetti partecipanti, le unità immobiliari interessate, le tipologie d'intervento, le relative destinazioni d'uso ed i costi a carico di soggetti pubblici e privati e in particolare:

a) l'elenco delle proprietà e la destinazione attuale e di progetto delle unità immobiliari;

b) le soluzioni progettuali previste, elaborate in scala adeguata;

c) i costi dell'intervento e la relativa ripartizione tra i soggetti coinvolti nel programma;

d) i documenti che attestano l'eventuale disponibilità delle aree e degli immobili;

e) le garanzie fornite dai partecipanti al programma sull'esecuzione delle opere;

f) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti attuativi tra soggetti promotori del programma ed il Comune.

5. Il programma urbano complesso è approvato dal Consiglio comunale.

 

 

TITOLO II

Attuazione dei programmi complessi di intervento e promozione di iniziative per il recupero

 

Art. 5

Promozione e finanziamento dei programmi urbani complessi.

 

1. La Giunta regionale promuove la riqualificazione urbana e dei centri storici mediante la concessione di finanziamenti ad enti pubblici, imprese, cooperative, privati singoli, associati o riuniti in consorzio, per la realizzazione di programmi urbani complessi.

2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale mediante le risorse indicate al comma 3 possono riguardare:

a) la costruzione, il recupero, oppure l'acquisizione ed il recupero di immobili destinati prevalentemente a residenza;

b) la realizzazione, la manutenzione o l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e la messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46 e legge 9 gennaio 1991, n. 10);

c) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

d) l'inserimento di elementi in arredo urbano;

e) la realizzazione di interventi di recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, finalizzati all'insediamento nei centri storici di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali ed artigianali;

f) il recupero di opere architettoniche di pregio storico-artistico.

3. Al finanziamento dei programmi urbani complessi concorrono:

a) il fondo regionale per i programmi urbani complessi di cui all'art. 9 ed i finanziamenti regionali previsti da programmi o leggi di settore per la realizzazione di interventi indicati al comma 1;

b) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, così come modificata dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i contributi in conto interessi, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 4 per cento del costo dell'intervento, concessi dalla Regione a partire dal 1998, secondo le modalità e l'entità stabilite con legge di bilancio;

c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, dei Comuni e di altri enti pubblici;

d) le risorse degli I.E.R.P. delle province di Perugia e Terni ivi compresi i proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560;

e) fondi privati.

 

 

Art. 6

Individuazione ed attuazione dei programmi complessi di intervento.

 

1. La Giunta regionale individua i programmi urbani complessi, adottati dal Comune competente, da finanziare ai sensi dell'art. 5.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma urbano complesso ammesso al finanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale promuove la formazione di un accordo di programma tra gli enti pubblici interessati con le forme e le procedure dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al quale sono invitati a partecipare anche i soggetti privati coinvolti nel programma.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio atto definisce i criteri, le procedure per la presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei contributi, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti, in armonia con le norme comunitarie, statali e regionali di finanziamento.

 

 

Art. 7

Disciplina degli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici in attuazione dei programmi urbani complessi.

 

1. Qualora per l'attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico, il Sindaco può proporre al Presidente della Giunta regionale la convocazione della conferenza prevista dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di cui al comma 1, corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune interessato alla variante durante i quali chiunque può prenderne visione.

3. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale, mediante l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia nonché mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Entro trenta giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può presentare una breve replica.

6. Entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale convoca i soggetti intervenuti alla conferenza di cui al comma 1 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo.

7. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce l'effetto della variante allo strumento urbanistico comunale, limitatamente alle parti interessate dall'accordo stesso, con l'adozione della deliberazione consiliare in ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo medesimo.

 

Art. 8

Promozione di attività divulgative e sperimentali riguardanti il recupero.

 

1. La Giunta regionale, al fine di sperimentare nuove tipologie e modalità di intervento nel recupero, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuove l'attività di ricerca e di diffusione della conoscenza nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione urbana mediante il finanziamento e la divulgazione di programmi, progetti, studi, indagini e ricerche.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria.

 

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 5 della presente legge, è istituito il fondo regionale per i programmi urbani complessi che, per l'anno 1997, è dotato di lire 1.648.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 7003 di nuova istituzione denominato: «Contributi in conto capitale per interventi ricompresi all'interno di programmi urbani complessi».

2. Per il finanziamento delle attività previste all'art. 8 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 60.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1492 di nuova istituzione denominato: «Spese per programmi, progetti, studi, indagini, ricerche e pubblicazioni finalizzate alla promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ubicato nei centri storici, alla riqualificazione urbana ed alla realizzazione di interventi per particolari categorie sociali».

3. Al finanziamento della spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte come segue:

- quanto a lire 1.210.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio regionale 1996, che a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 di contabilità, è iscritta alla competenza del bilancio 1997;

- quanto a lire 62.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7000 dello stato di previsione del bilancio 1997;

- quanto a lire 330.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7001 dello stato di previsione del bilancio 1997;

- quanto a lire 106.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7007 dello stato di previsione del bilancio 1997.

4. La Giunta regionale a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi, l'onere di cui ai commi 1 e 2 è annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.