L.R.
30 giugno 1999, n. 20 (1).
Norme
per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla L. 15 ottobre
1990, n. 295.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1999, n. 38.
Legge
modificata con L.R. 28 novembre 2001, n.
31.
Art.
1
Oggetto.
1.
La presente legge disciplina la composizione e le modalità di funzionamento
delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari
relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, di sordomutismo,
di minorazione visiva e di handicap, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e
alle norme dalla stessa richiamate, per tutti i soggetti aspiranti ad ottenere
la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile ovvero altri benefici
previsti dalla vigente legislazione.
Art.
2
Commissioni
mediche.
1.
Ciascuna Azienda sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da
evadere e tenendo conto dei tempi di accertamento fissati dall'articolo 4,
commi 3 e 4, costituisce una o più commissioni mediche incaricate di effettuare
gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità
civile.
2.
Nell'ambito dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il
Comune capoluogo di provincia, con competenza estesa all'intero territorio
provinciale, operano:
a)
una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi
alle condizioni visive, in conformità a quanto stabilito dalla L. 27 maggio
1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari
relativi al sordomutismo, in conformità a quanto stabilito dalla L. 26 maggio
l970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;
c)
una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari
relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992,
n. 104.
Art.
3
Composizione
delle commissioni.
1.
Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale
scelto tra i medici dipendenti convenzionati dell'Azienda sanitaria locale. Nel
caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale
possono essere nominati medici che svolgono, da almeno cinque anni, attività in
servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per
almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate
degli accertamenti di cui alla presente legge.
2.
Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:
a)
per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti
dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina
del lavoro;
b)
per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), da due medici
dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, uno dei quali scelto rispettivamente tra gli specialisti in
oftalmologia e otorinolaringoiatria;
c)
per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), da due medici
dipendenti dell'Azienda sanitaria locale o convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria,
nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita
al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende sanitarie locali.
3.
Le commissioni di cui all art. 2 sono integrate ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della L. 15 ottobre 1990, n. 295.
4.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Azienda
sanitaria locale appartenente ai profili professionali degli assistenti
amministrativi o del personale amministrativo laureato.
5.
Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il
segretario, è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che
partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
6.
Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il direttore generale
dell'Azienda sanitaria locale con proprio atto motivato.
7.
Alle nomine di cui alle lettere b) e c) del comma 2, provvede il direttore
generale dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il
comune capoluogo di provincia, di concerto con i direttori generali delle
Aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale
di riferimento.
Art.
4
Disciplina
delle commissioni.
1.
Le commissioni mediche assumono decisioni valide con la presenza di almeno tre
componenti, uno dei quali deve essere il presidente. Alla formazione del numero
legale concorre il sanitario designato in rappresentanza delle associazioni.
2.
Le commissioni mediche hanno la durata di cinque anni ed i loro membri non
possono essere riconfermati.
3.
Le commissioni provvedono ad effettuare gli accertamenti di cui alla presente
legge, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
istanza.
4.
In relazione a specifiche patologie, caratterizzate da esiti non stabilizzati
il termine di cui al comma 3 può essere differito sulla base di convalidati
criteri medico legali. Resta fermo che i benefici eventualmente riconosciuti
hanno comunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Art.
5
Compensi.
1.
Ai componenti delle commissioni mediche di cui alla presente legge anche
dipendenti di Aziende sanitarie locali, qualora le attività delle commissioni siano
svolte fuori dell'orario di lavoro, spettano i seguenti compensi
omnicomprensivi:
a)
L. 25.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime
ambulatoriale;
b)
L. 40.000 ad ogni componente medico per ciascun caso definito in regime domiciliare;
c)
al segretario della commissione spetta un compenso pari al quaranta per cento
di quello corrisposto ai componenti medici.
2.
I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti dalla data di entrata in vigore
della presente legge e sono rideterminati annualmente dalla Giunta regionale,
sulla base dell'inflazione programmata. Qualora l'incremento risulti inferiore
al cinque per cento l'aggiornamento viene effettuato l'anno successivo.
Art.
6
Disposizioni
transitorie e finali.
1.
Le Aziende sanitarie locali, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, procedono alla costituzione delle commissioni
mediche.
2.
Le commissioni mediche già costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge decadono dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1 ed i procedimenti pendenti sono definiti dalle nuove commissioni.
3.
Le Aziende sanitarie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disciplinano attraverso un proprio regolamento
l'attività e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche.
Art.
7
Abrogazioni.
1.
È abrogata la L.R. 12 febbraio 1980, n. 8.
2.
Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 11 della L.R. 14 maggio 1982, n. 24.