L.R.
9 aprile 1998, n. 12 (1).
Disposizioni
in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi
strutture di vendita.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 aprile 1998, n. 26.
Art.
1
Sospensione
nulla-osta.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino al 28
febbraio 1999 è sospeso il rilascio dei nulla-osta relativi alle grandi
strutture di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nei
seguenti casi:
A)
nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti:
a1)
per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. seicento relativa a
generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a
generi non contingentati;
a2)
per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per
generi non contingentati;
a3)
per i centri commerciali in cui la somma della superficie di vendita dei
singoli esercizi superi i mq. millecinquecento;
B)
nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti:
b1)
per le strutture di vendita con superficie superiore a mq. millecinquecento per
generi contingentati e non contingentati;
b2)
per i centri commerciali contenenti superfici di vendita di ampiezza superiore
a mq. millecinquecento;
b3)
per i centri commerciali, in cui la somma delle superfici di vendita dei
singoli esercizi superi i mq. duemila.
Art.
2
Disposizioni
relative a nulla-osta non sospesi.
1.
Per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai
sensi dell'art. 1 oltre ai pareri dei Comuni della medesima area commerciale ai
sensi e nei termini della Delib.C.R. 20 luglio 1987, n. 508 è richiesto il
parere del Comune nel territorio del quale viene insediata la struttura di
vendita. Il parere è formulato in relazione agli strumenti locali di
programmazione della rete distributiva e deve essere allegato alla richiesta di
nulla-osta.
2.
I pareri di cui al comma 1 non sono richiesti per i nulla-osta rilasciati in
caso di concentrazione di esercizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge
27 marzo 1987, n. 121, come modificata dall'art. 2, comma 89 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.