L.R.
9 giugno 1998, n. 18 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni alla L.R. 18 gennaio 1972, n. 15, alla L.R. 15
gennaio 1973, n. 8 e alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 in materia di
indennitā di funzione, rimborso spese e assegni vitalizi dei consiglieri
regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 giugno 1998, n. 40.
Legge modificata con L.R. 04.07.2003, n. 10.
Art.
1
Indennitā
di funzione.
1.
(2).
Art. 2
Diaria.
1.
(3).
Art. 3
Erogazione.
1. (4).
Art.
4
Missioni
in territorio regionale.
1. (5).
Art.
5
Assegno
di reversibilitā.
1. (6).
Art.
6
Norme
abrogate.
1.
Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio
1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
Art.
7
Norme
transitorie e finali.
1.
Per i consiglieri giā cessati dal mandato e per quelli in carica all'entrata in
vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per
l'assegno vitalizio per un minimo di trenta mesi, restano in vigore le norme di
cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 15
gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni abrogate
dall'art. 6 della presente legge.
2.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e
successivamente, all'inizio di ogni legislatura entro trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti, il responsabile del servizio competente provvede a
richiedere a ciascun consigliere l'esercizio del diritto facoltativo di cui
all'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive
modificazioni ed integrazioni come ulteriormente modificate dall'art. 5 della
presente legge.
Art.
8
Norma
finanziaria.
1.
Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi
della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del
Consiglio regionale.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2)
Sostituisce l'art. 1, L.R. 1° agosto 1972, n. 15.
(3)
Sostituisce l'art. 1, L.R. 26 febbraio 1981, n. 9.
(4)
Aggiunge il comma 2 all'art. 2, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.
(5)
Aggiunge il comma 4 all'art. 3, L.R. 26 febbraio 1981, n. 9.
(6)
Sostituisce il primo capoverso del comma 1, dell'art. 14, L.R. 15 gennaio 1973,
n. 8.