L.R.
18 aprile 1997, n. 14 (1).
Norme
sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e
delle aziende sanitarie locali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 aprile 1997, n. 20.
Legge
modificata con L.R. 14 maggio 2003, n. 9.
TITOLO
I
Programmazione
degli interventi ed istituzione del fondo speciale per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge, nell'ambito dei principi della legislazione statale, detta
norme sull'amministrazione e sull'uso del patrimonio immobiliare della Regione
- nonché su quello delle aziende sanitarie locali finalizzato al Servizio
sanitario regionale - al fine di semplificare le procedure, economizzare le
spese correnti e reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale,
e per conservare e migliorare il patrimonio immobiliare della Regione.
Art.
2
Programma
di politica patrimoniale.
1.
Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, il Programma di politica
patrimoniale, con il quale detta indirizzi alla Giunta regionale in ordine:
-
alla definizione di immobili da destinare a sede degli Uffici regionali;
-
alla valorizzazione dei beni immobili del demanio regionale, del patrimonio
agro-forestale e del patrimonio disponibile.
2.
In particolare, il Consiglio regionale assegna alla Giunta regionale obiettivi
da realizzare nel triennio, relativi a programmi di intervento finalizzati al
mantenimento, riuso o alienazione del patrimonio immobiliare stesso,
individuando le risorse necessarie.
Art.
3
Piano
attuativo.
1.
In esecuzione del Programma di politica patrimoniale di cui all'art. 2, la
Giunta regionale approva il piano attuativo annuale con il quale:
a)
individua le unità immobiliari da destinare ad attività produttive o a progetti
di sviluppo economico sociale;
b)
ridefinisce per ogni singola unità immobiliare di cui al precedente punto sub
a), l'appartenenza alle categorie del demanio, del patrimonio indisponibile e
di quello disponibile, procedendo altresì alla modifica degli inventari di cui
agli artt. 7 e 8 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;
c)
definisce le modalità operative per la gestione del Fondo di cui al successivo
art. 4.
2.
La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle
decisioni adottate in merito a quanto previsto al comma 1.
Art.
4
Fondo
speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.
1.
È istituito nel bilancio regionale un apposito fondo denominato «Fondo speciale
per la valorizzazione del patrimonio immobiliare».
2.
A tale fondo affluiscono:
-
i proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, i canoni
di locazione e di concessione dei beni immobili;
-
quota parte dei fondi propri della Regione specificatamente destinati a tale
finalità determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione,
sulla base delle indicazioni del programma di politica patrimoniale di cui al
precedente art. 2 e del piano attuativo di cui all'art. 3;
-
i finanziamenti ottenuti dalla Giunta regionale ai sensi della normativa
comunitaria e statale vigente, nonché da istituti di credito, nei limiti e con
le modalità dalla stessa normativa indicate in rapporto al valore dei beni di
cui sia stata deliberata l'alienazione;
-
i proventi derivanti dall'alienazione di quote dei fondi immobiliari;
-
i proventi distribuiti dai fondi immobiliari.
3.
Sono imputate a tale fondo:
-
le spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione;
-
i costi delle ristrutturazioni dei beni immobiliari destinati all'alienazione;
-
le spese per la costituzione dei fondi immobiliari;
-
gli oneri derivanti dai ratei di rimborso dei prestiti agli istituti di
credito.
Art.
5
Destinazione
dei proventi del fondo speciale.
1.
Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, provvede a:
a)
destinare i proventi di gestione del fondo speciale finalizzati alla
realizzazione dei progetti indicati dal programma di politica patrimoniale di
cui al precedente art. 2;
b)
destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo
speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla
occupazione (2).
Art.
6
Strumenti
per il controllo e la verifica dei programmi per il lavoro e l'occupazione.
1.
La Giunta individua adeguate forme di dialogo e concertazione sociale per la determinazione
degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell'art. 5,
dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
2.
Per la gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell'art. 5, la Giunta si
avvarrà della Società finanziaria regionale per la promozione e lo sviluppo
economico dell'Umbria - Sviluppumbria.
Art.
7
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge è costituito un
fondo mediante istituzione nella parte spesa del bilancio regionale del
seguente capitolo denominato:
Cap.
6505 «Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione e
delle Aziende sanitarie locali»;
Voce
1906: Spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione del
patrimonio immobiliare;
Voce
1907: Spese per la ristrutturazione dei beni immobili destinati
all'alienazione;
Voce
1908: Spese per la costituzione di fondi immobiliari;
Voce
1909: Spese per il rimborso di prestiti agli Istituti di credito;
Voce
1910: Spese per programmi finalizzati al lavoro ed all'occupazione;
Voce
1911: Spese per la valorizzazione dei beni immobili e per interventi
finalizzati al riuso o all'alienazione del patrimonio immobiliare.
2.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle
necessarie dotazioni finanziarie.
3.
Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato, oltre che con stanziamenti annuali
in sede di leggi di bilancio o di variazione agli stessi, anche con i proventi
di cui all'art. 4 che saranno introitati ai seguenti capitoli di nuova
istituzione dell'entrata denominati:
Cap.
2505: «Proventi derivanti: da alienazioni di beni immobili di proprietà
regionale, canoni di locazione e di concessione di beni immobili e dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale»;
Cap.
2506: «Proventi derivanti dall'alienazione e gestione dei fondi immobiliari».
4.
Il fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato da eventuali apporti
statali e comunitari secondo le modalità delle normative vigenti.
5.
In relazione alle somme via via accertate di cui ai precedenti commi si
provvederà con legge di bilancio o di variazione allo stesso ad apportare al
bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare
corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.
6.
Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) è autorizzata, per
l'anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 da iscrivere in termini di competenza
e di cassa al cap. 6505/voce 1910 istituito con la presente legge.
7.
Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a
lire 250.000.000 con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap.
9710 del bilancio di previsione 1997, Elenco n. 5, numero d'ordine 6, allegato
a detto bilancio e quanto a lire 250.000.000 con riduzione sia in termini di
competenza che di cassa di pari stanziamento esistente sul cap. 2160 della
spesa.
8.
La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978,
n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio
regionale.
TITOLO
II
Disciplina
dei beni regionali
Art.
8
Disposizioni
generali.
1.
Per l'amministrazione dei beni regionali e l'attività contrattuale si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 con le modifiche
e integrazioni di cui ai successivi articoli.
Art.
9
Competenze
della Giunta regionale.
1.
Compete alla Giunta regionale:
a)
l'accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili e la loro
assegnazione ad una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della legge
regionale 9 marzo 1979, n. 11;
b)
il trasferimento al patrimonio della Regione dei beni di demanio pubblico
regionale che cessano dalla loro destinazione;
c)
l'acquisto, l'alienazione e gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione sui beni patrimoniali disponibili (3);
d)
la cessione in comodato dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili ad
enti ed aziende dipendenti, nonché ad enti locali per lo svolgimento di
attività e compiti connessi con l'esercizio di funzioni delegate;
e)
la concessione a terzi, anche privati, dell'uso particolare dei beni
patrimoniali indisponibili della Regione compatibilmente con l'interesse
generale della Regione e la natura del bene;
f)
la deliberazione dei capitolati generali e speciali relativi ai vari tipi di
contratti.
Art.
10
Stima
dei beni.
1.
Gli acquisti, le alienazioni, le permute dei beni immobili sono disposte sulla
base di preventiva stima effettuata dal competente ufficio della Giunta
regionale che può avvalersi di apposita perizia asseverata (4).
2.
Il prezzo di stima determinato ai sensi del comma 1, è soggetto a revisioni
periodiche in relazione, sia all'andamento del mercato immobiliare, sia delle
variazioni di percentuale verificatesi tra gli indici generali dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relative all'ultimo triennio.
Art.
11
Alienazioni.
1.
L'alienazione dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili del patrimonio
disponibile deve essere effettuata per un prezzo di stima determinato ai sensi
del precedente articolo.
2.
In deroga al precedente comma l'alienazione di un complesso di beni immobili e
di diritti reali su immobili funzionali alla realizzazione di un progetto di
gestione - le cui finalità siano fatte proprie dalla Giunta regionale - può
essere effettuata, in favore del soggetto che si assume la responsabilità della
gestione,
ad un prezzo inferiore fino ad un massimo del 10 per cento a quello di stima.
3.
I beni immobili e i diritti reali su beni immobili possono essere alienati o
ceduti mediante apporto a fondi immobiliari chiusi.
Art.
12
Modalità
di alienazione, cessione e gestione.
1.
All'alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni
immobili provvede la Giunta regionale o direttamente o con affidamento di
mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato
a società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a
seguito di avviso pubblico.
2.
La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai
sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive
modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili
suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, dandone
comunicazione alla competente commissione consiliare.
Art.
13
Permute.
1.
Alla permuta si provvede, di norma, mediante avviso pubblico. Tale procedura
non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di
altri enti o aziende pubbliche.
Art.
14
Patrimonio
agricolo forestale.
1. (5).
Art.
15
Uso
della proprietà pubblica.
1. (6).
Art.
16
Cessione
in comodato dei beni immobili agli enti delegati.
1. (7).
Art.
17
Norma
transitoria.
1.
Per l'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 2, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto in occasione
della presentazione del disegno di legge sul bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1999.
2.
Fino all'approvazione del programma di cui al comma 1, restano validi gli
indirizzi contenuti nella Delib.C.R. 11 ottobre 1994, n. 671 concernente:
«Programma di politica patrimoniale», come modificata con deliberazione 17
febbraio 1995, n. 739.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al programma di cui al comma 2
le variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, sentita la competente
commissione consiliare.
TITOLO
III
Norme
sul patrimonio delle aziende sanitarie locali
Art.
18
Gestione
dei beni.
1.
Entro il 30 giugno 1998 le aziende sanitarie individuano tra i beni immobili da
reddito loro trasferiti ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 4
gennaio 1995, n. 1, come sostituito dal comma 3 dell'art. 31 della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 51:
a)
i beni da apportare ad un fondo immobiliare chiuso ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n. 86;
b)
i beni da gestire direttamente o da affidare in gestione, anche ai fini di una
loro dismissione, con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.
(2)
Vedi la Delib.G.R. 25 settembre 2000, n. 16.
(3)
Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 12 agosto
1998, n. 49.
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 2 dicembre 1998, n. 42.
(5)
Sostituisce con un solo comma, gli originari secondo e terzo comma dell'art. 2,
L.R. 14 maggio 1979, n. 23.
(6)
Sostituisce, con un solo articolo, gli originari artt. 12 e 13, L.R. 9 marzo
1979, n. 11.
(7)
Sostituisce l'art. 18, L.R. 9 marzo 1979, n. 11.