L.R.
10 dicembre 1998, n. 46 (1).
Criteri
per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla
somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 dicembre 1998, n. 75.
Art.
1
Oggetto.
1.
Con la presente legge la Regione fissa i criteri per il rilascio da parte dei
Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di sagre, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera d), della
L. 25 agosto 1991, n. 287.
2.
Agli effetti della presente legge per «sagre» si intendono le feste ed altre
manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente
autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o
siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali,
folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di
volontariato o di sport.
3.
La prevalenza dell'attività congiunta di trattenimento e svago su quella di
somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'art. 3, comma 6, lettera
d) della legge n. 287 del 1991, sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza
della superficie complessiva a disposizione è riservata alla prima.
Art.
2
Tipologia
delle sagre.
1.
Le manifestazioni, ai fini della presente legge, si distinguono nelle seguenti
tipologie:
a)
sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto
oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole
zone dello stesso;
b)
sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato
in genere, culturali, politiche, religiose e sportive.
Art.
3
Disciplina
comunale.
1.
In attuazione della presente legge i comuni stabiliscono le condizioni per il
rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni alla somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre con particolare riferimento alla
garanzia del rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2.
I Comuni formulano il calendario delle sagre sentiti i promotori delle
manifestazioni, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l'U.M.P.L.I. previa analisi riconoscitiva in sede tecnica delle caratteristiche
storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose, folcloristiche
in genere, nonché delle sagre svoltesi nell'ultimo biennio.
3.
La disciplina comunale delle sagre:
a)
stabilisce, per la tipologia «A», i prodotti oggetto di somministrazione, con
riferimento al grado di tipicità in rapporto al territorio;
b)
fissa le caratteristiche minime per l'attribuzione della qualifica della
tipologia «B»;
c)
stabilisce eventuali limitazioni alla somministrazione dei prodotti;
d)
contiene i criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze di
somministrazione di alimenti e bevande;
e)
fissa il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili.
4.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande, le sagre, in ambito comunale sono distribuite nel corso dell'anno in
modo da evitare di norma la loro concomitanza e hanno un limite massimo di
durata di dieci giorni consecutivi salvo quelle che per consolidata tradizione
hanno una durata superiore.
Art.
4
Istanze.
1.
Le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di sagre devono essere inoltrate entro il 30 aprile di
ogni anno.
2.
Nelle istanze a pena di irricevibilità devono essere indicati:
a)
denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore
dell'iniziativa;
b)
generalità del presidente legale o rappresentante;
c)
generalità del soggetto iscritto al REC per la somministrazione, delegato dal
legale rappresentante del soggetto promotore della sagra;
d)
area di svolgimento della sagra;
e)
strutture di servizio, quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri;
f)
numero di eventuali posteggi riservati per l'esercizio del commercio, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della L. 28 marzo 1991, n. 112.
3.
Le istanze devono inoltre contenere in allegato:
a)
relazione illustrativa della manifestazione da svolgere, del menù proposto e di
ogni altro elemento eventualmente indicato nella disciplina comunale;
b)
relazione illustrativa sullo sviluppo della ultima edizione della
manifestazione, nei casi di reiterazione;
c)
limitatamente alle sagre di tipologia «B», documentazione atta a provare i
presupposti per l'attribuzione di detta tipologia.
Art.
5
Spostamento
di luogo e di data.
1.
Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra, per la quale sia
stata autorizzata la somministrazione di alimenti e di bevande, vanno
autorizzati dal sindaco, su istanza motivata del soggetto promotore od
organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una
comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione.
Art.
6
Sanzioni
amministrative
1.
Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 25 agosto
1991, n. 287, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di
bevande in occasione di sagre in violazione delle norme della presente legge
e/o della relativa disciplina comunale è soggetto alla sanzione pecuniaria
amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 comminata dal sindaco.
Art.
7
Norme
transitorie.
1.
Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1999.