L.R.
2 giugno 1998, n. 17 (1).
Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e annesso bilancio pluriennale
1998/2000 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 giugno 1998, n. 38, supplemento straordinario.
(2)
Il bilancio è stato assestato con L.R. 2 dicembre 1998, n. 43. Variazioni al
bilancio sono state apportate, oltre che con interventi limitati da parte di
numerosi provvedimenti, con L.R. 21 dicembre 1998, n. 48.
Art.
1
Stato
di previsione dell'entrata.
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario
1998 annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in lire
7.212.275.477.911 in termini di competenza e in lire 7.253.574.717.954 in
termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle
imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione
delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1998 secondo lo stato
di previsione di cui al comma precedente.
Art.
2
Stato
di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario
1998 annesso alla presente legge (tab. B), è approvato in lire
7.212.275.477.911 in termini di competenza e in lire 7.253.574.717.954 in
termini di cassa.
2.
È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1998 entro il limite
degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al
precedente comma.
3.
È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1998 entro
il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui
al primo comma.
Art.
3
Quadro
generale riassuntivo.
1.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario
1998 annesso alla presente legge.
Art.
4
Destinazione
dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata.
1.
L'avanzo finanziario di lire 613.829.500.895 iscritto al cap. 3 dello stato di
previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a
destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1997, è destinato
agli interventi indicati nella tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del precedente comma 1,
saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1998 in base alle
operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
Art.
5
Autorizzazione
di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.
1.
A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, legge di contabilità, gli importi da iscrivere a carico del
bilancio per l'esercizio 1998 - per attività ed interventi a carattere
continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la
determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura
indicata nella tab. I) allegata alla presente legge.
Art.
6
Rifinanziamento
di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1998 sono autorizzate le spese di cui alla
allegata tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi
regionali o statali.
Art.
7
Destinazione
della quota 1998 del Fondo sanitario nazionale.
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1998 sul Fondo sanitario
è destinata agli interventi indicati nella tab. M) allegata alla presente
legge.
Art.
8
Variazioni
al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, primo comma, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso
dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi
capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1998 al fine di iscrivere o rettificare
le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a
scopi specifici, nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per
l'anno 1998, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei
capitoli 3930, 3931, 3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della
spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi
intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di
bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute
esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio
regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Art.
9
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie.
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1
allegato alla tab. B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il
prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap.
6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli
indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonché per il pagamento dei
residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa a norma dell'art. 53, secondo comma, della stessa legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Art.
10
Fondo
di riserva per le spese impreviste.
1.
In osservanza dell'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, la
Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da
sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo
di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli
di bilancio o a capitoli nuovi.
Art.
11
Fondo
di riserva di cassa.
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, è stabilito per l'anno 1998 in lire 37.334.482.238 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con
deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.
Art.
12
Autorizzazione
alla stipulazione di mutui.
1.
Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale
dell'esercizio 1998, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1978,
n. 23, legge di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a
norma dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo
complessivo di lire 71.627.400.000 per una durata massima di anni 15 ed entro
il limite di spesa di lire 600.000.000 per l'anno 1998 e di lire 7.000.000.000
per ciascuno degli anni successivi (3).
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 1998 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1998/2000 allegato (appendice n.
1).
3.
L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata, a norma dell'art.
31 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità,
all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1996.
4.
Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
tabella Q) allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1996,
determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 2 della
legge regionale 20 novembre 1997, n. 36, è rinnovata l'autorizzazione alla
Giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 31 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, uno o più mutui fino all'importo
complessivo di lire 71.755.365.825 per una durata massima di anni 15 ed entro
il limite di spesa di lire 2.400.000.000 per l'anno 1998 e lire 7.000.000.000
per ciascuno degli anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 1998 e successivi si farà fronte con
quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del
programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1998/2000 allegato (appendice n.
1).
7.
Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n.
281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella
tabella R) allegata alla presente legge.
Art.
13
Interventi
previsti dalla tab. Q.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in
corrispondenza dei capitoli di cui alla tab. Q, allegata alla presente legge, è
subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
finanziario 1996.
Art.
14
Copertura
della maggiore spesa sanitaria a tutto il 31 dicembre 1994 - art. 2, legge 11
febbraio 1997, n. 21.
1.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1997, n. 21, la Giunta regionale è
autorizzata a contrarre uno o più mutui fino all'importo massimo di lire
30.000.000.000 per la copertura della quota a carico del bilancio regionale
della maggiore spesa sanitaria a tutto il 1994, per una durata massima di anni
15 ed entro il limite di spesa di lire 400.000.000 per l'anno 1998 e di lire
3.500.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
2.
All'onere relativo agli anni 1998 e successivi si farà fronte con quota degli
stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080, 9790 di cui al programma
7.03.2.04 del bilancio pluriennale 1998/2000 (appendice 1).
Art.
15
Estinzione
anticipata di mutui più onerosi.
1.
La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti
mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è
autorizzata ad assumere nuovi mutui e/o a rinegoziare quelli già in essere,
purché il nuovo onere annuale di ammortamento consenta la realizzazione di
economie di spesa rispetto a quelli precedentemente autorizzati.
2.
Ai conseguenti oneri si farà fronte con gli stanziamenti appositamente previsti
ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1998/2000
(appendice 1).
3.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvederà alla
rideterminazione degli stanziamenti annui dei capp. 6080 e 9790 di cui al
precedente comma 2.
Art.
16
Fondo
consortile Società TRE A a r.l.
1.
La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap. 7819/V. 2480 dello stato di
previsione del bilancio 1998, è vincolata all'incremento del fondo consortile
della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.
Art.
17
Realizzazione
programmi comunitari.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari
per la realizzazione dei Documenti unici di programmazione (DOCUP) e dei
Programmi di iniziativa comunitaria (P.I.C.) in conseguenza delle modificazioni
apportate ai piani finanziari degli stessi a seguito di decisioni della Giunta
medesima, approvate dal Comitato di sorveglianza e assentite dalla Commissione
comunitaria e dalle autorità statali competenti in materia di politiche
comunitarie.
Art.
18
Spese
per la edizione di cataloghi scientifici.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto in
corrispondenza del cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata
al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2674).
Art.
19
Interventi
connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile
1997, n. 14.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 2.070.000.000 a
valere sullo stanziamento iscritto in corrispondenza del cap. 6505 dello stato
di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della
corrispondente entrata (cap. 2505).
Art.
20
Spese
per la carta tecnica regionale.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 5804
della parte spesa del bilancio 1998 è subordinata al preventivo accertamento
della corrispondente entrata (cap. 2670).
Art.
21
Sportello
del consumatore.
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 37.000.000 a
valere sullo stanziamento del cap. 5702 della parte spesa del bilancio 1998 è
subordinata al preventivo accertamento della relativa entrata (cap. 2673).
Art.
22
Apertura
di credito a favore dei funzionari delegati.
1.
Per l'anno 1998 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della
vigente legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità, aperture di
credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i
capitoli di spesa indicati nella tab. P) allegata alla presente legge.
Art.
23
Rinuncia
alla riscossione di entrate di modesta entità.
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel
corso dell'anno 1998 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in
materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il
loro ammontare non superi l'importo di lire 20.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato
dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
Art.
24
Approvazione
del bilancio pluriennale 1998/2000.
1.
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998/2000
secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1998 -
diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio
pluriennale 1998/2000 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali
programmi e/o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa, a carico dei capitoli di cui al precedente comma,
devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
Art.
25
Bilanci
di Enti dipendenti dalla Regione.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, sono
approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei
seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
1.
Centro studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio 1975,
n. 38, modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 2);
2.
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);
3.
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella
dorsale appenninica umbra - CE.D.R.A.V., istituito con legge regionale 18
aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 4);
4.
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni, di cui
alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);
5.
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale
12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 6);
6.
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.), di cui alla
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 7);
7.
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, di cui alla legge regionale 27
dicembre 1989, n. 45 (Appendice n. 8);
8.
Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(A.R.U.S.I.A.), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice
n. 9);
9.
Ente di sviluppo agricolo in Umbria, gestione liquidatoria, di cui alla legge
regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 10).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(4)
(3)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 2 dicembre 1998, n. 42.
(4)
Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi
prospetti ed elenchi.