L.R.
9 marzo 1999, n. 7 (1).
Interventi
di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel
settore agro-alimentare.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1999, n. 16.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria promuove in conformità alle normative nazionali e
comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese
cooperative nel settore agricolo e agro-alimentare.
2
La presente legge persegue le seguenti finalità:
a)
valorizzare le produzioni agricole, ittiche e zootecniche;
b)
favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale
sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere
l'occupazione nelle imprese;
c)
agevolare il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare
le loro attività, onde migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali,
favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di
componenti delle diverse filiere agro-industriali;
d)
sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni
organizzative e tecnologiche in particolare quelle che contribuiscono alla
salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute degli agricoltori e dei
consumatori;
e)
favorire l'acquisizione di servizi innovativi e la formazione professionale
degli addetti, in particolare di quadri e dirigenti.
Art.
2
Beneficiari.
1.
Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese
sotto elencate operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed
agro-industriale a condizione che l'approvvigionamento di materie prime sia
effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:
a)
le società cooperative agricole, agro-industriali, agro-alimentari e loro
consorzi, in possesso di regolare iscrizione al registro prefettizio, sezione
agricoltura, nonché i consorzi agrari di cui al D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 e
successive modificazioni;
b)
le società cooperative della pesca e loro consorzi, iscritte al registro
prefettizio, sezione pesca;
c)
le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, iscritte al
registro prefettizio sezione agricola, qualora l'attività esercitata risulti
rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori
agricoli;
d)
le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative
agricole, agro-alimentari e agro-industriali socie non sia inferiore al
cinquantuno per cento;
e)
gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione tra due o più
soggetti di cui alle lettere a), b), c).
Art.
3
Tipologia
degli interventi.
1.
I benefici previsti dalla presente legge sono rivolti alle seguenti tipologie
di iniziative:
a)
costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da
giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta;
b)
interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e
l'ampliamento di impianti, per l'acquisto di attrezzature e macchinari;
c)
progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale tra soggetti rientranti fra
quelli previsti nell'articolo 2, ad eccezione delle società di capitali di cui
alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2;
d)
programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management
aziendale e di assistenza tecnica nei confronti degli imprenditori agricoli
loro soci;
e)
studi sulla cooperazione agricola;
f)
acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al
miglioramento di sistemi di qualità all'interno delle imprese di cui all'art. 2
o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e
relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;
g)
ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle
cooperative.
Art.
4
Benefici.
1.
In riferimento alle tipologie di cui all'art. 3 sono previsti i seguenti
benefici rapportati alle spese ammissibili:
a)
contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo,
limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all'art.
2, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del
totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non
superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;
b)
contributo agli investimenti:
-
delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei
criteri previsti dal regolamento CE n. 950 del 1997 art. 12 paragrafi 2 e 4 e
successive modificazioni ed integrazioni;
-
dei soggetti di cui all'art. 2, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione
nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE n. 951 del
1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dunque nel limite massimo del
cinquantacinque per cento della spesa ammissibile;
-
contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove
forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese di cui
all'art. 2, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il
contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente
rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta,
sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di
un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano
inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono
rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al
capitale netto dell'organismo attraverso cui avviene l'aggregazione ed
utilizzati, nei successivi tre anni, per la realizzazione di nuovi
investimenti;
d)
contributo nella misura del cinquantacinque per cento alle spese di assistenza
tecnica alle imprese associate da parte di organismi associativi di cui
all'art. 2, che attuino programmi anche triennali di miglioramento permanente
delle condizioni di produzione;
e)
realizzazione di studi promossi dalla Regione dell'Umbria relativi alla
cooperazione nel settore agricolo, agro-alimentare e agro-industriale, volti
alla valorizzazione del settore, alla introduzione di innovazioni del processo
produttivo e del prodotto. I risultati di tali studi sono messi a disposizione
di tutti gli operatori che ne facciano richiesta;
f)
contributi alle iniziative delle imprese cooperative che introducano sistemi di
qualità, pari al cinquantacinque per cento delle spese necessarie, comprese
quelle relative alla certificazione;
g)
le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino
la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un
apporto di capitale da parte della Regione dell'Umbria nella misura massima
pari agli aiuti di cui alla lettera b). Tale apporto è realizzato solo in caso
di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all'art. 2
presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e
della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può
superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b);
h)
limitatamente ai tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge
regionale, per favorire l'adesione di nuovi soci alle cooperative di cui
all'art. 2, qualora le stesse siano in equilibrio finanziario, viene concesso
un aiuto all'organismo associativo nella misura massima del cinquanta per cento
della quota di capitale che gli stessi nuovi soci sottoscrivono a condizione
che si impegnino a rimanere tali per almeno un quinquennio. Il finanziamento
massimo concedibile in tre anni è pari a 100.000 ECU per ciascun beneficiario.
2.
Nell'ambito del piano annuale di formazione professionale della Regione, sono
individuati interventi e risorse finanziarie per attività di formazione
specialistica in particolare a favore di quadri e dirigenti delle cooperative
di cui all'art. 2.
Art.
5
Vincoli.
1.
I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dalla presente legge
sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per
finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata decennale per
gli immobili e quinquennale per gli altri. La durata del vincolo decorre dalla
data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.
2.
La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di
destinazione di cui al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore
di imprese agricole, agro-alimentari o agro-industriali che si impegnino ad
osservare gli obblighi facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di
destinazione ed uso per tutto il residuo periodo.
3.
Nell'ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione
inutilizzabili per le originarie finalità, la loro cessione, anche a soggetti
diversi da quelli di cui al precedente comma, può essere autorizzata dalla
stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità
agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi
investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente
gravante sui beni ceduti.
4.
Su istanza del soggetto titolare del bene gravato da vincolo di destinazione ed
uso, l'Amministrazione competente può autorizzare la dismissione dall'uso
stesso. In tale ipotesi il contributo erogato è revocato e recuperato in misura
proporzionale al periodo vincolativo residuo.
5.
La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la
revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati
degli interessi al tasso ufficiale di sconto più tre punti.
Art.
6
Procedure.
1.
La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e
regionali vigenti stabilisce criteri e modalità per la concessione dei benefici
della presente legge, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La
Giunta regionale, sentita la Consulta regionale sulla cooperazione, integrata
dai rappresentanti delle Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce
annualmente il riparto dei fondi tra le tipologie di iniziative di cui all'art.
4 ed, eventualmente, del successivo art. 7, nonché i criteri di priorità cui
debbono attenersi i relativi bandi attuativi.
2.
Gli atti deliberativi di prima applicazione di cui al comma 1, sono adottati
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art.
7
Norme
in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese
cooperative.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e
nei limiti di spesa all'uopo individuati, aiuti, in conformità agli
orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale C 283 del 19 settembre 1997, finalizzati ad interventi
di risanamento richiesti dai soggetti di cui all'art. 2 che hanno avviato
iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche
tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusioni di imprese o rami di
azienda.
2.
Gli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui
all'art. 2 della presente legge, sono concessi previa analisi delle cause che
hanno generato gli interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria,
organizzativa e logistica di cui al precedente comma.
3.
Ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato C.E.E., la Giunta regionale notifica
preventivamente le proposte di aiuto di cui al comma 1 e non procede alla loro
applicazione se non a seguito di specifica e conforme autorizzazione della
Commissione europea.
Art.
8
Norma
transitoria.
1.
In fase di prima attuazione della presente legge, sono ammissibili ai
contributi di cui all'art. 4 le spese sostenute e documentate dopo la data di
approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale.
Art.
9
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata,
per l'anno 1999, in termini di competenza e di cassa, la spesa di Lire
3.776.000.000 con imputazione al cap. 7673 di nuova istituzione nel bilancio
regionale denominato «Fondo per il sostegno e l'innovazione del sistema
cooperativo agricolo e agro-alimentare dell'Umbria».
2.
All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte mediante utilizzo di quota
della disponibilità che è appositamente prevista nel fondo globale del cap.
9710 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999.
3.
La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.
4.
Per il 2000 e gli anni successivi lo stanziamento è pari a lire 4.000.000.000
fatti salvi eventuali stanziamenti aggiuntivi che saranno stabiliti con legge
di bilancio a norma dell'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di
contabilità.
5.
In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma 4, qualora le iniziative di cui
alla presente legge risultino ammissibili ai benefici previsti da regolamenti e
programmi comunitari, le stesse possono essere ammesse al loro cofinanziamento.
6.
Ai regimi di aiuto previsti dalla presente legge si darà attuazione soltanto
dopo l'accettazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 93,
par. 3 del Trattato di Roma.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.