L.R. 9 aprile 1998, n. 12 (1).

Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 aprile 1998, n. 26.

 

Art. 1

Sospensione nulla-osta.

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino al 28 febbraio 1999 è sospeso il rilascio dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nei seguenti casi:

A) nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti:

a1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. seicento relativa a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati;

a2) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi non contingentati;

a3) per i centri commerciali in cui la somma della superficie di vendita dei singoli esercizi superi i mq. millecinquecento;

B) nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti:

b1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per generi contingentati e non contingentati;

b2) per i centri commerciali contenenti superfici di vendita di ampiezza superiore a mq. millecinquecento;

b3) per i centri commerciali, in cui la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superi i mq. duemila.

 

 

Art. 2

Disposizioni relative a nulla-osta non sospesi.

 

1. Per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell'art. 1 oltre ai pareri dei Comuni della medesima area commerciale ai sensi e nei termini della Delib.C.R. 20 luglio 1987, n. 508 è richiesto il parere del Comune nel territorio del quale viene insediata la struttura di vendita. Il parere è formulato in relazione agli strumenti locali di programmazione della rete distributiva e deve essere allegato alla richiesta di nulla-osta.

2. I pareri di cui al comma 1 non sono richiesti per i nulla-osta rilasciati in caso di concentrazione di esercizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 1987, n. 121, come modificata dall'art. 2, comma 89 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.