L.R.
14 agosto 1997, n. 28 (1).
Disciplina
delle attività agrituristiche (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 agosto 1997, n. 39.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 16 luglio
2001, n. 18.
Art.
1
Finalità.
1.
Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9,
10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della
legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine
di:
-
agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
-
favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità
dell'azienda agricola;
-
permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli
operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell'impresa
agricola (2);
-
contribuire allo sviluppo ed al riequilibro tra le diverse realtà delle zone
agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia
del patrimonio naturale rurale ed edilizio;
-
favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;
-
favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta, specie quello sociale e
giovanile, la tutela delle tradizioni nonché la promozione di iniziative per un
migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di
interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;
-
favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente
valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del
mercato.
Art.
2
Attività
agrituristiche.
1.
Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall'art. 2 della
legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2.
Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere impiegato personale
operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme
di cui all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3.
Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei
requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
3-bis.
Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino
di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali,
sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico e sono tenuti a
somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette. L'autorizzazione
comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell'azienda
dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello
comporta la revoca dell'autorizzazione (3).
4.
Rientrano tra le attività agrituristiche:
a)
dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo 3;
b)
dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste di servizi
essenziali;
c)
preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto
alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di
prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o
regionali. I prodotti aziendali, ancorché lavorati e trasformati esternamente
anche presso strutture cooperative cui l'operatore agrituristico aderisce, devono
essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti
la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e
regionale;
d)
la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche attraverso
lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria;
e)
l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie
zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative
svolte in azienda;
f)
l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela
dell'ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle
tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione
alle attività svolte.
5.
L'attività agrituristica in forma associata e tramite i «centri servizi» si
realizza mediante l'utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle
aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.
6.
Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o
variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati
che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al
fondo, ai sensi del comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7.
Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate
altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso
edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.
Art.
3
Strutture
e requisiti igienico-sanitari.
1.
Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì,
essere utilizzati:
a)
gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla
conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati,
classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario (4);
b)
gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda
purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli
edifici o nei locali come sopra individuati.
2.
Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad
abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse
agrituristico di cui all'art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o
comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola
svolta.
3.
Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell'azienda
prima dell'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo l'utilizzo di
«centri servizi» realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore
per le necessità delle aziende agrituristiche associate.
4.
Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici
sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo
previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti
interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali
degli edifici e utilizzati
materiali
analoghi che mantengano l'aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.
5.
Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i
requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio
comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche
di ruralità degli edifici interessati.
6.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse
deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e
della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento ai limiti di
altezza e di superficie ed ai rapporti di illuminazione e di areazione previsti
dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione (5).
7.
Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti
essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8.
Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:
a)
cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque
all'arrivo di nuovi ospiti;
b)
pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura
del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;
c)
un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno
privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d)
una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
e)
una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in
appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per
ognuno di essi.
9.
Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si
applicano i seguenti criteri:
a)
fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato,
negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili
i locali destinati all'attività agrituristica situati al piano terra (6);
b)
oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9
gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (7).
10.
La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei «centri servizi» è di
trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati (8).
11.
I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto
letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per
ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale
di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei
pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per
i gruppi di studio in visita all'azienda (9).
11-bis.
La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può
essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, da tutte
le aziende agrituristiche e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti
aziendali (10).
12.
I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere
per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende
associate.
13.
Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte
integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della
struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq
(11).
Art.
4
Aree
attrezzate per la sosta dei campeggiatori.
1.
Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi
agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un numero massimo
di sei piazzuole elevabile a dieci nei «centri servizi» e nelle aziende
condotte in forma associata attrezzate in modo che sia assicurato
l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2.
Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere
trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un'area per un massimo di
tre piazzuole.
3.
I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni
tre piazzuole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle
caratteristiche ambientali della zona.
4.
I servizi igienici dell'area attrezzata a piazzuola devono essere in ogni caso
distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico.
5.
La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque subordinata alle
autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.
6.
L'eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato
esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non
possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non può
superare i 40 mq.
Art.
5
Zone
di prevalente interesse agrituristico.
1.
Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell'ordine, le
seguenti zone:
a)
le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi
nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo
1995, n. 9;
b)
i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della
direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273 come
modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167 e i territori dei comuni
delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268
riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo
dalla direttiva Cee 84/167;
c)
i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli di cui
alle precedenti lettere a) e b).
Art.
6
Connessione
e complementarità con l'attività agricola.
1.
L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito
nell'arco dell'anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali,
all'ubicazione e all'estensione aziendale, alle dotazioni strutturali e
infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti
praticati e alla tutela ambientale.
2.
Il tempo occorrente, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attività
agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento
delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3.
La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 8, approva apposite
tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture,
per gli allevamenti e per la selvicoltura, e dei tempi richiesti per
l'espletamento delle attività agrituristiche.
4.
Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 il tempo di lavoro calcolato
per l'espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato per un
coefficiente compensativo pari a tre.
5.
Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il
calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro di
ciascuna azienda associata anche quando l'attività agrituristica sia
concentrata in una unica sede.
Art.
7
Norme
igienico-sanitarie.
1.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle
persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei
pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile
abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.
3.
La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la
diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica nel rispetto
della vigente normativa igienico-sanitaria.
4.
Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare,
in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture,
prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per
ciascun prodotto.
5.
Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti ivi comprese le
carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione di specifico laboratorio, per
ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti dalla
vigente normativa.
6.
La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non è
consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento n. 3298 del 1928 di vigilanza sanitaria delle carni.
7.
La macellazione in azienda è, viceversa, consentita per i volatili da cortile,
i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.
8.
La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e
coordinamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le
modalità applicative relative al presente articolo.
Art.
8
Elenco
degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo.
1.
È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti
abilitati all'esercizio dell'agriturismo.
2.
L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta
regionale previa delibera della stessa.
3.
La commissione dura in carica 5 anni.
4.
La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in
materia di agricoltura ed è costituita:
a)
da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede:
b)
da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia
dell'agricoltura e da due del turismo;
c)
da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli
operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e
operanti nell'ambito regionale.
5.
Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola
all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo
per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla
base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa
l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4,
dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6.
La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria
delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella
materia dell'agricoltura.
7.
Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un
gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.
8.
La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al
fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori
iscritti.
9.
Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione,
comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.
Art.
9
Disciplina
amministrativa.
1.
Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica
provvede il sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio
dell'attività stessa.
2.
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla
seguente documentazione:
a)
certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici,
da cui risultino le caratteristiche dell'attività agrituristica attivabile;
b)
relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell'ambito
dell'azienda agricola, contenente la indicazione:
-
delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;
-
delle caratteristiche dell'attività agrituristica e degli edifici e spazi
liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
-
della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche e/o
del numero di piazzuole nelle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori;
-
degli eventuali interventi di adeguamento;
-
del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare nell'anno in
corso;
c)
esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata dal
conduttore del fondo;
d)
copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
e)
certificato di abitabilità dell'alloggio agrituristico e di agibilità degli
spazi aperti;
f)
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92
del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art.
5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3.
Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale - uffici operanti
nella materia dell'agricoltura e del turismo - e all'azienda di promozione
turistica, copia delle autorizzazioni all'esercizio della attività
agrituristica rilasciate, con l'indicazione delle caratteristiche di ciascuna
di esse.
4.
Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:
a)
esporre al pubblico l'autorizzazione;
b)
rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe di
cui all'art. 15;
c)
comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle
persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione
delle generalità ai sensi del comma 4, dell'art. 7 del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
d)
esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle
bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi
prezzi;
e)
al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari
degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e
le presenze facendo pervenire all'Azienda di promozione turistica l'apposito
modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.
5.
Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico o
similari per attività esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi della
presente legge (12).
Art.
10
Sospensione
e revoca della autorizzazione.
1.
L'autorizzazione di cui all'art. 9 è sospesa dal sindaco, previa diffida, con
provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni,
qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli
obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti
nell'autorizzazione medesima.
2.
L'autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora
accerti che l'operatore agrituristico:
a)
non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata
nell'autorizzazione, ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati motivi, da
almeno un anno;
b)
abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio
dell'autorizzazione;
c)
abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d)
non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell'art.
18.
3.
La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione per un
periodo di anni 2.
4.
La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all'Azienda di promozione
turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle
somme erogate.
Art.
11
Simbolo
e denominazione regionale dell'agriturismo.
1.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori
agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti
nell'ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su tutto
il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio
sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla presente
legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all'ingresso delle aziende
agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell'azienda
agrituristica e i servizi da questa offerti.
2.
Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
3.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni di
qualità di cui all'art. 15, anche tramite logo.
Art.
12
Classificazione
delle strutture ricettive agrituristiche.
1.
La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale, stabilisce i
criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i
contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2.
La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare ed è
accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica,
presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta
regionale.
3.
I Comuni, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 8,
assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della
autorizzazione o a richiesta dell'interessato.
Art.
13
Albo
per la tutela della qualità.
1.
È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della
qualità dell'attività agrituristica.
2.
Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono essere
iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
-
della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato
di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
-
della capacità e dell'efficienza del personale addetto allo svolgimento dell'attività;
-
dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale,
ambientale e paesaggistico;
-
dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3.
Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli
estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4.
Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda
alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di tutti
gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi
e soggettivi di cui al precedente comma e con l'indicazione delle tariffe
praticate.
Alla
domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto
corrente regionale della somma di lire 250.000 con l'indicazione della causale
- Spese per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo.
Art.
14
Autorità
per il riconoscimento della qualità.
1.
È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della
qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:
a)
da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;
b)
da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di
turismo;
c)
da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge
anche le funzioni di segretario.
2.
L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3.
L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a)
provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla
valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;
b)
dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l'iscrizione
delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;
c)
provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2
dell'art. 13 disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche
qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito
l'iscrizione.
4.
L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le
cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5.
All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente comma 1,
è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'albo, una
indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di
missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art.
15
Contrassegno
di qualità.
1.
La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo
regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all'ingresso
dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.
2.
Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
Art.
16
Tariffe.
1.
Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati ai sensi
dell'art. 9 devono presentare, al Comune ed all'Azienda di promozione
turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano a
praticare rispettivamente dal primo giugno e dal primo gennaio dell'anno
successivo (13).
Art.
17
Programma
regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
1.
La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo, in
armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la
proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2.
Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate
dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite le
autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e
organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione.
3.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel
territorio regionale ed in particolare:
a)
individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a
produttività marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo,
culturale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano
attività ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di
cui all'art. 2 comma 4, lett. c);
b)
determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti
dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristici;
c)
indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.
4.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.
Art.
18
Aiuti
finanziari agli operatori agrituristici.
1.
La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale,
concede agli operatori agrituristici contributi in conto capitale o in conto
interessi per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da
destinare ad attività agrituristiche.
2.
La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.
3.
La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per cento della spesa
ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse
agrituristico di cui all'art. 5.
4.
In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può
concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata
quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa riconosciuta
ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti
autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano
stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.
5.
Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato per le
operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del
tesoro.
6.
Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello
minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri emanato a norma dell'art. 109, terzo comma del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
7.
Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla
differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e
quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del
provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti in rate
semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti
di mutuo.
8.
L'importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta
esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento, nel
limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull'importo
della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del
provvedimento.
9.
Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in
materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36
della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
10.
L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi della
presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla
Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non
può in alcun modo superare in un triennio il controvalore in lire italiane di
lire 100.000 ECU calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo
le modalità stabilite dall'Unione europea.
11.
Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla presente
legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla
data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.
Art.
19
Promozione
dell'offerta agrituristica.
1.
La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico,
promuove e coordina le iniziative per l'offerta agrituristica, con la
collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle
associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel
territorio regionale.
2.
La Giunta regionale, anche in collaborazione con l'Azienda di promozione
turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all'estero
delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del D.P.R. 31 marzo 1994,
mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare
riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche,
le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura e alle
tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.
3.
La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti pilota
per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e
incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori
agrituristici finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.
Art.
20
Piani
integrati straordinari.
1.
Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente
interesse agrituristico ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, possono
proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini
dell'adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell'art. 13
della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Art.
21
Attività
di studio e di ricerca.
1.
La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le
organizzazioni agrituristiche nonché gli enti locali singoli o associati,
promuove e finanzia attività di studio o di ricerca sull'agriturismo ivi
comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.
Art.
22
Formazione
professionale.
1.
La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo,
istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità
previste dalla normativa regionale vigente in materia.
Art.
23
Funzioni
di vigilanza e controllo.
1.
Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della
presente legge sono esercitate dal Comune.
Art.
24
Sanzioni
amministrative.
1.
Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:
a)
da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività
agrituristica senza la prescritta autorizzazione comunale, con immediata
chiusura dell'esercizio su ordinanza del sindaco;
b)
da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, in caso di utilizzo o affissione abusiva
del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le
diciture «agriturismo», «agrituristico» o similari;
c)
da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata, rispetto
a quelle previste nell'autorizzazione comunale, o per ogni piazzuola in più
messa in opera rispetto al numero di piazzuole autorizzate, con l'obbligo di
rimozione su ordinanza del sindaco;
d)
da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni di cui
all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;
e)
da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:
-
mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli
comunicati;
-
mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 4, lett. e);
f)
da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
-
mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione comunale o
erogazione di servizi non previsti nella medesima;
-
mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati
nell'autorizzazione;
-
mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di
qualità e della lista di cui all'art. 9, comma 4, lettera d);
-
impiego, nell'erogazione dei servizi autorizzati, di personale estraneo al
nucleo familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile o non impiegato
in azienda;
-
utilizzo a fini agrituristici di locali non previsti nell'autorizzazione
comunale;
-
violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4.
g)
da lire 1.000.000 a lire 3.000,000 per violazione alle disposizioni di cui
all'art. 2 come integrato dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n.
31 (14).
2.
Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi
direttamente introitati.
Art.
25
Norme
transitorie.
1.
Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale istituito ai
sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell'elenco
regionale dei soggetti abilitati all'esercizio, ove abbiano i requisiti
previsti dalla presente legge dell'agriturismo istituito ai sensi dell'art. 8 e
cancellati d'ufficio ove non inizino l'attività entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente legge.
2.
Gli operatori già autorizzati dai Comuni all'esercizio dell'attività
agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste
dalla stessa.
3.
Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all'esercizio
dell'attività agrituristica sono esonerate dall'osservanza di quanto stabilito
dall'art. 3, comma 9.
4.
Fino all'approvazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 17
gli aiuti previsti dall'art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati
dalla Giunta regionale.
Art.
26
Abrogazione.
1.
La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: «Interventi a favore dell'agriturismo»
è abrogata.
Art.
27
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 1997 le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a)
lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale per
gli interventi di cui al comma 4, dell'art. 18 della presente legge e per le
quote già impegnate a norma dell'art. 11 comma 4, della legge regionale 6
agosto 1987, n. 38 con imputazione all'esistente cap. 8164 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno
eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa di tale
esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via fino al suo
esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno iscritti gli
stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2011;
b)
lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20 e 21 con
imputazione all'esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui
denominazione viene così modificata: «Spese per la promozione dell'offerta
agrituristica, per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e
ricerca».
2.
All'onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma, ricadente
nell'esercizio 1997, si farà fronte come segue:
-
quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a), per lire 150.000.000
con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997 in corrispondenza del cap. 8164
e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del
fondo
globale del cap. 9710 del bilancio 1996 elenco n. 5 allegato a detto bilancio.
La disponibilità relativa all'anno 1996 è iscritta alla competenza dell'anno
1997 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23;
-
quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento
già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell'esistente cap.
8159.
3.
All'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art. 18,
della presente legge, ricadenti nell'esercizio 1997, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 300.000.000 di cui all'esistente cap. 8158 dello stato di
previsione della spesa.
4.
All'onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni della
commissione per l'agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell'autorità per
il riconoscimento della qualità di cui all'art. 14, si fa fronte con lo
stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del
corrente bilancio di previsione.
5.
Le somme versate ai sensi del comma 4, dell'art. 13, saranno iscritte nel cap.
2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale 1997
denominato: «Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per
l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo», che con legge di
bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento.
Per
gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata a norma
dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con legge di bilancio.
Tabella
A
Requisiti
che devono possedere le aziende per l'esercizio dell'attività agrituristica:
a)
Superficie minima aziendale:Qualità di colturaSuperficie in
ettariseminativi5oppure:pascoli o prati-pascolo10oppure:colture
permanenti3oppure:superficie a bosco20oppure:colture ortofloricole da pieno
campo2oppure:colture protette0,50
Le
aziende con utilizzo misto della superficie, come sopra individuata, possono
esercitare attività agrituristiche solo se la somma delle superfici, espressa
in percentuale rispetto al limite minimo sopra precisato e riferita a ciascuna
qualità di coltura, è maggiore o uguale a 100.
b)
per la preparazione e la somministrazione dei pasti l'azienda deve disporre di
adeguato patrimonio zootecnico.
c)
la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo alle aziende che
svolgono attività ricettiva, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3,
lettera a).
(2)
Punto così sostituito dall'art. 1, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il testo
originario così disponeva: «- permettere l'integrazione dei redditi agricoli ed
il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori;».
(3)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 12 agosto 1998, n. 31 e, successivamente, così
modificato dall'art. 2, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.
(4)
Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il
testo roiginario così disponeva: «a) gli edifici o parti di essi non più
necessari alla conduzione dell'azienda;».
(5)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.
(6)
Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 4, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il
testo originario così disponeva: «a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo
obbligo, per le nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a
tutti i cittadini non normodotati;»
(7)
Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 4, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il
testo originario così disponeva: «b) oltre i dieci posti letto si applicano i
principi ed i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14
giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
(8)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.
(9)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.
(10)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.
(11)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37. Il
testo originario così disponeva: «13. Le piscine, di superficie inferiore a mq.
150 e con profondità massima dell'acqua non superiore a cm. 140, presenti
nell'azienda agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati,
sono considerate ad uso privato.».
(12)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(13)
Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 10 settembre 1997, n. 42.
(14)
Lettera aggiunta dall'art. 4, L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.