Reg. 14 agosto 1997, n. 27 (1).

Criteri e modalità per la concessione da parte della Regione e degli enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali.

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 20 agosto 1997, n. 39.

 

Regolamento sostituito con Reg. Reg. 23 dicembre 2002, n. 8.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri generali cui la Regione e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali su richiesta di persone fisiche e giuridiche, ove non sia diversamente previsto da norme di legge e di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative promosse dalla Regione direttamente o in collaborazione con altri soggetti.

 

 

Art. 2

Ammissione ai benefici.

 

1. L'ammissione ai benefici economici, ove non sia diversamente stabilito, è deliberata dalla Giunta regionale o dagli organi esecutivi degli enti regionali competenti.

2. Sono ammesse prioritariamente al contributo sulla base di un programma annuale indicante le categorie dei soggetti e delle iniziative ammissibili, le iniziative cui partecipano soggetti pubblici o privati.

L'ammissione è disposta in base ai seguenti criteri:

a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) valorizzazione del territorio regionale;

c) validità, rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale;

d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento;

e) idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria.

3. Non sono ammesse le istanze per iniziative che hanno già beneficiato di risorse previste dalla legge regionale o da piani o programmi regionali di settore, nonché quelle escluse, per ragioni di merito, dai medesimi piani e programmi settoriali.

4. L'elenco dei beneficiari è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale (2).

 

 

Art. 3

Presentazione delle istanze.

 

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici di cui al presente regolamento sono indirizzate, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente dell'ente regionale competente e devono essere formulate in base alla modulistica di cui al successivo articolo 9.

2. Le istanze possono essere consegnate a marzo e in tal caso fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio ricevente o spedite a mezzo raccomandata e in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale per iniziative di particolare interesse regionale (3).

 

 

Art. 4

Ricevimento delle istanze.

 

1. Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere dichiarazioni, di autenticare copia degli atti e dei documenti da produrre a corredo delle istanze è riconosciuto al personale di ruolo, di livello non inferiore al sesto, dell'Ufficio competente a ricevere le istanze.

2. Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarità delle istanze e della documentazione richiesta.

 

 

Art. 5

Esclusione e sospensione dai contributi.

 

1. I soggetti nei confronti dei quali risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, per un periodo di cinque anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile non possono ottenere contributi dalla Regione e/o da enti dipendenti e i contributi concessi nel periodo di accertata iscrizione sono revocati di diritto.

 

 

Art. 6

Atti e certificazioni in possesso dell'Amministrazione.

 

1. L'interessato non è tenuto a produrre atti o certificazioni concernenti fatti, stati o qualità personali che dichiari essere attestati in documenti in possesso dell'Amministrazione competente ad emanare il provvedimento richiesto, ovvero che l'Amministrazione stessa sia tenuta a certificare.

 

 

Art. 7

Istanze di enti per benefici riferiti a singole iniziative.

 

1. Le istanze proposte da organismi pubblici o privati finalizzate ad ottenere il concorso regionale al finanziamento di manifestazioni, progetti e iniziative in genere, d'interesse della Regione, devono essere corredate dal programma dettagliato delle iniziative stesse, indicando il tempo ed il luogo di effettuazione e fornendo il preventivo finanziario, dal quale risultino in modo analitico le spese e le entrate previste.

2. L'erogazione dei benefici di cui al comma 1 è disposta a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione di un dettagliato e documentato rendiconto e fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta.

3. Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, il concorso regionale al finanziamento è condizionato al fatto che un contributo pari almeno al 50 per cento della spesa sia assicurato dagli enti locali interessati all'iniziativa.

4. I soggetti destinatari di benefici regionali, ai sensi del presente articolo devono dare idonea pubblicità del concorso finanziario della Regione (4).

 

 

Art. 8

Patrocinio.

 

1. Il patrocinio da parte della Regione di manifestazioni, progetti e iniziative non comporta, di per sé, benefici finanziari o agevolazioni.

 

 

Art. 9

Modulistica.

 

1. La Giunta regionale predispone la modulistica necessaria per dare attuazione al presente regolamento (5).

 

 

Art. 10

Norma transitoria.

 

1. Per l'anno 1997 il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento.

2. Le istanze già presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento vanno adeguate in conformità alle disposizioni di cui al regolamento stesso.

 

 

 

 

 

(2) Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.

(3) Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.

(4) Vedi, anche, l'art. 3, comma 3, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.

(5) Vedi, anche, l'art. 7, L.R. 27 gennaio 2000, n. 9.