L.R. 20 novembre 1998, n. 39 (1).

Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 novembre 1998, n. 70.

 

Art. 1

 

Il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree naturali protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, č vietata ogni attivitā confliggente con le finalitā di protezione del territorio medesimo e con le modalitā di costituzione dei singoli istituti.