L.R. 30 giugno 1999, n. 20 (1).

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295.

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1999, n. 38.

 

Legge modificata con L.R. 28 novembre 2001, n. 31.

 

Art. 1

Oggetto.

 

1. La presente legge disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, di sordomutismo, di minorazione visiva e di handicap, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e alle norme dalla stessa richiamate, per tutti i soggetti aspiranti ad ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione.

 

 

Art. 2

Commissioni mediche.

 

1. Ciascuna Azienda sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di accertamento fissati dall'articolo 4, commi 3 e 4, costituisce una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile.

2. Nell'ambito dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, con competenza estesa all'intero territorio provinciale, operano:

a) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla L. 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al sordomutismo, in conformità a quanto stabilito dalla L. 26 maggio l970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

 

 

Art. 3

Composizione delle commissioni.

 

1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'Azienda sanitaria locale. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui alla presente legge.

2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:

a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;

b) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e otorinolaringoiatria;

c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), da due medici dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende sanitarie locali.

3. Le commissioni di cui all art. 2 sono integrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 15 ottobre 1990, n. 295.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Azienda sanitaria locale appartenente ai profili professionali degli assistenti amministrativi o del personale amministrativo laureato.

5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

6. Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale con proprio atto motivato.

7. Alle nomine di cui alle lettere b) e c) del comma 2, provvede il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia, di concerto con i direttori generali delle Aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.

 

 

Art. 4

Disciplina delle commissioni.

 

1. Le commissioni mediche assumono decisioni valide con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il presidente. Alla formazione del numero legale concorre il sanitario designato in rappresentanza delle associazioni.

2. Le commissioni mediche hanno la durata di cinque anni ed i loro membri non possono essere riconfermati.

3. Le commissioni provvedono ad effettuare gli accertamenti di cui alla presente legge, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della istanza.

4. In relazione a specifiche patologie, caratterizzate da esiti non stabilizzati il termine di cui al comma 3 può essere differito sulla base di convalidati criteri medico legali. Resta fermo che i benefici eventualmente riconosciuti hanno comunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

 

 

Art. 5

Compensi.

 

1. Ai componenti delle commissioni mediche di cui alla presente legge anche dipendenti di Aziende sanitarie locali, qualora le attività delle commissioni siano svolte fuori dell'orario di lavoro, spettano i seguenti compensi omnicomprensivi:

a) L. 25.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime ambulatoriale;

b) L. 40.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime domiciliare;

c) al segretario della commissione spetta un compenso pari al quaranta per cento di quello corrisposto ai componenti medici.

2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono rideterminati annualmente dalla Giunta regionale, sulla base dell'inflazione programmata. Qualora l'incremento risulti inferiore al cinque per cento l'aggiornamento viene effettuato l'anno successivo.

 

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali.

 

1. Le Aziende sanitarie locali, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla costituzione delle commissioni mediche.

2. Le commissioni mediche già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 ed i procedimenti pendenti sono definiti dalle nuove commissioni.

3. Le Aziende sanitarie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano attraverso un proprio regolamento l'attività e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche.

 

 

Art. 7

Abrogazioni.

 

1. È abrogata la L.R. 12 febbraio 1980, n. 8.

2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 11 della L.R. 14 maggio 1982, n. 24.