L.R.
21 dicembre 1998, n. 49 (1).
Progetto
integrato Valnerina - L.R. 30 aprile 1985, n. 40 e L.R. 18 agosto 1989, n. 25 -
Utilizzazione risorse residuali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 dicembre 1998, n. 78.
Art.
1
Finalità.
1.
Con la presente legge la Regione dell'Umbria dispone interventi per lo sviluppo
e le attività produttive del territorio della Valnerina colpito dagli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi, utilizzando le risorse finanziarie
ancora disponibili stanziate con la L.R. 30 aprile 1985, n. 40 e la L.R. 18
agosto 1989, n. 25, derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse
o dal recupero delle anticipazioni ad Enti o privati conseguente a revoca della
promessa di finanziamento o ad obbligo di restituzione.
Art.
2
Procedure
per il completamento del progetto.
1.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge,
predispone e approva un piano di riparto delle risorse accantonate finalizzato
al completamento degli interventi e dei programmi in corso di realizzazione in
base alle precitate L.R. 30 aprile 1985, n. 40 e L.R. 18 agosto 1989, n. 25.
2.
Il piano contiene termini perentori per la predisposizione di progetti
esecutivi da parte degli Enti locali interessati o di beneficiari privati e per
la ultimazione dei relativi interventi nonché per la loro collaudazione nei
casi in cui l'opera in corso non richieda nuova elaborazione progettuale.
3.
Il piano di cui al comma 1 del presente articolato tiene conto dell'insieme dei
programmi riguardanti l'area e delle indicazioni provenienti dagli Enti locali
interessati con priorità alle iniziative da completare.
4.
Il piano viene inviato alla commissione consiliare competente per il parere.
Art.
3
Gestione
finanziaria del fondo regionale.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, sull'accantonamento disposto nel
bilancio regionale ai sensi dell'art. 5 della presente legge, distinti impegni
di spesa in relazione agli interventi ammessi a finanziamento ed elencati nel
piano di cui all'art. 2.
2.
La Giunta regionale trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 dell'art.
2 è autorizzata a disporre la revoca del finanziamento e destinarlo al
perfezionamento o ottimizzazione degli interventi attuati per lo sviluppo delle
attività produttive in Valnerina.
3.
La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle attività di recupero dei
crediti residui, a predisporre transazioni con i soggetti debitori anche
prevedendo l'eventuale acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.
Art.
4
Norma
transitoria.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre la modificazione del piano per il
riparto delle somme recuperate attenendosi ai criteri stabiliti dal comma 2 del
precedente art. 3.
Art.
5
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata,
per l'anno 1998, la spesa di Lire 3.305.394.721, da iscrivere in termini di
competenza e di cassa, al capitolo di nuova istituzione denominato: «Spese per il
completamento degli interventi e dei programmi di cui alla legge regionale n.
40 del 1985 e alla L.R. n. 25 del 1989».
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante utilizzo
di pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del
capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. 3
maggio 1978, n. 23, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Art.
6
Integrazione
dell'art. 17 della L.R. 30 aprile 1985, n. 40.
1.
Alla lettera a) del primo comma dell'art. 17 della L.R. 30 aprile 1985, n. 40,
dopo la locuzione «produttivi» è aggiunta la seguente «e commerciali».
Art. 7
Norma finale.
1.
Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le
modalità di attuazione per i piani e programmi della Comunità europea di cui
alla L.R. 19 luglio 1988, n. 22 e successive modificazioni.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.