L.R.
27 ottobre 1999, n. 26 (1).
Interventi
regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e
della solidarietà tra i popoli (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 novembre 1999, n. 57.
(2)
Titolo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 22 marzo
2000, n. 16.
TITOLO
I
Finalità
e organizzazione delle attività di cooperazione decentrata
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e i dettati internazionali e
costituzionali e nel quadro delle leggi dello Stato che disciplinano la
materia, riconosce nella cooperazione e solidarietà internazionale gli
strumenti essenziali per la creazione di rapporti di equità e di giustizia
fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli.
2.
La Regione riconosce altresì il valore del commercio equo e solidale in quanto
forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori
dei paesi partners che valorizzano le produzioni, tradizioni e culture
autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre
attività produttive indirizzate all'obiettivo dello sviluppo sostenibile,
incrementano la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi partners e
salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali
attività.
3.
La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della
cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli,
favorisce e sostiene la partecipazione della società umbra ai progetti e agli
interventi previsti dalla presente legge.
Art.
2
Tipologie
di intervento.
1.
La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito
delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di
cooperazione decentrata, favorendo l'aggregazione di risorse umane, tecniche e
finanziarie intorno ad essi.
2.
Sono esclusi dagli interventi della presente legge i progetti, le iniziative
disciplinati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, ovvero contribuiscono o
sostengono operazioni o attività a carattere militare o di polizia.
Art.
3
Progetti
di cooperazione decentrata allo sviluppo.
1.
I progetti di cooperazione decentrata si ispirano al principio della centralità
dello sviluppo umano, integrano azioni di promozione della crescita economica
con azioni di riequilibrio sociale e culturale nonché di promozione delle pari
opportunità tra uomo e donna, e si realizzano nel rispetto delle differenze tra
i popoli e le culture, dello sviluppo endogeno e autogestito, della libertà e
partecipazione democratica e dei vincoli di sostenibilità ambientale.
2.
I progetti di cooperazione decentrata hanno come soggetto attivo le popolazioni
interessate, che sono direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti
stessi.
3.
I progetti di cooperazione decentrata si integrano altresì con i programmi di
sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul territorio regionale. A tal
fine, anche i cittadini di paesi in via di sviluppo e loro associazioni
presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti
nell'identificazione dei progetti stessi, prioritariamente in quelli rivolti ai
loro paesi d'origine.
4.
I progetti di cooperazione decentrata presentati dai gruppi di solidarietà
internazionale di cui all'art. 4, possono accedere al cofinanziamento regionale
con le modalità previste dalla presente legge.
Art.
4
Gruppi
di solidarietà internazionale.
1.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce la costituzione di
gruppi di solidarietà internazionale tra enti locali e loro forme associative,
enti pubblici, organizzazioni non governative di cooperazione internazionale,
associazioni, istituzioni, fondazioni, gruppi di volontariato, altre formazioni
sociali e singoli cittadini, purché operino senza fini di lucro.
2.
I gruppi di solidarietà internazionale sono comitati temporanei aventi durata,
ai fini della presente legge, fino alla realizzazione dei relativi progetti.
3.
Gli enti locali partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo
promosse dai gruppi di solidarietà internazionale:
a)
mettendo a disposizione, per l'assistenza tecnica e per le attività di
coordinamento, le proprie strutture ed il proprio personale;
b)
attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie per le attività di
cooperazione del gruppo;
c)
promuovendo il concorso al finanziamento delle attività del gruppo di altri
soggetti pubblici e privati attraverso sottoscrizioni, donazioni, lasciti ed
atti di liberalità.
4.
I gruppi di solidarietà internazionale:
a)
promuovono e favoriscono rapporti di collaborazione tra attori sociali ed
istituzionali nel territorio di riferimento;
b)
individuano, in collaborazione con le comunità locali dei paesi destinatari, i
progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo che intendono realizzare;
c)
instaurano e mantengono relazioni dirette con le comunità locali dei paesi
destinatari con le quali realizzano i progetti di cooperazione;
d)
comunicano al Presidente della Giunta regionale la propria costituzione, con
indicazione del proprio rappresentante e del domicilio eletto, ed il proprio
scioglimento;
e)
provvedono alla designazione, per il periodo di durata del relativo progetto,
di un proprio rappresentante all'interno del Comitato regionale per la
cooperazione decentrata di cui all'art. 7.
Art.
5
Informazione.
1.
Al fine di favorire la costituzione dei gruppi di solidarietà internazionale,
la Giunta regionale provvede al censimento biennale delle strutture e dei
soggetti presenti sul territorio regionale che svolgono o intendono svolgere
attività di cooperazione decentrata, nonché a raccogliere informazioni e
documentazione sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e
istituisce una banca dati dei soggetti e delle iniziative, collegandosi con
l'Osservatorio interregionale e con le banche dati e le strutture dell'Unione
europea e degli altri organismi nazionali e internazionali.
2.
La banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo include
informazioni riguardanti la possibilità di partecipazione ad iniziative di
cooperazione regionali, statali, europee e internazionali ed i canali di
finanziamento per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
3.
La banca dati include altresì una apposita sezione sulla condizione della donna
nei paesi in via di sviluppo.
4.
L'accesso alla banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo è
libero e garantito al pubblico anche su rete, ed alla stessa vengono date
adeguate forme di pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Art.
6
Attività
di promozione.
1.
La Giunta regionale al fine di agevolare il confronto tra gli operatori attivi
sul territorio e di assicurare la più ampia partecipazione alla programmazione
regionale e alle attività di cooperazione decentrata:
a)
istituisce il Comitato regionale per la cooperazione decentrata;
b)
organizza e convoca con cadenza biennale, in collaborazione con il Comitato di
cui alla lettera a), la Conferenza per la cooperazione internazionale allo
sviluppo.
Art.
7
Comitato
regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo.
1.
Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata svolge attività consultive
e propositive in ordine:
a)
alla definizione delle linee programmatiche di cui all'art. 10;
b)
all'ammissibilità dei progetti al patrocinio e al cofinanziamento regionale e
di altri organismi nazionali e internazionali, in conformità a quanto disposto
all'art. 13;
c)
alle iniziative volte a favorire la più ampia partecipazione della comunità
regionale all'individuazione e realizzazione delle politiche regionali di
cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la diffusione
dell'informazione, la promozione ed il coordinamento delle relative attività
nel territorio regionale;
d)
alla preparazione della Conferenza biennale sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo.
2.
Il Comitato elabora inoltre la relazione sulla situazione della cooperazione
internazionale allo sviluppo nella Regione.
Art.
8
Composizione
del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo.
1.
Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata è costituito da componenti
permanenti e da componenti temporanei.
2.
Sono componenti permanenti del Comitato e rimangono in carica per la durata
della legislatura:
a)
il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
b)
tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia,
sezione regionale;
c)
un componente designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale
Comuni, Comunità Enti montani;
d)
un componente designato dall'Unione Province italiane, sezione regionale;
e)
una componente designata dal Centro per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna;
f)
un componente designato dalla Consulta regionale dell'immigrazione;
g)
un componente designato dall'Università per stranieri di Perugia.
3.
Sono componenti temporanei del Comitato i rappresentanti dei gruppi di
solidarietà internazionale costituiti e operanti sul territorio regionale,
designati ciascuno da ogni gruppo. I componenti temporanei restano in carica
per la durata del relativo progetto e partecipano alle riunioni del Comitato
senza diritto di voto.
Art.
9
Funzionamento
del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo.
1.
I componenti permanenti del Comitato di cui all'art. 8, comma 2, sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le procedure di cui
all'art. 16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Il Comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento entro un mese
dall'insediamento.
3.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.
4.
Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto
di voto esperti e rappresentanti di Istituzioni, enti, organismi ed associazioni
che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione.
5.
Al fine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d'opera o
realizzati, il Comitato può avvalersi di appositi nuclei di valutazione,
costituiti con atto di Giunta e composti da un rappresentante del gruppo di
solidarietà internazionale interessato, da un esperto in cooperazione
internazionale designato dal Comitato stesso e da un esperto di cooperazione
internazionale di un organismo nazionale o internazionale designato dalla
Giunta regionale.
Ai
fini del monitoraggio la Giunta può avvalersi altresì di una struttura
regionale appositamente costituita.
6.
La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso
delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i
dirigenti regionali.
Art.
10
Linee
programmatiche di intervento per la cooperazione decentrata allo sviluppo.
1.
La programmazione della cooperazione decentrata si realizza attraverso
l'adozione, con cadenza biennale, di linee programmatiche che individuano le
priorità geografiche e settoriali d'intervento, tenuto anche conto degli
indirizzi del Governo e di specifiche vocazioni locali.
2.
Le linee programmatiche contengono anche la eventuale previsione della
partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi
internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o
interregionali.
3.
La proposta di linee programmatiche elaborata dalla Giunta regionale sentito il
Comitato regionale per la cooperazione, è discussa nel corso della Conferenza
biennale per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Art.
11
Conferenza
sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.
1.
La Giunta regionale convoca, entro il mese di febbraio di ogni biennio una
Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo per discutere:
a)
la proposta delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo
sviluppo, della Giunta regionale;
b)
la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale di cui all'art.
7, comma 2;
c)
i criteri dei parametri di valutazione dei progetti di cooperazione decentrata.
2.
Alla Conferenza sono invitati gli enti locali e loro forme associative, gli
enti pubblici, nonché i soggetti censiti nella banca dati regionale sulla
cooperazione internazionale allo sviluppo.
3.
Della convocazione della Conferenza viene data notizia attraverso i principali
organi di stampa a diffusione regionale.
4.
Della relazione definitiva sulla cooperazione internazionale allo sviluppo viene
data, a cura della Giunta regionale, ampia pubblicità e diffusione.
La
relazione è altresì raccolta in apposita sezione della banca dati istituita ai
sensi dell'art. 5.
Art.
12
Approvazione
delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo.
1.
Entro i trenta giorni successivi all'espletamento della Conferenza, la Giunta
regionale adotta la proposta definitiva di linee programmatiche per la
cooperazione decentrata e la trasmette, unitamente alla relazione sulla
cooperazione internazionale allo sviluppo, al Consiglio regionale, che provvede
all'approvazione delle linee programmatiche nei sessanta giorni successivi al
ricevimento della proposta di Giunta.
Art.
13
Presentazione
e valutazione dei progetti.
1.
Sulla base delle linee programmatiche approvate dal Consiglio regionale, i
gruppi di solidarietà internazionale presentano al Presidente della Giunta
regionale i propri progetti, corredati da una relazione particolareggiata
sull'intervento, dall'indicazione dei soggetti coinvolti, da un piano
finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di realizzazione previsti
e dei finanziamenti disponibili.
2.
Il Presidente della Giunta, regionale trasmette trimestralmente al Comitato
regionale per la cooperazione decentrata i progetti di cui al comma 1,
unitamente a quelli adottati dalla. Giunta regionale che prevedono la
partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi
internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o
interregionali.
3.
Il Comitato, nei trenta giorni successivi al ricevimento dei progetti di cui al
comma 2, esprime il proprio parere sull'ammissibilità degli stessi, indicando
un ulteriore ordine di priorità tra i progetti presentati, sulla base dei
criteri e dei parametri di valutazione definiti nel corso della Conferenza per
la cooperazione internazionale allo sviluppo, dando la precedenza a quelli che
si ispirano ai principi enunciati all'art. 3, comma 1.
Art.
14
Patrocinio,
cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della Regione.
1.
La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di
cui all'art. 13, comma 3, delibera:
a)
quali progetti ammettere al patrocinio regionale;
b)
quali progetti ammettere al co-finanziamento regionale;
c)
quali progetti inoltrare per il co-finanziamento a organismi interregionali,
nazionali o internazionali.
2.
Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del trenta
per cento del costo complessivo preventivato del progetto.
3.
In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale indica il termine
entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di
una prima quota, pari al cinquanta per cento del contributo assegnato.
4.
L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con
determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che
dimostri lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima
quota di contributo.
5.
Per i progetti di iniziativa dei gruppi di solidarietà internazionale, i
contributi sono erogati all'ente locale facente parte del gruppo e indicato dal
medesimo.
6.
La partecipazione diretta della Regione ai programmi, può avvenire su
iniziativa propria, ovvero in adesione a proposte dei competenti organi
nazionali o di altre regioni. La Regione può altresì aderire a proposte
avanzate dai gruppi di solidarietà internazionale.
7.
Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui
all'art. 10, comma 2, la Giunta regionale individua, in sede di assegnazione
del contributo, il beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei
relativi programmi.
Art.
15
Obblighi
dei beneficiari dei contributi.
1.
I beneficiari dei contributi di cui all'art. 14, comma 4, nel termine dei
trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla Giunta
regionale una relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in
cui siano evidenziati il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2.
La mancata presentazione delle relazioni di cui all'art. 14, comma 4 e comma 1
del presente articolo, comporta la sospensione dei contributi in corso di
realizzazione del progetto o la revoca degli stessi.
TITOLO
II
Norme
transitorie e finali
Art.
16
Norma
transitoria.
1.
In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione di quanto previsto
agli artt. 6, 10, 11 e 12, la Giunta regionale provvede ad informare
adeguatamente i soggetti interessati delle opportunità previste dalla presente
legge, esamina eventuali richieste di patrocinio, cofinanziamento o
partecipazione diretta relative a progetti di cooperazione decentrata e
predispone un piano di interventi sottoponendolo al parere della competente
Commissione consiliare.
2.
La prima Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui
all'art. 11 è convocata entro il 31 maggio 2000.
Art.
17
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la
spesa di lire 500.000.000 da scrivere, in termini di competenza e di cassa, al
cap. 7330 di nuova istituzione nel bilancio 1999, denominato: "Spese per
il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:
a)
quanto a L. 200.000.000 con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, elenco n. 5,
numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio;
b)
quanto a L. 300.000.000 con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, elenco n. 5,
numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio.
3.
La disponibilità relativa all'anno 1998 di cui al comma 2, lett. a), è iscritta
alla competenza dell'anno 1999, in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6 della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia
in termini di competenza che in termini di cassa, al bilancio regionale 1999, a
norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
5.
Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa regionale per l'attuazione
della presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a
norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
6.
Le spese per il funzionamento dei nuclei di valutazione e del Comitato di cui
all'art. 10 della presente legge trovano copertura sullo stanziamento del
bilancio regionale di competenza al cap. 560, denominato "Spese per il
funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le
indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei
all'Amministrazione regionale - di Commissioni, Consigli e Comitati".
7.
Per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo la Giunta regionale si avvale del personale e delle risorse
strumentali della Regione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione dell'Umbria.