L.R.
16 dicembre 1997, n. 46 (1).
Norme
per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio
regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 1997, n. 66.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei principi della legge 8 giugno 1990, n.
142, al fine di migliorare la mobilità di persone e merci, coordina e
disciplina azioni mirate a:
a)
garantire la continuità territoriale della rete stradale e l'accessibilità
degli insediamenti;
b)
migliorare i livelli di sicurezza e di servizio delle infrastrutture della
mobilità;
c)
razionalizzare la sosta e realizzare parcheggi per i veicoli;
d)
favorire la pedonalità e la ciclabilità come modalità alternativa all'uso dei
veicoli a motore;
e)
eliminare situazioni di rischio ostacoli od impedimenti, quali le barriere
architettoniche, al fine di assicurare la fruibilità delle infrastrutture di
trasporto alle utenze deboli ed ai soggetti con limitate capacità motorie;
f)
contenere i consumi energetici e ridurre i livelli di inquinamento e l'impatto
visivo, al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio;
g)
favorire la fruizione turistica e culturale del territorio regionale attraverso
la riqualificazione e valorizzazione della viabilità storica e della viabilità
minore come definite dalla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.
Art.
2
Oggetto.
1.
La Regione promuove e disciplina la classificazione delle strade sul proprio
territorio, promuove gli interventi necessari alla riqualificazione ed
adeguamento della rete stradale e, ove necessario, stipula con gli enti
competenti appositi accordi per l'attuazione.
TITOLO
II
Classificazione
delle strade
Art.
3
Classificazione
urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale.
1.
Al fine di garantire la continuità territoriale e la accessibilità degli
insediamenti, la Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dal D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni, individua la
rete stradale di interesse regionale secondo la seguente classificazione
urbanistico-territoriale:
a)
viabilità di livello autostradale;
b)
viabilità primaria;
c)
viabilità secondaria.
2.
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, provvede alla classificazione di cui al precedente comma 1.
3.
La Giunta regionale aggiorna la classificazione di cui al comma 1 in
conseguenza all'approvazione del Piano urbanistico territoriale e ogni
qualvolta sia necessario per il cambiamento delle caratteristiche della rete.
4.
La Giunta regionale, in sede di classificazione urbanistico-territoriale della
rete, definisce le caratteristiche tecnico-funzionali necessarie delle singole
tipologie di strade e di conseguenza fissa gli obiettivi di adeguamento della
rete esistente.
Art.
4
Classificazione
stradale negli strumenti di pianificazione.
1.
La Regione, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada, provvedono alla
classificazione tecnico-funzionale della rete stradale di competenza, di cui
all'articolo 5 e predispongono apposito regolamento viario, di cui all'articolo
7
distinguendo
le caratteristiche attuali delle strade da quelle che le stesse devono assumere
ai fini degli obiettivi di riqualificazione della rete, determinati in
relazione ai requisiti funzionali assegnati ai singoli tratti ed agli obiettivi
di cui alla classificazione dell'articolo 3.
2.
La classificazione della rete stradale, di cui al comma 1 ed i suoi
aggiornamenti sono recepiti negli strumenti di pianificazione territoriale,
urbanistica e di traffico.
Art.
5
Classificazione
tecnico-funzionale.
1.
Ai fini di una omogenea classificazione tecnico-funzionale delle strade sul territorio
regionale è stabilita la seguente gerarchia della rete:
a)
autostrade extraurbane o urbane;
b)
strade extraurbane principali;
c)
strade extraurbane secondarie;
d)
strade urbane di scorrimento;
e)
strade urbane di quartiere;
f)
strade locali urbane e extraurbane;
g)
strade urbane interquartiere;
h)
piste ciclabili e ciclo-pedonali;
i)
strade pedonali;
l)
viabilità minore e sentieristica.
2.
Le caratteristiche tecnico-funzionali delle strade di cui al comma 1 sono
definite dalle direttive regionali di cui all'articolo 8, sulla base delle
disposizioni contenute al riguardo nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e suoi
aggiornamenti, nonché nelle direttive di cui all'articolo 36 del medesimo
decreto.
Art.
6
Classificazione
amministrativa delle strade. Attribuzioni della Giunta regionale.
1.
Le competenze regionali in materia di classificazione e declassificazione
amministrativa delle strade di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono
attribuite alla Giunta regionale.
2.
Sono delegate alle Province di Perugia e di Terni, per i rispettivi ambiti
territoriali, le competenze regionali in materia di classificazione e
declassificazione amministrativa delle strade comunali, con esclusione di
quelle individuate ai sensi dell'articolo 3.
3.
Gli atti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi al Ministero dei LL.PP., ai
sensi dell'articolo 226 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed alla Giunta
regionale, ai fini della implementazione dell'Osservatorio della mobilità.
4.
La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati ai quali affidare
la gestione della rete stradale classificata regionale o di parte di essa.
Art.
7
Regolamento
viario.
1.
La Regione, le Province e i Comuni adottano un proprio regolamento viario per
la disciplina delle strade di loro proprietà, già classificate ai sensi degli
articoli 4 e 5, sulla base del regolamento viario tipo di cui all'articolo 8.
2.
Il regolamento viario determina, in particolare per ogni tipo di strada
specifici standard tecnici e funzionali in merito:
a)
alle componenti di traffico ammesse e alle discipline delle altre occupazioni
stradali;
b)
alle caratteristiche geometriche e tipologiche della sezione trasversale;
c)
alle caratteristiche geometriche di tracciato;
d)
all'organizzazione fisica e funzionale delle intersezioni stradali;
e)
alle dimensioni delle eventuali fasce laterali di sosta;
f)
alla disciplina degli accessi anche in relazione alla destinazione d'uso degli
insediamenti.
3.
I progetti per la realizzazione di nuove strade o per l'adeguamento, anche
funzionale, di strade esistenti sono predisposti nel rispetto delle
prescrizioni del regolamento viario e sulla base delle direttive di cui
all'articolo 8.
Art.
8
Indirizzi
e direttive della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale, sentite le Province e l'ANCI, entro 90 giorni dalla
pubblicazione della presente legge, approva il regolamento viario tipo ed emana
indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge.
Art.
9
Atti
abilitativi.
1.
La Regione, la Provincia e il Comune rilasciano gli atti abilitativi di
competenza per la realizzazione di interventi sulla rete viaria, previo
accertamento di conformità con le prescrizioni della presente legge, del
regolamento viario di riferimento e delle direttive regionali di cui all'articolo
8.
2.
La conformità dell'intervento è dichiarata dal tecnico progettista e
certificata, ad esecuzione delle opere, dal direttore dei lavori.
Art.
10
Programmi.
1.
La Regione, le Province ed i Comuni successivamente ed in conseguenza della
classificazione della rete stradale di cui agli articoli 4 e 5, alla adozione
del regolamento viario di cui all'articolo 7 e sulla base di una analisi della
situazione esistente, predispongono il programma degli interventi, tra i quali
rientrano quelli sulla rete viaria, sulla pedonalità, ciclabilità, parcheggi e
mobilità alternativa nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo
8 e delle prescrizioni contenute nella presente legge.
2.
Allo scopo di coordinare gli interventi in materia di viabilità, nella
predisposizione del programma di cui al comma 1, gli Enti interessati includono
anche gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.
3.
La Regione, la Provincia ed i Comuni possono promuovere la definizione di
specifici accordi finalizzati al reperimento dei fondi necessari alla redazione
dei progetti ed alla realizzazione di strade di propria competenza anche
attraverso la concessione di diritti pubblicitari o di altro genere, comunque
compatibili con l'uso delle strade interessate.
TITOLO
III
Requisiti
e standard
Art.
11
Requisiti
e standard di qualità della rete viaria.
1.
La rete viaria regionale, provinciale e comunale è realizzata in conformità
alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 4 e 5 a quanto
previsto dalle direttive regionali di cui all'articolo 8 nonché nel rispetto
dei seguenti requisiti e standard di qualità:
a)
devono essere previsti spazi riservati a itinerari ciclabili e pedonali,
opportunamente segnalati e, di norma, protetti, nonché privi di barriere
architettoniche;
b)
le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento devono essere
realizzati con tipologie costruttive e con materiali ambientalmente compatibili
con i luoghi attraversati, in particolare nelle zone sottoposte a vincolo
paesaggistico e ambientale, comunque senza pregiudizio per la sicurezza;
c)
il posizionamento della segnaletica e della cartellonistica pubblicitaria,
nonché la tipologia di
quest'ultima,
devono essere tali da non inficiare le immagini umbre;
d)
nelle città obbligate a redigere i piani urbani di traffico, nei punti
significativi della rete urbana a maggior flusso e congestione veicolare,
devono essere previsti appositi rilevatori dei livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico;
e)
nelle strade di tipo a), b) d) di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
realizzato un adeguato sistema di monitoraggio della circolazione veicolare,
correlato ad un efficiente sistema di informazione e orientamento dell'utenza
che, in tempo reale, segnali condizioni di rischio e di traffico anomale,
possibilmente indichi itinerari alternativi e preveda efficienti sistemi di
pronto intervento per migliorare la circolazione stessa;
f)
nei nodi di interscambio modale devono essere previsti idonei apprestamenti
finalizzati ad agevolare l'uso del mezzo pubblico da parte dei soggetti a
mobilità limitata;
g)
nei nodi di interscambio più significativi delle città obbligate a redigere i
piani urbani del traffico devono essere previsti sistemi telematici di
informazione all'utenza, nonché forniture di servizi;
h)
nelle isole di canalizzazione del traffico deve essere prevista una vegetazione
arbustiva autoctona, nonché essenze floreali tipiche regionali e,
compatibilmente con le esigenze connesse alla sicurezza, previste dal D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, devono essere messe a dimora lungo le strade essenze
arboree di tipo autoctono.
2.
La progettazione di nuove strade deve tenere conto della presenza di «insulae»
ambientali e verificare che non contrasti con quelle in programma da parte
della Regione, ivi compresi i corridoi faunistici e vegetazionali; nei casi in
cui la viabilità esistente ne abbia interrotto la continuità, devono essere
previsti interventi di ripristino.
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 gli enti proprietari
delle
strade possono stipulare, in via sperimentale, convenzioni con i soggetti
confinanti per la pulizia delle fasce di rispetto delle strade e dei
marciapiedi. Nelle convenzioni, oltre al compenso, dovranno essere specificate
le modalità ed i tempi di intervento, che garantiscano la massima sicurezza sia
per il soggetto esecutore dei lavori, che per la circolazione.
Art.
12
Requisiti
e standard di qualità per la pedonalità.
1.
La pedonalità è realizzata in conformità alla classificazione
tecnico-funzionale di cui agli articoli 4 e 5, a quanto previsto dalle
direttive regionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di
continuità, sicurezza e accessibilità e delle norme concernenti l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
2.
La strumentazione urbanistica attuativa ed il regolamento viario garantiscono
il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.
3.
Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria della
viabilità, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 5, sono
realizzati nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.
4.
È consentita la deroga a quanto stabilito al comma 3 solo nei casi di
impossibilità tecnico-strutturale, dettagliatamente motivata in sede di
approvazione del progetto dal responsabile del procedimento, che ne dà
preventiva comunicazione alle associazioni di settore.
Art.
13
Requisiti
e standard di qualità per gli itinerari ciclabili.
1.
Per itinerari ciclabili si intendono percorsi urbani ed extraurbani lungo i
quali vengono predisposti particolari apprestamenti, al fine di agevolare il
transito delle biciclette in condizioni di sicurezza, nonché le aree destinate
al loro parcheggio.
2.
I Comuni nella propria strumentazione urbanistica e nel regolamento viario,
definiscono una rete di itinerari ciclabili che consenta la più ampia
possibilità di accesso ai servizi dislocati sul territorio e alle aree di
interesse ambientale.
3.
Nella individuazione dei siti destinati a itinerari ciclabili sono preferiti i
tratti stradali e le sedi ferroviarie dismessi e le aree adiacenti gli argini
dei laghi, dei fiumi e dei torrenti. Lungo gli itinerari sono individuate
inoltre adeguate aree destinate al parcheggio delle biciclette.
4.
La progettazione di nuova viabilità, o di adeguamento o potenziamento della
viabilità esistente, deve comprendere la realizzazione di itinerari ciclabili
per gli stessi collegamenti.
5.
La deroga a quanto stabilito al comma 4 è consentita solo nei casi di
impossibilità tecnica e deve essere dettagliatamente motivata dal responsabile
del procedimento in sede di approvazione del progetto.
Art.
14
Requisiti
e standard di qualità per i parcheggi.
1.
Si intendono per parcheggi pubblici quelli:
a)
finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani,
mediante l'interscambio con mezzi di trasporto collettivo, urbano o
extraurbano;
b)
situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del
traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulle strade
di scorrimento, di interquartiere e di quartiere, eliminando dalle stesse la
sosta veicolare;
c)
finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a
traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili, quali quelle
museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde,
di pregio storico artistico e ambientale, mediante la sosta dei veicoli
privati;
d)
situati a margine di aree di particolare interesse naturalistico-ambientale,
archeologico o di particolare interesse turistico, dove non è possibile
accedere con i veicoli a motore.
2.
Nei progetti per la realizzazione di parcheggi pubblici sono previsti spazi
riservati alla sosta di veicoli elettrici, cicli e motocicli.
3.
I Comuni obbligati a redigere i piani urbani del traffico riservano, a titolo
gratuito nei parcheggi di cui alla lettera c) del comma 1, spazi destinati ai
veicoli elettrici nella misura del 4 per cento dei posti auto e comunque almeno
uno. Tali spazi devono essere dotati di appositi impianti per l'alimentazione
dei citati veicoli, senza alcun onere per l'utente.
4.
Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di
trasporto collettivo presso gli edifici pubblici e privati, sono individuati
parcheggi per le biciclette nella misura del 10 per cento dei posti auto,
riservando comunque a parcheggio delle biciclette almeno la superficie di un
posto auto.
5.
Gli interventi di potenziamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli spazi e delle aree destinati a parcheggio di cui ai precedenti commi 3 e
4, devono garantire l'adeguamento ai requisiti previsti, rispettivamente, negli
stessi commi.
6.
I parcheggi pubblici sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti
l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza.
Art.
15
Requisiti
e standard di qualità per i sistemi di mobilità alternativa.
1.
Per sistema di mobilità alternativa si intende impianto o infrastruttura
meccanizzata in grado di assicurare la continuità di itinerari pedonali,
integrati con i sistemi di trasporto convenzionali privati e pubblici su gomma
o su ferro.
2.
I sistemi di mobilità alternativa devono costituire componenti ad uso pubblico
della rete multimodale integrata di trasporto.
3.
I sistemi di mobilità alternativa devono essere realizzati prioritariamente in
nodi di interscambio modale, quali parcheggi di scambio, stazioni ferroviarie,
autostazioni ovvero in punti significativi della rete di trasporto pubblico per
favorire l'interagenza dei vari sistemi.
4.
I sistemi di mobilità alternativa sono realizzati nel rispetto delle norme
concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di
sicurezza e devono garantire la protezione dagli agenti atmosferici.
5.
Gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sui sistemi di
mobilità alternativa devono garantire l'adeguamento ai requisiti di cui al
comma 4, salvo i casi di impossibilità tecnico-strutturale dettagliatamente
motivata, in sede di approvazione del progetto, dal responsabile del
procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore,
nel qual caso sono comunque previste altre forme di mobilità per garantire
l'accesso dei portatori di handicap alle medesime zone della città.
TITOLO
IV
Contributi
regionali
Art.
16
Tipologie
di intervento.
1.
La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province e dei Comuni
contenuti nei programmi di cui all'articolo 10 che, volti ad incrementare la
sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, assicurino:
a)
l'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli
attraversamenti a raso;
b)
la risoluzione dei tratti della rete stradale di riscontrata sinistrosità;
c)
la risoluzione dei punti a maggior congestione stradale;
d)
l'eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie;
e)
la trasformazione di strade ad uso esclusivamente pedonale;
f)
la realizzazione di opere di risanamento conservativo della viabilità nei
centri storici;
g)
la realizzazione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione nonché
alla limitazione degli accessi diretti sulle strade di tipo a), b), d)
dell'articolo 5 comma 1;
h)
gli interventi volti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto pubblico;
i)
la mobilità delle utenze deboli come anziani e bambini e con limitate capacità
motorie;
l)
il miglioramento della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;
m)
la realizzazione di percorsi pedonali protetti e ciclopedonali urbani ed
extraurbani;
n)
l'organizzazione della intermodalità ferro-gomma;
o)
la realizzazione di nodi di interscambio;
p)
la realizzazione di aree per la sosta e di parcheggi finalizzati alla riduzione
ovvero alla eliminazione della sosta lungo le strade;
q)
la realizzazione di dispositivi per il monitoraggio, orientamento e controllo
del traffico in un quadro interattivo del sistema;
r)
la realizzazione di strutture di mobilità alternativa e sussidiaria, quali
scale mobili, ascensori,
funicolari,
nonché altre tipologie finalizzate alla riduzione dei flussi e delle
congestioni da traffico veicolare.
2.
La Regione concede contributi per la realizzazione di nuove strade provinciali
e comunali con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 3.
3.
La Regione concede contributi per la realizzazione e per l'adeguamento di
strade provinciali e comunali contenute nella classificazione di cui
all'articolo 3.
4.
La Regione concede contributi per le finalità di cui alla legge regionale 2
giugno 1992, n. 9, sulla viabilità minore e la sentieristica, con le modalità
di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge (2).
Art.
17
Procedure.
1.
La Regione, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16,
attribuisce priorità di finanziamento in particolare agli interventi:
a)
compresi in intese e accordi di programma stipulati tra la Regione medesima ed
i soggetti beneficiari;
b)
nei quali il contributo regionale richiesto sia inferiore alle quote di
autofinanziamento dei soggetti beneficiari;
c)
i cui progetti esecutivi siano già stati approvati dagli organi competenti.
2.
Le procedure per l'erogazione dei contributi sono quelle previste all'articolo
11 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
Non sono concessi contributi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 per la
realizzazione di nuovi tratti della rete stradale destinati a veicoli a motore
fino a quando la viabilità esistente di proprietà di ciascun ente richiedente
non risulti rispondente agli obiettivi di cui alla classificazione tecnico-funzionale,
al regolamento viario, alle direttive di cui all'articolo 8, nonché adeguata ai
requisiti di cui al titolo III, almeno nella misura del 50 per cento della sua
estensione.
4.
La Provincia ed il Comune, nella richiesta di contributo regionale per la
realizzazione di cui al comma 3, dichiarano l'avvenuto adeguamento.
TITOLO
V
Iniziative
regionali per la progettazione della viabilità statale nel territorio regionale
e procedure di approvazione
Art.
18
Iniziative
regionali per la progettazione della viabilità statale.
1.
La Giunta regionale intraprende studi, analisi e progettazioni per la
realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale
insistente nel territorio regionale.
2.
Per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi di cui al
comma 1 il Presidente della Giunta regionale convoca, di norma, una conferenza
di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, tra le amministrazioni interessate per definire, tra
l'altro, i contenuti tecnici, ambientali, urbanistici, nonché le
caratteristiche funzionali degli interventi.
Art.
19
Procedure
per l'approvazione dei progetti sulla viabilità statale.
1.
Per l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla viabilità statale
insistente nel territorio regionale il Presidente della Giunta regionale può
promuovere accordi di programma tra le amministrazioni interessate, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
2.
L'accordo di programma di cui al comma 1, sul quale si è formato il consenso
unanime delle amministrazioni pubbliche firmatarie, ha effetto ai fini della
realizzazione dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
Art.
20
Cofinanziamento
per la progettazione di strade statali.
1.
Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di potenziamento della
rete viaria statale, la Giunta regionale può concorrere, anche con il
contributo di altri soggetti, al finanziamento delle relative spese per la
progettazione e per la valutazione di impatto ambientale.
2.
Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regionale può stipulare apposite
convenzioni con l'ente proprietario o gestore, definendo tempi, contenuto e
modalità di conferimento dell'incarico di progettazione, nonché l'ammontare
degli oneri finanziari a carico delle parti, anche ai sensi della legge 4
dicembre 1993, n. 493.
TITOLO
VI
Norme
transitorie, abrogazioni, norma finanziaria
Art.
21
Norma
transitoria.
1.
Nelle more della classificazione di cui all'articolo 3, lungo le strade statali
e provinciali, compresi i tratti di esse che attraversano i centri abitati:
a)
si applicano le norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento,
assimilando:
-
le strade statali a quattro corsie totalmente svincolate alle strade di tipo
a), di cui all'articolo 5, comma l;
-
le altre strade statali al tipo b), di cui all'articolo 5, comma 1;
-
le strade provinciali al tipo c), di cui all'articolo 5, comma 1;
-
i tratti di strade provinciali che ricadono nei centri abitati superiori a
10.000 abitanti, declassificate comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al tipo d), di cui all'articolo 5, comma 1;
b)
non possono essere realizzati accessi diretti di insediamenti commerciali di
superficie lorda di calpestìo superiore a 600 mq.;
c)
non possono essere realizzati accessi diretti di scuole ai sensi del D.M. 18
dicembre 1975, punti 1.1.4. e 2.1/V.1.
Art. 22
Abrogazioni.
1.
Sono abrogati:
a)
il punto 11 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;
b)
la legge regionale 11 agosto 1982, n. 39;
c)
la legge regionale 2 maggio 1984, n. 25;
d)
la legge regionale 30 dicembre 1991, n. 37;
e)
la legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38;
f)
gli articoli 7 e 15 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 9.
Art.
23
Norma
finanziaria.
1.
La presente legge trova applicazione dal 1° gennaio 1998.
2.
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati, a carico del bilancio
preventivo regionale 1998, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di
competenza che di cassa:
a)
lire 1.439.000.000 per gli interventi di cui all'art. 16, con iscrizione al
capitolo 7378 di n.i. denominato «Contributi della Regione a favore di Province
e Comuni volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le
componenti di traffico nonché per la realizzazione e l'adeguamento di strade
provinciali e comunali di interesse regionale e non»;
b)
lire 50.000.000 per gli interventi di cui agli artt. 8, 10 comma 3, 18 e 20 con
iscrizione al capitolo 3003 di n.i. denominato «Spese per studi, analisi
progettazioni e studi di valutazione di impatto ambientale di strade statali,
regionali, provinciali e comunali nonché per la predisposizione del regolamento
viario tipo e per l'emanazione di indirizzi e direttive».
3.
All'onere complessivo di lire 1.489.000.000 di cui al precedente comma 2 si fa
fronte con pari riduzione degli stanziamenti previsti, per il 1998, nei
seguenti capitoli del bilancio pluriennale 1997/1999:
-
Cap. 9000 in diminuzione lire 900.000.000;
-
Cap. 8995 voce 4010 in diminuzione lire 539.000.000;
-
Cap. 3151 in diminuzione lire 50.000.000.
4.
Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa, per l'attuazione della
presente legge, è determinata annualmente con legge di bilancio a norma
dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 69, L.R. 24 marzo 2000, n. 27.