L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 (1).

Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 dicembre 1997, n. 62.

 

Art. 1

Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10.

 

1.  (2).

 

 

Art. 2

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10.

 

1. I commi 2 e 5 dell'articolo 4 della L.R. 13 marzo 1995, n. 10 sono soppressi.

2. All'articolo 4, comma 3 della L.R. 13 marzo 1995, n. 10, č soppressa la frase «Concorrono alla predisposizione del Piano di cui al comma 2 e».

3. All'articolo 4, comma 6 della L.R. 13 marzo 1995, n. 10, la frase «sulla base dei piani di cui al comma 2» č sostituita con la seguente: «con le modalitą di cui all'articolo 7 e delle eventuali proposte degli Enti locali».

 

 

Art. 3

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10.

 

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 13 marzo 1995, n. 10, č soppresso.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 13 marzo 1995, n. 10 la frase: «Per l'attuazione del piano di cui al comma 2, dal 1996,», č sostituita dalla seguente: «Per le finalitą di cui al comma 1».

 

 

Art. 4

Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10.

 

1.  (3).

 

 

Art. 5

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10.

 

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. 13 marzo 1995, n. 10 č soppressa la frase: «all'art. 4, comma 2,».

 

 

Art. 6

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17.

 

1.  (4).

 

 

Art. 7

Contributi d'esercizio per l'anno 1998.

 

1. I contributi d'esercizio destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1998 sono ripartiti in conformitą alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2.

 

 

 

 

 

(2) Aggiunge l'art. 9-bis alla L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

(3) Inserisce il numero 17) al comma 1 dell'art. 11, L.R. 13 marzo 1995, n. 10.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1, L.R. 14 giugno 1994, n. 17.