L.R.
4 luglio 1997, n. 21 (1).
Norme
per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività
motorie.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 luglio 1997, n. 33.
TITOLO
I
Principi
generali e finalità
Art.
1
Principi
generali.
1.
La Regione riconosce nella pratica sportiva e nelle attività motorio-ricreative
un momento essenziale ed autonomo della formazione ed esplicazione della
persona umana ed opera per garantirne la qualificazione e lo sviluppo.
2.
La Regione individua nella collaborazione tra istituzioni pubbliche in
particolare quelle scolastiche ed associazionismo sportivo il metodo cui
ispirare l'azione propria e degli enti locali per la diffusione della pratica
sportiva in tutto il territorio.
Art.
2
Finalità.
1.
La Regione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 e nell'ambito delle
funzioni ad essa attribuite dall'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
interviene attraverso:
a)
la programmazione delle strutture e dei servizi ricreativi e sportivi,
assicurandone l'accesso a tutti i cittadini singoli o associati;
b)
la programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa
e delle manifestazioni sportive, garantendo l'attuazione di interventi
qualificati e differenziati per fasce di età;
c)
la promozione della pratica sportiva in favore delle persone disabili, quale
elemento basilare di formazione psico-fisica ed importante fattore di
integrazione sociale;
d)
la tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e
motorio-ricreativa, assicurando la regolamentazione, la vigilanza e il
controllo di tutte le attività motorio-ricreative ivi comprese quelle non
disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali organi del CONI e quelle
svolte negli impianti privati;
e)
la individuazione di forme di partecipazione che realizzino un efficace
coordinamento di tutte le azioni volte a promuovere la pratica sportiva e
l'organizzazione di un sistema di servizi integrato con tutti gli altri servizi
sociali.
TITOLO
II
Programmazione
ed utilizzo degli impianti sportivi
Art.
3
Programma
pluriennale e piano attuativo annuale.
1.
La programmazione della impiantistica sportiva, ivi comprese tutte le tipologie
codificate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali, si realizza
attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo
annuale di intervento di settore, ai sensi della legge regionale 20 maggio
1986, n. 19 e successive modificazioni.
2.
Il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva può
prevedere, quali soggetti attuatori degli interventi ammissibili a
finanziamento, anche quelli di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295 e successive modificazioni.
3.
Qualora il piano attuativo annuale di intervento per l'impiantistica sportiva
preveda la contribuzione in annualità costanti in conto interessi su mutui
appositamente contratti dai soggetti titolari degli interventi, l'erogazione è
disposta nei confronti degli enti beneficiari, ovvero direttamente nei
confronti dell'Istituto per il credito sportivo o di altri istituti di credito
autorizzati, con i quali la Giunta regionale stipula a tal fine apposite
convenzioni.
4.
Qualora il piano attuativo annuale per l'impiantistica sportiva preveda come
forma di finanziamento la contribuzione in conto capitale su mutui da contrarre
da parte dei soggetti beneficiari, l'ammontare del contributo non può superare
il venti per cento dell'importo complessivo dell'intervento e l'erogazione
dello stesso è effettuata in un'unica soluzione, alla presentazione di stati di
avanzamento dei lavori la cui spesa risulti uguale o superiore al contributo
assegnato.
Art.
4
Uso
pubblico degli impianti.
1.
Gli impianti sportivi con le aree e le attrezzature annesse, realizzati anche
parzialmente con i finanziamenti afferenti il bilancio regionale, sono aperti
ai cittadini e a tutte le associazioni sportive sulla base di appositi
regolamenti e convenzioni.
2.
Ai fini del comma 1 il piano attuativo annuale di intervento per
l'impiantistica sportiva pone, quale requisito necessario per l'inclusione
nello stesso delle opere da finanziare, i seguenti elementi:
a)
la regolamentazione preventiva dell'uso degli impianti sportivi, ivi compreso
il piano per la determinazione di tariffe accessibili a tutti i cittadini;
b)
il rispetto delle norme di cui all'art. 32, comma 20 e seguenti, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, concernente il superamento delle barriere
architettoniche, nella redazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
TITOLO
III
Programmazione
delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle
manifestazioni sportive
Art.
5
Programma
triennale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le
manifestazioni sportive.
1.
La Giunta propone al Consiglio regionale il programma triennale per la
promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive,
contenente in particolare gli obiettivi da raggiungere nel triennio,
nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, le priorità, i criteri e le
modalità di selezione delle iniziative, nonché la riserva degli stanziamenti di
spesa destinati allo sviluppo della pratica sportiva in favore delle persone
disabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
2.
Il Consiglio regionale approva il programma triennale prima della scadenza del
precedente che resta in vigore fino all'approvazione del successivo.
3.
La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di
attuazione del programma evidenziando anche eventuali interventi non finanziati
con la presente legge.
Art.
6
Piano
annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni
sportive.
1.
La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale di cui all'art. 5,
approva il piano annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le
manifestazioni sportive.
2.
Il piano contiene i progetti, gli studi, le ricerche e le sperimentazioni che
la Giunta regionale intende promuovere ed organizzare in collaborazione con i
soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) con l'indicazione dei relativi
finanziamenti.
3.
Il piano prevede inoltre l'assegnazione di contributi:
a)
per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla
promozione dello sport per tutti;
b)
per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive;
c)
per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di
rilevante interesse promozionale e turistico;
d)
per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (2).
Art.
7
Accesso
ai contributi.
1.
Ai contributi di cui all'art. 6, comma 3, possono accedere gli enti locali e le
loro forme associative, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le
società e le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto
che, senza scopo di lucro, persegue le finalità della presente legge.
2.
Ai contributi di cui all'art. 6, comma 3, lettera d), accedono con priorità le
società e le associazioni sportive operanti nelle varie attività riconosciute
dal CONI, iscritte alla FISD e in possesso del parere favorevole dell'organo
federale competente.
3.
Le domande, debitamente sottoscritte ed indirizzate al Presidente della Giunta
regionale, devono essere inviate entro il 31 marzo di ogni anno corredate da:
a)
relazione illustrativa delle iniziative, dei progetti e delle manifestazioni
che si intendono realizzare;
b)
tempi previsti per la realizzazione, nonché spesa complessiva e piano
finanziario per la relativa copertura.
Art.
8
Assegnazione
ed erogazione dei contributi.
1.
La Giunta regionale, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, individua le
iniziative per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e le manifestazioni
sportive ammesse a contributo.
2.
L'erogazione del contributo assegnato è disposta a consuntivo, previa
attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuta effettuazione
dell'iniziativa, con la specifica analitica delle spese sostenute. Tale
attestazione deve contenere inoltre la dichiarazione dalla quale risultino
eventuali contributi o agevolazioni percepiti nonché altre entrate a vario
titolo riscosse.
3.
La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere conservata dieci
anni a cura del soggetto beneficiario del contributo, al fine di consentirne la
verifica da parte della Giunta regionale.
4.
Qualora la relazione di cui al comma 2 non venga inviata entro i novanta giorni
successivi alla scadenza dei termini individuati per la realizzazione delle
iniziative, il contributo è revocato.
TITOLO
IV
Tutela
della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle
attività fisiche non disciplinate dal CONI
Art.
9
Tutela
sanitaria delle attività sportive.
1.
La Regione, in relazione alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
garantisce l'esercizio del diritto alla tutela sanitaria delle attività
sportive e delle attività fisiche non disciplinate dal CONI, così come previsto
dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Art.
10
Requisiti
degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività
motorio-ricreative e relativa autorizzazione.
1.
La Regione, con il regolamento di cui all'art. 11 disciplina, avvalendosi della
consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di
sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche,
di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle Federazioni
sportive nazionali organi del CONI.
2.
I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al
regolamento regionale. Fino a tale adeguamento i Comuni, ai fini delle funzioni
di cui al comma 3, applicano direttamente le norme del regolamento regionale
stesso.
3.
L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già
operanti, sono subordinati, nei termini e nei tempi disciplinati con il
regolamento di cui all'art. 11, ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo
accertamento dei seguenti requisiti:
a)
conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'art.
11;
b)
polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi
comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno
dell'impianto stesso;
c)
impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto di diploma ISEF;
d)
utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato
in medicina dello sport o in cardiologia (3).
4.
L'autorizzazione deve inoltre indicare le attività e le attrezzature
consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti
nell'impianto.
Art.
11
Regolamento
di attuazione.
1.
Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, approva il regolamento di attuazione (4).
2.
Il regolamento disciplina in particolare:
a)
i requisiti degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 10 nonché
le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni;
b)
la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle
attrezzature;
c)
i casi in cui l'autorizzazione è sospesa o revocata.
Art.
12
Impianti.
1.
Gli impianti di cui all'art. 10, già in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento
di cui all'art. 11 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento stesso.
2.
Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già
stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica il comma 1.
3.
I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al Comune domanda
di autorizzazione provvisoria entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. I titolari degli impianti di cui al comma 2 devono presentare
domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio
dell'impianto.
Art.
13
Sanzioni.
1.
Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 dell'art. 10 senza
autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a
lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto
fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di contestazione
dell'illecito, successiva all'irrogazione della sanzione amministrativa da
parte dell'autorità competente, si applica la sanzione pecuniaria da lire
3.000.000 a lire 18.000.000.
2.
La vigilanza e il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1 sono di competenza dei Comuni che le esercitano in conformità
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introitandone i relativi proventi.
TITOLO
V
Partecipazione
Art.
14
Iniziative
e forme di partecipazione.
1.
La Regione, in conformità ai principi e alle finalità della presente legge,
promuove la collaborazione alla formazione della programmazione regionale e
alle iniziative per la diffusione della pratica sportiva attraverso:
a)
la stipula di accordi di programma, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142 e all'art. 16, comma 3, dello Statuto regionale, per la
definizione di programmi comuni di attività con gli enti locali, con gli organi
scolastici, con gli organi centrali e periferici del CONI e delle federazioni
sportive, con gli enti di promozione sportiva, con l'ISEF, le università e con
ogni altro soggetto che opera nella materia attinente la presente legge;
b)
la realizzazione di una apposita intesa con il CONI e con gli enti di
promozione sportiva per assicurare una permanente ed efficace azione comune
finalizzata allo sport per tutti i cittadini, in un quadro di impiego
complessivo di risorse e competenze;
c)
l'organizzazione di conferenze regionali per lo sport in relazione all'attività
programmatoria e di pianificazione regionale, come strumento di verifica
dell'attuazione della programmazione regionale e di definizione delle
prospettive di sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio
ricreative.
TITOLO
VI
Norme
finali
Art.
15
Abrogazione
e norme transitorie.
1.
Sono abrogate la legge regionale 31 marzo 1980, n. 22, la legge regionale 2
giugno 1987, n. 32 e la legge regionale 26 novembre 1991, n. 30.
2.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sono portati a compimento ai sensi delle leggi regionali abrogate dal comma 1.
3.
In fase di prima applicazione della presente legge, il programma di cui
all'art. 5 deve essere proposto dalla Giunta regionale ed approvato dal
Consiglio regionale entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della
stessa.
Art.
16
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1998, le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
lire 8.000.000 per le iniziative previste dall'art. 15, con imputazione della
spesa al Cap. 1036 di nuova istituzione denominato: «Spese per iniziative e
forme di partecipazione in materia di pratica sportiva e delle attività
motorio-ricreative»;
b)
lire 571.000.000 per gli interventi previsti dal Titolo III della presente
legge con imputazione al cap. 1050 di nuova istituzione denominato: «Spese per
la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le manifestazioni sportive»;
c)
lire 550.000.000 quale limite di impegno di durata massima ventennale per gli
interventi di cui all'art. 3 della presente legge e per le quote già impegnate
a norma dell'art. 11 della legge regionale 2 giugno 1987, n. 32, con
imputazione all'esistente cap. 6891 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1998.
La
quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1998 costituirà
economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi
successivi e così via fino al suo esaurimento. In tale caso:
-
nei bilanci dal 2018 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte
alle annualità scadenti successivamente al 2017;
-
la quota di ogni annualità eventualmente non utilizzata è destinata alla
concessione di contributi in conto capitale.
2.
All'onere complessivo di lire 1.129.000.000 di cui al precedente comma,
ricadente nell'esercizio 1998, si farà fronte come segue:
-
quanto a lire 607.000.000 di cui alle precedenti lett. a) e b) mediante
riduzione degli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei seguenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1998, giusta
previsione contenuta nel bilancio pluriennale 1997/1999, approvato con l'art.
28 della L.R. 26 marzo 1997, n. 9:
-
lire 8.000.000 al cap. 1035, rif. bil. plur. 6122091;
-
lire 360.000.000 al cap. 1040, rif. bil. plur. 6122111;
-
lire 169.000.000 al cap. 1046, rif. bil. plur. 6122131;
-
lire 50.000.000 al cap. 1039, rif. bil. plur. 6122111;
-
lire 20.000.000 al cap. 1065, rif. bil. plur. 6122091;
-
quanto a lire 522.000.000, di cui alla precedente lettera c), con lo
stanziamento già previsto nel bilancio 1998, in corrispondenza dell'esistente
cap. 6891, giusta previsione contenuta nel bilancio pluriennale 1997/1999.
3.
Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti
dalla presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a
norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
(2)
Vedi, anche, l'art. 106, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 31 luglio 1998, n. 26.
(4)
Il regolamento di attuazione è stato approvato con Reg. 29 maggio 1998, n. 16.