L.R. 9 giugno 1999, n. 12 (1).

Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione indirizzi - Modificazione ed integrazione della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 giugno 1999, n. 35.

 

 

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce l'art. 2, L.R. 26 febbraio 1973, n. 14.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

 

(3) Aggiunge gli articoli da 2-bis a 2-quater alla L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 400.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9503 di nuova istituzione denominato «Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prelevata, in termini di competenza e di cassa, dal fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1999.

3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2000 e seguenti l'entità della spesa sarà annualmente stabilita, a norma dell'art. 5 L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, con legge di bilancio.