L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 (1).

Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 1997, n. 66.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di migliorare la mobilità di persone e merci, coordina e disciplina azioni mirate a:

a) garantire la continuità territoriale della rete stradale e l'accessibilità degli insediamenti;

b) migliorare i livelli di sicurezza e di servizio delle infrastrutture della mobilità;

c) razionalizzare la sosta e realizzare parcheggi per i veicoli;

d) favorire la pedonalità e la ciclabilità come modalità alternativa all'uso dei veicoli a motore;

e) eliminare situazioni di rischio ostacoli od impedimenti, quali le barriere architettoniche, al fine di assicurare la fruibilità delle infrastrutture di trasporto alle utenze deboli ed ai soggetti con limitate capacità motorie;

f) contenere i consumi energetici e ridurre i livelli di inquinamento e l'impatto visivo, al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio;

g) favorire la fruizione turistica e culturale del territorio regionale attraverso la riqualificazione e valorizzazione della viabilità storica e della viabilità minore come definite dalla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.

 

 

Art. 2

Oggetto.

 

1. La Regione promuove e disciplina la classificazione delle strade sul proprio territorio, promuove gli interventi necessari alla riqualificazione ed adeguamento della rete stradale e, ove necessario, stipula con gli enti competenti appositi accordi per l'attuazione.

 

 

TITOLO II

Classificazione delle strade

 

Art. 3

Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale.

 

1. Al fine di garantire la continuità territoriale e la accessibilità degli insediamenti, la Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, individua la rete stradale di interesse regionale secondo la seguente classificazione urbanistico-territoriale:

a) viabilità di livello autostradale;

b) viabilità primaria;

c) viabilità secondaria.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione di cui al precedente comma 1.

3. La Giunta regionale aggiorna la classificazione di cui al comma 1 in conseguenza all'approvazione del Piano urbanistico territoriale e ogni qualvolta sia necessario per il cambiamento delle caratteristiche della rete.

4. La Giunta regionale, in sede di classificazione urbanistico-territoriale della rete, definisce le caratteristiche tecnico-funzionali necessarie delle singole tipologie di strade e di conseguenza fissa gli obiettivi di adeguamento della rete esistente.

 

 

Art. 4

Classificazione stradale negli strumenti di pianificazione.

 

1. La Regione, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada, provvedono alla classificazione tecnico-funzionale della rete stradale di competenza, di cui all'articolo 5 e predispongono apposito regolamento viario, di cui all'articolo 7

distinguendo le caratteristiche attuali delle strade da quelle che le stesse devono assumere ai fini degli obiettivi di riqualificazione della rete, determinati in relazione ai requisiti funzionali assegnati ai singoli tratti ed agli obiettivi di cui alla classificazione dell'articolo 3.

2. La classificazione della rete stradale, di cui al comma 1 ed i suoi aggiornamenti sono recepiti negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di traffico.

 

 

Art. 5

Classificazione tecnico-funzionale.

 

1. Ai fini di una omogenea classificazione tecnico-funzionale delle strade sul territorio regionale è stabilita la seguente gerarchia della rete:

a) autostrade extraurbane o urbane;

b) strade extraurbane principali;

c) strade extraurbane secondarie;

d) strade urbane di scorrimento;

e) strade urbane di quartiere;

f) strade locali urbane e extraurbane;

g) strade urbane interquartiere;

h) piste ciclabili e ciclo-pedonali;

i) strade pedonali;

l) viabilità minore e sentieristica.

2. Le caratteristiche tecnico-funzionali delle strade di cui al comma 1 sono definite dalle direttive regionali di cui all'articolo 8, sulla base delle disposizioni contenute al riguardo nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e suoi aggiornamenti, nonché nelle direttive di cui all'articolo 36 del medesimo decreto.

 

 

Art. 6

Classificazione amministrativa delle strade. Attribuzioni della Giunta regionale.

 

1. Le competenze regionali in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono attribuite alla Giunta regionale.

2. Sono delegate alle Province di Perugia e di Terni, per i rispettivi ambiti territoriali, le competenze regionali in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali, con esclusione di quelle individuate ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi al Ministero dei LL.PP., ai sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed alla Giunta regionale, ai fini della implementazione dell'Osservatorio della mobilità.

4. La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati ai quali affidare la gestione della rete stradale classificata regionale o di parte di essa.

 

 

Art. 7

Regolamento viario.

 

1. La Regione, le Province e i Comuni adottano un proprio regolamento viario per la disciplina delle strade di loro proprietà, già classificate ai sensi degli articoli 4 e 5, sulla base del regolamento viario tipo di cui all'articolo 8.

2. Il regolamento viario determina, in particolare per ogni tipo di strada specifici standard tecnici e funzionali in merito:

a) alle componenti di traffico ammesse e alle discipline delle altre occupazioni stradali;

b) alle caratteristiche geometriche e tipologiche della sezione trasversale;

c) alle caratteristiche geometriche di tracciato;

d) all'organizzazione fisica e funzionale delle intersezioni stradali;

e) alle dimensioni delle eventuali fasce laterali di sosta;

f) alla disciplina degli accessi anche in relazione alla destinazione d'uso degli insediamenti.

3. I progetti per la realizzazione di nuove strade o per l'adeguamento, anche funzionale, di strade esistenti sono predisposti nel rispetto delle prescrizioni del regolamento viario e sulla base delle direttive di cui all'articolo 8.

 

 

Art. 8

Indirizzi e direttive della Giunta regionale.

 

1. La Giunta regionale, sentite le Province e l'ANCI, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il regolamento viario tipo ed emana indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge.

 

 

Art. 9

Atti abilitativi.

 

1. La Regione, la Provincia e il Comune rilasciano gli atti abilitativi di competenza per la realizzazione di interventi sulla rete viaria, previo accertamento di conformità con le prescrizioni della presente legge, del regolamento viario di riferimento e delle direttive regionali di cui all'articolo 8.

2. La conformità dell'intervento è dichiarata dal tecnico progettista e certificata, ad esecuzione delle opere, dal direttore dei lavori.

 

 

Art. 10

Programmi.

 

1. La Regione, le Province ed i Comuni successivamente ed in conseguenza della classificazione della rete stradale di cui agli articoli 4 e 5, alla adozione del regolamento viario di cui all'articolo 7 e sulla base di una analisi della situazione esistente, predispongono il programma degli interventi, tra i quali rientrano quelli sulla rete viaria, sulla pedonalità, ciclabilità, parcheggi e mobilità alternativa nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 8 e delle prescrizioni contenute nella presente legge.

2. Allo scopo di coordinare gli interventi in materia di viabilità, nella predisposizione del programma di cui al comma 1, gli Enti interessati includono anche gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.

3. La Regione, la Provincia ed i Comuni possono promuovere la definizione di specifici accordi finalizzati al reperimento dei fondi necessari alla redazione dei progetti ed alla realizzazione di strade di propria competenza anche attraverso la concessione di diritti pubblicitari o di altro genere, comunque compatibili con l'uso delle strade interessate.

 

 

TITOLO III

Requisiti e standard

 

Art. 11

Requisiti e standard di qualità della rete viaria.

 

1. La rete viaria regionale, provinciale e comunale è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 4 e 5 a quanto previsto dalle direttive regionali di cui all'articolo 8 nonché nel rispetto dei seguenti requisiti e standard di qualità:

a) devono essere previsti spazi riservati a itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente segnalati e, di norma, protetti, nonché privi di barriere architettoniche;

b) le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento devono essere realizzati con tipologie costruttive e con materiali ambientalmente compatibili con i luoghi attraversati, in particolare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale, comunque senza pregiudizio per la sicurezza;

c) il posizionamento della segnaletica e della cartellonistica pubblicitaria, nonché la tipologia di

quest'ultima, devono essere tali da non inficiare le immagini umbre;

d) nelle città obbligate a redigere i piani urbani di traffico, nei punti significativi della rete urbana a maggior flusso e congestione veicolare, devono essere previsti appositi rilevatori dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

e) nelle strade di tipo a), b) d) di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere realizzato un adeguato sistema di monitoraggio della circolazione veicolare, correlato ad un efficiente sistema di informazione e orientamento dell'utenza che, in tempo reale, segnali condizioni di rischio e di traffico anomale, possibilmente indichi itinerari alternativi e preveda efficienti sistemi di pronto intervento per migliorare la circolazione stessa;

f) nei nodi di interscambio modale devono essere previsti idonei apprestamenti finalizzati ad agevolare l'uso del mezzo pubblico da parte dei soggetti a mobilità limitata;

g) nei nodi di interscambio più significativi delle città obbligate a redigere i piani urbani del traffico devono essere previsti sistemi telematici di informazione all'utenza, nonché forniture di servizi;

h) nelle isole di canalizzazione del traffico deve essere prevista una vegetazione arbustiva autoctona, nonché essenze floreali tipiche regionali e, compatibilmente con le esigenze connesse alla sicurezza, previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere messe a dimora lungo le strade essenze arboree di tipo autoctono.

2. La progettazione di nuove strade deve tenere conto della presenza di «insulae» ambientali e verificare che non contrasti con quelle in programma da parte della Regione, ivi compresi i corridoi faunistici e vegetazionali; nei casi in cui la viabilità esistente ne abbia interrotto la continuità, devono essere previsti interventi di ripristino.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 gli enti proprietari

delle strade possono stipulare, in via sperimentale, convenzioni con i soggetti confinanti per la pulizia delle fasce di rispetto delle strade e dei marciapiedi. Nelle convenzioni, oltre al compenso, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di intervento, che garantiscano la massima sicurezza sia per il soggetto esecutore dei lavori, che per la circolazione.

 

 

Art. 12

Requisiti e standard di qualità per la pedonalità.

 

1. La pedonalità è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 4 e 5, a quanto previsto dalle direttive regionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di continuità, sicurezza e accessibilità e delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. La strumentazione urbanistica attuativa ed il regolamento viario garantiscono il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria della viabilità, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 5, sono realizzati nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

4. È consentita la deroga a quanto stabilito al comma 3 solo nei casi di impossibilità tecnico-strutturale, dettagliatamente motivata in sede di approvazione del progetto dal responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore.

 

 

Art. 13

Requisiti e standard di qualità per gli itinerari ciclabili.

 

1. Per itinerari ciclabili si intendono percorsi urbani ed extraurbani lungo i quali vengono predisposti particolari apprestamenti, al fine di agevolare il transito delle biciclette in condizioni di sicurezza, nonché le aree destinate al loro parcheggio.

2. I Comuni nella propria strumentazione urbanistica e nel regolamento viario, definiscono una rete di itinerari ciclabili che consenta la più ampia possibilità di accesso ai servizi dislocati sul territorio e alle aree di interesse ambientale.

3. Nella individuazione dei siti destinati a itinerari ciclabili sono preferiti i tratti stradali e le sedi ferroviarie dismessi e le aree adiacenti gli argini dei laghi, dei fiumi e dei torrenti. Lungo gli itinerari sono individuate inoltre adeguate aree destinate al parcheggio delle biciclette.

4. La progettazione di nuova viabilità, o di adeguamento o potenziamento della viabilità esistente, deve comprendere la realizzazione di itinerari ciclabili per gli stessi collegamenti.

5. La deroga a quanto stabilito al comma 4 è consentita solo nei casi di impossibilità tecnica e deve essere dettagliatamente motivata dal responsabile del procedimento in sede di approvazione del progetto.

 

 

Art. 14

Requisiti e standard di qualità per i parcheggi.

 

1. Si intendono per parcheggi pubblici quelli:

a) finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani, mediante l'interscambio con mezzi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano;

b) situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulle strade di scorrimento, di interquartiere e di quartiere, eliminando dalle stesse la sosta veicolare;

c) finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili, quali quelle museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico artistico e ambientale, mediante la sosta dei veicoli privati;

d) situati a margine di aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, archeologico o di particolare interesse turistico, dove non è possibile accedere con i veicoli a motore.

2. Nei progetti per la realizzazione di parcheggi pubblici sono previsti spazi riservati alla sosta di veicoli elettrici, cicli e motocicli.

3. I Comuni obbligati a redigere i piani urbani del traffico riservano, a titolo gratuito nei parcheggi di cui alla lettera c) del comma 1, spazi destinati ai veicoli elettrici nella misura del 4 per cento dei posti auto e comunque almeno uno. Tali spazi devono essere dotati di appositi impianti per l'alimentazione dei citati veicoli, senza alcun onere per l'utente.

4. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo presso gli edifici pubblici e privati, sono individuati parcheggi per le biciclette nella misura del 10 per cento dei posti auto, riservando comunque a parcheggio delle biciclette almeno la superficie di un posto auto.

5. Gli interventi di potenziamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli spazi e delle aree destinati a parcheggio di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono garantire l'adeguamento ai requisiti previsti, rispettivamente, negli stessi commi.

6. I parcheggi pubblici sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza.

 

 

Art. 15

Requisiti e standard di qualità per i sistemi di mobilità alternativa.

 

1. Per sistema di mobilità alternativa si intende impianto o infrastruttura meccanizzata in grado di assicurare la continuità di itinerari pedonali, integrati con i sistemi di trasporto convenzionali privati e pubblici su gomma o su ferro.

2. I sistemi di mobilità alternativa devono costituire componenti ad uso pubblico della rete multimodale integrata di trasporto.

3. I sistemi di mobilità alternativa devono essere realizzati prioritariamente in nodi di interscambio modale, quali parcheggi di scambio, stazioni ferroviarie, autostazioni ovvero in punti significativi della rete di trasporto pubblico per favorire l'interagenza dei vari sistemi.

4. I sistemi di mobilità alternativa sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza e devono garantire la protezione dagli agenti atmosferici.

5. Gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sui sistemi di mobilità alternativa devono garantire l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 4, salvo i casi di impossibilità tecnico-strutturale dettagliatamente motivata, in sede di approvazione del progetto, dal responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore, nel qual caso sono comunque previste altre forme di mobilità per garantire l'accesso dei portatori di handicap alle medesime zone della città.

 

 

TITOLO IV

Contributi regionali

 

Art. 16

Tipologie di intervento.

 

1. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province e dei Comuni contenuti nei programmi di cui all'articolo 10 che, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, assicurino:

a) l'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli attraversamenti a raso;

b) la risoluzione dei tratti della rete stradale di riscontrata sinistrosità;

c) la risoluzione dei punti a maggior congestione stradale;

d) l'eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie;

e) la trasformazione di strade ad uso esclusivamente pedonale;

f) la realizzazione di opere di risanamento conservativo della viabilità nei centri storici;

g) la realizzazione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione nonché alla limitazione degli accessi diretti sulle strade di tipo a), b), d) dell'articolo 5 comma 1;

h) gli interventi volti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto pubblico;

i) la mobilità delle utenze deboli come anziani e bambini e con limitate capacità motorie;

l) il miglioramento della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;

m) la realizzazione di percorsi pedonali protetti e ciclopedonali urbani ed extraurbani;

n) l'organizzazione della intermodalità ferro-gomma;

o) la realizzazione di nodi di interscambio;

p) la realizzazione di aree per la sosta e di parcheggi finalizzati alla riduzione ovvero alla eliminazione della sosta lungo le strade;

q) la realizzazione di dispositivi per il monitoraggio, orientamento e controllo del traffico in un quadro interattivo del sistema;

r) la realizzazione di strutture di mobilità alternativa e sussidiaria, quali scale mobili, ascensori,

funicolari, nonché altre tipologie finalizzate alla riduzione dei flussi e delle congestioni da traffico veicolare.

2. La Regione concede contributi per la realizzazione di nuove strade provinciali e comunali con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 3.

3. La Regione concede contributi per la realizzazione e per l'adeguamento di strade provinciali e comunali contenute nella classificazione di cui all'articolo 3.

4. La Regione concede contributi per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9, sulla viabilità minore e la sentieristica, con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge (2).

 

 

Art. 17

Procedure.

 

1. La Regione, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16, attribuisce priorità di finanziamento in particolare agli interventi:

a) compresi in intese e accordi di programma stipulati tra la Regione medesima ed i soggetti beneficiari;

b) nei quali il contributo regionale richiesto sia inferiore alle quote di autofinanziamento dei soggetti beneficiari;

c) i cui progetti esecutivi siano già stati approvati dagli organi competenti.

2. Le procedure per l'erogazione dei contributi sono quelle previste all'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Non sono concessi contributi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 per la realizzazione di nuovi tratti della rete stradale destinati a veicoli a motore fino a quando la viabilità esistente di proprietà di ciascun ente richiedente non risulti rispondente agli obiettivi di cui alla classificazione tecnico-funzionale, al regolamento viario, alle direttive di cui all'articolo 8, nonché adeguata ai requisiti di cui al titolo III, almeno nella misura del 50 per cento della sua estensione.

4. La Provincia ed il Comune, nella richiesta di contributo regionale per la realizzazione di cui al comma 3, dichiarano l'avvenuto adeguamento.

 

 

TITOLO V

Iniziative regionali per la progettazione della viabilità statale nel territorio regionale e procedure di approvazione

 

Art. 18

Iniziative regionali per la progettazione della viabilità statale.

 

1. La Giunta regionale intraprende studi, analisi e progettazioni per la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale insistente nel territorio regionale.

2. Per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale convoca, di norma, una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, tra le amministrazioni interessate per definire, tra l'altro, i contenuti tecnici, ambientali, urbanistici, nonché le caratteristiche funzionali degli interventi.

 

 

Art. 19

Procedure per l'approvazione dei progetti sulla viabilità statale.

 

1. Per l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla viabilità statale insistente nel territorio regionale il Presidente della Giunta regionale può promuovere accordi di programma tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1, sul quale si è formato il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche firmatarie, ha effetto ai fini della realizzazione dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Art. 20

Cofinanziamento per la progettazione di strade statali.

 

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale, la Giunta regionale può concorrere, anche con il contributo di altri soggetti, al finanziamento delle relative spese per la progettazione e per la valutazione di impatto ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con l'ente proprietario o gestore, definendo tempi, contenuto e modalità di conferimento dell'incarico di progettazione, nonché l'ammontare degli oneri finanziari a carico delle parti, anche ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

 

 

TITOLO VI

Norme transitorie, abrogazioni, norma finanziaria

 

Art. 21

Norma transitoria.

 

1. Nelle more della classificazione di cui all'articolo 3, lungo le strade statali e provinciali, compresi i tratti di esse che attraversano i centri abitati:

a) si applicano le norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento, assimilando:

- le strade statali a quattro corsie totalmente svincolate alle strade di tipo a), di cui all'articolo 5, comma l;

- le altre strade statali al tipo b), di cui all'articolo 5, comma 1;

- le strade provinciali al tipo c), di cui all'articolo 5, comma 1;

- i tratti di strade provinciali che ricadono nei centri abitati superiori a 10.000 abitanti, declassificate comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al tipo d), di cui all'articolo 5, comma 1;

b) non possono essere realizzati accessi diretti di insediamenti commerciali di superficie lorda di calpestìo superiore a 600 mq.;

c) non possono essere realizzati accessi diretti di scuole ai sensi del D.M. 18 dicembre 1975, punti 1.1.4. e 2.1/V.1.

 

 

Art. 22

Abrogazioni.

 

1. Sono abrogati:

a) il punto 11 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

b) la legge regionale 11 agosto 1982, n. 39;

c) la legge regionale 2 maggio 1984, n. 25;

d) la legge regionale 30 dicembre 1991, n. 37;

e) la legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38;

f) gli articoli 7 e 15 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.

 

 

Art. 23

Norma finanziaria.

 

1. La presente legge trova applicazione dal 1° gennaio 1998.

2. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati, a carico del bilancio preventivo regionale 1998, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 1.439.000.000 per gli interventi di cui all'art. 16, con iscrizione al capitolo 7378 di n.i. denominato «Contributi della Regione a favore di Province e Comuni volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico nonché per la realizzazione e l'adeguamento di strade provinciali e comunali di interesse regionale e non»;

b) lire 50.000.000 per gli interventi di cui agli artt. 8, 10 comma 3, 18 e 20 con iscrizione al capitolo 3003 di n.i. denominato «Spese per studi, analisi progettazioni e studi di valutazione di impatto ambientale di strade statali, regionali, provinciali e comunali nonché per la predisposizione del regolamento viario tipo e per l'emanazione di indirizzi e direttive».

3. All'onere complessivo di lire 1.489.000.000 di cui al precedente comma 2 si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti previsti, per il 1998, nei seguenti capitoli del bilancio pluriennale 1997/1999:

- Cap. 9000 in diminuzione lire 900.000.000;

- Cap. 8995 voce 4010 in diminuzione lire 539.000.000;

- Cap. 3151 in diminuzione lire 50.000.000.

4. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa, per l'attuazione della presente legge, è determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

(2) Comma aggiunto dall'art. 69, L.R. 24 marzo 2000, n. 27.