Reg.
4 febbraio 1998, n. 4 (1).
Disposizioni
per l'attuazione del Regolamento CE n. 950/97 del 20 maggio 1997, relativo al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (2).
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 11 febbraio 1998, n. 11, S.O. n. 1.
(2)
Il testo del Regolamento CE n. 950/97 del 20 maggio 1997, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale in appendice al presente regolamento, viene riportato come
provvedimento autonomo in quest'Opera.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, ai sensi e per il raggiungimento degli obiettivi
dell'art. 1 del Reg. CE n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, di seguito
denominato Regolamento, istituisce un regime di aiuti finalizzato al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, conformemente
all'obiettivo 5/a di cui al Reg. CEE n. 2052/88.
2.
La normativa seguente, in conformità alla disciplina recata dal Regolamento,
detta i principi, gli indirizzi e i criteri di ordine generale per l'attuazione
nel territorio regionale delle misure e delle azioni correlate al programma
operativo e finanziario per il periodo 1994-1999, approvato dalla Giunta
regionale e inviato alla Unione europea e al Ministero per le politiche
agricole.
3.
Il regime di aiuti di cui al comma 1 è limitato alle misure e alle azioni per
le quali è stabilito ed ottenibile il cofinanziamento comunitario del Feoga -
Sezione orientamento - e dello Stato italiano, a termini degli articoli 2 e 3
del Regolamento.
4.
Le spese sostenute dalla Regione a titolo del presente regime sono contenute
entro i limiti degli stanziamenti, a tal fine, iscritti annualmente nel
bilancio della Regione, sulla base delle risorse assentite per la realizzazione
del programma di cui al comma 2.
Art.
2
Definizioni.
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente atto vengono presi a
riferimento i parametri, gli stati, le condizioni, gli obiettivi e i soggetti
come alle definizioni che seguono:
a)
Unità di lavoro umano (U.L.U.).
La
U.L.U. rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in
azienda con riferimento ad un impiego di tempo che, tenuto conto di quanto
contenuto nella decisione della Commissione CEE, n. 89/651 del 26 ottobre 1989,
viene determinato in un numero di almeno 1.800 ore annue, corrispondenti, in
virtù delle clausole stabilite nel vigente contratto nazionale di lavoro della
categoria, a 270 giornate lavorative di sei ore e quaranta minuti.
b)
Reddito di riferimento.
Il
reddito di riferimento di cui all'art. 5, paragrafo 3 del Regolamento, è quello
determinato dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT in conformità all'art.
4 del D.M. 12 settembre 1985, e comunicato annualmente dal Ministero per le
politiche agricole.
c)
Titolari di azienda.
Per
titolare di azienda s'intende il conduttore che dimostri di essere proprietario
o affittuario o mezzadro o enfiteuta o usufruttuario dei beni immobili, delle
scorte e delle attrezzature costituenti il complesso aziendale agricolo. Ai
fini della concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento gli atti
ed i contratti registrati comprovanti la titolarità dell'azienda dovranno
essere prodotti a corredo della domanda.
Art.
3
Imprenditore
agricolo a titolo principale [I.A.T.P.] - Imprenditore persona fisica.
1.
In attuazione delle norme contenute nell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento ed
ai fini della concessione degli aiuti ivi previsti al Titolo II, si definisce
imprenditore agricolo a titolo principale, in sigla I.A.T.P., la persona fisica
che dedica all'attività agricola svolta nella propria azienda un tempo
superiore al 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava
da tale attività almeno il cinquanta per cento del reddito totale risultante
dalla propria posizione fiscale. Per reddito totale dell'imprenditore s'intende
l'insieme dei redditi di qualsiasi natura risultanti a carico dello stesso e
desunti dall'ultima dichiarazione fiscale prodotta rispetto alla data di
presentazione della domanda di aiuti o per le aziende di nuova costituzione, da
quella prodotta nell'esercizio successivo.
2.
Per reddito agricolo dell'imprenditore s'intende il reddito derivante
dall'attività agricola e, solo ai fini dell'attuazione del presente
regolamento, anche quello derivante da attività agrituristica di cui alla legge
regionale n. 28 del 1997 svolte nell'azienda. Tale reddito viene accertato con
le modalità e nei termini di cui al comma 1. Tuttavia è facoltà
dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del
bilancio aziendale dell'esercizio o frazione di esso al quale si fa riferimento
per l'accertamento del reddito totale. La Giunta regionale fissa i modi e i
termini per l'accertamento di tali requisiti.
Art.
4
Imprenditore
diverso dalla persona fisica.
1.
Sono considerati, altresì imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti
soggetti, diversi dalle persone fisiche:
a)
le cooperative agricole, costituite a norma della vigente legislazione sulla
cooperazione ed iscritte nel registro prefettizio, sezione agricola, aventi per
unico oggetto la conduzione di una azienda agricola ed i cui soci siano, per
almeno due terzi, imprenditori agricoli a titolo principale;
b)
Società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo,
consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti esclusivamente per
la conduzione di un'azienda agricola purché almeno il 50 per cento dei
componenti di tali società e consorzi siano I.A.T.P. Nella percentuale del 50
per cento è compreso anche il socio amministratore che dovrà, inoltre,
dimostrare di essere in possesso della sufficiente capacità professionale di
cui all'articolo 23 del presente regolamento;
c)
Società di capitale, aventi per scopo prevalente la conduzione di un'azienda
agricola e i cui atti costitutivi prevedano:
-
l'individuazione della figura delegata alla conduzione della azienda agricola
che deve risultare in possesso della sufficiente capacità professionale di cui
all'articolo 23 e dimostri di dedicare alla conduzione dell'azienda un tempo
superiore al 50 per cento del suo tempo di lavoro totale e comunque non
inferiore alla metà di quello corrispondente ad una U.L.U.;
-
il reddito derivato dalla conduzione o gestione dell'azienda agricola sia
almeno pari al 50 per cento del reddito totale della società, reddito
rilevabile dai bilanci societari.
2.
Per tutti i soggetti indicati alle lettere a), b) e c), gli atti costitutivi o
i contratti di associazione, devono prevedere una durata di attività sociale
non inferiore a quindici anni, computabili dalla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle domande.
Art.
5
Imprenditore
agricolo non a titolo principale.
1.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo capoverso, del
Regolamento, l'imprenditore agricolo ammissibile agli aiuti di cui all'articolo
7 del Regolamento è colui che, pur non esercitando attività agricola a titolo
principale, ricava almeno il 50 per cento del proprio reddito totale dalle
attività
agricole,
forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello
spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella propria
azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola
nell'azienda non risulti inferiore al 25 per cento del reddito totale
dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne
all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dello stesso.
Art.
6
Tempo
di lavoro.
1.
Il requisito del tempo dedicato dall'imprenditore alle attività aziendali,
agricole ed extra agricole, è valutato con riferimento al tempo di lavoro
complessivo annuo dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, entro il limite massimo di 2.800 ore e sulla base
dell'accertato fabbisogno di ore di lavoro richieste dalla conduzione e
gestione dell'azienda secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.
Art.
7
Attività
agricole.
1.
Per attività agricole sono intese le attività che contribuiscono al
conseguimento della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le attività
connesse e quelle attinenti alla direzione, organizzazione e gestione aziendale
nonché quelle agrituristiche di cui alla legge regionale n. 28 del 1997.
Art.
8
Attività
forestali.
1.
Per attività forestali sono intese le attività che contribuiscono
all'imboschimento di superfici agricole, al miglioramento delle superfici
boscate, alla sistemazione di frangivento e di fasce tagliafuoco e le altre
attività aziendali idonee al miglioramento forestale.
Art.
9
Attività
turistiche artigianali.
1.
Per attività turistiche o artigianali sono intese le attività svolte
all'interno dell'azienda agricola, rivolte alla diversificazione delle fonti di
reddito e realizzate o attraverso l'offerta di ospitalità, la somministrazione,
per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti in prevalenza da
prodotti dell'azienda, l'organizzazione di iniziative a carattere ricreativo e
similari svolte anche in spazi aperti, ovvero attraverso la realizzazione di
piccole lavorazioni di oggettistica artigianale tipica della zona e similari,
purché tutte svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto
all'attività di conduzione del fondo.
Art.
10
Attività
di conservazione dello spazio naturale.
1.
Per attività di conservazione dello spazio naturale sono intese quelle attività
non produttive, in senso proprio rivolte alla salvaguardia dell'ambiente, al
suo miglioramento ed alla cura del paesaggio, realizzate attraverso il
ripristino e la manutenzione di elementi naturali e seminaturali, la cura di
terreni agricoli e forestali abbandonati, la destinazione di superfici agricole
per la creazione di habitat idonei alla tutela ed alla riproduzione della flora
e fauna selvatiche.
Art.
11
Attività
extragricole.
1.
Sono attività extra-agricole tutte quelle non rientranti in una delle fattispecie
suddette.
Art.
12
Reddito
annuo da lavoro per U.L.U.
1.
Il reddito annuo da lavoro per ogni U.L.U. è la risultante del rapporto tra il
reddito aziendale da lavoro comprensivo dei relativi oneri sociali ed il numero
delle U.L.U. impiegabili nell'azienda e calcolate secondo i parametri stabiliti
dalla Giunta regionale.
Art.
13
Azienda
singola.
1.
Per azienda singola s'intende l'unità tecnico-economica costituita nel
territorio nazionale da terreni, anche in appezzamenti non contigui, da
impianti, attrezzature e scorte, in cui si attua la produzione agricola,
zootecnica e/o forestale ad opera di un conduttore persona fisica o diversa da
quella fisica.
Art.
14
Azienda
associata.
1.
È considerata azienda associata quell'entità tecnico-economica costituita da
aziende agricole i cui titolari si associano su base volontaria per la
realizzazione di un programma comune riguardante la conduzione dei terreni, la
gestione degli impianti e delle attrezzature nonché l'esercizio delle attività
zootecniche e/o forestali, che dimostrino con atti sottoscritti, l'intendimento
di pervenire ad una fusione totale o parziale delle loro aziende al più tardi
entro tre anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli
investimenti previsti nel piano.
Art.
15
Miglioramento
qualitativo della produzione.
1.
Per miglioramento qualitativo della produzione aziendale s'intende
l'introduzione di processi produttivi, ordinamenti colturali, scelte varietali
e genetiche, innovazioni organizzative tesi ad elevare la qualità delle
produzioni anche in connessione a quelli richiesti in un'ottica di filiera.
Art.
16
Riconversione
della produzione.
1.
Per riconversione della produzione si intende la modificazione dell'ordinamento
colturale della azienda verso produzioni non eccedentarie o che comunque non
trovano difficoltà di collocamento sul mercato.
Art.
17
Riduzione
costi produzione.
1.
Per riduzione dei costi di produzione si intende il conseguimento del più
economico risultato ottenibile attraverso l'introduzione di adattamenti
tecnici, strutturali e organizzativi dei fattori aziendali.
Art.
18
Diversificazione
attività aziendale.
1.
Per diversificazione dell'attività aziendale s'intende l'introduzione di
attività diverse da quelle collocate tradizionalmente nell'ambito del settore
agricolo, capaci di apporti integrativi e complementari ottenuti con l'utilizzo
delle risorse aziendali.
Art.
19
Miglioramento
condizioni di vita e di lavoro.
1.
Per miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, si intendono
tutte quelle condizioni migliorative, rispetto a quelle di partenza, ottenute
attraverso:
a)
l'esecuzione di interventi di recupero e di realizzazione degli edifici rurali
destinati all'attività produttiva aziendale ed in genere tutte le opere atte a
garantire:
-
una maggiore sicurezza del lavoro;
-
un aumento della confortevolezza per gli addetti;
-
una diminuzione delle attività di lavoro particolarmente pesanti e disagevoli;
-
un miglioramento della situazione igienico sanitaria nelle strutture produttive;
b)
l'introduzione di opere, macchinari e attrezzature che, nel rispetto delle
indicazioni sulla sicurezza del lavoro, garantiscano più agevoli e meno
usuranti condizioni lavorative.
Art.
20
Miglioramento
delle condizioni degli allevamenti.
1.
Per miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere
degli animali si intende la realizzazione di quelle opere che, senza prevedere
un aumento della capacità produttiva esistente, intervengano a migliorare le
relative condizioni di base dell'allevamento.
Art.
21
Miglioramento
dell'ambiente.
1.
Per tutela e miglioramento dell'ambiente si intendono tutti gli interventi che
diminuiscano l'impatto ambientale dell'attività agricola o zootecnica o servano
a ripristinare le condizioni di naturalità ambientali.
TITOLO
II
Aiuti
agli investimenti nelle aziende agricole
Art.
22
Condizioni
e requisiti per accedere agli aiuti.
1.
Il regime di aiuti agli investimenti è limitato alle aziende agricole, comprese
quelle a carattere familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, il cui
reddito da lavoro per Unità di lavoro umano (U.L.U.), con riferimento
all'esercizio finanziario precedente la scadenza del bando di cui alla lettera
a), comma 1 dell'art. 56 e alle condizioni di ordinarietà dell'assetto
produttivo, risulti inferiore al centoventi per cento del reddito di
riferimento.
2.
Per concorrere all'assegnazione degli aiuti, i titolari di aziende agricole di
cui all'art. 2, comma 1, lett. c) nel rispetto delle altre condizioni fissate
dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento, devono:
a)
esercitare l'attività agricola a titolo principale o esercitare attività
agricola non a titolo principale nei limiti ed alle condizioni fissate
dall'art. 5 lettera a), comma secondo, del Regolamento e dagli articoli 3, 4 e
5 del presente regolamento;
b)
possedere una sufficiente capacità professionale agricola;
c)
presentare un piano di miglioramento materiale della propria azienda;
d)
impegnarsi a tenere una contabilità almeno del tipo semplificato.
Art.
23
Capacità
professionale.
1.
Il requisito della capacità professionale dei singoli imprenditori è presunto
nei seguenti casi:
a)
quando l'imprenditore abbia conseguito un titolo di studio universitario nel
campo agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad
indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo
agrario equipollente;
b)
quando l'imprenditore abbia esercitato per almeno tre anni attività agricola
come capo o dirigente di azienda ovvero come compartecipe di impresa di cui
all'art. 230-bis del codice civile o come lavoratore agricolo.
2.
Negli altri casi, il requisito è accertato da una commissione tecnica
regionale, nominata dalla Giunta regionale, presieduta da un dipendente
regionale e composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
professionali agricole più rappresentative a livello nazionale nonché da tre
rappresentanti iscritti agli albi professionali dei tecnici agricoli designati
congiuntamente dai relativi ordini professionali.
Ai
componenti la commissione, ivi compreso il segretario, è corrisposto un gettone
di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di seduta a cui partecipano,
oltre al rimborso delle spese di viaggio in base alle vigenti disposizioni in
materia; l'attribuzione del compenso ai dipendenti regionali è regolamentato
dalle vigenti disposizioni in materia.
3.
Nel caso di cooperative agricole, società di persone o altre forme associative
la capacità professionale è accertata nei confronti dei soci I.A.T.P. e delle
persone di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4.
Il possesso del requisito della capacità professionale è dichiarato dal
richiedente in sede di presentazione della domanda di aiuti. Se il richiedente
non è in possesso del suddetto requisito, può, in sede di presentazione della
domanda di aiuto, chiederne il riconoscimento alla commissione di cui al comma
2, la quale vi dovrà provvedere prima della concessione degli aiuti.
Art.
24
Presentazione
del piano di miglioramento materiale.
1.
Il piano di miglioramento materiale di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del
Regolamento, dovrà essere debitamente firmato dal richiedente e, unitamente
alla domanda di aiuti, inoltrato al competente Ufficio secondo le modalità e i
termini stabiliti dalla Giunta regionale. Il piano dovrà essere corredato di
relazione, anche sotto forma di scheda tecnica, a firma di un tecnico agricolo
iscritto all'albo, dallo stesso imprenditore agricolo se in possesso di un
titolo di studio in campo agrario o da un tecnico dei nuclei operativi di base
operante ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, che riassuma
almeno:
a)
la rispondenza degli investimenti alle tipologie di cui all'art. 29 del
presente regolamento;
b)
il rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 30 del presente
regolamento;
c)
la determinazione delle U.L.U. impiegabili nell'azienda sia nella situazione
precedente sia in quella successiva alla realizzazione degli investimenti
previsti dal piano;
d)
l'esatta determinazione del reddito da lavoro per U.L.U. nelle due situazioni
di cui alla precedente lettera;
e)
l'effettivo perseguimento, tramite la realizzazione del programma
d'investimenti proposto, degli obiettivi, tra quelli di cui al successivo comma
3, prefissati nel piano di miglioramento, con particolare riferimento alla
situazione economica aziendale;
f)
l'effettivo possesso, in capo al richiedente, della qualifica d'imprenditore
agricolo ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento;
g)
il titolo di possesso detenuto dal richiedente dell'azienda oggetto del piano e
la sua durata residua;
h)
la conferma circa l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi in capo al
richiedente e di quelli oggettivi dell'azienda, che danno origine
all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di
ammissibilità;
i)
la conferma circa la percentuale della spesa preventivata per le tipologie
d'investimenti che danno diritto alla attribuzione di punteggi utili per la
graduatoria di ammissibilità, rispetto all'ammontare complessivo degli
investimenti previsti nel piano.
2.
Il piano di miglioramento deve prevedere:
a)
una descrizione della situazione iniziale che evidenzi anche i risultati
economico-produttivi e il reddito da lavoro per U.L.U. impiegata;
b)
una descrizione della situazione aziendale a piano ultimato, stabilita in base
ad un bilancio di previsione che evidenzi gli elementi economico-produttivi e
di reddito di cui alla lettera a);
c)
la descrizione del programma degli investimenti che si intende realizzare con
la specificazione della relativa spesa.
3.
Il piano deve dimostrare che gli investimenti proposti sono compatibili con
l'indirizzo produttivo, con le capacità tecnico produttive dell'azienda e con
la situazione economica della stessa e che la realizzazione del medesimo
produce un miglioramento duraturo della situazione iniziale dal punto di vista
produttivo e/o economico e/o della protezione dell'ambiente e/o delle
condizioni degli allevamenti; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità agli
aiuti, il reddito da lavoro per U.L.U. a piano ultimato non potrà essere
inferiore a quello della situazione di partenza.
Art.
25
Numero
dei piani.
1.
Gli imprenditori che, dopo la realizzazione del piano di miglioramento
approvato continuano a soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive che
hanno consentito l'accoglimento della domanda, possono presentare un altro
piano di miglioramento nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente
atto.
Il
numero di piani accoglibile nel periodo di sei anni, decorrenti dalla data di
approvazione del primo piano, anche finanziato ai sensi di altre precedenti
normative, è limitato ad ulteriori due ed il volume degli investimenti
ammissibili non potrà essere superiore, nel complesso dei tre piani, ai
massimali e ai limiti di cui all'art. 32 del presente regolamento.
Art.
26
Vincoli.
1.
Tutti gli investimenti compresi in un piano di miglioramento approvato ed
ammesso agli aiuti recati dal presente regolamento, sono soggetti al vincolo di
destinazione e di uso a fini agricoli per un periodo di 10 e 5 anni
rispettivamente per investimenti immobiliari e per acquisto di dotazioni, a far
tempo dalla data di accertamento della completa realizzazione degli stessi.
Art.
27
Aziende
interessate al piano.
1.
Il piano di miglioramento di cui all'art. 24 del presente regolamento può
riguardare un'azienda singola o più aziende che si associano al fine di
realizzare un programma comune di investimenti in vista di una loro totale o
parziale fusione. Nel caso di aziende associate il programma comune di
investimenti del piano di miglioramento deve interessare prevalentemente e
principalmente la parte delle aziende associate che sarà oggetto della futura
fusione; secondariamente il piano potrà interessare anche le frazioni delle
aziende associate che restano gestite direttamente dai membri dell'azienda
associata.
Art.
28
Contabilità
aziendale.
1.
L'impegno riguardante la tenuta della contabilità aziendale è, a piano
ultimato, limitato al tipo di "contabilità" semplificato comportante
almeno:
-
la tenuta dei libri dei ricavi e delle spese con relativi documenti
giustificativi;
-
l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del
passivo dell'azienda.
2.
L'impegno alla tenuta della contabilità dovrà essere rispettato per almeno
quattro anni a far tempo dall'esercizio successivo alla data di completamento
degli investimenti. Le registrazioni contabili ed i documenti giustificativi,
se non diversamente disciplinato da norme di legge, dovranno essere conservati
per un periodo di almeno sei anni successivi alla chiusura dell'esercizio cui
si riferiscono.
3.
La contabilità, non escludendosi forme più analitiche di quella di cui al comma
1, dovrà essere tenuta secondo le metodologie stabilite dalla Giunta regionale
e utilizzando la modulistica da questa indicata.
4.
Per le cooperative e altre forme societarie o organismi associativi, la
contabilità aziendale è tenuta secondo le particolari disposizioni previste
dalla normativa vigente per tali soggetti o dai loro atti costitutivi ed il
visto di conformità sul bilancio è apposto dall'organo di controllo a ciò
preposto, o in sua mancanza, dal legale rappresentante. Dovranno essere in ogni
caso garantiti i requisiti di cui al comma 1 e gli impegni di cui al comma 2.
5.
I dati contenuti nei documenti possono essere utilizzati, in forma anonima, per
i fini per i quali sono stati richiesti. La contabilità dev'essere accessibile
per eventuali controlli da parte dei competenti uffici della Regione e
dell'Unione europea per almeno sei anni successivi all'esercizio cui si
riferiscono.
Art.
29
Investimenti
ammissibili.
1.
Gli investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale possono
riguardare:
a)
il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione
delle esigenze di mercato e se del caso l'adeguamento alle norme di qualità
comunitarie;
b)
l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare
le condizioni di vita e di lavoro degli addetti, ottenere risparmi di energia;
c)
la diversificazione dell'attività dell'azienda anche attraverso l'introduzione
di attività a carattere turistico ed artigianale o tramite la fabbricazione e
la vendita nell'azienda di prodotti ivi ottenuti;
d)
il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto
delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza
delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;
e)
la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.
Art.
30
Investimenti
non ammissibili.
1.
Non sono ammissibili agli aiuti gli investimenti che determinano un aumento
delle produzioni aziendali che non trovano sbocchi normali sul mercato, secondo
le determinazioni assunte, al riguardo, dal consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 2, comma 2 del Regolamento, con le seguenti
eccezioni:
a)
Settore della produzione lattiero-casearia.
Nel
settore lattiero-caseario gli investimenti di cui all'art. 29 del presente
regolamento sono ammissibili a condizione che il titolare dell'azienda dimostri
di essere in possesso della quota latte almeno nel quantitativo corrispondente
alla produzione ottenibile a piano ultimato, anche se tale piano non prevede un
aumento della produzione lattiera.
Tali
investimenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni
previste dal D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, concernente: "Regolamento
recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di
produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di
latte".
Qualora
il piano preveda un aumento della produzione di latte, oltre al possesso della
corrispondente quota latte, deve essere dimostrato che gli investimenti non
determinano un aumento del numero di vacche da latte a più di 50 per U.L.U. e a
più di 80 per azienda o, se questa dispone di più di 1,6 U.L.U., non producano
un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte.
Il
possesso della quota latte deve essere preliminarmente dichiarato in domanda e
successivamente dimostrato dal richiedente all'atto della presentazione della
documentazione tecnico-progettuale a sostegno degli investimenti proposti nel
piano di miglioramento e comunque prima della approvazione di questo.
Il
possesso della quota latte è dimostrato con:
-
l'iscrizione del titolare o dell'azienda nell'apposito bollettino AIMA vigente
trasmesso alla Regione ai sensi della legge n. 468 del 1992;
-
certificazioni successive dell'AIMA;
-
contratto di acquisto o affitto di quota;
-
atto di acquisizione in proprietà di azienda con quota latte;
-
contratto di affitto quindicennale, debitamente registrato, di azienda con
quota latte;
-
ogni altra documentazione attestante la assegnazione di quota rilasciata
dall'autorità competente in virtù di disposizioni emanate in materia.
I
trasferimenti di quote latte ai sensi del precedente capoverso, dovranno essere
corredati del parere favorevole espresso dalla competente struttura regionale.
b)
Settore della produzione di carni bovine.
Gli
investimenti di cui all'art. 29 del presente regolamento sono limitati alle
aziende con allevamenti nei quali la densità di bovini da carne per ettaro di
superficie foraggera, a piano ultimato, non superi:
-
n. 3 Unità di bestiame adulto U.B.A. per aziende con allevamenti fino a 15
U.B.A.;
-
n. 2 Unità di bestiame adulto U.B.A. per aziende con allevamenti oltre 15
U.B.A.
Per
la conversione delle Unità di bestiame in U.B.A., è valida la tabella in
"Allegato 1" al Regolamento.
Le
suddette limitazioni non si applicano agli investimenti connessi alla
protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli
animali fermo restando il divieto di ogni incremento della capacità produttiva
aziendale, ai sensi dell'art. 6, paragr. 5 del Regolamento.
c)
Settore della produzione suina.
Nel
settore, gli investimenti di cui all'art. 29 del presente regolamento, sono
ammissibili soltanto se non determinano un aumento della capacità produttiva
dell'allevamento e sempreché, a piano ultimato, sia dimostrato che almeno
l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini
venga prodotto dall'azienda interessata.
Ai
sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento si conferma che il posto necessario
per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. La
superficie coperta destinata ad un suino all'ingrasso non può superare 1,5 mq.
d)
Settore delle uova e del pollame.
Nel
settore, gli investimenti di cui all'art. 29 del presente regolamento, sono
ammissibili se finalizzati alla protezione delle condizioni ambientali
all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali a condizione che tali
investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva
dell'allevamento.
e)
Settore della viticoltura.
Nel
settore, della viticoltura in considerazione della norma di cui all'art. 6,
paragrafo 2, terzo trattino, del Reg. CEE n. 822/87, gli investimenti di cui
all'art. 29 del presente Regolamento sono ammissibili per i reimpianti e i
nuovi impianti di vigneti, a condizione che:
-
la previsione dell'impianto e del reimpianto sia inserita, in termini
all'interno di un piano di miglioramento materiale finalizzato al conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 24 del presente regolamento e
strutturato secondo le indicazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo per
una superficie massima di 10 Ha per azienda;
-
la previsione del nuovo impianto sia contenuta entro il limite minimo di Ha 0,5
in unico corpo e fino ad un massimo di 5 Ha per azienda;
-
vengano utilizzati, prioritariamente, eventuali diritti di reimpianto già in
possesso dell'azienda al momento della presentazione della domanda;
-
l'impianto venga realizzato in zona viticola a denominazione di origine D.O.C.
e D.O.C.G. e nel rispetto del disciplinare di produzione dei vini D.O.C.
vigente in tale zona;
-
l'impianto del vigneto dovrà tenere conto delle tecniche di allevamento atte a
facilitare la meccanizzazione della raccolta prevedendo una densità minima di
2200 piante per ettaro;
-
la superficie vitata impiantata dovrà essere mantenuta in coltura per almeno 10
anni dalla data dell'accertamento finale di avvenuta completa esecuzione del
piano;
-
le superfici vitate impiantate dovranno essere denunciate per l'iscrizione
all'albo per rispettivi vini a D.O.C. al massimo entro sei mesi
dall'accertamento definitivo di regolare esecuzione dell'impianto e
successivamente iscritte al medesimo albo;
-
il titolare dell'azienda, a partire dalla campagna vitivinicola 1990-91 non
abbia presentato istanza per l'abbandono di superfici vitate, ai sensi del Reg.
CEE 1442/88;
-
il beneficiario si impegni per un periodo di 15 anni dalla data di
realizzazione del piano a non cedere eventuali diritti di reimpianto.
Art.
31
Altre
condizioni e limitazioni.
1.
La Giunta regionale anche in conformità al presente regolamento e agli articoli
6, 7, 8 e 9 del Regolamento può prevedere ulteriori condizioni e limitazioni
nonché criteri tecnici per l'ammissibilità degli investimenti proposti nei
piani di miglioramento materiale e per l'accesso agli aiuti.
Art.
32
Volume
investimenti ammissibili.
1.
Gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento
materiale, con esclusione delle spese per l'acquisto di terreni, di bestiame
vivo suino e avicolo nonché di vitelli da macello, sono assistibili dall'aiuto
per un volume non superiore a 90.000 ECU per U.L.U. e 180.000 ECU per azienda.
Tuttavia,
le spese relative al primo acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra
indicato, sono ammissibili a condizione che siano previste nel piano di
miglioramento ed in aggiunta agli altri concreti investimenti, fermi restando i
limiti di spesa su indicati.
2.
Il tasso di conversione in lire italiane dell'ECU da applicare nel corso di
ciascun esercizio finanziario è pari al tasso contabile in vigore al primo
gennaio dell'anno in cui viene decisa la concessione dell'aiuto.
3.
Per i piani di miglioramento presentati dalle aziende associate di cui all'art.
14 del presente regolamento, nelle quali almeno i due terzi dei propri membri
soddisfino le condizioni di cui all'art. 3, i volumi massimi degli investimenti
ammissibili di cui al primo comma nonché i limiti massimi riferiti al numero
delle vacche, di cui alla lett. a) del comma 1, dell'art. 30, possono essere
moltiplicati per il numero delle aziende associate, fatta eccezione per i piani
riguardanti il settore dell'acquacoltura. Detti piani di miglioramento con
riferimento all'azienda associata comprese eventualmente le frazioni delle
aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda medesima, non possono,
tuttavia, superare i seguenti limiti e massimali:
-
n. 200 vacche;
-
n. 720.000 ECU.
4.
Per i piani di miglioramento presentati dalle cooperative agricole di cui
all'art. 4, fermo restando il limite massimo di 200 vacche e le altre
condizioni richieste dall'art. 6, par. 3, del Regolamento, il massimale degli
investimenti ammissibili è elevabile fino a 800.000 ECU in proporzione del
numero dei soci I.A.T.P. aderenti ed a condizione che:
-
il soggetto incaricato della direzione tecnica dell'azienda, con mandato
esplicito dell'organo statutariamente competente, svolga tale attività a titolo
principale cioè dedicandovi, in misura prevalente, il proprio tempo di lavoro e
possegga la necessaria qualificazione professionale avendola conseguita in
uno
dei modi indicati all'art. 23 del presente Regolamento;
-
presenti uno stato patrimoniale, economico e finanziario che consenta la
sopportabilità degli oneri finanziari e di ammortamento degli investimenti
previsti nel piano di miglioramento aziendale;
-
almeno il 50 per cento degli addetti agricoli impiegati nelle attività sociali
siano soci imprenditori agricoli a titolo principale; le retribuzioni per
l'attività di lavoro dipendente agricolo svolto, sono considerate reddito
agricolo.
Art.
33
Investimenti
già realizzati in precedenti piani non finanziati.
1.
Gli investimenti già realizzati in conformità alle indicazioni del punto
precedente in data successiva al 1 gennaio 1994 previsti nei piani di
miglioramento materiale presentati ai sensi della legge regionale n. 11 del
1988 di attuazione del Regolamento CEE n. 797/85, legge 8 novembre 1986, n. 752
e Regolamento CEE n. 1944/81 del 30 giugno 1981, non ammessi ai benefici recati
dalle medesime normative per esaurimento delle specifiche disponibilità
finanziarie, potranno essere inclusi dagli interessati nei piani di
miglioramento da presentarsi ai sensi del presente atto, a condizione che le
opere e/o gli acquisti siano stati oggetto, prima della loro esecuzione ed a
cura degli Uffici regionali, di preventivo accertamento di non avvenuto inizio
dei lavori e/o acquisti.
Art.
34
Natura
e concessione degli aiuti.
1.
Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole consistono in un contributo
in conto capitale sulla spesa massima ritenuta ammissibile per la realizzazione
degli investimenti previsti, secondo le seguenti percentuali:
a)
per le aziende ubicate nelle zone già delimitate ai sensi della direttiva CEE
n. 268/75 e degli art. 23 e 24 del Regolamento:
-
45 per cento per i beni immobili;
-
30 per cento per gli altri tipi di investimento;
b)
per le altre zone:
-
il 35 per cento per beni immobili;
-
il 20 per cento per gli altri tipi di investimento.
2.
La Giunta regionale, con proprio atto, provvede all'approvazione del piano,
alla concessione degli aiuti e all'impegno della relativa spesa nell'apposito
capitolo del bilancio regionale. L'atto di concessione dovrà stabilire, fra le
altre prescrizioni e condizioni, anche gli obblighi che il beneficiario è
tenuto ad assumere e rispettare per ottenere la erogazione degli aiuti e il
diritto a mantenerne il godimento nel periodo vincolativo di cui all'art. 26
del presente regolamento.
3.
Nel caso di concessione degli aiuti in favore di aziende associate di cui
all'art. 14 del presente regolamento l'erogazione dei contributi accordati deve
essere condizionata al concreto verificarsi della costituzione dell'organismo
societario.
Tale
costituzione risultante dalla fusione delle singole aziende partecipanti al
programma comune di investimenti e di gestione associata deve avvenire in una
delle forme indicate all'art. 4, lett. a) e b) e nell'intervallo di tempo
intercorrente fra l'approvazione del piano di miglioramento da parte della
Giunta regionale e la richiesta di liquidazione ed erogazione, anche parziale,
degli aiuti concessi.
L'atto
costitutivo e lo statuto di tale organismo deve stabilire:
-
la durata minima delle attività sociali non inferiore ad anni quindici da
computarsi a partire dalla data di scadenza della presentazione delle domande
di aiuto;
-
nelle ipotesi di cui all'art. 4 lettera b), le modalità di partecipazione di
tutti i soci alla formazione del capitale sociale e alla gestione
dell'organismo e delle attività sociali;
-
l'impegno a mantenere inalterata l'entità delle superfici interessate al piano
di miglioramento materiale;
-
le modalità di partecipazione di tutti i soci al finanziamento della eventuale
quota parte di investimenti previsti nel piano di miglioramento non coperti
dall'aiuto pubblico e riguardanti anche le eventuali frazioni di aziende
gestite direttamente dagli stessi;
-
l'impegno a mantenere ferma ogni altra condizione oggettiva per tutto il
periodo di durata dell'organismo.
Art.
35
Graduatoria
- priorità.
1.
Per la ammissione agli aiuti di cui all'art. 34 è assunta a sistema specifico
la formazione di una graduatoria di merito delle domande ammissibili fino
all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a tal fine stanziate negli
appositi capitoli del bilancio regionale alla data di emissione del bando di
partecipazione che dovrà specificatamente riportarne l'entità salvo eventuali
integrazioni derivanti da iscrizioni negli appositi capitoli di bilancio per
successive annualità fino al 1999.
2.
La Giunta regionale con proprio atto, contestualmente alla definizione delle
procedure per la presentazione delle domande, individuerà i criteri prioritari
ed i relativi punteggi attribuibili per la formazione delle graduatorie,
tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
forme di conduzione con particolare riguardo alle cooperative agricole di cui
alla lett. a), comma 1, dell'art. 4;
b)
età non superiore a 40 anni dei richiedenti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle domande con particolare riferimento ai
"progetti pilota" per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
agricola;
c)
possesso della qualifica di coltivatore diretto;
d)
possesso della qualifica di I.A.T.P.;
e)
necessità di realizzare, in tutto o in parte, investimenti volti ad ovviare a
carenze igienico sanitarie e/o ambientali riscontrate dalle competenti autorità
ed oggetto di ordinanza emessa in data antecedente la pubblicazione del bando;
f)
l'ubicazione territoriale dell'azienda in zone delimitate ai sensi della
Direttiva CEE n. 268/75 e degli articoli 23 e 24 del Regolamento;
g)
realizzazione di investimenti specifici nei comparti zootecnico e vitivinicolo;
h)
investimenti in aziende costituitesi nei cinque anni antecedenti l'emissione
del bando.
Art.
36
Valutazione
e istruttoria del piano.
1.
Per le domande utilmente collocate in graduatoria l'istruttoria, ai fini
dell'ammissibilità agli aiuti, è curata dalla struttura a ciò incaricata dalla
Giunta regionale. L'istruttoria, previa presentazione da parte del richiedente
degli elaborati progettuali esecutivi e degli altri documenti ritenuti
necessari, consiste nella valutazione della compatibilità dei contenuti del
piano con gli obiettivi di miglioramento della efficienza delle strutture
aziendali previsti dal Regolamento e dal presente atto.
Tale
valutazione comporta la verifica:
-
della congruenza di tutti gli elementi riportati nel piano di miglioramento
rispetto alla realtà aziendale;
-
della rispondenza dei programmi colturali e di allevamento alle indicazioni di
cui agli articoli 29 e 30;
-
della potenziale attitudine dell'azienda a praticare le colture e gli
allevamenti programmati ed a conseguire i livelli di produttività ipotizzati,
tenuto conto della ubicazione dell'azienda e delle risorse disponibili;
-
della razionalità ed economicità degli investimenti programmati;
-
della sussistenza dei presupposti per il miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro degli addetti, di quelle igieniche degli allevamenti per il
benessere degli animali nonché delle condizioni ambientali;
-
della ipotesi di riduzione di costi di produzione e di risparmio energetico in
virtù dell'adeguamento tecnologico delle strutture e degli impianti;
-
della disponibilità di nuove risorse e dell'adozione di nuove tecniche
colturali e di allevamento rivolte anche al miglioramento qualitativo e alla
riconversione delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato e
dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;
-
del miglioramento delle capacità di occupazione, specie nelle aziende condotte
con salariati;
-
dell'introduzione di attività diversificate ed integrative del reddito
aziendale di carattere turistico e artigianale ovvero di attività di
fabbricazione e vendita nell'azienda di prodotti ivi ottenuti.
2.
L'esito positivo di tali verifiche consente di proseguire nella determinazione:
-
del numero delle U.L.U. impiegabili, determinate tenendo conto degli elementi
riportati nel piano e della loro rispondenza con i parametri relativi al
fabbisogno di manodopera delle colture e degli allevamenti, predeterminati
dalla Giunta regionale con apposito atto;
-
del reddito annuo di lavoro, per ogni U.L.U. impiegabile, previsto dopo
l'ultimazione del piano che dovrà risultare durevole nel tempo e non inferiore
a quello della situazione di partenza.
3.
L'istruttoria del piano si conclude:
-
con un giudizio complessivo in ordine al conseguimento o meno degli obiettivi
prefissati e al miglioramento della situazione aziendale e della sua economia;
-
con un giudizio in ordine alla congruità degli investimenti programmati per le
finalità di cui sopra;
-
con la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione
degli investimenti programmati.
Art.
37
Decadenza
e revoca dei benefici.
1.
Costituiscono motivo di decadenza e di revoca dei benefici:
-
la mancata o incompleta realizzazione del piano o il mancato rispetto delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;
-
la perdita della qualifica di cui agli articoli 3 e 5 alla data di accertamento
finale di avvenuta realizzazione del piano;
-
la mancata tenuta della contabilità di cui all'art. 28 del presente regolamento
o il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti durante il periodo
vincolativo di cui al comma 2 del medesimo articolo;
-
la mancata utilizzazione o il cambio di destinazione e di uso, rispetto ai fini
agricoli, delle opere e dei beni strumentali oggetto del piano nel corso del
periodo vincolativo di cui all'art. 26 salvo specifica autorizzazione concessa,
su preventiva richiesta, dalla Giunta regionale per causa di forza maggiore o
eccezionali;
-
l'accertamento di cumulo con altri aiuti ottenuti dal richiedente per gli stessi
investimenti;
-
il non consentire ai funzionari regionali incaricati l'effettuazione dei
previsti controlli in azienda.
TITOLO
III
Aiuti
speciali e aiuto supplementare agli investimenti a favore dei giovani
agricoltori
Art.
38
Aiuti
speciali.
1.
Ai giovani di età non inferiore a 18 anni, che si insediano per la prima volta
in aziende agricole, sono concessi aiuti speciali definiti di primo
insediamento a termini dell'articolo 10 del Regolamento.
2.
Ai giovani di cui al comma 1 sono concessi gli aiuti di primo insediamento di
cui al successivo art. 41 alle condizioni seguenti:
a)
non abbiano compiuto 40 anni alla data del primo insediamento;
b)
si insedino per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di titolare
dell'azienda ed inizino ad esercitare l'attività agricola come imprenditori
agricoli a titolo principale o imprenditori agricoli non a titolo principale
secondo le definizioni di cui agli articoli 3 e 5;
c)
si impegnino a tenere la contabilità dell'azienda, almeno del tipo semplificato
di cui al comma 1 dell'art. 28 per un periodo di almeno sei anni decorrenti da
quello successivo alla concessione dell'aiuto e si impegnino, per lo stesso
periodo, a proseguire l'attività nell'azienda oggetto dell'insediamento;
d)
siano in possesso della sufficiente capacità professionale o ne entrino in
possesso entro due anni dall'insediamento;
e)
l'azienda in cui ha luogo l'insediamento richieda un volume di lavoro
equivalente almeno ad una U.L.U. per ogni giovane insediato. Tale volume, se
non riscontrato all'atto dell'insediamento, può essere raggiunto, al più tardi,
entro i due anni successivi.
3.
Ai fini di quanto stabilito alle lettere d) ed e) del comma precedente, la data
dalla quale inizia a decorrere il periodo dei due anni è quella del provvedimento
della Giunta regionale con il quale viene definita la pratica individuale di
insediamento.
Art.
39
Primo
insediamento.
1.
Per primo insediamento si intende la prima acquisizione della titolarità
giuridica di un'azienda in un determinato anno solare comportante la
contestuale acquisizione:
-
della responsabilità civile comprovata mediante l'acquisto dell'azienda, il
trasferimento della stessa per donazione o mortis causa, la costituzione di
usufrutto, la stipula di contratto di affitto di durata non inferiore a 15
anni, debitamente registrato;
-
della responsabilità fiscale comprovata mediante il possesso della partita
I.V.A.
2.
È considerato primo insediamento anche quello derivante dalla acquisizione
della contitolarità di almeno un terzo dei beni immobili dell'azienda ed a
condizione che tale frazione di azienda richieda un volume di lavoro pari ad
almeno una U.L.U. e l'azienda nel suo complesso, richieda un volume di lavoro
equivalente ad una U.L.U. per ogni contitolare.
3.
Per primo insediamento s'intende anche il primo ingresso di un giovane in una
cooperativa agricola il cui unico oggetto è la conduzione e gestione di
un'azienda agricola, sempreché la frazione di attività lavorativa, attribuibile
a ciascun giovane socio in aggiunta a quella dei soci già presenti, sia
equivalente ad almeno una U.L.U..
4.
Nei casi di più acquisizioni nel corso del medesimo anno solare, la data del
primo insediamento corrisponde all'ultima acquisizione effettuata.
5.
Non costituisce elemento preclusivo alla concessione degli aiuti il possesso,
fin da data antecedente all'anno solare dell'insediamento, di posizioni fiscali
attive ovvero di aziende agricole richiedenti un volume di lavoro inferiore a
0,5 U.L.U.; tale volume di lavoro non può essere sommato a quello dell'azienda
oggetto del primo insediamento ai fini del raggiungimento del volume minimo di
lavoro di una U.L.U. per insediato.
Art.
40
Capacità
professionale sufficiente.
1.
Si ritiene in possesso di sufficiente capacità professionale il giovane
agricoltore che abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui alla lett. a),
comma 1 dell'art. 23, o abbia almeno frequentato con profitto un corso di
formazione per giovani agricoltori di cui all'art. 55.
Art.
41
Natura
ed entità degli aiuti.
1.
Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
in aziende agricole consistono in:
a)
un premio unico di importo non superiore a 15.000 ECU erogabile anche in forma
dilazionata nell'entità, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale;
b)
un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di anni
quindici, sui prestiti o mutui non agevolati contratti dal richiedente con
Istituti autorizzati per coprire le spese relative al primo insediamento. Il
valore attualizzato di tale concorso non può essere superiore a 15.000 ECU.
Entro tale importo è ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi.
2.
In alternativa al concorso, può essere concessa una sovvenzione di importo
equivalente all'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti
contratti. In ogni caso, il tasso a carico del beneficiario, non può essere
inferiore al trenta per cento del tasso di stipula del mutuo o prestito.
3.
Gli stessi benefici si applicano a favore delle cooperative agricole di cui alla
lett. a), del comma 1, dell'art. 4, che si costituiscono soltanto con la
partecipazione, in qualità di soci, di giovani agricoltori in possesso dei
requisiti di cui all'art. 38, e che si insediano per la prima volta in
un'azienda agricola. Tali benefici non possono comunque superare l'ammontare
massimo ottenuto dalla moltiplicazione degli importi unitari di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 per il numero dei soci partecipanti alla gestione
dell'azienda agricola.
4.
La qualifica professionale sufficiente qualora non posseduta all'atto
dell'insediamento, viene riconosciuta al giovane agricoltore che abbia
esercitato continuativamente, nei due anni successivi, attività agricola nel
fondo oggetto dell'insediamento e frequentato positivamente, in tale periodo,
uno dei corsi di formazione complementare per giovani agricoltori previsti
all'art. 55 oppure, in alternativa al corso, abbia conseguito uno dei titoli di
studio di cui al comma precedente.
5.
Nel caso di ingresso di giovani in una cooperativa agricola già costituita,
rispondente ai requisiti di cui lett. a), comma 1 dell'art. 4, gli aiuti
suddetti sono concessi in favore dei giovani, aventi titolo a condizione che:
-
l'aiuto di cui alla lett. a) del comma 1 sia destinato all'acquisto di quote di
capitale sociale della cooperativa;
-
l'eventuale finanziamento contratto per le motivazioni di cui alla lett. b) del
comma 1 venga destinato all'attività dell'azienda associata.
6.
Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate annualmente dalla legge
regionale di bilancio per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo nonché delle domande presentate in ciascun anno di operatività, gli
aiuti di cui al comma 1, lettera b), potranno essere accordati soltanto qualora
si verifichino disponibilità finanziarie residue successivamente
all'approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di
concessione del premio di cui al comma 1, lett. a).
Art.
42
Graduatoria
e priorità.
1.
La Giunta regionale, nel predisporre le procedure per la concessione degli
aiuti, relativamente ai criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della
formazione delle graduatorie di merito delle domande per l'ammissibilità
all'istruttoria definitiva, dovrà tener conto dei seguenti elementi prioritari:
a)
tipologia del titolo di possesso tra quelli di cui all'art. 39 in forza del
quale viene effettuato il primo insediamento, con priorità per quelli che più
assicurano il perseguimento e mantenimento degli obiettivi prefissati
dall'intervento; ai fini della determinazione della tipologia in presenza di
più di un titolo, vale il criterio della prevalenza della superficie mentre, in
caso di equivalenza, devono mediarsi i rispettivi punteggi;
b)
numero di giovani che s'insediano, con priorità per gli unici titolari rispetto
ad insediamenti in contitolarità e di questi ultimi rispetto alla contitolarità
con non aventi diritto;
c)
insediamenti in forma cooperativa, con priorità per cooperative di tutti
giovani insediati rispetto alle altre ed ai contitolari;
d)
possesso della qualifica di coltivatore diretto.
2.
Per avere titolo alla concessione degli aiuti, il giovane dovrà presentare
domanda con il primo bando utile immediatamente successivo all'anno solare in
cui è avvenuto l'insediamento. Per le domande utilmente collocate in
graduatoria ma non finanziate per carenza di disponibilità è consentita, a
richiesta, il riporto al successivo bando.
Art.
43
Aiuto
supplementare.
1.
Ai giovani agricoltori e alle cooperative agricole costituite soltanto da
giovani agricoltori che non abbiano raggiunto i 40 anni, è concesso un aiuto
supplementare agli investimenti pari, al massimo, al venticinque per cento del
contributo concesso a norma dell'art. 34 a condizione che tali soggetti
presentino un piano di miglioramento materiale ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento entro cinque anni dall'insediamento e siano in possesso della
qualifica professionale sufficiente acquisita ai sensi dell'art. 40 ovvero
riconosciuta dalla commissione di cui al comma 2 dell'art. 23.
TITOLO
IV
Misure
di accompagnamento a favore delle aziende agricole
Art.
44
Incoraggiamento
alla tenuta della contabilità.
1.
Agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dall'art. 3 che ne
facciano richiesta, è concesso un aiuto di incoraggiamento alla tenuta della
contabilità aziendale a condizione che si impegnino a tenerla per almeno
quattro esercizi successivi a quello di concessione dell'aiuto.
Art.
45
Natura
ed entità dell'aiuto.
1.
L'aiuto è pari a 1.500 ECU da erogarsi in quattro annualità, a consuntivo di
ciascun anno, secondo le seguenti percentuali: 40 per cento nel primo anno, 30
per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto.
Art.
46
Tenuta
della contabilità.
1.
La contabilità comprende:
a)
la redazione di un inventario di apertura e di chiusura;
b)
la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei
vari movimenti di materie, merci e denaro relativi all'azienda;
c)
un conto patrimoniale (attivo e passivo) e un conto di esercizio (costi-ricavi)
redatti in modo dettagliato e accompagnati da una relazione illustrativa degli
elementi necessari a valutare l'efficienza della gestione nel suo complesso, ed
in particolare il reddito da lavoro per U.L.U., il reddito dell'imprenditore e
la redditività delle principali produzioni aziendali.
2.
L'imprenditore è obbligato a presentare alla Regione, alla fine di ogni anno,
un quadro descrittivo delle caratteristiche generali dell'azienda con
particolare riferimento ai fattori di produzione impiegati nella gestione
aziendale durante l'esercizio decorso.
3.
Alla tenuta della contabilità si applicano i vincoli e gli obblighi di cui al
comma 5 dell'art. 28.
Art.
47
Assistenza
interaziendale.
1.
La Giunta regionale concede su domanda, un aiuto per l'avviamento, destinato a
contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque
anni successivi alla loro costituzione alle associazioni di produttori
riconosciute ed alle cooperative agricole di servizio aventi come scopo:
a)
l'assistenza per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a
tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale;
b)
l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;
c)
una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola;
d)
la gestione di un'attività aziendale comune.
2.
Tale aiuto può essere concesso ad ogni associazione riconosciuta a norma del
punto seguente per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione per un
importo massimo di 22.500 ECU, da graduare in funzione del numero dei
partecipanti e del tipo e consistenza di attività svolta in comune.
3.
La Giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni di
produttori, di cui al comma 1 accertando che lo statuto delle stesse
specifichi, fra l'altro, il numero delle aziende associate che non può essere
inferiore a sei, le finalità, la durata minima di almeno 10 anni, l'ambito
territoriale di operatività nonché definisca e assicuri, in particolare, le
forme di collaborazione di tutti i membri all'attività sociale.
4.
La domanda di riconoscimento è formulata secondo le modalità indicate dalla
Giunta regionale la quale fissa inoltre le condizioni riguardanti la
concessione, liquidazione ed erogazione degli aiuti i vincoli e gli obblighi a
carico delle beneficiarie, la decadenza e revoca dai benefici, nonché le
sanzioni per le inadempienti.
Art.
48
Servizi
di sostituzione.
1.
Alle associazioni agricole riconosciute a norma del successivo comma, aventi
per scopo la prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, può
essere concesso, su richiesta, un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi di
gestione.
2.
Al riconoscimento delle associazioni provvede la Giunta regionale con apposito
provvedimento, a condizione che nei relativi statuti siano specificati:
a)
il numero delle aziende affiliate cui il servizio si rivolge, che non deve
comunque essere inferiore a sei. Per affiliate si intendono sia le aziende
socie sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite
convenzioni per l'utilizzo dei servizi di sostituzione;
b)
i criteri per determinare l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione di
ciascun membro dell'associazione;
c)
il tipo di contabilità tenuta che contempli un bilancio finale di costi e
ricavi;
d)
i casi in cui è prevista la sostituzione temporanea del conduttore
dell'azienda, del suo coniuge o di un partecipe di impresa o di un coadiuvante
adulto, riconducibili comunque a motivi di malattia, infortunio, maternità,
formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie ed
altri analoghi;
e)
le modalità e le condizioni di prestazione del servizio;
f)
il numero degli operatori qualificati che il servizio impiega, tenuto conto che
almeno un agente deve essere comunque occupato a tempo pieno;
g)
la durata minima dell'associazione, che non può essere inferiore ad anni dieci.
3.
Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo
statuto nonché la documentazione comprovante, almeno per uno degli addetti al
servizio, la capacità professionale posseduta.
4.
La capacità professionale si intende posseduta quando l'operatore abbia
esercitato attività agricola come capo o dirigente d'azienda o coadiuvante
familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio antecedente la richiesta
di riconoscimento oppure sia in possesso di un diploma di scuola superiore di
tipo
agrario o di un diploma di laurea in campo agrario o veterinario. Debbono
essere inoltre allegate le convenzioni di cui alla lettera a) comma 2 del
presente articolo.
5.
Ad intervenuto riconoscimento, e su specifica richiesta, le forme associative
di cui al presente articolo sono finanziate con provvedimento della Giunta
regionale, la quale fissa inoltre, le altre condizioni riguardanti la
concessione, liquidazione ed erogazione degli aiuti, i vincoli e gli obblighi a
carico delle beneficiarie, la decadenza e la revoca dei benefici nonché le
sanzioni per le inadempienti.
6.
Il contributo viene commisurato in 18.000 ECU per ogni operatore impiegato a
tempo pieno ed in possesso dei requisiti di qualificazione professionale
richiesti.
7.
Per gli operatori impiegati a tempo parziale in aggiunta a quello o a quelli a
tempo pieno, l'aiuto è commisurato al tempo effettivamente dedicato al
servizio.
8.
Il contributo è ripartito in cinque anni, secondo le seguenti percentuali: 40
per cento nel primo anno, 20 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10
per cento per ciascuno dei due anni successivi, ed erogato al termine di
ciascun anno di attività dietro presentazione di una relazione e del bilancio
dei costi e ricavi inerenti la gestione del servizio.
Art.
49
Servizi
di gestione.
1.
Alle associazioni aventi lo scopo di fornire servizi di gestione alle aziende
agricole e riconosciute ai sensi del comma successivo può essere concesso un
aiuto a sostegno dei loro costi di gestione a norma dell'articolo 16 del
Regolamento.
2.
Le associazioni sono riconosciute dalla Giunta regionale, su domanda formulata
secondo le modalità indicate nello schema approvato dalla Giunta medesima.
3.
Ai fini del riconoscimento, lo statuto deve prevedere:
a)
il possesso, da parte dei tecnici preposti all'analisi dei risultati contabili,
delle qualificazioni professionali previste alla lett. a) comma 1 dell'art. 23;
b)
la tenuta di una contabilità ordinaria, che contempli un bilancio finale di
costi e ricavi;
c)
una durata minima di attività di anni 10;
d)
il numero delle aziende affiliate, che non deve essere comunque inferiore a
venti per ogni agente impiegato a tempo pieno. Per affiliate si intendono sia
le aziende membri delle associazioni sia le aziende che stipulino con le
associazioni riconosciute apposite convenzioni per la utilizzazione dei servizi
di gestione;
e)
le modalità e le condizioni di prestazione del servizio. In ogni caso,
l'associazione deve impiegare a tempo pieno almeno un agente qualificato il
quale non può seguire più di trenta aziende.
4.
Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo
statuto, la documentazione comprovante la qualificazione professionale degli
addetti al servizio, nonché le convenzioni stipulate con le aziende affiliate.
5.
Gli aiuti all'avviamento dei servizi di gestione sono determinati fino ad un
importo massimo di 54.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno,
incaricato della prestazione dell'assistenza individualizzata in materia di
gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle aziende
agricole, ripartito nei primi cinque anni di attività di ogni agente secondo le
seguenti percentuali: 30 per cento il primo anno, 25 per cento il secondo e il
terzo anno, 10 per cento il quarto, 10 per cento il quinto.
6.
Per gli operatori impiegati a tempo parziale, in aggiunta a quello o quelli
occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al numero delle aziende assistite.
Ogni operatore impiegato a tempo parziale da più di un'azienda non può seguire
un numero di aziende superiore a venti.
7.
Nella concessione dell'aiuto è data priorità alle associazioni costituite tra
produttori agricoli.
8.
Alla concessione dei contributi annuali provvede su domanda la Giunta
regionale, sulla base di uno specifico programma annuale di attività per la
gestione aziendale, da presentare, ai fini del finanziamento. Il contributo è
erogato sulla base di specifica rendicontazione.
TITOLO
V
Misure
specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
Art.
50
Indennità
compensativa.
1.
In attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento a sostegno
dell'attività agricola, nelle zone svantaggiate della Regione già delimitate ai
sensi della direttiva CEE n. 268/75 e degli artt. 23 e 24 del Regolamento, è
prevista la concessione di una indennità compensativa annua, commisurata agli
svantaggi naturali permanenti descritti nei suddetti articoli.
2.
L'indennità è concessa agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, a
norma degli articoli 18 e 19 del Regolamento, che non percepiscano una pensione
di vecchiaia o di anzianità e che si impegnino a coltivare, con modalità e
termini fissati dalla Giunta regionale, un fondo la cui estensione non sia
inferiore a ettari tre di superficie agricola, per almeno un quinquennio a
decorrere dalla data del primo pagamento della indennità medesima.
3.
L'imprenditore beneficiario può essere esonerato da tale impegno qualora:
a)
cessi l'attività agricola, sempreché sia garantita la continuità nella
coltivazione delle superfici interessate;
b)
percepisca una pensione di vecchiaia o di anzianità. In tal caso, l'indennità
compensativa non è più erogata a decorrere dalla data di pensionamento;
c)
è altresì riconosciuto l'esonero per causa di forza maggiore, in particolare in
caso di espropriazione o di acquisizione dei terreni per pubblica utilità.
4.
Ai fini del calcolo della superficie agricola utilizzata dall'imprenditore e
fino al raggiungimento del limite massimo di tre ettari di superficie agricola
utilizzata dall'imprenditore si potrà tenere conto anche delle quote di
comproprietà, della partecipazione a proprietà collettive, consortili,
interessenze, regole, comunità agrarie e simili nonché dei diritti attivi o di
uso civico.
5.
Nel caso di forme associative di conduzione, il limite minimo di tre ettari,
previsto al precedente comma deve risultare dal rapporto medio tra la
superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività
lavorativa nell'azienda.
Art.
51
Determinazione
e concessione dell'indennità.
1.
L'indennità compensativa comprese le quote di cofinanziamento statali e
comunitarie, è determinata nella misura annua di 120 ECU per ettaro o per
U.B.A. elevabili a 150 ECU nelle zone svantaggiate in cui la particolare
gravità degli svantaggi lo giustifichi.
2.
La Giunta regionale fissa le modalità, i limiti e le altre condizioni ai fini
della concessione, liquidazione ed erogazione dell'indennità e determina,
inoltre, in conformità al presente regolamento e agli artt. 18 e 19 del
Regolamento, le procedure e i criteri per la formazione delle graduatorie
nonché per l'effettuazione dei controlli e l'applicazione delle sanzioni ai
sensi della normativa comunitaria di riferimento.
3.
La Giunta regionale è altresì autorizzata, previa notifica ed approvazione da
parte della Commissione europea, a modificare gli importi suddetti.
Art.
52
Limitazioni.
1.
Nel determinare l'indennità dovrà tenersi conto, ai sensi dello art. 19 del
Regolamento, delle seguenti limitazioni:
a)
per la produzione bovina, equina, ovina e caprina l'indennità è calcolata in
funzione del bestiame posseduto, nella misura prevista all'art. 51 per U.B.A.
con il limite massimo di 1,4 U.B.A. per ettaro di superficie foraggera
dell'azienda. Per la conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in U.B.A.
si
applicano
i coefficienti di cui alla tabella "Allegato 2" del Regolamento.
Le
vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese
in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità, soltanto nelle zone
della Regione già delimitate ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 3 della
Direttiva CEE n. 268/75 e dell'articolo 23 del Regolamento; mentre, nelle zone
già delimitate ai sensi del paragrafo 4, dell'articolo 3, della suddetta
direttiva e dell'art. 24 del Regolamento, le vacche di cui sopra potranno
essere prese in considerazione soltanto per le aziende nelle quali la
produzione di latte rappresenta almeno il 30 per cento della produzione lorda
vendibile totale.
In
quest'ultimo caso, il numero delle vacche da latte che può essere preso in
considerazione ai fini del calcolo dell'indennità, non può essere superiore a
20 unità per imprenditore beneficiario;
b)
per le produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina,
l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata al netto di
quella destinata:
-
all'alimentazione del bestiame allevato nel rapporto minimo di una U.B.A. per
ogni ettaro di superficie foraggera dell'azienda;
-
alla produzione di frumento, ad eccezione della superficie destinata alla
produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera i 25
quintali per ettaro destinato a tale produzione;
-
alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi, complessivamente superiore
a 0,5 ettari per azienda;
-
nelle zone agricole già delimitate a norma dell'art. 24 del Regolamento: alla
produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i 20 ettolitri di vino
per Ha; alla produzione di barbabietole da zucchero; a colture intensive;
c)
qualora la superficie aziendale coltivata sia esuberante rispetto alle
necessità alimentari del bestiame bovino, equino ovino e caprino allevato,
l'indennità è calcolata sia sul bestiame, con le modalità di cui alla lett. a),
sia sulla superficie totale coltivata, applicando a quest'ultima le detrazioni
di cui alla lett. b);
d)
l'importo massimo dell'indennità compensativa concessa a norma del presente
articolo non può superare l'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si
tratti di U.B.A. sia che si tratti di unità di superficie; inoltre, al di sopra
dell'equivalente delle prime 60 unità l'importo massimo ammissibile per U.B.A.
o per ettaro è ridotto al 50 per cento di quello previsto dall'art. 51.
Art.
53
Annualità
successive.
1.
L'indennità compensativa per gli anni successivi al primo e nella stessa misura
è riconosciuta all'imprenditore beneficiario previa conferma del permanere dei
requisiti previsti. In caso di variazioni dichiarate l'indennità stessa viene
rideterminata ai sensi degli artt. 51 e 52 del presente regolamento.
Art.
54
Aiuti
agli investimenti collettivi nelle zone svantaggiate.
1.
Nelle zone svantaggiate di cui al comma 1, dell'articolo 50, sono concessi a
norma dell'articolo 20 del Regolamento, aiuti agli investimenti collettivi per
il miglioramento e lo sviluppo della foraggicoltura e della connessa attività
zootecnica.
2.
Ai sensi del paragrafo 1, secondo comma dell'art. 20 del Regolamento, per gli
investimenti collettivi realizzati da aziende in cui, per ciascuna, la PLV
proveniente da attività zootecniche non supera il 30 per cento della PLV
totale, gli aiuti sono estesi ad investimenti riferiti a colture alternative a
basso impatto ambientale e ad attività agricole integrative diverse
dall'allevamento.
3.
Gli investimenti collettivi ammissibili agli aiuti riguardano:
-
per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico:
a)
la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione;
b)
la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e,
limitatamente alle zone di montagna, la realizzazione di punti d'acqua, di
strade di accesso immediato ai pascoli, ed alpeggi nonché di ricoveri per le
mandrie;
-
per le aziende non a prevalente indirizzo zootecnico di cui al comma 2, gli
investimenti ammissibili possono riguardare la produzione di frutti del
sottobosco e di essenze officinali ed altre colture a ciclo pluriennale.
4.
Nell'ambito degli investimenti suddetti possono essere ammesse, se giustificate
sotto il profilo economico, sistemazioni idraulico-agrarie, di contenuta entità
compatibili con la protezione dell'ambiente, compresi i piccoli impianti per
l'irrigazione, nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri
indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.
5.
Possono beneficiare degli aiuti:
a)
le forme associative e cooperative, come previsto dall'articolo 4, fra aziende
agricole aventi come scopo sociale la realizzazione e gestione degli
investimenti collettivi per i quali richiedono i benefici del presente
articolo;
b)
le società cooperative agricole di conduzione;
c)
i Comuni e le Comunità montane;
d)
le università agrarie, le comunanze agrarie, i domini collettivi ed altri
organismi ed enti a queste assimilabili (3).
6.
Le domande di aiuti da parte dei beneficiari di cui al precedente comma sono
inoltrate alle Comunità montane. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Comunità
montane trasmettono alla Giunta regionale, per l'approvazione, il piano degli
investimenti di cui ai commi 3 e 4 indicandone l'ordine di priorità.
7.
Sulla scorta dei piani approvati la Giunta regionale assegna annualmente i
fondi disponibili a ciascuna delle Comunità montane, le quali, a loro volta,
provvedono con propri atti a concedere gli aiuti ai beneficiari.
8.
L'aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale è determinato in
misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale
contributo non può superare tuttavia: 150.000 ECU per investimento collettivo,
750 ECU per ettaro di pascolo, di alpeggio o di eventuale altra superficie
migliorata o attrezzata e 7.300 ECU per ettaro irrigato.
9.
Non è consentita la presentazione di varianti ai progetti e alle iniziative
comprese nei piani presentati dalle Comunità montane dopo l'approvazione degli
stessi da parte della Giunta regionale.
10.
Tuttavia, le varianti contenute entro il dieci per cento dell'importo ammesso a
finanziamento e che non modifichino gli obiettivi delle iniziative, possono
essere autorizzate, anche a consuntivo e su conforme ed espresso parere del
tecnico incaricato dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle
opere
e/o acquisti, dal dirigente della struttura regionale che cura l'istruttoria.
L'approvazione delle varianti non può in alcun modo comportare incremento dell'impegno
di spesa già assunto.
11.
Le varianti eseguite in difformità di quanto stabilito ai precedenti commi,
comportano la decadenza dai benefici concessi e la restituzione delle somme
eventualmente percepite, aumentate degli interessi.
TITOLO
VI
Adeguamento
della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna
Art.
55
Corsi
formazione perfezionamento professionale.
1.
Per l'attuazione del regime di aiuti istituito dall'art. 26 del Regolamento,
volto al miglioramento della qualificazione professionale degli operatori
agricoli, il competente Ufficio formazione professionale e mercato del lavoro
dell'Area operativa economia e lavoro della Giunta regionale, ai sensi del
sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è
autorizzato ad includere nelle proposte di piano delle attività di formazione
professionale per il settore agricolo, le seguenti iniziative:
a)
corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per
imprenditori, partecipi d'impresa familiare e salariati agricoli che hanno
superato l'età della scuola dell'obbligo nonché corsi di formazione per
dirigenti ed amministratori ed associazioni di produttori e di cooperative
agricole che beneficiano delle misure di cui agli articoli da 5 a 16 del Regolamento
nonché corsi o tirocini di formazione complementare di tali persone, al fine di
preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione,
all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della
protezione dello spazio naturale e all'accesso alla formazione necessaria per
lo sfruttamento della loro superficie forestale;
b)
corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di
formazione professionale di cui all'art. 40.
2.
I corsi e i tirocini di cui alla lettera a) del comma precedente hanno durata
non inferiore alle 150 ore ed i loro contenuti didattici sono stabiliti in
relazione alle specifiche richieste ed alle effettive necessità dei soggetti
interessati a parteciparvi. I corsi di formazione complementare di cui alla
lettera b) del comma precedente hanno durata non inferiore alle 150 ore, così
articolate per contenuti didattici, teorici e pratici:
a)
conduzione aziendale: 40 ore;
b)
agronomia e coltivazione: 30 ore;
c)
tecniche di allevamento: 10 ore;
d)
legislazione fiscale, tributaria e diritto agrario: 10 ore;
e)
antinfortunistica ed igiene del lavoro: 10 ore;
f)
attività di tirocinio presso strutture produttive sulle tecniche oggetto delle
lezioni teoriche di cui sopra: 50 ore.
3.
Il regime di aiuti comunitari di cui al comma 1, è limitato alla concessione di
contributi in conto capitale, a fronte delle spese sostenute dagli enti o
istituti formatori autorizzati, per la frequenza ai corsi o ai tirocini e per
la loro organizzazione e svolgimento. La spesa massima ammissibile è rapportata
a
10.500
ECU per persona che abbia seguito i corsi o i tirocini per tutta la loro durata
di cui l'equivalente di 4.000 ECU per persona, sono riservati ai corsi o ai
tirocini complementari rivolti al riorientamento della produzione,
all'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello
spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici boschive. Le iniziative
previste al comma 1, non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi
o cicli normali dell'insegnamento agrario medio o superiore.
TITOLO
VII
Disposizioni
finali
Art.
56
Competenze
della Giunta regionale.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare, con proprie deliberazioni,
conformemente alle norme del presente regolamento e del Regolamento,
disposizioni attuative riguardanti:
a)
gli specifici bandi per la presentazione delle domande di aiuto;
b)
i criteri per la formazione delle graduatorie nonché le modalità e i tempi
della loro pubblicazione;
c)
le procedure e i tempi per l'istruttoria delle pratiche;
d)
le modalità e i tempi per la concessione, liquidazione ed erogazione degli
aiuti;
e)
le modalità per l'effettuazione dei controlli;
f)
i vincoli e gli obblighi a carico dei beneficiari;
g)
la durata dei periodi vincolativi e gli adempimenti da soddisfare da parte dei
beneficiari per comprovare il rispetto dei vincoli ed obblighi di cui alla
precedente lettera;
h)
le sanzioni per gli inadempienti;
i)
la predisposizione della modulistica e di eventuali strumenti tecnici utili ai
fini della presentazione e valutazione delle richieste.
2.
La Giunta regionale emana disposizioni per l'adeguamento del volume degli
investimenti, dell'ammontare e durata degli aiuti, dei massimali e percentuali
cui fa riferimento il presente regolamento in attuazione di modificazioni che,
a tale riguardo, dovessero intervenire nella normativa comunitaria di
riferimento.
Art.
57
Decadenza,
revoca e recuperi.
1.
In relazione agli aiuti concessi a norma del presente regolamento, il mancato
rispetto dei divieti, vincoli, obblighi o adempimenti specifici previsti e, in
particolare, di quanto prescritto nel provvedimento di concessione, comporta la
decadenza dalle provvidenze, la revoca della concessione medesima e il recupero
delle somme erogate.
2.
La decadenza e la revoca, pronunciate dalla Giunta regionale, comportano
l'obbligo della restituzione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della
relativa determinazione, delle somme percepite a titolo di provvidenza
maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore
alla data di erogazione, anche parziale, del contributo, maggiorato di tre
punti.
3.
Lo stesso atto di pronuncia della decadenza fissa, in relazione a specifica
motivata richiesta dell'interessato da prodursi entro 15 giorni dalla notifica
dell'attivazione del procedimento di decadenza, l'eventuale rateizzazione delle
somme da restituire che non potrà superare i cinque anni, per la quale dovrà
applicarsi un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di
adozione di tale atto, aumentato di tre punti.
Art.
58
Cumulo
benefici.
1.
Gli aiuti concessi ed erogati in virtù del presente regolamento, non possono
essere cumulati con benefici della stessa natura recati da altre disposizioni
legislative o regolamentari.
Art.
59
Comunicazione
all'Unione europea.
1.
Il presente regolamento sarà inviato, ai sensi degli articoli 29 e 30 del
Regolamento, alla Commissione dell'Unione europea per il visto di conformità e
per conferma della partecipazione finanziaria dell'unione all'azione comune di
cui all'art. 1 del Regolamento.
Appendice
(4)
(3)
Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 1 1prile 1998, n. 23.
(4)
Il testo del Regolamento CE n. 950/97 del 20 maggio 1997, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale in appendice al presente regolamento, viene riportato come
provvedimento autonomo in quest'Opera.