L.R.
20 novembre 1998, n. 39 (1).
Interpretazione
autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della L.R. 17 maggio
1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 novembre 1998, n. 70.
Art.
1
Il
comma 2 dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato
nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi
di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici
di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree
naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, č vietata ogni
attivitā confliggente con le finalitā di protezione del territorio medesimo e
con le modalitā di costituzione dei singoli istituti.