L.R. 27 ottobre 1999, n. 28 (1).

Fondazione "Umbria per la pace".

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 novembre 1999, n. 57.

 

Art. 1

Principi.

 

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione Europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 del proprio Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.

 

 

Art. 2

Costituzione della Fondazione "Umbria per la pace".

 

1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione "Umbria per la pace", persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le Province di Perugia e Terni, con i Comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalità:

a) realizzare un efficace coordinamento programmatorio ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale;

b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace;

c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata, in particolare, alla condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente:

a) il perseguimento delle finalità sancite dal comma 1 e lo svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3;

b) la nomina del Presidente della Fondazione da parte della Giunta regionale;

c) l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della Giunta regionale;

d) l'adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo le modalità indicate dallo Statuto. Va comunque assicurata agli Enti pubblici fondatori la maggioranza negli organi della Fondazione;

e) l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del Collegio dei revisori.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione e all'adesione della Regione.

 

 

Art. 3

Funzioni della Fondazione "Umbria per la pace".

 

1. La Fondazione "Umbria per la pace" dovrà svolgere le seguenti funzioni:

a) promuovere un'attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai diritti umani;

b) sostenere, coordinare e promuovere l'impegno per la pace di singoli, associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale;

c) sostenere l'organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali che si svolgono in Umbria;

d) favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale;

e) realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali;

f) promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della pace e dello sviluppo.

2. La Fondazione "Umbria per la pace" dovrà inoltre:

a) valorizzare le principali iniziative promosse nella Regione e il loro inserimento nella programmazione internazionale;

b) sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.

 

 

Art. 4

Fondo di dotazione e contributo annuale.

 

1. La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione.

2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.

3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attività della Fondazione che va trasmesso alla Giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

4. Lo Statuto e l'attività della Fondazione devono assicurare il rispetto dei seguenti criteri:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario, che va dal 1° maggio al 30 aprile successivo;

b) la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio;

c) la Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegua il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

 

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000 da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa al cap. 1023 di nuova istituzione denominato:

"Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione "Umbria per la pace"".

2. È altresì autorizzata per l'anno 2000, per le finalità di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge la spesa di lire 70.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1024 di nuova istituzione denominato: "Contributo ordinario annuale alla Fondazione "Umbria per la pace"".

3. All'onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai commi 1 e 2 relativi all'anno 2000 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 780 previsto per detto esercizio, Rif. bilancio pluriennale 6122051.

4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 6

Abrogazione.

 

1. È abrogata la legge regionale 2 agosto 1994, n. 21.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale abrogata dal comma.

 

 

Art. 7

Norma finale.

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.