L.R.
4 luglio 1997, n. 22 (1).
Norme
sul referendum abrogativo e sul referendum consultivo in materia di
circoscrizioni comunali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 luglio 1997, n. 33.
TITOLO
I
Referendum
abrogativo
Art.
1
Titolari
dell'iniziativa.
1.
Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o regolamento
regionale o di un atto di indirizzo e programmazione di competenza del
Consiglio regionale è indetto qualora lo richiedano non meno di 10.000 elettori
aventi diritto di elettorato attivo o di un Consiglio provinciale o di tanti
consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della
Regione, previa deliberazione della proposta a maggioranza di due terzi dei
consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
2.
Il referendum abrogativo non è proponibile nei casi previsti dall'art. 72,
commi 2, 3, 4 e 5 dello Statuto regionale.
Art.
2
Iniziativa
popolare.
1.
Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum i
promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi,
muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di
un Comune della Regione, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia unitamente agli
appositi fogli per la raccolta delle firme di cui all'art. 3.
2.
Entro trenta giorni dalla consegna dei fogli di cui al comma 1, i promotori
depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta
di referendum corredata delle firme di almeno tremila elettori e dei
certificati elettorali dei sottoscrittori.
3.
La richiesta di referendum di cui al comma 2 indica, in modo preciso ed
inequivocabile, a pena di inammissibilità, la disposizione o le disposizioni,
ovvero il testo di legge o di regolamento, o l'atto amministrativo di indirizzo
e programmazione dei quali si chiede, in tutto o in parte, l'abrogazione.
4.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio, verificato il numero e la regolarità
delle firme raccolte, decide con provvedimento motivato, sulla ammissibilità
della richiesta in conformità allo Statuto ed alle norme di cui alla presente
legge.
5.
Qualora la decisione di cui al comma 4 non sia assunta all'unanimità, delibera
il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio
di presidenza.
6.
La deliberazione sulla richiesta di referendum presa dall'Ufficio di presidenza
o dal Consiglio regionale è immediatamente comunicata al Presidente della
Giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
nonché ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la
indizione del referendum.
7.
I promotori depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
entro il 30 settembre, gli ulteriori fogli contenenti le firme raccolte ed i
certificati elettorali dei sottoscrittori.
8.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, verificato
il numero e la regolarità delle firme, trasmette copia del relativo verbale al
Presidente della Giunta regionale per la indizione del referendum.
Art.
3
Raccolta
delle firme.
1.
Per la raccolta delle firme di cui all'art. 2 devono essere usati i fogli
forniti e vidimati dalla Regione di dimensioni uguali a quelli della carta
bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata,
a
stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta unitamente al
quesito che si intende sottoporre a referendum trascritto nella stessa formula
di cui all'art. 8.
2.
Accanto alla firma l'elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome,
cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali egli è
iscritto.
3.
La firma va apposta in calce alla proposta alla presenza di chi abbia titolo a
garantirne l'autenticità e ad accertare l'identità del firmatario, anche con
certificato collettivo ai sensi di legge.
4.
Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e
generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo
aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi
dell'impedimento.
Art.
4
Iniziativa
dei Consigli provinciali e comunali.
1.
Le deliberazioni del Consiglio provinciale e quelle dei Consigli comunali volte
a richiedere il referendum abrogativo devono contenere le indicazioni di cui
all'art. 2, comma 3.
2.
Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal presidente
dell'Amministrazione provinciale e dai sindaci dei Comuni interessati
all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3.
La richiesta di referendum di iniziativa comunale si considera presentata nel
giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di presidenza la deliberazione
dell'ultimo Comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni
di cui all'art. 1, comma 2.
4.
La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali e comunali deve
essere depositata entro il 30 settembre di ciascun anno.
Art.
5
Ammissibilità
del referendum di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali.
1.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale esamina la
proposta di cui all'art. 4, al fine di accertare la conformità allo Statuto e
alle norme della presente legge e decide con provvedimento motivato
sull'ammissibilità e legittimità della stessa.
2.
Qualora la decisione di cui al comma 1 non sia assunta all'unanimità, delibera,
con provvedimento motivato, il Consiglio regionale nella prima seduta
successiva alla riunione dell'Ufficio di presidenza e comunque non oltre il 15
novembre.
3.
Le deliberazioni sulle richieste di referendum prese dall'Ufficio di presidenza
o dal Consiglio regionale sono immediatamente comunicate dal Presidente del
Consiglio regionale a quello della Giunta regionale per la indizione del
referendum, nonché agli enti promotori.
Art.
6
Irregolarità
formali e unificazione delle richieste.
1.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora le proposte di
referendum presentino irregolarità formali, invita i promotori a procedere alla
regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni dalla
comunicazione.
2.
Entro il 31 dicembre l'Ufficio di presidenza, con delibera assunta a
maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori, procede alla eventuale
concentrazione di quelle richieste di referendum aventi lo stesso oggetto,
mantenendo distinte le altre. La deliberazione è comunicata e pubblicata ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art.
7
Indizione
del referendum.
1.
Entro il 31 gennaio il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il
referendum, elencando nello stesso le richieste da sottoporre a votazione e
fissando la data di convocazione dei comizi elettorali in una domenica compresa
tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
2.
In relazione al numero delle richieste di referendum ed anche al fine di un più
ordinato svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente della Giunta potrà
decidere di convocare i comizi in due distinte giornate immediatamente successive.
3.
Non è comunque ammessa, per ogni anno, più di una convocazione degli elettori
per le votazioni di referendum abrogativo.
4.
Il decreto di indizione del referendum va notificato al Commissario di Governo
e al primo presidente della Corte di appello dell'Umbria ed è altresì
comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai
sindaci dei Comuni, i quali ultimi provvederanno a dare notizia della votazione
agli elettori mediante affissione di manifesti entro il 45° giorno dalla data fissata
per la votazione stessa.
Art.
8
Formula
del referendum.
1.
Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula:
«Approvate l'abrogazione della legge regionaleo del regolamento regionale
concernente
promulgata dal Presidente della Regione ile pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n.del»ovvero: «Approvate l'abrogazione dell'articoloo degli
articolio del commanumerodell'articolodella legge regionaleo del regolamento
regionale delpromulgata dal Presidente della Regione in datae pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n.del»,ovvero: «Approvate l'abrogazione
dell'atto di indirizzo e programmazionedelpubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n.del».
Art.
9
Sospensione
del referendum.
1.
Ogni attività ed operazione relativa al referendum non ancora indetto è sospesa
nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche
regionali o amministrative o delle consultazioni referendarie nazionali.
2.
Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento
di elezioni politiche, nazionali o amministrative nel primo semestre dell'anno.
3.
Salvo quanto previsto dal comma 4 il referendum già indetto può essere sospeso
con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera
della stessa, nel caso di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di
referendum nazionali.
4.
In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell'anno il Presidente
della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può
disporre con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione, che la consultazione relativa al referendum regionale sia effettuata
contestualmente a quella del referendum nazionale, fissando la relativa data o
modificando quella già fissata anche al di fuori del periodo previsto dal primo
comma dell'art. 7.
5.
Nell'ipotesi di sospensione del referendum già indetto ai sensi dei commi 2 e
3, il Presidente della Giunta, previa conforme delibera della stessa, può
fissare la nuova data di convocazione dei comizi elettorali in una domenica
compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre dello stesso anno, ovvero
nell'anno successivo nel periodo previsto dal comma 1 dell'art. 7.
Art.
10
Inefficacia
del referendum.
1.
Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole
disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o
dichiarati incostituzionali, il Consiglio regionale delibera che le relative
operazioni non hanno più corso.
Art.
11
Ufficio
regionale e uffici circoscrizionali per il referendum.
1.
Entro 15 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, il primo
presidente della Corte di appello provvede alla costituzione dell'Ufficio
centrale regionale per il referendum popolare formato nei modi previsti
dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
2.
Entro i successivi trenta giorni sono costituiti presso i tribunali di Perugia
e di Terni gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum, da formarsi
sempre nei tempi e nei modi previsti dalla legge suddetta.
Art.
12
Operazioni
elettorali.
1.
Le operazioni relative al referendum, per gli aspetti organizzativi ed
amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale, nell'espletamento
di esse, si servirà della collaborazione delle Amministrazioni comunali.
2.
Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, nonché per quant'altro
non previsto dalla presente legge, si applicano, per lo svolgimento delle
operazioni, le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e al D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze
e delle funzioni dalla stessa legge attribuite al Ministero dell'interno.
Art.
13
Modalità
della votazione.
1.
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto
diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione
annuale dei registri elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni
elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinate dalle
disposizioni del T.U. approvato
con
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
2.
I certificati elettorali sono compilati il 20° giorno successivo a quello del
decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il 40°
giorno dalla pubblicazione medesima.
3.
I certificati elettorali non recapitati al domicilio degli elettori ed i
duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori
medesimi, a decorrere dal 40° giorno successivo alla pubblicazione del decreto
anzidetto.
Art.
14
Schede
per il referendum abrogativo.
1.
Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico
colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla Regione dell'Umbria con le
caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella A) allegata
alla presente legge e debbono contenere il quesito formulato a termine
dell'art. 9
della
presente legge, letteralmente riprodotto a carattere chiaramente leggibile.
2.
Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore
vengono consegnate più schede di colore diverso, quante sono le proposte di
referendum ammesse.
3.
L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta
da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.
4.
Nel caso di cui al comma 2, l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini,
l'ordine di elencazione delle richieste di referendum sottoposte a votazione,
quale risulta dal decreto di indizione del referendum.
Art.
15
Operazioni
degli uffici circoscrizionali.
1.
Ogni ufficio circoscrizionale, sulla scorta dei verbali di scrutinio ricevuti
dagli uffici di sezione di tutti i Comuni della provincia, da atto del numero
degli elettori che hanno votato e dei risultati, previo esame dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati.
2.
Delle operazioni di cui al comma 1 deve essere redatto verbale in tre esemplari
dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, uno viene
inviato a mezzo corriere speciale all'Ufficio centrale regionale per il
referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di
sezione e relativi documenti ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta
regionale.
Art.
16
Operazioni
dell'Ufficio centrale.
1.
L'Ufficio centrale per il referendum, appena ricevuto dagli uffici
circoscrizionali quanto specificato nel precedente articolo, procede in seduta
pubblica, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte di appello,
e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli di esperti designati
dal presidente dell'ufficio stesso, al controllo degli elettori che hanno
votato ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla
abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati.
2.
Di tutte le operazioni di cui al comma 1 viene redatto verbale in due
esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte di
appello e l'altro viene trasmesso immediatamente alla Segreteria della Giunta
regionale.
3.
I delegati ed i promotori della richiesta di referendum hanno facoltà di
prendere cognizione o di estrarre copia dell'esemplare del verbale di cui al
comma 2 già depositato presso la Cancelleria della Corte di appello.
Art.
17
Reclami.
1.
Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli
uffici circoscrizionali ed all'Ufficio centrale per il referendum decide
quest'ultimo nella pubblica seduta di cui all'articolo precedente prima di
procedere alle operazioni ivi previste.
Art.
18
Esito
del referendum.
1.
Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione dell'atto o
di singole sue disposizioni, il Presidente della Giunta ne dichiara l'avvenuta
abrogazione con proprio decreto, da emanarsi entro tre giorni dal ricevimento
del verbale di cui al comma 2 dell'art. 16.
2.
Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione
ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
3.
Il decreto del Presidente della Giunta cui ai commi 1 e 2 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art.
19
Divieto
di riproporre la proposta respinta.
1.
Qualora il risultato del referendum sia sfavorevole alla abrogazione, ne è data
notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente della
Giunta regionale.
2.
La proposta di abrogazione respinta non può essere ripresentata prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente.
TITOLO
II
Referendum
consultivo obbligatorio in materia di circoscrizioni comunali
Art.
20
Referendum
consultivo obbligatorio.
1.
Le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti
delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, che il Consiglio regionale
ritenga proponibili, sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni
interessate previsto dall'art. 73 dello Statuto.
Art.
21
Indizione
del referendum consultivo.
1.
La deliberazione del Consiglio regionale decide l'effettuazione del referendum
deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito
territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
2.
Con la deliberazione di cui al comma 1 è dato mandato al Presidente della
Giunta regionale di indire il referendum e di fissare la data dei comizi
elettorali con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione
almeno 45 giorni prima della data stabilita per la consultazione.
Art.
22
Ufficio
centrale circoscrizionale per il referendum.
1.
L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum viene costituito, ai
sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, presso il Tribunale del
circondario cui appartengono le popolazioni interessate e, ove appartengano a
circondari diversi, presso quello che ricomprende il maggior numero di elettori
chiamati ad esprimersi.
2.
Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, entro tre giorni dalla
proclamazione dei risultati, dovrà comunicarli al Presidente del Consiglio
regionale, il quale a sua volta ne dà immediata notizia al Presidente della
Giunta ed al Consiglio stesso nella prima seduta successiva, disponendone
contestualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
23
Schede
per il referendum consultivo.
1.
Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e
di identico colore per ciascuna proposta, debbono essere corrispondenti al
modello riprodotto nella tabella B) allegata alla presente legge.
Art.
24
Delega
ai Comuni.
1.
Lo svolgimento delle operazioni relative agli aspetti organizzativi ed
amministrativi della consultazione è delegato ai Comuni ai quali appartengono
le popolazioni interessate.
2.
Al termine della consultazione i Comuni presentano una relazione sulla attività
svolta alla Giunta regionale la quale vigila sul buon andamento delle
operazioni.
Art.
25
Norme
applicabili al referendum consultivo.
1.
Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto
applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente legge.
2.
Non si applica al referendum consultivo la sospensione di cui all'art. 9.
TITOLO
III
Disposizioni
finali
Art.
26
Spese
per lo svolgimento del referendum.
1.
Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a
carico della Regione.
2.
Le spese per l'autenticazione del numero prescritto di firme, liquidate nella
misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali per tale funzione,
sono rimborsate ai promotori che ne fanno richiesta indicando il nome del
delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.
3.
Le spese per gli adempimenti di spettanza dei comuni, comprese le competenze
dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e a
questi rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla richiesta.
4.
La Regione può anticipare ai comuni un importo pari al 75 per cento
dell'ammontare delle spese di cui al comma 3.
5.
I provvedimenti di rimborso e di anticipazione delle spese sono adottati dalla
Giunta regionale.
Art.
27
Norma
di rinvio.
1.
Per quanto non previsto nella presente legge ed in particolare per la
disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si fa
riferimento alla normativa statale in quanto applicabile.
Art.
28
Imputazione
della spesa.
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo
stanziamento previsto nell'esistente cap. 880 del bilancio regionale 1997.
Art.
29
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 23 aprile 1974, n. 27.
Tabella
A
Tabella
B