L.R.
9 luglio 1997, n. 23 (1).
Importo
della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.),
istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, per l'anno accademico
1997/1998 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 luglio 1997, n. 34.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. h), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[1.
L'importo della tassa, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale
18 dicembre 1996, n. 29, è determinato, per l'anno accademico 1997/1998, in
lire 125.000.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. h), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.