Reg.
14 agosto 1997, n. 27 (1).
Criteri
e modalità per la concessione da parte della Regione e degli enti regionali di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 20 agosto 1997, n. 39.
Regolamento
sostituito con Reg. Reg. 23 dicembre
2002, n. 8.
Art.
1
Finalità.
1.
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i
criteri generali cui la Regione e gli enti regionali devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
patrimoniali su richiesta di persone fisiche e giuridiche, ove non sia
diversamente previsto da norme di legge e di regolamento, nonché da atti e
programmi comunitari.
2.
Il presente regolamento non si applica alle iniziative promosse dalla Regione
direttamente o in collaborazione con altri soggetti.
Art.
2
Ammissione
ai benefici.
1.
L'ammissione ai benefici economici, ove non sia diversamente stabilito, è
deliberata dalla Giunta regionale o dagli organi esecutivi degli enti regionali
competenti.
2.
Sono ammesse prioritariamente al contributo sulla base di un programma annuale
indicante le categorie dei soggetti e delle iniziative ammissibili, le
iniziative cui partecipano soggetti pubblici o privati.
L'ammissione
è disposta in base ai seguenti criteri:
a)
armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;
b)
valorizzazione del territorio regionale;
c)
validità, rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e
locale;
d)
coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori
di intervento;
e)
idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria.
3.
Non sono ammesse le istanze per iniziative che hanno già beneficiato di risorse
previste dalla legge regionale o da piani o programmi regionali di settore,
nonché quelle escluse, per ragioni di merito, dai medesimi piani e programmi
settoriali.
4.
L'elenco dei beneficiari è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale (2).
Art.
3
Presentazione
delle istanze.
1.
Le istanze volte ad ottenere i benefici economici di cui al presente
regolamento sono indirizzate, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente
della Giunta regionale o al Presidente dell'ente regionale competente e devono
essere formulate in base alla modulistica di cui al successivo articolo 9.
2.
Le istanze possono essere consegnate a marzo e in tal caso fa fede il timbro
datario apposto su copia dall'ufficio ricevente o spedite a mezzo raccomandata
e in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
3.
Il termine di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale per
iniziative di particolare interesse regionale (3).
Art.
4
Ricevimento
delle istanze.
1.
Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere
dichiarazioni, di autenticare copia degli atti e dei documenti da produrre a
corredo delle istanze è riconosciuto al personale di ruolo, di livello non
inferiore al sesto, dell'Ufficio competente a ricevere le istanze.
2.
Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarità delle
istanze e della documentazione richiesta.
Art.
5
Esclusione
e sospensione dai contributi.
1.
I soggetti nei confronti dei quali risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza
ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n.
17, per un periodo di cinque anni dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile non possono ottenere contributi dalla Regione e/o da enti
dipendenti e i contributi concessi nel periodo di accertata iscrizione sono
revocati di diritto.
Art.
6
Atti
e certificazioni in possesso dell'Amministrazione.
1.
L'interessato non è tenuto a produrre atti o certificazioni concernenti fatti,
stati o qualità personali che dichiari essere attestati in documenti in
possesso dell'Amministrazione competente ad emanare il provvedimento richiesto,
ovvero che l'Amministrazione stessa sia tenuta a certificare.
Art.
7
Istanze
di enti per benefici riferiti a singole iniziative.
1.
Le istanze proposte da organismi pubblici o privati finalizzate ad ottenere il
concorso regionale al finanziamento di manifestazioni, progetti e iniziative in
genere, d'interesse della Regione, devono essere corredate dal programma
dettagliato delle iniziative stesse, indicando il tempo ed il luogo di
effettuazione e fornendo il preventivo finanziario, dal quale risultino in modo
analitico le spese e le entrate previste.
2.
L'erogazione dei benefici di cui al comma 1 è disposta a conclusione
dell'iniziativa e a seguito della presentazione di un dettagliato e documentato
rendiconto e fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta.
3.
Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, il concorso regionale al
finanziamento è condizionato al fatto che un contributo pari almeno al 50 per
cento della spesa sia assicurato dagli enti locali interessati all'iniziativa.
4.
I soggetti destinatari di benefici regionali, ai sensi del presente articolo
devono dare idonea pubblicità del concorso finanziario della Regione (4).
Art.
8
Patrocinio.
1.
Il patrocinio da parte della Regione di manifestazioni, progetti e iniziative
non comporta, di per sé, benefici finanziari o agevolazioni.
Art.
9
Modulistica.
1.
La Giunta regionale predispone la modulistica necessaria per dare attuazione al
presente regolamento (5).
Art.
10
Norma
transitoria.
1.
Per l'anno 1997 il termine per la presentazione delle domande scade il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del presente regolamento.
2.
Le istanze già presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente
regolamento vanno adeguate in conformità alle disposizioni di cui al
regolamento stesso.
(2)
Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.
(3)
Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.
(4)
Vedi, anche, l'art. 3, comma 3, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.
(5)
Vedi, anche, l'art. 7, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.