L.R.
27 ottobre 1999, n. 28 (1).
Fondazione
"Umbria per la pace".
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 novembre 1999, n. 57.
Art.
1
Principi.
1.
La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme del diritto
internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione Europea e
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi
costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 del
proprio Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e
dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il
progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma
l'esercizio delle proprie competenze.
Art.
2
Costituzione
della Fondazione "Umbria per la pace".
1.
La Regione promuove la costituzione della Fondazione "Umbria per la
pace", persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre
con le Province di Perugia e Terni, con i Comuni di Perugia e di Terni, alla
sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalità:
a)
realizzare un efficace coordinamento programmatorio ed operativo delle
iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale;
b)
promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione,
di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare
la tradizione dell'Umbria come terra di pace;
c)
favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi
di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.
2.
L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata, in particolare, alla
condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente:
a)
il perseguimento delle finalità sancite dal comma 1 e lo svolgimento delle
funzioni indicate all'art. 3;
b)
la nomina del Presidente della Fondazione da parte della Giunta regionale;
c)
l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della
Giunta regionale;
d)
l'adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati
ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo
le modalità indicate dallo Statuto. Va comunque assicurata agli Enti pubblici
fondatori la maggioranza negli organi della Fondazione;
e)
l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del
Collegio dei revisori.
3.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento degli atti necessari
alla costituzione della Fondazione e all'adesione della Regione.
Art.
3
Funzioni
della Fondazione "Umbria per la pace".
1.
La Fondazione "Umbria per la pace" dovrà svolgere le seguenti
funzioni:
a)
promuovere un'attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai
diritti umani;
b)
sostenere, coordinare e promuovere l'impegno per la pace di singoli,
associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale;
c)
sostenere l'organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali
che si svolgono in Umbria;
d)
favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di
progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale;
e)
realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con
tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali;
f)
promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della
pace e dello sviluppo.
2.
La Fondazione "Umbria per la pace" dovrà inoltre:
a)
valorizzare le principali iniziative promosse nella Regione e il loro
inserimento nella programmazione internazionale;
b)
sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di
ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e
internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in
Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.
Art.
4
Fondo
di dotazione e contributo annuale.
1.
La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale
della Fondazione.
2.
La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre
con un contributo annuale alle spese di gestione.
3.
L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla
Giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attività della
Fondazione che va trasmesso alla Giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di
ogni anno.
4.
Lo Statuto e l'attività della Fondazione devono assicurare il rispetto dei
seguenti criteri:
a)
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal
Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla
fine dell'esercizio finanziario, che va dal 1° maggio al 30 aprile successivo;
b)
la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di
bilancio;
c)
la Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità
finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo
reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.
5.
Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegua il pareggio di
bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti
fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria
fino alla ricostituzione degli organi.
Art.
5
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, è autorizzata per l'anno 2000 la
spesa di lire 30.000.000 da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa
al cap. 1023 di nuova istituzione denominato:
"Concorso
della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione "Umbria per
la pace"".
2.
È altresì autorizzata per l'anno 2000, per le finalità di cui all'art. 4, comma
2 della presente legge la spesa di lire 70.000.000 da iscrivere in termini di
competenza e di cassa al cap. 1024 di nuova istituzione denominato:
"Contributo ordinario annuale alla Fondazione "Umbria per la
pace"".
3.
All'onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai commi 1 e 2 relativi
all'anno 2000 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 780
previsto per detto esercizio, Rif. bilancio pluriennale 6122051.
4.
Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2 della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Art.
6
Abrogazione.
1.
È abrogata la legge regionale 2 agosto 1994, n. 21.
2.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sono portati a compimento ai sensi della legge regionale abrogata dal comma.
Art. 7
Norma finale.
1.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.