L.R. 20 novembre 1997, n. 38 (1).

Costituzione della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 novembre 1997, n. 60.

 

Art. 1

Oggetto.

 

1. La Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 8, 9 e 10 del proprio Statuto ed in attuazione dell'accordo di programma tra la Regione dell'Umbria, il Ministero per i beni culturali e ambientali, le Province di Perugia e Terni ed il Comune di Spoleto, sottoscritto in data 16 aprile 1996 e approvato con D.P.G.R. 23 agosto 1996, n. 523, promuove la costituzione della Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari e documentali - d'ora in avanti denominata Fondazione - e concorre, con le Province di Perugia e Terni, con il Comune di Spoleto e con altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione.

2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura della conservazione e del restauro dei beni librari e documentali ed in particolare la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la specializzazione di operatori, nonché la promozione della professionalità nel settore con riferimento anche ai beni culturali su carta e pergamena.

3. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata, in particolare, alla condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente le seguenti finalità:

a) proseguire e gestire l'attività formativa di alta qualificazione professionale per conservatori - restauratori di beni librari, già avviata a Spoleto, in base alla convenzione tra Ministero per i beni culturali e ambientali e Regione dell'Umbria, anche attraverso l'istituzione di una specifica scuola ed altre azioni formative e di specializzazione;

b) istituire e gestire una specifica biblioteca - centro di documentazione collegata al Servizio bibliotecario nazionale, specializzata nei settori di competenza, anche con funzioni di ricerca e divulgazione;

c) stabilire collegamenti operativi e raccordi tecnico-scientifici con analoghi centri europei ed extraeuropei di ricerca, conservazione e restauro;

d) fornire servizi di progettazione per la prevenzione, la conservazione ed il restauro;

e) effettuare attività di formazione, aggiornamento e specializzazione.

 

 

Art. 2

Costituzione della Fondazione.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, nel rispetto delle condizioni poste dalla presente legge, al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione ed all'adesione ad essa della Regione dell'Umbria, in qualità di ente fondatore provvedendo, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione iniziale.

2. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 1, accerta che lo statuto della Fondazione garantisca che:

a) lo scopo sia corrispondente alle finalità indicate all'art. 1, commi 2 e 3 della presente legge, ed all'accordo di programma nello stesso articolo richiamato;

b) tra i fondatori figurino, oltre alla Regione, le Province di Perugia e Terni ed il Comune di Spoleto;

c) sia consentita l'adesione, successiva alla costituzione, dello Stato e delle Università, nonché di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo sociale. Detti soggetti aderiscono in qualità di assimilati ai fondatori o sostenitori, con le prerogative indicate dallo Statuto, in modo che sia comunque assicurata agli Enti pubblici fondatori di cui alla lettera b) la maggioranza nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori. A tal fine lo statuto può prevedere per i soci fondatori di cui alla lettera b) una presenza multipla;

d) il Consiglio di amministrazione sia composto da esperti di comprovata esperienza nelle materie di

competenza della presente legge e/o in direzione amministrativa e manageriale nelle materie di competenza della legge e/o in amministrazione e gestione;

e) sia attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'elezione del presidente della Fondazione ed alla nomina del Collegio dei revisori, del direttore scientifico e del Comitato scientifico, secondo le modalità indicate alle lettere h) ed i);

f) il presidente della Fondazione sia eletto tra i componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza degli enti pubblici fondatori di cui alla lettera b);

g) un sindaco revisore effettivo, con funzioni di presidente del Collegio, ed uno supplente siano nominati su designazione della Regione;

h) il direttore scientifico sia nominato in base all'accordo di programma di cui all'art. 1, previa intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Giunta regionale;

i) il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Giunta regionale, in base all'accordo di programma citato all'art. 1, provvedano a designare i membri del Comitato scientifico;

l) la Fondazione subentri in tutti i rapporti e le attività facenti capo ai corsi di alta qualificazione per conservatori-restauratori di beni librari, già attivati a Spoleto in forza della convenzione tra il Ministero per i beni culturali ed ambientali e la Regione dell'Umbria (Rep. 4180 del 18 dicembre 1992, registrato in Perugia il 29 dicembre 1992, n. 3694), nell'ambito e nei limiti posti dall'accordo di programma di cui all'art. 1 e dalla convenzione suddetta;

m) lo Statuto della Fondazione e le eventuali modifiche siano sottoposti all'approvazione della Regione e degli altri enti fondatori.

 

 

Art. 3

Fondo di dotazione e contributo annuale.

 

1. La Regione concorre, assieme agli altri enti fondatori e ad eventuali sostenitori o assimilati ai fondatori, alla dotazione iniziale della Fondazione.

2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali soggetti pubblici o privati, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.

3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione della congruità del programma annuale d'attività della Fondazione rispetto alle finalità della presente legge e della programmazione regionale di settore ed a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio preventivo della Fondazione e del conto consuntivo dell'anno precedente.

4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario.

5. La gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio.

6. La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.

7. Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegua il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

 

 

Art. 4

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 10.000.000 da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa al cap. 1021 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione Umbria al fondo di dotazione iniziale della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari».

2. È altresì autorizzata per l'anno 1997, per le finalità dell'art. 3, comma 2, della presente legge, la spesa di lire 40.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1022 di nuova istituzione denominato: «Contributo ordinario annuale alla Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari».

3. All'onere complessivo di lire 50.000.000 di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con quota della disponibilità appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità - è autorizzata ad apportare al medesimo bilancio le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23.