L.R. 14 agosto 1997, n. 28 (1).

Disciplina delle attività agrituristiche (1-bis).

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 agosto 1997, n. 39.

(1-bis) Legge modificata con L.R. 16 luglio 2001, n. 18.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine di:

- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

- favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell'azienda agricola;

- permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell'impresa agricola (2);

- contribuire allo sviluppo ed al riequilibro tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale ed edilizio;

- favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;

- favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta, specie quello sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni nonché la promozione di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;

- favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.

 

 

Art. 2

Attività agrituristiche.

 

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere impiegato personale operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme di cui all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3-bis. Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico e sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette. L'autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell'azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell'autorizzazione (3).

4. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo 3;

b) dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste di servizi essenziali;

c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, ancorché lavorati e trasformati esternamente anche presso strutture cooperative cui l'operatore agrituristico aderisce, devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e regionale;

d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria;

e) l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda;

f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell'ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.

5. L'attività agrituristica in forma associata e tramite i «centri servizi» si realizza mediante l'utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.

6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.

 

 

Art. 3

Strutture e requisiti igienico-sanitari.

 

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì, essere utilizzati:

a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario (4);

b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.

2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta.

3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo l'utilizzo di «centri servizi» realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate.

4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati

materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.

5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza e di superficie ed ai rapporti di illuminazione e di areazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione (5).

7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.

8. Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:

a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;

b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;

c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;

d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;

e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.

9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri:

a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all'attività agrituristica situati al piano terra (6);

b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (7).

10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati (8).

11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda (9).

11-bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali (10).

12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.

13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq (11).

 

 

Art. 4

Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori.

 

1. Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un numero massimo di sei piazzuole elevabile a dieci nei «centri servizi» e nelle aziende condotte in forma associata attrezzate in modo che sia assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un'area per un massimo di tre piazzuole.

3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni tre piazzuole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata a piazzuola devono essere in ogni caso distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico.

5. La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

6. L'eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non può superare i 40 mq.

 

 

Art. 5

Zone di prevalente interesse agrituristico.

 

1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell'ordine, le seguenti zone:

a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;

b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273 come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167 e i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268 riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167;

c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

 

 

Art. 6

Connessione e complementarità con l'attività agricola.

 

1. L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito nell'arco dell'anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all'ubicazione e all'estensione aziendale, alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti praticati e alla tutela ambientale.

2. Il tempo occorrente, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.

3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 8, approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltura, e dei tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 il tempo di lavoro calcolato per l'espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre.

5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro di ciascuna azienda associata anche quando l'attività agrituristica sia concentrata in una unica sede.

 

 

Art. 7

Norme igienico-sanitarie.

 

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.

3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.

5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti ivi comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.

6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 3298 del 1928 di vigilanza sanitaria delle carni.

7. La macellazione in azienda è, viceversa, consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.

8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e coordinamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità applicative relative al presente articolo.

 

 

Art. 8

Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo.

 

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.

3. La commissione dura in carica 5 anni.

4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:

a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede:

b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;

c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale.

5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.

7. Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.

8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.

9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.

 

 

Art. 9

Disciplina amministrativa.

 

1. Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica provvede il sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio dell'attività stessa.

2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, da cui risultino le caratteristiche dell'attività agrituristica attivabile;

b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell'ambito dell'azienda agricola, contenente la indicazione:

- delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;

- delle caratteristiche dell'attività agrituristica e degli edifici e spazi liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;

- della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche e/o del numero di piazzuole nelle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori;

- degli eventuali interventi di adeguamento;

- del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare nell'anno in corso;

c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;

d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

e) certificato di abitabilità dell'alloggio agrituristico e di agibilità degli spazi aperti;

f) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

3. Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale - uffici operanti nella materia dell'agricoltura e del turismo - e all'azienda di promozione turistica, copia delle autorizzazioni all'esercizio della attività agrituristica rilasciate, con l'indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse.

4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe di cui all'art. 15;

c) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;

d) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;

e) al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze facendo pervenire all'Azienda di promozione turistica l'apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

5. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico o similari per attività esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi della presente legge (12).

 

 

Art. 10

Sospensione e revoca della autorizzazione.

 

1. L'autorizzazione di cui all'art. 9 è sospesa dal sindaco, previa diffida, con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti nell'autorizzazione medesima.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;

c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;

d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell'art. 18.

3. La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione per un periodo di anni 2.

4. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all'Azienda di promozione turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle somme erogate.

 

 

Art. 11

Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo.

 

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi da questa offerti.

2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni di qualità di cui all'art. 15, anche tramite logo.

 

 

Art. 12

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.

 

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.

2. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare ed è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica, presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.

3. I Comuni, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 8, assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione o a richiesta dell'interessato.

 

 

Art. 13

Albo per la tutela della qualità.

 

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica.

2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:

- della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;

- della capacità e dell'efficienza del personale addetto allo svolgimento dell'attività;

- dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;

- dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.

3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.

4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l'indicazione delle tariffe praticate.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l'indicazione della causale - Spese per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo.

 

 

Art. 14

Autorità per il riconoscimento della qualità.

 

1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:

a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;

b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;

c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;

b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;

c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.

4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

 

 

Art. 15

Contrassegno di qualità.

 

1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all'ingresso dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.

2. Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

 

 

Art. 16

Tariffe.

 

1. Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 9 devono presentare, al Comune ed all'Azienda di promozione turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano a praticare rispettivamente dal primo giugno e dal primo gennaio dell'anno successivo (13).

 

 

Art. 17

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

 

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione.

3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:

a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4, lett. c);

b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristici;

c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.

4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.

 

 

Art. 18

Aiuti finanziari agli operatori agrituristici.

 

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici contributi in conto capitale o in conto interessi per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.

2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.

3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5.

4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.

5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del tesoro.

6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato a norma dell'art. 109, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti di mutuo.

8. L'importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull'importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.

9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun modo superare in un triennio il controvalore in lire italiane di lire 100.000 ECU calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità stabilite dall'Unione europea.

11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

 

 

Art. 19

Promozione dell'offerta agrituristica.

 

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l'offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l'Azienda di promozione turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all'estero delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del D.P.R. 31 marzo 1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche, le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.

3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.

 

 

Art. 20

Piani integrati straordinari.

 

1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell'adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

 

 

Art. 21

Attività di studio e di ricerca.

 

1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche nonché gli enti locali singoli o associati, promuove e finanzia attività di studio o di ricerca sull'agriturismo ivi comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.

 

 

Art. 22

Formazione professionale.

 

1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia.

 

 

Art. 23

Funzioni di vigilanza e controllo.

 

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

 

 

Art. 24

Sanzioni amministrative.

 

1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:

a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività agrituristica senza la prescritta autorizzazione comunale, con immediata chiusura dell'esercizio su ordinanza del sindaco;

b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, in caso di utilizzo o affissione abusiva del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le diciture «agriturismo», «agrituristico» o similari;

c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata, rispetto a quelle previste nell'autorizzazione comunale, o per ogni piazzuola in più messa in opera rispetto al numero di piazzuole autorizzate, con l'obbligo di rimozione su ordinanza del sindaco;

d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;

e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:

- mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati;

- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 4, lett. e);

f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:

- mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione comunale o erogazione di servizi non previsti nella medesima;

- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nell'autorizzazione;

- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità e della lista di cui all'art. 9, comma 4, lettera d);

- impiego, nell'erogazione dei servizi autorizzati, di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile o non impiegato in azienda;

- utilizzo a fini agrituristici di locali non previsti nell'autorizzazione comunale;

- violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4.

g) da lire 1.000.000 a lire 3.000,000 per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 come integrato dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 (14).

2. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi direttamente introitati.

 

 

Art. 25

Norme transitorie.

 

1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale istituito ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio, ove abbiano i requisiti previsti dalla presente legge dell'agriturismo istituito ai sensi dell'art. 8 e cancellati d'ufficio ove non inizino l'attività entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all'esercizio dell'attività agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dalla stessa.

3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all'esercizio dell'attività agrituristica sono esonerate dall'osservanza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9.

4. Fino all'approvazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 26

Abrogazione.

 

1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: «Interventi a favore dell'agriturismo» è abrogata.

 

 

Art. 27

Norma finanziaria.

 

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 1997 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale per gli interventi di cui al comma 4, dell'art. 18 della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell'art. 11 comma 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all'esistente cap. 8164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2011;

b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20 e 21 con imputazione all'esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui denominazione viene così modificata: «Spese per la promozione dell'offerta agrituristica, per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e ricerca».

2. All'onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell'esercizio 1997, si farà fronte come segue:

- quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a), per lire 150.000.000 con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997 in corrispondenza del cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del

fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1996 elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità relativa all'anno 1996 è iscritta alla competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23;

- quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell'esistente cap. 8159.

3. All'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art. 18, della presente legge, ricadenti nell'esercizio 1997, si fa fronte con lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all'esistente cap. 8158 dello stato di previsione della spesa.

4. All'onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni della commissione per l'agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell'autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'art. 14, si fa fronte con lo stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del corrente bilancio di previsione.

5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell'art. 13, saranno iscritte nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale 1997 denominato: «Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo», che con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento.

Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con legge di bilancio.

 

 

Tabella A

 

Requisiti che devono possedere le aziende per l'esercizio dell'attività agrituristica:

 

a) Superficie minima aziendale:Qualità di colturaSuperficie in ettariseminativi5oppure:pascoli o prati-pascolo10oppure:colture permanenti3oppure:superficie a bosco20oppure:colture ortofloricole da pieno campo2oppure:colture protette0,50

 

Le aziende con utilizzo misto della superficie, come sopra individuata, possono esercitare attività agrituristiche solo se la somma delle superfici, espressa in percentuale rispetto al limite minimo sopra precisato e riferita a ciascuna qualità di coltura, è maggiore o uguale a 100.

b) per la preparazione e la somministrazione dei pasti l'azienda deve disporre di adeguato patrimonio zootecnico.

c) la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo alle aziende che svolgono attività ricettiva, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lettera a).

 

 

 

 

 

(2) Punto così sostituito dall'art. 1, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il testo originario così disponeva: «- permettere l'integrazione dei redditi agricoli ed il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori;».

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1998, n. 31 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il testo roiginario così disponeva: «a) gli edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione dell'azienda;».

(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 4, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il testo originario così disponeva: «a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo obbligo, per le nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti i cittadini non normodotati;»

(7) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 4, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il testo originario così disponeva: «b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

(8) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

(9) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

(10) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il testo originario così disponeva: «13. Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità massima dell'acqua non superiore a cm. 140, presenti nell'azienda agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati, sono considerate ad uso privato.».

(12) Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

(13) Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 10 settembre 1997, n. 42.

(14) Lettera aggiunta dall'art. 4, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.