L.R.
20 novembre 1997, n. 37 (1).
Disciplina
degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 novembre 1997, n. 60.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione dell'art. 18
dello Statuto, riconosce nelle proprie comunità emigrate una componente
essenziale della società regionale e concorre a sviluppare i legami economici,
culturali e sociali con i lavoratori umbri emigrati all'estero, con le loro
famiglie e le loro comunità.
2.
La Regione in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni degli
emigrati e con i diversi soggetti ed organismi regionali, nazionali ed
internazionali, promuove in particolare:
a)
l'integrazione sociale, culturale ed economica dei lavoratori emigrati e delle
loro famiglie con le comunità di provenienza e con le società di accoglimento;
b)
la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;
c)
la diffusione delle associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle
relative attività, in collegamento con le società di accoglimento;
d)
la promozione sociale, economica e culturale degli emigrati umbri e delle loro
famiglie nei paesi d'emigrazione;
e)
il reinserimento sociale e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro
famiglie che rientrano nella Regione.
3.
I provvedimenti regionali in materia di artigianato, agricoltura, commercio,
industria, turismo, edilizia abitativa, diritto allo studio ed assistenza
prevedono, ai fini della lettera e) del comma 2, i criteri e le condizioni
specifici per favorire l'ammissione degli emigrati ai benefici in essi
previsti.
Art.
2
Destinatari
degli interventi.
1.
Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini
di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano
maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro
dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché i loro familiari.
2.
La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità
consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti
previdenziali italiani o stranieri.
Art.
3
Istituzione
del Consiglio regionale dell'emigrazione.
1.
È istituito, presso la Giunta regionale il Consiglio regionale dell'emigrazione,
di seguito denominato C.R.E., composto dal Presidente della Giunta regionale o
suo delegato che lo presiede e da 20 membri così individuati:
a)
un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani, un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Unione delle
province italiane, designati dalle rispettive associazioni su base regionale;
b)
un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale ARULEF
ed un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Associazione regionale
umbri nel mondo;
c)
otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione extraeuropea,
designati di comune accordo dalle rispettive Associazioni di cui due in
rappresentanza del Nord America, quattro dell'America Latina e due
dell'Australia;
d)
otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell'emigrazione europea,
designati dalle rispettive associazioni, in proporzione alla consistenza ed
alla appartenenza delle rispettive associazioni regionali ARULEF ed Umbri nel
mondo.
2.
Il Presidente della Giunta regionale richiede alle associazioni di cui al comma
1, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta, le designazioni che
devono pervenire nei sessanta giorni successivi.
3.
La nomina dei membri del C.R.E. e la sua costituzione sono effettuate con
decreto dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della
Giunta.
4.
Qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro il termine di cui al
comma 2 il C.R.E. può essere costituito purché sia assicurata la nomina della
maggioranza dei componenti.
5.
I membri del C.R.E. restano in carica per la durata della legislatura regionale
e non possono essere nominali per più di due mandati consecutivi.
6.
In caso di dimissioni o decesso di un membro del C.R.E., esso viene sostituito
su indicazione dell'organismo che lo ha designato.
7.
Le funzioni di segretario del C.R.E. sono svolte da un funzionario regionale
designato dalla Giunta.
8.
Ai componenti del C.R.E. compete il rimborso delle spese documentate per
l'accesso alla sede dell'organismo e per il soggiorno necessario ai fini delle
sessioni dell'organismo stesso, da liquidare con le modalità e nei limiti
previsti per i dirigenti regionali.
9.
Alle riunioni del C.R.E. possono essere invitati, per l'esame di specifici
problemi, rappresentanti nonché esperti di enti ed organismi di particolare
interesse per la materia trattata anche con riferimento alle convenzioni
internazionali in materia contributiva. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso
delle spese sostenute, debitamente documentate.
10.
La Giunta regionale, qualora i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 siano stati indicati dalle associazioni in numero difforme per mancanza
di accordo, procede autonomamente e motivatamente, sulla base della
rappresentatività ed ubicazione geografica di ciascuna associazione, a
scegliere gli otto membri effettivi e gli otto supplenti informandone le
associazioni interessate.
11.
Il C.R.E. si riunisce ai fini dell'attuazione della lettera e) del comma 2
dell'art. 1 della presente legge, almeno una volta l'anno con la partecipazione
dei rappresentanti delle categorie imprenditoriali ed economiche regionali.
Art.
4
Compiti
del C.R.E.
1.
Il C.R.E. è organismo tecnico-consultivo della Giunta regionale in materia di
emigrazione.
2.
Il C.R.E., in particolare, svolge i seguenti compiti:
a)
formula proposte, sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Giunta
regionale, per lo schema di programma di legislatura degli interventi a favore
dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie;
b)
formula proposte per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale
per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie
previste dal bilancio regionale;
c)
valuta l'andamento del fenomeno dell'emigrazione, le sue cause ed i suoi
effetti rispetto alle condizioni socio-economiche della Regione e propone gli
interventi opportuni;
d)
propone iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla
situazione sociale, economica e culturale della Regione;
e)
formula proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo delle associazioni
degli emigrati umbri all'estero;
f)
formula proposte e propone progetti alla Giunta ed al Consiglio regionale
attinenti l'emigrazione e le materie ad essa connesse.
3.
Il C.R.E si riunisce di norma una volta all'anno, entro il 15 ottobre, per la
predisposizione della proposta di piano per l'anno successivo e per lo
svolgimento degli altri compiti di cui al comma 2.
4.
Il C.R.E. adotta per il suo funzionamento apposito regolamento approvato dalla
Giunta regionale.
Art.
5
Programma
di legislatura e piano annuale degli interventi.
1.
La Giunta regionale entro quattro mesi dal proprio insediamento adotta, sulla
base delle proposte del C.R.E., il programma di legislatura degli interventi in
favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e lo trasmette al
Consiglio regionale per l'approvazione.
2.
Il programma indica le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della politica
regionale in materia di emigrazione, individuando le priorità degli interventi
da attuare in base ai piani annuali.
3.
La Giunta regionale approva il piano annuale degli interventi sulla base delle
proposte formulate dal C.R.E. e lo trasmette al Governo per la necessaria
intesa.
4.
Il piano annuale indica l'insieme delle attività, iniziative e provvidenze
destinate all'emigrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in
particolare:
a)
le iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche e culturali
degli emigrati e per favorire la loro frequenza a corsi scolastici di
formazione professionale, universitari e post-universitari;
b)
le iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella
realtà sociale ed economica della Regione e per favorire la loro promozione
sociale nel paese di accoglimento, con risorse proprie della Regione ed anche
in riferimento alle norme, alle direttive e ai regolamenti dell'Unione europea;
c)
le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei
mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e
l'ammodernamento di case di civile abitazione nella Regione;
d)
i viaggi ed i soggiorni di studio e le iniziative di turismo sociale e di
interscambio, da realizzare anche in collaborazione con enti locali ed altri
enti ed associazioni nel rispetto della normativa vigente;
e)
i contributi alle associazioni umbre degli emigrati che svolgono attività
rientranti nelle finalità della presente legge;
f)
gli enti, le associazioni e le organizzazioni con i quali promuovere i
necessari collegamenti ai fini del loro concorso alla attuazione degli
interventi.
Art.
6
Interventi
socio-assistenziali.
1.
I Comuni, nell'ambito della normativa vigente in materia di diritto allo studio
ed assistenza sociale, al fine di favorire il reinserimento dei lavoratori
emigrati e delle loro famiglie che rientrano dall'estero, erogano:
a)
contributi a titolo di indennità di prima sistemazione;
b)
contributi per la concessione di borse di studio per agevolare il reinserimento
scolastico o la frequenza di corsi di scuole di ogni ordine e grado ad emigrati
o loro familiari che rientrino anche individualmente.
2.
I Comuni erogano, inoltre, contributi fino al 50 per cento sulle spese
sostenute e documentate per il rimpatrio di salme di emigrati deceduti
all'estero.
3.
La Regione, per i fini di cui ai commi precedenti, sulla base delle relazioni
sugli interventi effettuati nell'anno precedente dai Comuni, concorre mediante
l'erogazione agli stessi di un contributo non superiore a lire 6.000.000 per
ogni nucleo familiare beneficiario.
4.
Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza entro centottanta
giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.
5.
I Comuni trasmettono la relazione annuale degli interventi effettuati nell'anno
precedente entro il 28 febbraio di ogni anno alla Giunta regionale che provvede
alla ripartizione dei fondi nei sessanta giorni successivi.
Art.
7
Assegnazione
di alloggi e di aree.
1.
L'assegnazione di alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendano
rientrare nella Regione è disposta secondo le previsioni dell'art. 21 della
legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33.
2.
I Comuni, nell'assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e
popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, possono riservare a favore
degli emigrati, singoli o associati in cooperativa o in altre forme societarie,
una quota fino al 10 per cento delle medesime, stabilendo criteri di
assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.
3.
Le quote riservate agli emigrati ai sensi del comma 2 e non utilizzate nei due
anni dall'assegnazione, sono riassegnate in base ai criteri generali.
Art.
8
Provvidenze
per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali
amministrative.
1.
Allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 della
Costituzione, è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno a
favore dei cittadini umbri emigrati all'estero, fino a quando non vengano
emanate analoghe provvidenze da parte dello Stato.
2.
I Comuni della Regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato
guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali,
provinciali e comunali, stabilita nella misura di lire 150.000 a favore di
cittadini emigrati all'estero iscritti negli appositi elenchi e rientrati per
il voto.
3.
Per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è necessario esibire il
certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove è stato esercitato il
diritto di voto e la cartolina certificante l'iscrizione tra gli elettori
residenti all'estero.
4.
La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni,
dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta
riscossione.
5.
Ogni Comune è tenuto a dare comunicazione delle provvidenze previste dal
presente articolo a ciascuno degli elettori residenti all'estero
contestualmente all'invio del certificato elettorale 6 della cartolina di cui
al comma 3.
6.
La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare almeno tre mesi prima delle
tornate elettorali amministrative generali o parziali l'indennità di cui al
comma 2 qualora l'incremento della spesa annua, rilevato dall'ISTAT, abbia
superato il 5 per cento.
Art.
9
Norma
finanziaria.
1.
Per gli interventi indicati all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e),
si farà fronte per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col
capitolo 2870 denominato: «Interventi diretti ed indiretti della Regione a
favore degli emigrati e loro famiglie».
2.
Per gli interventi indicati all'art. 6, si farà fronte per l'anno 1998, in
termini di competenza e di cassa, col capitolo 2873 di nuova istituzione,
denominato: «Contributo ai Comuni per interventi socio-assistenziali».
3.
Per gli interventi indicati all'art. 5, comma 4, lett. f) si farà fronte per
l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, col capitolo 2871 denominato:
«Contributo alle associazioni umbre degli emigrati».
4.
Per il funzionamento del C.R.E., di cui agli artt. 3 e 4, si farà fronte per
l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa col capitolo 2872, denominato:
«Spese per il funzionamento del C.R.E. e per fini formazione».
5.
Per gli interventi indicati all'art. 8. si farà fronte per l'anno 1998, in
termini di competenza e di cassa, col capitolo 2861 denominato: «Provvidenze
per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali
amministrative».
6.
Per l'anno 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente
con legge di bilancio, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
10
Abrogazione
di norme.
1.
Sono abrogate la legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, la legge regionale 25
febbraio 1988, n. 5 e la legge regionale 25 agosto 1989, n. 30.
2.
I procedimenti amministrativi in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge sono portati a compimento ai sensi della normativa abrogata dal
comma 1.
Art.
11
Norme
transitorie.
1.
Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, richiede alle associazioni di cui al comma 1
dell'art. 3 le designazioni che devono pervenire entro sessanta giorni dalla
richiesta.
2.
La Giunta regionale, sulla base delle proposte del C.R.E., entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il programma di
legislatura degli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro
famiglie, che trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.