L.R.
25 novembre 1998, n. 41 (1).
Norme
in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 dicembre 1998, n. 72, S.O. n. 3.
TITOLO
I
Principi
generali
Art.
1
Finalità
e obiettivi.
1.
La Regione, al fine di realizzare un governo integrato delle politiche del
lavoro e delle politiche formative, degli strumenti di gestione del mercato del
lavoro e dei servizi per l'impiego che faciliti l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, anche in attuazione del decreto legislativo del 23 dicembre
1997, n. 469 promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:
a)
favorire l'attuazione del diritto al lavoro;
b)
favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità
del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
c)
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi
dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini
e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro.
2.
Gli obiettivi di cui al comma 1, sono perseguiti favorendo la collaborazione
tra pubblico e privato, ricercando la razionalizzazione delle forme e degli
strumenti di intervento, nonché la semplificazione normativa ed amministrativa
attraverso la realizzazione di:
a)
iniziative volte a incrementare l'occupazione;
b)
un sistema integrato di servizi per il lavoro;
c)
un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.
3.
L'organizzazione del sistema regionale di gestione del mercato del lavoro e dei
servizi per l'impiego, al fine di perseguire i migliori risultati in termini di
qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita occupazionale, si ispira al
principio della collaborazione istituzionale tra Regione, province, enti locali
e al principio della concertazione.
Art.
2
Azioni
e strumenti.
1.
La Regione, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale ed in
attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997, per il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove:
a)
interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in
particolare di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
b)
interventi diretti a realizzare un sistema integrato di orientamento ed a
favorire transizioni consapevoli dallo studio al lavoro e nel lavoro;
c)
interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e della professionalità
femminile, in cui la presenza femminile è tradizionalmente meno consistente;
d)
progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
e)
tirocini e borse lavoro per favorire l'inserimento nel lavoro;
f)
progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
g)
accesso alla formazione;
h)
aiuti all'occupazione, anche di ordine finanziario;
i)
sistema informativo lavoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
n. 469 del 1997;
l)
osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;
m)
ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1.
2.
Alla Regione competono l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e la
valutazione delle attività di cui al comma 1, nonché il raccordo con gli
organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea.
TITOLO
II
Interventi
della Regione ed attribuzioni delle funzioni
Art.
3
Programmi
ed indirizzi di politiche del lavoro.
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il
programma, di norma triennale, per le politiche del lavoro e per le politiche
formative integrate con quelle dei sistemi educativi in coerenza con le
indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo e negli atti di
programmazione regionale. Con le medesime modalità il programma può essere
modificato ed integrato. In sede di prima applicazione la Giunta regionale
propone al Consiglio regionale il programma triennale, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Il programma definisce le politiche in materia di servizi per l'impiego e le
politiche attive del lavoro, indicando gli obiettivi e le priorità delle
politiche, le azioni e gli interventi da realizzare, l'entità e le fonti di
finanziamento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica e
monitoraggio. In particolare il programma definisce i criteri ed il riparto dei
finanziamenti, nonché le modalità di integrazione fra le politiche del lavoro e
le politiche educativo-formative.
3.
La Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per
l'esercizio delle funzioni attribuite alle province nelle materie previste dal
decreto legislativo n. 469 del 1997 e dalla presente legge, nonché per
l'attuazione di programmi triennali.
4.
La Giunta regionale determina, altresì, gli standard qualitativi e quantitativi
per l'erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo n. 469 del 1997.
5.
La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone e trasmette al
Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente
in attuazione del piano triennale.
Art.
4
Attribuzione
di funzioni e compiti alle province.
1.
Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al
collocamento previste dagli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 469 del 1997, nonché le funzioni di politica attiva del lavoro
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.
2.
Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1, assicurandone
l'integrazione con le funzioni da esse esercitate in materia di orientamento e
formazione professionale.
3.
Le province esercitano le funzioni attribuite sulla base di un programma
annuale adottato in coerenza con il programma regionale di cui all'articolo 3 e
nel rispetto degli atti di indirizzo e degli standard previsti dal medesimo articolo.
4.
Le province, per la gestione dei servizi per il lavoro, possono stipulare
specifiche convenzioni con i comuni singoli e associati, ai sensi dell'articolo
24 della L. 8 giugno 1990, n. 142.
5.
Le province, al fine di migliorare la qualità degli interventi, in relazione
alle situazioni e alle esigenze locali o per favorire l'inserimento
professionale dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del
lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni, con qualificate strutture
pubbliche o private, anche tramite i centri per l'impiego. In particolare per
gli utenti destinatari di prestazioni terapeutiche, assistenziali, educative,
formative, ai sensi della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, le convenzioni dovranno
essere attivate con i soggetti di cui all'articolo 25 della medesima legge.
6.
Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione delle
parti sociali, istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, la commissione tripartita permanente di concertazione per lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 469
del 1997.
7.
Le province stabiliscono la composizione delle commissioni tripartite, secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del
1997, prevedendo la partecipazione del consigliere di parità.
Art.
5
Vigilanza
e controllo, potere sostitutivo.
1.
Alla Giunta regionale competono le funzioni di vigilanza e di controllo sulle
funzioni attribuite alle province.
2.
Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite alle province a norma
della presente legge o con riferimento all'attuazione di programmi comunitari,
laddove sono previsti atti obbligatori con scadenze definite, in caso di
inerzia o di omissione da parte delle province, la Giunta regionale, previa
diffida e fissazione di un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente,
nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
TITOLO
III
Organismi
di indirizzo e modalità di concertazione
Art.
6
Commissione
regionale tripartita.
1.
Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali, è istituita la
commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione,
proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche
del lavoro e della formazione di competenza regionale. Essa è composta da:
a)
l'assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede;
b)
n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c)
n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni dei
datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d)
il consigliere di parità di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 25;
e)
n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in rappresentanza di ciascuna
provincia.
2.
La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione
regionale per l'impiego.
3.
La Giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più
efficace gestione, possono essere affidati alle commissioni provinciali
tripartite.
4.
La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime
parere obbligatorio sugli atti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sul piano di
attività dell'Agenzia Umbria Lavoro di cui all'articolo 9. Al fine di
assicurare l'integrazione tra politiche del lavoro, della formazione e
dell'istruzione, la commissione, può invitare rappresentanti del mondo della
scuola, dell'università, del volontariato, dell'associazionismo e di altre forze
sociali. Nell'ambito della commissione possono essere, inoltre, previsti
specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali e
settoriali.
5.
La commissione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, esprime
parere obbligatorio in merito all'individuazione dei bacini e delle sedi per la
distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 469
del 1997.
6.
La commissione formula i criteri per la ricollocazione presso le
amministrazioni pubbliche del personale eccedente di cui all'articolo 13.
7.
La commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del
presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni dei soggetti
di cui al comma 1, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta
formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute
tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza di metà
delle designazioni.
8.
Il supporto tecnico di segreteria ai lavori della commissione è assicurato
dalla Giunta regionale, con proprio personale.
Art.
7
Comitato
di coordinamento istituzionale.
1.
Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche attive
del lavoro, i servizi per il lavoro e le politiche della formazione e
dell'istruzione, è istituito il comitato di coordinamento istituzionale.
Esso
è composto da:
a)
l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che lo presiede;
b)
i presidenti delle province o loro delegati;
c)
n. 6 componenti designati rispettivamente: n. 4 dall'ANCI regionale e n. 2
dall'UNCEM.
2.
Ai lavori del comitato possono partecipare, in qualità di invitati permanenti,
il rettore dell'università degli studi di Perugia, i provveditori agli studi di
Perugia e di Terni, i presidenti delle camere di commercio di Perugia e di
Terni.
3.
Il comitato di coordinamento istituzionale dura in carica tre anni ed è
costituito con decreto del presidente della Giunta
4.
Il supporto tecnico di segreteria ai lavori del comitato è assicurato dalla
Giunta regionale con proprio personale.
5.
Il comitato, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime parere
obbligatorio sugli atti di cui all'articolo 3 ed in merito all'individuazione
dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego. Esso esercita, altresì, funzioni di proposta nei confronti della
Giunta regionale e degli altri enti, cui sono attribuite le funzioni della
presente legge, relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra le politiche
del lavoro e le politiche formative.
TITOLO
IV
Servizi
al lavoro
Art.
8
Centri
per l'impiego.
1.
Spetta alle province la distribuzione territoriale e la determinazione della
sede dei centri per l'impiego sulla base di bacini di utenza da esse
determinati. L'istituzione e la gestione dei centri per l'impiego di ambito
interprovinciale, è attuata dalle province stesse, d'intesa fra loro.
2.
Le province istituiscono i centri entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
3.
I Centri per l'impiego svolgono:
a)
i servizi di collocamento e di quelli ad essi connessi, previsti dall'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
b)
i servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alle province in
materia di politica attiva del lavoro;
c)
i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i
servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro;
d)
i servizi rivolti alla promozione di strumenti che agevolino l'inserimento nel
mercato del lavoro e sviluppino nuove imprenditorialità.
4.
I servizi di cui al comma 3, sono svolti sulla base di standard qualitativi
definiti dalla Giunta regionale.
Le
funzioni di monitoraggio dei servizi sono effettuate dall'Agenzia Umbria
Lavoro, di cui all'articolo 9.
5.
Possono, in particolare, essere affidati ai centri per l'impiego la promozione
e l'erogazione degli incentivi e degli aiuti all'occupazione, all'autoimpiego,
che favoriscono l'accesso alla formazione professionale, ai lavori socialmente
utili e di pubblica utilità e a tutte quelle attività rivolte a favorire
l'inserimento o il reinserimento in attività lavorative, con particolare
riferimento alle fasce deboli.
6.
I centri per l'impiego, al fine di garantire la migliore efficacia dei servizi
e i migliori raccordi con il mondo del lavoro, nonché la qualificazione dei
servizi destinati a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro,
devono assicurare gli opportuni collegamenti con le strutture operative delle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli
enti bilaterali sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, con gli
enti bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli
altri soggetti pubblici o privati, in grado di garantire idonei supporti
tecnici richiesti dalla particolare natura del servizio, stipulando, a tal
fine, apposite convenzioni fermo restando il rispetto dell'articolo 10 del
decreto legislativo n. 469 del 1997.
7.
Ciascun centro per l'impiego, in riferimento all'inserimento lavorativo di
utenti svantaggiati, opera in stretto raccordo con i servizi di cui
all'articolo 25 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.
8.
Le province, nel determinare l'ordinamento dei centri per l'impiego, prevedono
di dotarli di autonomia organizzativa, garantendo loro flessibilità e
operatività nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziarie.
TITOLO
V
L'agenzia
per il lavoro
Art.
9
Compiti
dell'agenzia.
1.
È istituita l'Agenzia Umbria Lavoro - di seguito agenzia - che svolge, in
coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, le seguenti funzioni:
a)
supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla
valutazione delle politiche regionali dell'impiego, della formazione e dei
sistemi educativi;
b)
elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi criteri per
l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;
c)
monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
d)
gestione del «sistema informativo lavoro», di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo n. 469 del 1997 e delle banche dati sui servizi per il lavoro,
garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale, con quello
regionale e con il sistema informativo interno dell'amministrazione regionale,
nonché
l'omogeneità degli standard informativi;
e)
qualificazione dei servizi di formazione degli operatori, di promozione delle
attività e di documentazione, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico;
f)
l'assistenza alla predisposizione di progetti che prevedono l'utilizzo di
lavoratori provenienti da attività di lavoro socialmente utili;
g)
altre funzioni e compiti ad essa demandate dalla Giunta regionale nelle materie
di cui alla presente legge.
2.
L'agenzia progetta, altresì, iniziative dirette alla semplificazione delle
procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.
3.
Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al
mercato del lavoro a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e
dell'istruzione, l'agenzia svolge funzioni di osservatorio del mercato del
lavoro anche raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti
dal sistema informativo lavoro e garantendo la loro articolazione su base
provinciale e sub provinciale. L'agenzia, sulla base delle esigenze di
programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:
a)
monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;
b)
fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e
delle informazioni;
c)
realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari
aspetti del mercato del lavoro regionale;
d)
predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del
lavoro.
4.
Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3, l'agenzia coordina le
proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e
privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul mercato del lavoro e può
stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con l'Istituto regionale di
ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S., con l'università ed altri eventuali
organismi di ricerca pubblici e privati. L'agenzia si raccorda con l'attività
degli enti bilaterali di cui alla L. 19 luglio 1993, n. 236.
5.
Sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, l'agenzia formula
un piano annuale delle proprie attività specificando il relativo fabbisogno di
personale. La Giunta regionale approva il piano, previa acquisizione del parere
della commissione regionale tripartita. La Giunta regionale può realizzare,
avvalendosi dell'agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al
raggiungimento delle finalità della presente legge.
6.
L'agenzia esercita, anche su richiesta delle province, compiti di assistenza
tecnica per l'esercizio delle funzioni di loro competenza. Le province possono,
altresì, avvalersi dell'agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e
di verifica nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione
professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.
7.
L'agenzia può svolgere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h) del
decreto legislativo n. 469 del 1997, attività, a titolo oneroso, per privati
che ne facciano richiesta.
Art.
10
Organizzazione
dell'agenzia.
1.
L'agenzia è ente strumentale regionale dotata di personalità giuridica
pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e
contabile, nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e dagli atti
di indirizzo stabiliti dalla Giunta regionale. Ad essa è preposto un direttore
nominato dal presidente della giunta, su conforme deliberazione della Giunta
regionale.
2.
Sono organi dell'agenzia: il direttore, il collegio dei revisori dei conti.
3.
Lo statuto dell'agenzia viene approvato dalla Giunta regionale.
4.
L'agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
5.
Il direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia, esercita tutti i poteri
gestionali, dirige le strutture organizzative, ne nomina i responsabili,
risponde dell'andamento e del raggiungimento dei risultati della gestione. Il
direttore presenta alla Giunta regionale il piano annuale dell'attività
dell'agenzia, il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale della
gestione, corredato da una relazione sull'attività svolta. La giunta approva il
piano sentita la commissione regionale tripartita.
6.
Il direttore è scelto tra il personale della pubblica amministrazione in
possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza
nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche fra
personale esterno all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti. Il
rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato
di durata quinquennale.
Qualora
la scelta ricada su di un dirigente regionale, si applica l'articolo 29, comma
4 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
7.
L'agenzia si avvale, per il proprio funzionamento di personale regionale
assegnato dalla Giunta regionale, su richiesta del direttore. Il direttore, per
ulteriori esigenze, può avvalersi di personale comandato da altri enti pubblici
o assunto a tempo determinato per esigenze temporanee. Il direttore può,
inoltre, attivare collaborazioni professionali per specifiche funzioni
progettuali, di studio e di ricerca.
8.
Il direttore partecipa alle riunioni della commissione regionale tripartita e
del comitato di coordinamento istituzionale.
Art.
11
Collegio
dei revisori dei conti.
1.
Il collegio dei revisori dei conti dell'agenzia è composto da tre membri
effettivi e due supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992,
n. 88.
2.
I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola
volta.
3.
Il collegio elegge il presidente a scrutinio segreto tra i membri effettivi.
4.
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e
del patrimonio, nonché sulla regolarità contabile degli atti, redige una relazione
annuale sull'attività complessiva svolta dal collegio e ne cura la trasmissione
alla Giunta regionale.
5.
Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta regionale in conformità a
quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 88.
Art.
12
Mezzi
finanziari.
1.
L'agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a)
finanziamento ordinario per il funzionamento dell'agenzia e lo svolgimento
delle attività ricomprese nel piano annuale;
b)
finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa
commissionate;
c)
contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche
ricompresi in programmi e progetti comunitari;
d)
proventi derivanti dalla prestazione di servizi.
2.
Il direttore rendiconta annualmente alla Giunta regionale dell'uso dei mezzi
finanziari individuati dal comma 1.
TITOLO
VI
Gestione
della mobilità
Art.
13
Attività
in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali.
1.
La Giunta regionale, anche per il tramite della struttura regionale competente,
esercita le seguenti funzioni previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 469 del 1997:
a)
esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi d
integrazione salariale straordinaria;
b)
esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del
personale delle aziende private e degli enti pubblici, per questi ultimi, le
sole procedure eventuali previste dall'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
c)
promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di
solidarietà.
2.
Le funzioni previste dal comma 1, sono esercitate con l'assistenza tecnica
dell'agenzia.
Art.
14
Gestione
del personale in disponibilità.
1.
La tenuta dell'elenco del personale degli enti pubblici in disponibilità,
previsto dall'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993
e successive modificazioni, è effettuata dall'agenzia. L'agenzia promuove e
definisce, anche sulla base di proposte formulate dalla commissione regionale
tripartita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 6, del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni programmi di
riqualificazione funzionali alla ricollocazione del personale eccedente.
2.
Alle province sono attribuiti i soli compiti di realizzare i programmi di
riqualificazione del personale pubblico eccedente al fine delle conseguenti
azioni di ricollocazione da parte dell'agenzia presso le altre amministrazioni.
3.
La collaborazione con la presidenza del consiglio dei ministri per la
riqualificazione professionale e la ricollocazione del personale statale
eccedente, prevista dall'articolo 35-bis comma 2 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e successive modificazioni, è assicurata dall'agenzia.
TITOLO
VII
Disposizioni
finali
Art.
15
Trasferimento
del personale.
1.
Il personale dello Stato individuato nel decreto del presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del
1997, è trasferito, con la modalità prevista dalla stessa norma, ai soggetti
destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge. Il
personale proveniente dalle direzioni provinciali e dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego è trasferito alle province competenti
territorialmente; il personale proveniente dalla direzione regionale del lavoro
è trasferito alla Regione che potrà utilizzarlo anche presso l'agenzia.
2.
Il personale trasferito parteciperà all'attività di riqualificazione e
aggiornamento realizzate sulla base di programmi definiti dalla Giunta
regionale e finanziati con le apposite risorse trasferite dal ministero del
lavoro alla Regione.
3.
Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia
dei diritti acquisiti, nei ruoli degli enti a cui è trasferito secondo le
tabelle di equiparazione stabilite con decreto del presidente del consiglio dei
ministri di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del
1997.
4.
Il personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
n. 469 del 1997, può essere assegnato all'agenzia e può prestare la propria
attività presso le province.
5.
La Giunta regionale provvede a trasferire alle province proprio personale
necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse conferite dalla presente
legge nel rispetto delle norme contrattuali e di quelle della contrattazione
decentrata.
Art.
16
Contingente
transitorio.
1.
La Giunta regionale provvede a prorogare il contratto di lavoro di diritto
privato a tempo determinato per il personale di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 469 del 1997 fino al 31 dicembre 1999.
2.
Entro e non oltre il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale provvede, previa
selezione, alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo
indeterminato, di pubblico impiego per il personale non dirigenziale, e
all'inserimento di detto personale in apposito contingente transitorio ad
esaurimento.
3.
Le procedure di selezione sono indette ed espletate per le qualifiche
dell'ordinamento del comparto Regione-Enti locali corrispondenti a quelle
previste dai contratti prorogati, secondo tabelle di corrispondenza da definire
previo confronto con le organizzazioni sindacali.
4.
Il personale inserito nel contingente di cui al comma 2, può:
a)
transitare nel ruolo regionale progressivamente in misura pari al 50 per cento
annuo dei posti di corrispondente qualifica vacanti nell'organico regionale;
b)
transitare nei ruoli delle province per le esigenze connesse all'espletamento
delle funzioni ad esse assegnate.
5.
Il personale prorogato ai sensi del comma 1, o inserito nel contingente
transitorio ad esaurimento, può essere utilizzato sia presso gli uffici
regionali, che presso l'agenzia, che presso le province.
Art.
17
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte:
a)
mediante i trasferimenti statali previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo n. 469 del 1997;
b)
mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale.
Art.
18
Abrogazione
di norme.
1.
L'articolo 1 della L.R. 1 settembre 1988, n. 40, istitutiva dell'osservatorio
regionale del mercato del lavoro e delle professioni, è abrogato.
Art.
19
Effettivo
esercizio delle funzioni.
1.
L'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge decorre
dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 469 del 1997.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.