L.R.
22 aprile 1997, n. 16 (1).
Ulteriori
modificazioni della L.R. 2 maggio 1983, n. 12 - Riordinamento degli I.A.C.P.
delle Province di Perugia e Terni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1997, n. 22.
Legge
abrogata con L.R. 19 giugno 2002, n. 11
art. 18.
Art. 1
1.
(2).
Art. 2
1.
(3).
Art. 3
1. (4).
Art.
4
1. (5).
Art.
5
Norma
transitoria.
1.
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale richiede all'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia le designazioni di sua competenza per la nomina dei membri di
cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12,
gią modificato dall'articolo unico della legge regionale 6 luglio 1984, n. 31 e
sostituito dall'art. 1 della presente legge.
2.
Fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre i termini
prescritti dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le funzioni di amministrazione e
di controllo sono esercitate dagli organi in carica.
(2)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 2 maggio 1983, n. 12.
(3)
Sostituisce l'art. 8, L.R. 2 maggio 1983, n. 12.
(4)
Sostituisce l'art. 9, L.R. 2 maggio 1983, n. 12.
(5)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 14, L.R. 2 maggio 1983, n. 12.